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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9465 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 25430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti attrici e della parte convenuta Controparte_1 mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al N.R.G. 25430/2024 del ruolo generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (C.F.: ,
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Pt_5 C.F._5 Parte_6 nata a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._6 Pt_7
, nato a [...] il [...] (C.F.: , ,
[...] C.F._7 Parte_8 nata a S. Giorgio a [...] il [...] (C.F.: ), tutti C.F._8 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Guglielmo d'Ambrosio (C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._9
Napoli, Corso Umberto I, n. 23 (comunicazioni al fax n. 0819758494 o alla PEC:
) Email_1
ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
, presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia (comunicazioni C.F._10 alla PEC: ) Email_2 convenuto
OGGETTO: ricalcolo TFS
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti
“1) previa –se del caso- disapplicazione del D.P.C.M. del 20.12.1999 e della L. n. 297 del 29.05.1982 nonché di ogni e qualsivoglia altra norma legislativa e/o contrattuale e/o regolamentare in contrasto –ove esistente- con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, accogliere per tutti i motivi infra esposti il presente ricorso e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare l'applicabilità al rapporto di lavoro dei ricorrenti del regime del trattamento di fine servizio ex D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 in luogo dell'attuale regime del trattamento di fine rapporto ex D.P.C.M. del 20.12.1999 e L. n. 297 del 29.05.1982 anche per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE e di conseguenza, 3) accertare e dichiarare il diritto degli istanti al riconoscimento ed all'applicabilità del regime del trattamento di fine servizio ex D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 sin dall'inizio del loro rapporto di lavoro con la convenuta alle decorrenze per ciascuno indicate;
4) condannare, inoltre, il , in Controparte_1 persona del p.t. legale rapp.te alla ricostruzione e regolarizzazione contributiva e CP_2 previdenziale afferente la posizione lavorativa dei ricorrenti secondo il regime del TFS ex
D.P.R. n. 1032/1973 ed al versamento dei relativi contributi e/o differenze contributive;
5) condannare, altresì, il , in persona del p.t. legale rapp.te Controparte_1 CP_2 alla refusione delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”
Per parte convenuta
“si insiste nel rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe tutti esponevano: - di essere tutti dipendenti del convenuto e di aver conseguito il riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata in regime di contratti a tempo determinato reiterati senza soluzione di continuità per circa un decennio prima di essere inquadrati in ruolo e tanto in virtù di sentenze emesse dalla sezione lavoro di questo stesso Tribunale di
Napoli e rispettivamente: - sentenza del Tribunale di Napoli–Sezione Lavoro n. Parte_1
971 del 9.02.2021 confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli–Sezione
Lavoro n. 1185 del 27.04.2023; - sentenza del Tribunale di Napoli- Parte_2
Sezione Lavoro n. 2258 del 30.03.2021; - sentenza del Tribunale di Parte_3
Napoli-Sezione Lavoro n. 7062 del 30.10.2019; - sentenza del Tribunale di Parte_4
Napoli-Sezione Lavoro n. 3686 del 3.06.2021; - sentenza del Tribunale di Parte_5
Napoli-Sezione Lavoro n. 1188 del 20.02.2019 confermata dalla sentenza della Corte di
Appello di Napoli-Sezione Lavoro n. 891 del 16.03.2022; - sentenza del Parte_6
Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 4004 del 05.06.2019; - sentenza del Parte_7
Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 2011 del 31.03.2022; - sentenza del Parte_8
Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 8350 del 18.12.2018; - che in ottemperanza alle suindicate sentenze, tutte passate in giudicato, il CP_1 convenuto con formale provvedimento del Direttore Generale decretava l'inquadramento (o meglio il reinquadramento) dei ricorrenti nei ruoli dell'Amministrazione retrodatandone l'immissione in ruolo, a tutti i fini giuridici ed economici, alle rispettive decorrenze: -
decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 2085 del 22.11.2022; - Parte_1 Parte_2 decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 1345 del 15.07.2021; -
[...] Parte_3 decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 2332 del 22.12.2022; - decorrenza dal Parte_4
7.07.2000 con D.D. n. 388 del 16.03.2023; - decorrenza dal 7.07.2000 con Parte_5
D.D. n. 2332 del 22.12.2022; - decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. Parte_6
2332 del 22.12.2022; - decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 1046 del Parte_7
29.05.2023; - decorrenza 4.12.1999 con D.D. n. 2332 del 22.12.2022; Parte_8 - che, nonostante la formale retrodatazione dell'inquadramento in ruolo dei ricorrenti a tutti i fini giuridici ed economici, giusta le predette sentenze emesso da questo Tribunale, i conseguenti Decreti Direttoriali emessi in ottemperanza alle stesse, consente il riconoscimento nei loro confronti del regime del trattamento di fine servizio (c.d. TFS) ai sensi del D.P.R. n. 1032/73 in luogo dell'attuale regime di trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) cui sono sottoposti ai sensi del comb. disp. del D.P.C.M. 20.12.1999 e della L. n. 297 del 29.05.1982 e tanto in base al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.1973, n.
1032 di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato all'art. 1 che così recita: “I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico…… Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo. Il successivo art. 2 così statuisce: “” L'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica;
- che, accertata la comparabilità delle situazioni lavorative, nessuna ragione oggettiva ostativa al riconoscimento del medesimo trattamento economico veniva addotta a giustificazione della disparità di trattamento;
- che, la mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione, non può configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Tanto premesso tutti i ricorrenti indicati in epigrafe, esposte le ragioni in diritto delle loro pretese, concludevano nel modo sopra interamente riportato;
il tutto con la vittoria delle spese di lite.
Il tardivamente costituitosi in giudizio (con memoria depositata in Controparte_1 data 5.5.2025 per la prima udienza fissata per il 6.5.2025) contestava le avverse deduzioni, evidenziando che “l'invocato principio di non discriminazione non trova, nella fattispecie in esame, alcun ambito applicativo, venendo in rilievo una differenziazione giuridicamente giustificata, e non già un trattamento deteriore fondato unicamente sulla durata del contratto”. Si perveniva all'udienza del 30.10.2025 allorquando verificato il deposito di note finali di discussione nonché le note di trattazione scritta sostitutive della detta udienza, in data odierna, lo scrivente sciogliendo la riserva disposta ex lege, decideva la causa mediante deposito della presente motivazione.
Parte convenuta nella memoria difensiva ha decisamente contestato la fondatezza delle pretese attoree – “nella parte in cui essa invoca l'applicazione degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, a fondamento del diritto al Trattamento di Fine Servizio (TFS), in luogo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)” sulla base della ricostruzione di carriera disposta giudizialmente - in quanto giuridicamente infondata per un duplice ordine di ragioni”. Le deduzioni attoree – scrive il convenuto – sono viziate da una lettura errata del CP_1 dato normativo. Il D.P.R. del 23 dicembre 1973 n. 1032 disciplina – afferma parte convenuta – “il Trattamento di Fine Servizio (TFS) per i dipendenti pubblici in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2000 i quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un trattamento denominato indennità di buonuscita (IBU) se dipendenti dello Stato (ex ENPAS), ovvero disciplinato dalla L. 8/3/1968 n. 152 denominato indennità premio di servizio (IPS) se dipendenti degli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale (ex INADEL).
In seguito, il quadro complessivo sopra accennato ha subito una importante modifica con l'introduzione, anche nel settore pubblico (L. 335 del 1995), del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) disposto dalla Legge n. 297 del 29.05.1982 e dalla disciplina della previdenza complementare (L. 124 del 1993). Il legislatore ha stabilito che il personale assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 si trova obbligatoriamente in regime di
TFR, con libertà di aderire o meno alla previdenza complementare contrattualizzata (fondi
Espero e Perseo-Sirio); mentre il personale in regime di TFS per poter accedere alla previdenza complementare deve obbligatoriamente optare per il regime del TFR, pur conservando il maturato TFS che costituisce parte del TFR (L. 448 del 1998 che ha trovato concreta attuazione nell'Accordo Quadro tra l'ARAN e le OOSS del 29/7/1999 e nel DPCM 20/12/1999).
Orbene, ciò che a controparte sfugge è che in tale contesto normativo non esiste una disposizione di legge che consenta la retroattività del regime previdenziale. Al contrario, l'ordinamento previdenziale italiano si fonda sul principio di irretroattività delle norme giuridiche, sancito dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui le disposizioni normative producono effetti esclusivamente pro futuro, salvo espressa previsione legislativa in senso contrario.
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna norma che consenta l'applicazione retroattiva del Trattamento di Fine Servizio (TFS) ai lavoratori già soggetti al regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Sul punto è dirimente il principio affermato dalla giurisprudenza, in virtù del quale il diritto al trattamento di fine rapporto o di fine servizio si radica alla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato applicabile (Cassazione Civ., Sez. Lav., sent.
n. 7, 2 gennaio 2020; Cassazione, Ord. n. 5895, del 3 marzo 2020), senza che eventuali successivi riconoscimenti di anzianità possano retroagire sul regime previdenziale già. Analoga conferma si rinviene nella sentenza della Cassazione Civ., Sez. Lav., n. 27547 del
2 dicembre 2020, secondo cui la distinzione tra TFR e TFS deve essere ancorata alla tipologia e alla data di costituzione del rapporto di lavoro, e non alla successiva ricostruzione della carriera o al riconoscimento di ulteriori periodi di servizio.
A livello amministrativo, il Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8184, del 21 settembre 2022, ha ribadito che il trattamento di fine rapporto si applica ai dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 2000, indipendentemente dal successivo riconoscimento di pregressa anzianità lavorativa.
Del resto, è principio pacifico che le norme in materia previdenziale hanno natura inderogabile e pubblicistica e non posso essere estese analogicamente in assenza di una esplicita disposizione normativa che consenta l'applicazione retroattiva di un trattamento più favorevole. Non è dunque consentito all'interprete, né tanto meno al giudice, estendere a fattispecie non previste dalla legge una disciplina che presuppone specifici e tassativi requisiti soggettivi e temporali. Né risulta invocabile in questa sede, a fondamento della pretesa, alcuna disposizione del diritto dell'Unione Europea, non essendo la disciplina in esame (avente natura strettamente previdenziale) ricompresa nel perimetro del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, ai sensi della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il trattamento di fine rapporto è infatti disciplinato da norme nazionali imperative ed inderogabili, sottratte alla disponibilità delle parti e non suscettibili di applicazione retroattiva in assenza di previsione legislativa espressa.
Atteso che parte ricorrente, ha ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera, ciò non comporta ipso iure il diritto all'estensione retroattiva del regime previdenziale del trattamento di fine servizio (TFS) in luogo del trattamento di fine rapporto (TFR), in assenza di una specifica norma.
In secondo luogo, il riconoscimento giurisdizionale dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici non equivale né può equipararsi ad una assunzione effettiva a tempo indeterminato intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2001. Vieppiù, la menzionata sentenza di ricostruzione della carriera non contiene alcuna statuizione in ordine al regime previdenziale applicabile, limitandosi alla determinazione della progressione economica
(differenze retributive) e giuridica senza incidere sul trattamento previdenziale.
Pertanto, in assenza di una esplicita statuizione in merito, non può ritenersi che la decisione giurisdizionale abbia inciso sul regime previdenziale vigente, né che abbia disposto l'applicazione retroattiva del Trattamento di Fine Servizio (TFS). Ne consegue che la ricostruzione della carriera, pur costituendo una modalità di riconoscimento della continuità del rapporto lavorativo ai fini giuridici ed economici, non determina alcun effetto sul piano previdenziale, in quanto tale profilo è disciplinato da norme di natura pubblicistica e inderogabile”.
A parere dello scrivente quanto dedotto in punto di diritto nella memoria difensiva appare condivisibile.
Sul punto si richiama – per la puntualità delle argomentazioni svolte in punto di fatto ed in punto di diritto - la motivazione della sentenza (peraltro emessa assai di recente) della sezione lavoro del Tribunale di Roma (ci si riferisce alla sentenza del 23/09/2025, n.9188) che in un caso del tutto similare (anche in quel giudizio si verteva sul mancato integrale Con pagamento del in quanto non era stato valutato il periodo di servizio prestato pre ruolo certificato come da documentazione in atti) ha sottolineato quanto segue: “Occorre esaminare la disciplina dettata dal DPR 1032/73 volto a disciplinare l'indennità di buonuscita. All' art 1 si prevede “ i dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.” L' art 2 recita: “ l'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica” L'art 14 afferma: “Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato”. L'art 15 dispone: “I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto”. Pertanto il servizio prestato dai dipendenti statali pre ruolo è valutato ai fini del computo della pensione, come di fatto lo è stato per la ricorrente, ma ai fini del TF occorre presentare domanda di riscatto…. Si ritiene che tale domanda non possa ritenersi presentata in quanto il numero di protocollo è scritto a mano, non siglato e non è indicato l'istituto che ha protocollato il documento, inoltre comunque non potrebbero essere compreso i periodi pre ruolo prestati successivamente a (omissis) , data assunta come data di presentazione della domanda .
Anche negli atti depositati dai ricorrenti attori in questo giudizio non è stata rinvenuta tale domanda di riscatto prevista come necessaria dal richiamato art. 15 del DPR 1032/75.
Né può sostenersi che per l'indennità di buonuscita non occorre domanda “in quanto nel caso in esame si tratta di valorizzare un periodo che senza domanda di riscatto non può per legge essere computato ai fini della quantificazione dell'indennità di buonuscita richiesta e non di ottenere la predetta indennità, corrisposta dall'istituto ma non nella misura voluta.
Circa poi la violazione dell'obbligo di diligenza , correttezza e buon fede da parte della
P.A., la quale solo due anni dopo il pensionamento, in data (omissis) ,aveva chiesto di produrre la domanda di riscatto e ciò in quanto in data 19/10/21 la ricorrente aveva presentato domanda di pensionamento ma non domanda di TF non essendo richiesta ed essendo ancora in servizio avrebbe potuto colmare le lacune riscontrate ( cfr ricorso) , si Pa ritiene che in primo luogo profili di responsabilità della non avrebbero come conseguenza quanto sperato, ossia l'accoglimento della domanda consistente nella somma di TF mancante ,in secondi luogo al momento della domanda di pensionamento , 19/10/21, come ammesso da parte ricorrente non veniva chiesto il TF, sul presupposto che per esso Pa non occorreva la domanda , per cui alla non veniva attenzionato il problema del pre ruolo così da poter all'epoca verificare se vi era stato il riscatto e informare la lavoratrice delle lacune riscontrate.
Deduce, poi, parte ricorrente che essendo il TF una prestazione previdenziale varrebbe il principio dell'automatismo, ossia la prestazione come richiesta sarebbe comunque erogabile. Non si condivide tale assunto perché il principio dell'automatismo garantisce al lavoratore trattamenti previdenziali anche in presenza di omissioni contributive imputabili al datore di lavoro, nel caso in esame ,la prestazione richiesta non viene erogata nella misura richiesta per fatto imputabile allo stesso lavoratore.
Non appropriati rispetto alla mancato computo del servizio pre ruolo sono il principio della giusta retribuzione ex art 36 cost e la dedotta disparità di trattamento tra i lavoratori percettori del Tfr e del TF in quanto, con riferimento all'art 36 Cost non si spiega perché il trattamento non sarebbe adeguato e con riferimento alla disparità di trattamento non viene nel presente giudizio richiesto il pagamento del Tfr in luogo del TF , né esplicitata la differenza economica”. Deve condividersi, pertanto, la considerazione finale contenuta nella memoria difensiva laddove è stato, conseguentemente, evidenziato che “la ricostruzione della carriera, pur costituendo una modalità di riconoscimento della continuità del rapporto lavorativo ai fini giuridici ed economici, non determina alcun effetto sul piano previdenziale, in quanto tale profilo è disciplinato da norme di natura pubblicistica e inderogabile”.
A fronte della mancata presentazione della domanda di riscatto la circostanza – dedotta nel ricorso – “dello svolgimento, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, delle medesime mansioni, oltre all'equivalenza delle mansioni svolte dai dipendenti di ruolo. A fronte di tali elementi, accertata la comparabilità delle situazioni lavorative, nessuna ragione oggettiva ostativa al riconoscimento del medesimo trattamento economico veniva addotta a giustificazione della disparità di trattamento” appare del tutto irrilevante.
Quanto alla denunciata violazione del principio di non discriminazione va ricordato che sul punto il Tribunale Rieti (cfr. sentenza della locale sezione lavoro n.64 del 18/03/2021) ha chiarito che “in definitiva, considerando che la trattenuta subita dai lavoratori in regime di TFR va recuperata sotto il profilo dell'.incremento figurativo ai fini previdenziali e in vista dell'erogazione del TFR stesso, non può ritenersi sussistente una disparità di trattamento tra lavoratori assoggettati al TFS e quelli in TFR”.
Inoltre, non può avere rilievo neppure la circostanza che il TFS sia normalmente più vantaggioso del TFR, ove si consideri che il relativo meccanismo di calcolo è stato espressamente dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale, la quale ha ammesso la coesistenza, tra i lavoratori pubblici, del doppio regime (TFR e TFS), escludendo il vulnus agli artt. 3 e 36 Cost. In particolare, con la sent. n. 244/2014, nel ripercorrere la disciplina del TFS dei lavoratori pubblici, la Consulta ha chiarito che “il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'.esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi”, senza che ciò possa configurare una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Sulla stessa linea di quanto fino ad ora esposto, si pone anche la Corte d'Appello dell'Aquila che con la sentenza del 14 luglio 2016, ne ha dedotto “la piena conformità all'.ordinamento costituzionale della coesistenza di due differenti regimi dell'.indennità spettante alla cessazione del servizio (TFR/TFS), che trova giustificazione nella scelta discrezionale del legislatore di operare un graduate passaggio ad una disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione omogenea rispetto quella dei lavoratori privati, anche in ragione delle mutate condizioni socio economiche del Paese (cfr. Trib. Milano 19.06.2014, richiamata anche da Trib. Venezia, 17.02.2015 e da Trib. Torino, 20/22 31.10.2014). Pa. che è avvenuto ex lege per tutti i neo assunti dopo l'.
1.01.2001 e su base volontaria per gli assunti ante 1.01.2001. Non si ritiene, inoltre, sussistente alcuna disparità di trattamento tra lavoratori in regime di TFR alle dipendenze della p.a. e lavoratori del settore privato in quanto, come già detto, la trattenuta del 2,50% subita dai primi non rappresenta un contributo previdenziale (evidentemente non applicato ai lavoratori del settore privato), bensì una misura volta a garantire l'.invarianza della retribuzione nei confronti dei dipendenti pubblici in regime di TFS e destinata ad essere neutralizzata attraverso l'.incremento figurativo disciplinato dall'.art. 1, co. 3, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999” (cfr. anche Trib. Milano, 19.6.2014, n. 15454/2013 e Trib. Torino, 31.10.2014, n. 4382/2013).
