Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2024 RGAL
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CONCETTA Parte_1
PIACENTE
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO
NICCOLI
resistente
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 davanti a questo Giudice l' e, Controparte_1 premesso di aver lavorato fino al 16.05.2020 (data di collocamento in quiescenza) alle dipendenze della convenuta amministrazione con inquadramento nella categoria D livello economico 3 CCNL Comparto
Sanità (collaboratore amministrativo professionale) esponeva che dal
01.08.2008 ha svolto senza soluzione di continuità mansioni di collaboratore amministrativo professionale esperto, figura rientrante nella declaratoria del livello economico DS.
1
“in ragione dell'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro – Sezione Lavoro, n. 1574/2018 pubbl. il 10/12/2018, condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a titolo Parte_2 di differenze retributive, della somma di € 5.725,55 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e previdenziale;
in subordine accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto di fatto le mansioni superiori di collaboratore amministrativo professionale esperto livello
DS del CCNL Comparto Sanità 1998 - 2001 dal mese di novembre 25.10.2012 al
30.03.2015, e conseguentemente condannare l in persona del Parte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive, della somma di € 5.725,55 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e previdenziale”.
Si costituiva la convenuta l' , in via Controparte_1 preliminare sollevando eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.01.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 09.01.2025.
§
Rileva preliminarmente il Tribunale che la convenuta si è Parte_2 costituita tardivamente (in data 30.05.2024, rispetto all'udienza fissata per il giorno 05.06.2024) e che, pertanto, la stessa è decaduta dalla facoltà di sollevare eccezioni di rito o di merito non rilevabili d'ufficio.
2 L'eccezione di prescrizione, pertanto, non può essere esaminata.
§
Ciò premesso, si osserva che l'art. 56 del D.lgs. n. 29/93 così come sostituito dall'art. 25 D.lgs. n. 80/98, così statuisce “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai ccnl ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive
.L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore…..”.
Ai sensi di detta norma l'esercizio di fatto di mansioni lavorative diverse e superiori rispetto a quelle individuate all'atto di assunzione o nel prosieguo del rapporto per effetto di promozione o di avanzamento in carriera, vale a dire disimpegnate autonomamente dal lavoratore senza un formale atto di conferimento, oltre a non avere alcun effetto ai fini dell'inquadramento, ossia dello stabile mutamento della qualifica di titolarità, non dovrebbe dare neppure titolo alla temporanea corresponsione della differenza di stipendio.
Deroghe a tale principio sono date dall'ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per non più di 12 mesi e sempre che ci sia un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione (comma 2).
Con una norma di chiusura è stato poi stabilito che fino alla stipula dei nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori ancorché autorizzato non può comportare il diritto a differenze retributive né tanto meno a stabili avanzamenti di carriera.
In definitiva:
1) il lavoratore pubblico con rapporto di lavoro privatistico deve essere adibito allo svolgimento delle sole mansioni corrispondenti alla posizione funzionale per la quale è stato assunto;
3 2) il divieto di mutamento di mansioni viene ammesso: a) per sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
b) per vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi;
3) in questi casi è comunque necessario un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione per avere diritto al differenziato trattamento economico;
4) se l'adibizione a mansioni superiori è avvenuta comunque al di fuori delle ipotesi normativamente e tassativamente previste, e cioè in presenza di espressa declaratoria di nullità dell'assegnazione a mansioni superiori spettano comunque al lavoratore le differenze retributive;
4) fino alla stipula di nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto a differenze retributive né a stabili avanzamenti di carriera (comma 6 art.25 D.lgs. 80/98 che ha modificato l'art. 56 D.lgs. n.29/93).
La specialità della nuova disciplina delle mansioni superiori rispetto a quella privatistica dell'art. 2103 c.c. si giustifica ampiamente attesa la natura del rapporto di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche nel cui contesto gli avanzamenti di carriera si realizzano su base concorsuale, il che rende impossibile la valorizzazione di semplici incombenze lavorative superiori conferite o svolte al di fuori di tali procedimenti selettivi aperti alla partecipazione degli aventi titolo.
Era stata esclusa dalla giurisprudenza amministrativa l'applicazione dell'art. 36 Cost., che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato alla fattispecie dell'espletamento di mansioni superiori concorrendo nel pubblico impiego altri principi di pari rilevanza costituzionali (art.97) e cioè quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
Tuttavia l'art. 56 del D.lgs. n.29/93 è stato modificato in parte dall'art. 15 del D.lgs. n. 387/98 pubblicato nella GU del 7.11.98,nel senso del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori in attesa della nuova disciplina demandata alla
4 contrattazione collettiva “…fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”
Detto articolo sopprimendo dunque il riferimento alle “differenze retributive” recato dalla norma di cui all'art. 56 citato ha riaperto, sia pure con decorrenza dalla sua entrata in vigore (7.11.98) la questione della retribuibilità dell'espletamento di mansioni superiori. Con detta modifica dunque il legislatore ha inteso in sostanza anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta, rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.
