Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 04 6 14/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10927/99 Dott. Rafaele CORONA Presidente Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 12992/99 Cron. 3872 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere 1585 Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.29/01/01 ha pronunciato la seguente Donle-studio_ CHIOZZA d: S E NTENZA 0.6 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: il Th NI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANININA 6, presso lo studio dell'avvocato PICCAROZZI BRUNO, che lo difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PEZCOLLER ALESSIO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 contro it 29 MAR 2001 IL CANCELLIERE CERIANI IO, MALIA LICIA CERIANI;
- intimati e sul 2° ricorso n° 12992/99 proposto da: IO, AG LICIA CERIANI, elettivamente CERIANI domiciliati in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo 2001 163 studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, difesi DIRITTI -1- dall'avvocato LUCIO VISONA', giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
NI IO;
intimato avversO la sentenza n. 304/98 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 20/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito gli Avvocati Alessio PEZCOLLER e Bruno PICAROZZI, difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato Lucio VISONA', difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 9 settembre 1985 MA IN conveniva davanti al Pretore di Rovereto IO AN a LI LI, chiedendo, tra l'altro, che venisse accertato che a favore della particella fondiaria 1567/2 in Comune di Rovereto, di cui era proprietario, ed а carico della particella fondiaria 1568/1, di cui erano proprietari i convenuti, esisteva una servitù di acquedotto e di passo per la manutenzione dell'acquedotto. I convenuti, costituitisi, resistevano alla domanda, che veniva accolta dal Pretore di Rovereto con sentenza del 28 novembre 1994. IO AN e LI LI proponevano appello, che veniva accolto dal Tribunale di Rovereto con sentenza del 20 agosto 1998, in base alla considerazione che la servitù di cui si discuteva non risultava intavolata in danno della partita tavolare del fondo servente. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione MA IN, con un unico motivo. Resistono con atto intestato come controricorso e ricorso incidentale, ma che non contiene alcuna censura contro la sentenza impugnata, IO 3 AN e LI LI. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso MA IN deduce testualmente: -Il Tribunale nella motivazione assume il valore costitutivo dell'iscrizione tavolare, necessità dell'iscrizione nella praticata tavolare del fondo dominante e del fondo servente e la mancata prova da parte del IN dell'iscrizione della servitù a carico del fondo servente. -Di contro s'osserva anzitutto come l'iscrizione a favore del fondo di proprietà IN della servitù di acquedotto evidenziata dall'estratto tavolare nonchè dalla copia dell'atto di divisione e compravendita dd.
2.4.1991 prodotto con l'atto di citazione del 9.9.1985 recante in calce il decreto tavolare di intavolazione ed in frontespizio il numero del Giornale numero ossia il numero progressivo dell'iscrizione costituivano prova presuntiva certa dell'avvenuta iscrizione del diritto di servitù. -Non solo ma come ha avuto modo di precisare il Pretore nella sentenza di primo grado gli argomenti difensivi svolti da AN e LI nella comparsa di risposta di prime cure "risultano incompatibili 4 con l'attuale disconoscimento"; in particolare il Pretore sottolinea che a pagina 4 della comparsa di risposta la venditrice aveva detto che la servitù iscritta nel Libro Fondiario non risultava né realizzata in opere stabili né comunque esercitata da ben più di vent'anni per cui l'eccezione di estinzione della servitù per non uso non può che non essere confermativa dell'esistenza del diritto di servitù e di conseguenza l'eccezione di mancata prova dell'esistenza della servitù si pone in contrasto con il riconoscimento intervenuto che esclude la necessità di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il ricorso è infondato. In ordine alla prima censura sufficiente Osservare che il ricorrente non contesta l'esattezza della affermazione del Tribunale di fini dellaRovereto secondo la quale, ai opponibilità ai terzi, la servitù doveva essere iscritta nella partita tavolare relativa al fondo servente e che nella specie tale iscrizione non era stata provata. Per quanto riguarda la seconda censura, anche volendo ammettere che la comparsa di risposta contenesse una implicita confessione in ordine alla 5 ре volendo ammettere comparsa risposta contenesse una implicita confessione in ordin alla pregressa costituzione della servitù, da un lato, connessa alla la stessa era inscindibilmente e,affermazione della sua successiva estinzione, dall'altro, il ricorrente non spiega come tale confessione poteva supplire alla mancanza della hoooo intavolazione. 290000 Il ricorso "principale" va, pertanto, rigettato. Il ricorso "incidentale", invece, va dichiarato inammissibile, dal momento che con esso non viene svolta alcuna censura alla sentenza impugnata con il ricorso principale. In considerazione delle particolarità della cotnroversia, ritiene il collego di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le sepse del giudizio di cassazione. Roma, 29 gennaio 2001 pem a Pile Тим IL CANCELLIERE C1 Raple LA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 MAR. 2001. IL CANCELLIERE C1 ToCezico 6 ! Registrato in da18 MAG. 2001MA 2 UFFICIO DELLE ENTRATE 4 25261 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA al n (lire diziari (D.ssa Maria Grazia SPO) p. Responsabile Servizio (Dr. M. RACCIOHINI) 100 82 :