Condividendosi le argomentazioni svolte nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti sia per la necessaria attività di interpretazione della normativa sopra richiamata, sia per controvertibilità di tale interpretazione, sia, infine, per la qualità delle parti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti
Napoli, 22.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti attrici e della parte convenuta Controparte_1 mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al N.R.G. 25430/2024 del ruolo generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (C.F.: ,
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Pt_5 C.F._5 Parte_6 nata a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._6 Pt_7
, nato a [...] il [...] (C.F.: , ,
[...] C.F._7 Parte_8 nata a S. Giorgio a [...] il [...] (C.F.: ), tutti C.F._8 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Guglielmo d'Ambrosio (C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._9
Napoli, Corso Umberto I, n. 23 (comunicazioni al fax n. 0819758494 o alla PEC:
) Email_1
ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
, presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia (comunicazioni C.F._10 alla PEC: ) Email_2 convenuto
OGGETTO: ricalcolo TFS
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti
“1) previa –se del caso- disapplicazione del D.P.C.M. del 20.12.1999 e della L. n. 297 del 29.05.1982 nonché di ogni e qualsivoglia altra norma legislativa e/o contrattuale e/o regolamentare in contrasto –ove esistente- con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, accogliere per tutti i motivi infra esposti il presente ricorso e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare l'applicabilità al rapporto di lavoro dei ricorrenti del regime del trattamento di fine servizio ex D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 in luogo dell'attuale regime del trattamento di fine rapporto ex D.P.C.M. del 20.12.1999 e L. n. 297 del 29.05.1982 anche per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE e di conseguenza, 3) accertare e dichiarare il diritto degli istanti al riconoscimento ed all'applicabilità del regime del trattamento di fine servizio ex D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 sin dall'inizio del loro rapporto di lavoro con la convenuta alle decorrenze per ciascuno indicate;
4) condannare, inoltre, il , in Controparte_1 persona del p.t. legale rapp.te alla ricostruzione e regolarizzazione contributiva e CP_2 previdenziale afferente la posizione lavorativa dei ricorrenti secondo il regime del TFS ex
D.P.R. n. 1032/1973 ed al versamento dei relativi contributi e/o differenze contributive;
5) condannare, altresì, il , in persona del p.t. legale rapp.te Controparte_1 CP_2 alla refusione delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”
Per parte convenuta
“si insiste nel rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe tutti esponevano: - di essere tutti dipendenti del convenuto e di aver conseguito il riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata in regime di contratti a tempo determinato reiterati senza soluzione di continuità per circa un decennio prima di essere inquadrati in ruolo e tanto in virtù di sentenze emesse dalla sezione lavoro di questo stesso Tribunale di
Napoli e rispettivamente: - sentenza del Tribunale di Napoli–Sezione Lavoro n. Parte_1
971 del 9.02.2021 confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli–Sezione
Lavoro n. 1185 del 27.04.2023; - sentenza del Tribunale di Napoli- Parte_2
Sezione Lavoro n. 2258 del 30.03.2021; - sentenza del Tribunale di Parte_3
Napoli-Sezione Lavoro n. 7062 del 30.10.2019; - sentenza del Tribunale di Parte_4
Napoli-Sezione Lavoro n. 3686 del 3.06.2021; - sentenza del Tribunale di Parte_5
Napoli-Sezione Lavoro n. 1188 del 20.02.2019 confermata dalla sentenza della Corte di
Appello di Napoli-Sezione Lavoro n. 891 del 16.03.2022; - sentenza del Parte_6
Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 4004 del 05.06.2019; - sentenza del Parte_7
Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 2011 del 31.03.2022; - sentenza del Parte_8
Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 8350 del 18.12.2018; - che in ottemperanza alle suindicate sentenze, tutte passate in giudicato, il CP_1 convenuto con formale provvedimento del Direttore Generale decretava l'inquadramento (o meglio il reinquadramento) dei ricorrenti nei ruoli dell'Amministrazione retrodatandone l'immissione in ruolo, a tutti i fini giuridici ed economici, alle rispettive decorrenze: -
decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 2085 del 22.11.2022; - Parte_1 Parte_2 decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 1345 del 15.07.2021; -
[...] Parte_3 decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 2332 del 22.12.2022; - decorrenza dal Parte_4
7.07.2000 con D.D. n. 388 del 16.03.2023; - decorrenza dal 7.07.2000 con Parte_5
D.D. n. 2332 del 22.12.2022; - decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. Parte_6
2332 del 22.12.2022; - decorrenza dal 7.07.2000 con D.D. n. 1046 del Parte_7
29.05.2023; - decorrenza 4.12.1999 con D.D. n. 2332 del 22.12.2022; Parte_8 - che, nonostante la formale retrodatazione dell'inquadramento in ruolo dei ricorrenti a tutti i fini giuridici ed economici, giusta le predette sentenze emesso da questo Tribunale, i conseguenti Decreti Direttoriali emessi in ottemperanza alle stesse, consente il riconoscimento nei loro confronti del regime del trattamento di fine servizio (c.d. TFS) ai sensi del D.P.R. n. 1032/73 in luogo dell'attuale regime di trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) cui sono sottoposti ai sensi del comb. disp. del D.P.C.M. 20.12.1999 e della L. n. 297 del 29.05.1982 e tanto in base al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.1973, n.