Il diritto del dipendente pubblico, in definitiva, al trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza, in ragione dello svolgimento di funzioni proprie della prima deve essere riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 387.
Con la modifica dunque il legislatore ha inteso anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.
Ma in ogni caso lo svolgimento di mansioni superiori, per dar diritto alle differenze retributive deve essere in qualche modo noto al datore di lavoro.
In tal senso si giustifica la terminologia usata “il prestatore di lavoro può essere adibito “(comma 2) …“si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione” (comma 3) “quando l'utilizzazione sia disposta” (comma 4)…“è nulla l'assegnazione ..il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente” (comma 5).
Ne deriva che compete la maggior retribuzione in tutti i casi di svolgimento di mansioni superiori ad eccezione di quelle “sponte” poste in essere dall'impiegato senza che ne sia consapevole il datore di lavoro.
5 Più di recente le S.U. sono nuovamente intervenute sulla questione della retribuibilità delle mansioni superiori di fatto svolte dai dipendenti pubblici, affermando il principio per cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del
1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del
d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n.
236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost” (n. 25837 dell'11.12.2007).
Dunque la Corte, muovendo dall'art. 36 della Costituzione, ha operato una svolta rispetto al pregresso suo orientamento, già proprio della giurisprudenza amministrativa ed ha escluso che l'assegnazione di mansioni superiori debba essere preceduta, ai fini del diritto alle conseguenti differenze di retribuzione, da un atto formale di conferimento dell'incarico, essendo sufficiente che tali mansioni siano state di fatto svolte,
“anche fuori dei casi consentiti e “sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”.
Più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro
6 prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L., n. 18808 del
7.8.2013).
Ancor più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L. n.
2102/2019).
§
Ciò posto, si osserva che secondo il contratto collettivo appartengo alla categoria livello D “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio
e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
“Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Tenuto conto delle riportate declaratorie risulta evidente che i compiti propri dei lavoratori inquadrabili nel livello DS sono, appunto connotati da
“autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e
7 coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Si osserva, inoltre, che, come già rilevato dalla Corte di Appello di
Catanzaro nella sentenza n. 1574/2018 “…il ccnl sanità 1999/2001, agli artt.
15 e 17, statuisce i criteri per il passaggio dei dipendenti e, segnatamente, il secondo articolo, prevede il passaggio all'interno della stessa categoria ad diverso livello economico. Peraltro, l'art. 19 prevede espressamente le categorie di lavoratori
e, al comma 5, effettua una specifica classificazione, all'interno delle categorie B, C
e D, del livello super. L'art. 28, dello stesso CCNL, al comma 2^, prevede che si considerano mansioni immediatamente superiori: a) all'interno delle categorie B e
D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super;
al comma 6 che “Il dipendente assegnato alle mansioni superiori nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti tra la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella
9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore.”
Tra l'altro, l'allegato 9 specifica che il livello D super corrisponde proprio all'ex
VIII categoria, differente dalla D, corrispondente al VII livello.
Ne discende, pertanto che, difformemente da quanto affermato dal Tribunale, il rapporto tra D e Ds non è di mera progressione economica…”.
§
Ritiene il Tribunale che la citata sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro, siccome riferita ad altro periodo e fondata su un'istruttoria che solo incidentalmente ha accertato l'esercizio di mansioni superiori per il periodo oggetto del presente giudizio, non può essere posta a fondamento della decisione.
Da qui la determinazione di procedere alla prova per testi richiesta dalla ricorrente, dalla quale sono effettivamente emerse circostanze che consentono di ritenere che le mansioni svolte dalla ricorrente presentano le connotazioni proprie del superiore livello DS.
8 I testimoni hanno confermato che la ricorrente svolgeva le mansioni indicate nei capitoli della prova per testi articolati in ricorso ed è emerso con chiarezza che l'espletamento di tali compiti è avvenuto con quella
“ampia discrezionalità operativa” di cui parla la declaratoria del livello DS e che la ricorrente svolgeva funzioni di “direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane”.
Chiare in tal senso le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
Direttore del Dipartimento delle Dipendenze UOC Ser.T di Cosenza:
“Capitoli 1 e 2: “La ricorrente lavorava all'interno del T e del Dipartimento delle dipendenze. Preciso che nell'anno 2007 è andato in pensione il dipendente
a cui era riconosciuto il livello D.S. del CCNL con la qualifica di CP_3 collaboratore amministrativo esperto. La ricorrente di fatto ha sostituito il dipendente nell'espletamento dell'attività consistita in controllo CP_3 amministrativo del personale e degli atti all'interno del T e nel curare i contratti con le Comunità terapeutiche. Emetteva fatture e controllava i pagamenti che pervenivano dalle varie comunità. Aggiungo che coordinava all'interno del Ser.T il personale amministrativo di varie qualifiche inferiori a livello D.S. organizzando il lavoro dei dipendenti, autorizzando ferie e permessi. Preciso meglio, la ricorrente predisponeva il piano ferie, per esempio, e poi io lo autorizzavo, effettuando un controllo su quanto predisposto dalla ricorrente. Aggiungo che coordinava ed raccordava le attività delle unità operative sia del Dipartimento delle Dipendenze che del
T su tutto il territorio di competenza dell . Formulava Parte_2 proposte per l'organizzazione del lavoro e della semplificazione delle attività amministrative e le sottoponeva alla mia valutazione”. Si occupava delle pratiche relative all'assistenza sanitaria dei detenuti della Casa circondariale di Cosenza sotto il profilo delle tossicodipendenze”.
ADR dell'Avv. Aceti: “Non aveva compiti di direzione nei settori in cui operava, compiti che spettavano ai responsabili delle Unità Operative”.
ADR del Giudice: “Quando ho fatto riferimento a proposte operative parlavo ad esempio dell'organizzazione del lavoro all'interno del Ser.T e del Dipartimento delle Dipendenze nel senso che redigeva progetti relativi
9 agli assetti organizzativi del personale sia del T che del Dipartimento delle Dipendenze, distribuendo i compiti fra i vari lavoratori sempre sotto la mia supervisione”.
ADR dell'Avv. Aceti: “La ricorrente non redigeva delle proposte scritte con riferimento all'organizzazione interna del lavoro;
provvedeva, tuttavia, anche alla redazione e alla sottoscrizione, unitamente a me, di altri atti che venivano poi inoltrati ad altri Uffici quali, ad esempio, Ufficio Ragioneria
e Ufficio del Personale”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste Dirigente di Testimone_2
I° livello Sociologo Responsabile del Modulo di Prevenzione: “…Confermo che (la ricorrente) controllava e coordinava le attività operative del personale sotto ordinato;
in particolare, per esempio, predisponeva le ferie dei lavoratori, sottoponendo il prospetto alla Dott.ssa Aggiungo Tes_1 che, quando si predisponevano da parte della Dott.ssa e mia dei progetti Tes_1 sul territorio per il controllo delle tossicodipendenze, la ricorrente ne curava gli aspetti esecutivi, nel senso che assegnava ai lavoratori, anche infermieri, di livello inferiore all'ex 8° livello i compiti da svolgere sul territorio. Tali progetti a volte venivano predisposti dalla Regione-Dipartimento delle Dipendenze.
Faccio rilevare, inoltre, che quando si tenevano incontri con le comunità terapeutiche della provincia la ricorrente era presente, prendeva nota e si occupava anche del pagamento delle rette delle persone che erano presenti in comunità.
Confermo che la ricorrente curava i rapporti convenzionali per l'assistenza dei detenuti. Confermo che, a volte, faceva proposte per l'organizzazione del lavoro di altri dipendenti. Quando ho parlato di proposte mi riferivo a proposte scritte che rimanevano all'interno del Dipartimento e, a volte, le proposte avvenivano in maniera informale”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni palesano per il loro univoco e coincidente tenore che la ricorrente aveva compiti di controllo e coordinamento del personale con qualifica inferiore e che agiva con ampia discrezionalità operativa;
né la circostanza che il suo operato fosse sottoposto alla supervisione dei Dirigenti può condurre a diverse conclusioni, atteso che la declaratoria della categoria DS fa riferimento a
10 compiti implicanti ampia discrezionalità operativa e mansioni di coordinamento e controllo di altro personale di categoria inferiore, non contraddetti dall'esercizio di prerogative da parte di professionalità di vertice.
Alla ricorrente, pertanto, compete a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in relazione al livello D3 e quanto dovuto per il livello DS,
l'importo di euro 5.725,55, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
I conteggi prodotti dalla parte ricorrente, non contestati dalla convenuta sono corretti perché fondati sui parametri del CCNL Comparto Sanità in relazione al livello DS, tenuto conto del percepito come risultante dalle buste paga prodotte.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma Parte_1 di euro 5.725,55, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed in euro 118,50 per esborsi.
Cosenza, 23/01/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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