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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. MA Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 508 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI SO NT, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MA NA, come da mandato in atti
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. MA CP_2 C.F._3
NA, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto dell'8.5.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio i sigg.ri e per sentirli condannare al pagamento, in CP_2 CP_1 solido tra loro, della residua somma di Euro 5.145,05, oltre IVA come per legge sull'importo complessivo di Euro 12.828,05. Deduceva l'attore che, con contratto di appalto del 21.01.2004, i convenuti gli avevano commissionato l'esecuzione delle opere dettagliatamente indicate in citazione, da realizzare presso l'immobile di loro proprietà, in Nardò, alla Via Cadorna n.17 per il prezzo unitario riportato nel medesimo contratto. Deduceva che, effettuate le necessarie verifiche e misurazioni, aveva accertato che l'importo relativo ai lavori eseguiti era di Euro 12.828,05, oltre IVA come per legge, a fronte del quale i committenti avevano versato la minore somma di
Euro 7.683,00, rimanendo, così, debitori della residua somma di Euro 5.145,05, oltre
IVA come per legge sull'importo complessivo di Euro 12.828,05. Con comparse di costituzione e risposta, ritualmente depositate, si costituivano in giudizio i sigg.ri CP_2
e , i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea. In
[...] CP_1 particolare, il sig. eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione CP_2 passiva per non aver sottoscritto il contratto di appalto. In corso di causa il sig. CP_2
veniva estromesso dal giudizio con sentenza parziale e spese al definitivo”.
[...]
deduceva di aver già corrisposto la propria quota di prezzo dell'appalto. CP_1
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 1538 dell'
11.5.2021 ha accolto la domanda attorea, e per l'effetto ha condannato al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 5.145,05 oltre IVA;
ha, poi, Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_2
pag. 2/6 convenuto già estromesso dal giudizio con sentenza parziale del 30.4.2013; ha, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sull'attore, evidenziando come, mediante la produzione del contratto d'appalto del 21.01.2004 fosse stato documentalmente provato che aveva appaltato a CP_1 [...]
l'esecuzione delle opere edili dettagliatamente previste dallo stesso contratto Pt_1 su un fabbricato di proprietà dello stesso e dei suoi germani e CP_1 Parte_2
Parte_3
- ha, poi, specificato che mediante l'audizione del teste arch. , quale Testimone_1
“assistente dei lavori” è stata confermata l'effettiva realizzazione dei lavori pattuiti e della loro esecuzione “a regola d'arte”;
- ha ritenuto infondata l'eccezione avanzata da , volta ad affermare la CP_1 parziarietà dell'obbligazione di pagamento del prezzo dell'appalto, ed ha invece affermato la natura solidale dell'obbligazione assunta dai committenti mediante la sottoscrizione del contratto.
§ 2
Avverso la sentenza n. 1538/2021 del tribunale di Lecce ha proposto appello
[...] ed ha chiesto che, in parziale riforma di tale provvedimento, Pt_1 CP_3 fosse condannato a corrispondere € 2.340,86 di cui € 1.281,11 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 1.059,75 a titolo di interessi sulla somma di € 5.145,05 riconosciuta già dal tribunale come dovuta dallo stesso quale saldo-prezzo dell'appalto; ha, altresì, chiesto che fosse annullato il capo della sentenza di primo grado con cui era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di , convenuto CP_2 estromesso dal giudizio con sentenza parziale.
e si sono costituiti in giudizio, con atti separati, ed hanno CP_2 CP_1 chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza del 5.2.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche. pag. 3/6
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 tribunale a condannare al pagamento del solo importo di € 5.145,05 oltre CP_1
IVA; secondo l'appellante, l'obbligazione di pagamento del prezzo residuo dell'appalto costituiva “un debito di valore, non soggetto al principio nominalistico”, pertanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere in favore dell'appaltatore anche la maggiorazione dovuta alla rivalutazione monetaria con decorrenza “dalla notifica dell'atto di citazione e sino alla decisione” e avrebbe dovuto poi anche riconoscere gli interessi compensativi fino alla data della sentenza e quelli legali “dalla data del provvedimento giudiziale sino al saldo effettivo” (cfr. pag 4 dell'atto d'appello).
Il motivo è parzialmente fondato.
E' pacifico in giurisprudenza che “L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il cosiddetto prezzo dell'appalto, ossia il corrispettivo della sua prestazione, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta” (cass. civ. sez.
II, 8.4.1999 n. 3393); ed ancora:“Il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta”. (cfr. cass. civ. sez II, 22.6.2004 n. 11594).
Con la stessa pronuncia la suprema corte ha aggiunto, con riguardo al pagamento del prezzo dell'appalto, che “in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ.”.
pag. 4/6 Una volta assodato che l'obbligo di pagamento del prezzo ha natura di debito di valuta, in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., non spetta all'appaltatore alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria.
Diversa sorte va accordata alla censura mossa dal avverso l'omessa Pt_1 maggiorazione degli interessi, sulla somma liquidata in suo favore dal tribunale. Trattasi di accessori dovuti, ex artt. 1284 e 1224 comma 1 c.c., in misura legale, dalla domanda al saldo, in mancanza di prova di un diverso accordo tra le parti, sicchè la sentenza impugnata deve essere emendata sul punto.
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 tribunale a condannarlo alla rifusione delle spese del giudizio in favore del convenuto
, estromesso dall'originario giudizio con sentenza parziale del n. 138/2013; CP_2 ad avviso dell'appellante, il tribunale “solo con la sentenza n. 138/2013 avrebbe potuto provvedere alla regolamentazione delle spese tra e Parte_1 CP_2 atteso che, nei confronti del PR, alla data di quella statuizione, si era irrimediabilmente esaurita la materia del contendere ed il rapporto processuale” (cfr. atto di appello ). Pt_1
Il motivo è infondato.
Con l'espressione “spese al definitivo” contenuta nel dispositivo della sentenza parziale n. 138 del 30.4.2013, il tribunale si è riservato di liquidare le spese processuali, relative alla pronuncia di estromissione dal giudizio di , con la sentenza definitiva. CP_2
Non è, pertanto, corretto affermare che tra l'attore e il convenuto fosse cessata la CP_2 materia del contendere. Permaneva, infatti, in capo allo stesso PR un interesse alla pronuncia definitiva, con esclusivo riferimento al capo delle spese, secondo il principio della soccombenza.
§ 4
Le spese del presente grado, in ragione della parziale fondatezza dell'appello, possono essere compensate in misura di metà tra e , mentre per la Parte_1 CP_1 restante metà devono essere poste a carico di quest'ultimo, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza.
pag. 5/6 Le spese del presente grado relative ai rapporti tra e , Parte_1 CP_2 seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, che conferma nel resto: ridetermina la condanna di in favore di nella somma di € CP_1 Parte_1
5.145,05 oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di di metà delle spese CP_1 Parte_1 processuali del giudizio d'appello, che liquida nell'intero in € 147,00 per spese ed €
1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensata tra le stesse parti la restante metà delle spese di lite;
condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Parte_1 CP_2 del giudizio d'appello, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. MA NA dichiaratosi antistatario;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 6/6