Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5059/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 5059/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via R. Jemma n.2, presso lo studio dell'avv. Carmela Grieco che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 vamente domiciliato in Avellino, alla via F. Tedesco
[...] dell'avv. Consiglio Zigarelli che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, more uxorio, con e che dalla CP_1 loro unione e nata una figlia, (06.03.2009). Persona_1
Al riguardo, la ricorrente ha opo la rottura della suddetta relazione avvenuta nell'anno 2020, l'ex compagno si e limitato a corrispondere solo il mantenimento di € 300,00 tralasciando tutte le spese straordinarie e nell'ultimo periodo ha interrotto ogni frequentazione con la figlia minore, disinteressandosi totalmente di lei;
pertanto, tenuto conto delle difficolta di instaurare un dialogo costruttivo con il resistente, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento esclusivo a se e con la previsione dell'obbligo a contenuto economico a carico del padre per il mantenimento della stessa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha CP_1 richiesto la suddetta regolamentazione alle condizioni con la ricorrente, depositate nella memoria di costituzione. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 11 febbraio 2025, le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore, depositato in data 14.10.2024, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale e, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: A) AFFIDAMENTO della figlia minore La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 che ne cureran e accordo, l'educazione, la crescita e l'istruzione, partecipando concretamente e fatti-vamente ad ogni decisione e/o evento di maggior interesse per la stessa, con collocamento privile-giato presso la residenza della madre, SI.ra , sita in Eboli (SA) alla via San Cataldo n° 4. Parte_1
In relazione ai tem enza del padre con la figlia minore , Persona_1 considerata l'età di anni 15, questi saranno liberamente stabiliti l rispetto delle esigenze della figlia. B) ASSEGNO MANTENIMENTO. Il SI. verserà alla SI.ra entro il 5 di ogni mese per il CP_1 Parte_1 mante a figlia minore l'importo di euro 400,00 Persona_1
(quattrocento/00), da rivalutare annu o gli indici ISTAT. Tale assegno è comprensivo dell'importo di euro 200,00 (duecento/00), attualmente pari al 100% dell'assegno unico familiare che il SI. continuerà a percepire CP_1 per intero e verserà a favore della SI.ra . Pt_1
Le parti concordano che, qualora il predetto importo di €. 200,00 (duecento/00), relativo all'assegno unico dovesse essere diminuito e/o non percepito dal SI. , CP_1 quest'ultimo dovrà integrare l'assegno di mantenimento in favore della min l'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00). Le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore saranno sopportate nella misura del 50%. Le parti convengono che le spese straordinarie che non necessitano di preventiva adesione di entrambi i genitori, saranno debitamente comunicate e documentate da parte del genitore che affronterà la spesa e l'altro dovrà rimborsarle nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Quanto alle spese da concordare preventivamente, si conviene che a fronte di un silenzio di sette giorni dalla richiesta, il genitore richiedente si riterrà autorizzato ad effettuare detta spesa senza do-ver chiedere ulteriore autorizzazione. Le comunicazioni tra i genitori avverranno esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria i cui indirizzi sono: ( ) Email_1 CP_1
Email_2 Parte_1
, alla legge, a rimettere la querela sporta CP_1 co in forza della quale pende il procedimento penale n° 3515/2023 Parte_1
N.R. de i Avelli-no nel quale quest'ultima è imputata del reato di cui agli artt. 81 – 612 comma 2 del Codice penale e si impegna ad accettare la Parte_1 remissione della querela con integrale com elle spese di causa. D) Le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte e di non avere alcunché a pretendere l'una d'altra per i rapporti finora intercorsi tra loro in odine alla educazione e al mantenimento della loro figlia minore . Persona_2
E) Le spese del giudizio ex art. 473 bis 12 c.p.c. che r .G. del Tribunale di Salerno si intendono integramente compensate;
i procuratori Avv.ti Carmela Grieco e Consiglio Zigarelli sottoscrivono per autentica delle sottoscrizioni e rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi