CASS
Sentenza 15 giugno 2021
Sentenza 15 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2021, n. 23355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23355 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI ER nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 19/11/2020 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tacci che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to Guzzo Claudio che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di TI ER in relazione alla ordinanza del 18 settembre 2020 del Gip del tribunale di Benevento, di rigetto della istanza di Penale Sent. Sez. 3 Num. 23355 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/03/2021 sostituzione o revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata nei confronti del suindicató istante, respingeva l'appello proposto. 2. Avverso la ordinanza sopra citata TI ER, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta ilogicità della motivazione in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Il tribunale non avrebbe tenuto conto dei plurimi elementi dedotti dalla difesa ed idonei a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari sottese alla applicata misura, omettendo sul punto ogni motivazione. In particolare la "rudimentalità" e la occasionalità delle cessioni ipotizzate renderebbero inconfigurabile il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Il collegio della cautela avrebbe attribuito altresì, in maniera apodittica, valenza pregnante, sotto il profilo della pericolosità sociale, a circostanze quali l'assenza di redditi leciti dichiarati o la sussitenza di precedenti penali, ignorando la ricostruzione dei fatti e le doglianze difensive e ricorrendo a clausole di stile, senza consentire una compiuta cognizione del percorso logico seguito. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta ilogicità della motivazione in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, in violazione del citato art. 292 cod. proc. pen., non conterrebbe l'esposizione dei gravi e concreti elementi indiziari riguardanti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento al pericolo di reiterazione. Il tribunale avrebbe inoltre confuso i gravi indizi di colpevolezza con gli elementi che devono giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che costituisce orientamento consolidato di questa S.C. (Sez. 6, Sentenza n. 19008 del 21/04/2016 Rv. 267209 - 01; Sez. 2 sentenza n. 3695 del 13/09/1994 dep. 20/09/1994 Rv. 198817 - 01 imputato Fraquelli) l'indirizzo per cui l'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. è governato dal principio devolutivo, per cui se l'indagato ha fondato la propria richiesta di revoca o sostituzione della misura solo sulla dedotta cessazione o 2 sull'affievolimento delle esigenze cautelari e il primo giudice ha deciso sulla base di tale unico motivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione. Nel caso in esame è indubbio, alla luce della ordinanza impugnata, incontestata sul punto e come tale dirimente al riguardo, che il ricorrente aveva avanzato la propria richiesta solo in rapporto alle esigenze cautelari, ritenute cessate o attenuate. Così delimitando l'oggetto devoluto con la sua istanza. Va aggiunto che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, nel suo complesso, dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello, di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (cfr. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994 Rv. 196827 - 01 Avitabile). 2. Tanto precisato, con riguardo al primo motivo si osserva che la decisione impugnata è conforme all'assunto giurisprudenziale immediatamente prima citato, avendo i giudici della cautela evidenziato come i dati "nuovi" addotti dalla difesa, quali il tempo decorso dalla applicazione della misura, il rispetto della stessa, l'asserita difficoltà nel rinvenire un lavoro, costituiscano circostanze inidonee a superare anche solo in via attenuata le esigenze cautela ri. Di contro, con il motivo in esame, da una parte, il ricorrente promuove, inammissibilmente, censure imperniate su una sostanziale mancata rivisitazione dei fatti e profili soggettivi già esaminati in sede di applicazione della ordinanza genetica della misura e che il tribunale, per quanto sopra osservato, una volta esclusa la "novità" delle deduzioni difensive, non era tenuto a rivalutare ( tale è il riferimento alla rudimentalità dell'azione e alla occasionalità delle cessioni, come anche il richiamo alla assenza di elementi giustificativi delle esigenze cautelari già rilevate); dall'altra, rimanendo nell'ambito delle predette critiche, eccentriche rispetto all'oggetto devoluto all'esame del tribunale, indugia su generiche critiche relative alla motivazione dell'atto impugnato, senza indicare specificamente i passaggi motivazionali ritenuti deficitari e tantomeno le puntuali ragioni dei vizi rilevati rispetto ad essi;
laddove, come noto, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili sia quando risultano intrinsecamente indeterminati, sia quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento 3 impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Quanto al secondo motivo, emerge anche con esso una censura che si muove nel solco della carenza di pertinenza rispetto al limitato oggetto della ordinanza impugnata, essendosi promosse, anche in tal caso, delle doglianze, inerenti la ritenuta carente illustrazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, che esulano dall'oggetto dedotto con l'istanza di revoca o sostituzione (inerente la sopravvenienza di dati o circostanze idonee a escludere o attenuare le esigenze cautelari) e, quindi, da quanto devoluto con l'atto di appello. Non va infine trascurata la ragione ulteriore di inammisisbilità costituita dall'indiscriminato richiamo, come nel primo motivo, a tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. sebbene questa Corte abbia da tempo evidenziato che alla luce del predetto art. 606 lett. e), letto in combinazione con l'art. 581 c.p.p., è onere del ricorrente enunciare tra l'altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, e conseguentemente non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: 'consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di • vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021 Il nsigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tacci che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to Guzzo Claudio che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di TI ER in relazione alla ordinanza del 18 settembre 2020 del Gip del tribunale di Benevento, di rigetto della istanza di Penale Sent. Sez. 3 Num. 23355 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/03/2021 sostituzione o revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata nei confronti del suindicató istante, respingeva l'appello proposto. 2. Avverso la ordinanza sopra citata TI ER, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta ilogicità della motivazione in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Il tribunale non avrebbe tenuto conto dei plurimi elementi dedotti dalla difesa ed idonei a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari sottese alla applicata misura, omettendo sul punto ogni motivazione. In particolare la "rudimentalità" e la occasionalità delle cessioni ipotizzate renderebbero inconfigurabile il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Il collegio della cautela avrebbe attribuito altresì, in maniera apodittica, valenza pregnante, sotto il profilo della pericolosità sociale, a circostanze quali l'assenza di redditi leciti dichiarati o la sussitenza di precedenti penali, ignorando la ricostruzione dei fatti e le doglianze difensive e ricorrendo a clausole di stile, senza consentire una compiuta cognizione del percorso logico seguito. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta ilogicità della motivazione in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, in violazione del citato art. 292 cod. proc. pen., non conterrebbe l'esposizione dei gravi e concreti elementi indiziari riguardanti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento al pericolo di reiterazione. Il tribunale avrebbe inoltre confuso i gravi indizi di colpevolezza con gli elementi che devono giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che costituisce orientamento consolidato di questa S.C. (Sez. 6, Sentenza n. 19008 del 21/04/2016 Rv. 267209 - 01; Sez. 2 sentenza n. 3695 del 13/09/1994 dep. 20/09/1994 Rv. 198817 - 01 imputato Fraquelli) l'indirizzo per cui l'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. è governato dal principio devolutivo, per cui se l'indagato ha fondato la propria richiesta di revoca o sostituzione della misura solo sulla dedotta cessazione o 2 sull'affievolimento delle esigenze cautelari e il primo giudice ha deciso sulla base di tale unico motivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione. Nel caso in esame è indubbio, alla luce della ordinanza impugnata, incontestata sul punto e come tale dirimente al riguardo, che il ricorrente aveva avanzato la propria richiesta solo in rapporto alle esigenze cautelari, ritenute cessate o attenuate. Così delimitando l'oggetto devoluto con la sua istanza. Va aggiunto che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, nel suo complesso, dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello, di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (cfr. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994 Rv. 196827 - 01 Avitabile). 2. Tanto precisato, con riguardo al primo motivo si osserva che la decisione impugnata è conforme all'assunto giurisprudenziale immediatamente prima citato, avendo i giudici della cautela evidenziato come i dati "nuovi" addotti dalla difesa, quali il tempo decorso dalla applicazione della misura, il rispetto della stessa, l'asserita difficoltà nel rinvenire un lavoro, costituiscano circostanze inidonee a superare anche solo in via attenuata le esigenze cautela ri. Di contro, con il motivo in esame, da una parte, il ricorrente promuove, inammissibilmente, censure imperniate su una sostanziale mancata rivisitazione dei fatti e profili soggettivi già esaminati in sede di applicazione della ordinanza genetica della misura e che il tribunale, per quanto sopra osservato, una volta esclusa la "novità" delle deduzioni difensive, non era tenuto a rivalutare ( tale è il riferimento alla rudimentalità dell'azione e alla occasionalità delle cessioni, come anche il richiamo alla assenza di elementi giustificativi delle esigenze cautelari già rilevate); dall'altra, rimanendo nell'ambito delle predette critiche, eccentriche rispetto all'oggetto devoluto all'esame del tribunale, indugia su generiche critiche relative alla motivazione dell'atto impugnato, senza indicare specificamente i passaggi motivazionali ritenuti deficitari e tantomeno le puntuali ragioni dei vizi rilevati rispetto ad essi;
laddove, come noto, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili sia quando risultano intrinsecamente indeterminati, sia quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento 3 impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Quanto al secondo motivo, emerge anche con esso una censura che si muove nel solco della carenza di pertinenza rispetto al limitato oggetto della ordinanza impugnata, essendosi promosse, anche in tal caso, delle doglianze, inerenti la ritenuta carente illustrazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, che esulano dall'oggetto dedotto con l'istanza di revoca o sostituzione (inerente la sopravvenienza di dati o circostanze idonee a escludere o attenuare le esigenze cautelari) e, quindi, da quanto devoluto con l'atto di appello. Non va infine trascurata la ragione ulteriore di inammisisbilità costituita dall'indiscriminato richiamo, come nel primo motivo, a tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. sebbene questa Corte abbia da tempo evidenziato che alla luce del predetto art. 606 lett. e), letto in combinazione con l'art. 581 c.p.p., è onere del ricorrente enunciare tra l'altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, e conseguentemente non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: 'consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di • vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021 Il nsigliere estensore