1032 di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato all'art. 1 che così recita: “I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico…… Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo. Il successivo art. 2 così statuisce: “” L'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica;
- che, accertata la comparabilità delle situazioni lavorative, nessuna ragione oggettiva ostativa al riconoscimento del medesimo trattamento economico veniva addotta a giustificazione della disparità di trattamento;
- che, la mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione, non può configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Tanto premesso tutti i ricorrenti indicati in epigrafe, esposte le ragioni in diritto delle loro pretese, concludevano nel modo sopra interamente riportato;
il tutto con la vittoria delle spese di lite.
Il tardivamente costituitosi in giudizio (con memoria depositata in Controparte_1 data 5.5.2025 per la prima udienza fissata per il 6.5.2025) contestava le avverse deduzioni, evidenziando che “l'invocato principio di non discriminazione non trova, nella fattispecie in esame, alcun ambito applicativo, venendo in rilievo una differenziazione giuridicamente giustificata, e non già un trattamento deteriore fondato unicamente sulla durata del contratto”. Si perveniva all'udienza del 30.10.2025 allorquando verificato il deposito di note finali di discussione nonché le note di trattazione scritta sostitutive della detta udienza, in data odierna, lo scrivente sciogliendo la riserva disposta ex lege, decideva la causa mediante deposito della presente motivazione.
Parte convenuta nella memoria difensiva ha decisamente contestato la fondatezza delle pretese attoree – “nella parte in cui essa invoca l'applicazione degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, a fondamento del diritto al Trattamento di Fine Servizio (TFS), in luogo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)” sulla base della ricostruzione di carriera disposta giudizialmente - in quanto giuridicamente infondata per un duplice ordine di ragioni”. Le deduzioni attoree – scrive il convenuto – sono viziate da una lettura errata del CP_1 dato normativo. Il D.P.R. del 23 dicembre 1973 n. 1032 disciplina – afferma parte convenuta – “il Trattamento di Fine Servizio (TFS) per i dipendenti pubblici in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2000 i quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un trattamento denominato indennità di buonuscita (IBU) se dipendenti dello Stato (ex ENPAS), ovvero disciplinato dalla L. 8/3/1968 n. 152 denominato indennità premio di servizio (IPS) se dipendenti degli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale (ex INADEL).
In seguito, il quadro complessivo sopra accennato ha subito una importante modifica con l'introduzione, anche nel settore pubblico (L. 335 del 1995), del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) disposto dalla Legge n. 297 del 29.05.1982 e dalla disciplina della previdenza complementare (L. 124 del 1993). Il legislatore ha stabilito che il personale assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 si trova obbligatoriamente in regime di
TFR, con libertà di aderire o meno alla previdenza complementare contrattualizzata (fondi
Espero e Perseo-Sirio); mentre il personale in regime di TFS per poter accedere alla previdenza complementare deve obbligatoriamente optare per il regime del TFR, pur conservando il maturato TFS che costituisce parte del TFR (L. 448 del 1998 che ha trovato concreta attuazione nell'Accordo Quadro tra l'ARAN e le OOSS del 29/7/1999 e nel DPCM 20/12/1999).
Orbene, ciò che a controparte sfugge è che in tale contesto normativo non esiste una disposizione di legge che consenta la retroattività del regime previdenziale. Al contrario, l'ordinamento previdenziale italiano si fonda sul principio di irretroattività delle norme giuridiche, sancito dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui le disposizioni normative producono effetti esclusivamente pro futuro, salvo espressa previsione legislativa in senso contrario.
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna norma che consenta l'applicazione retroattiva del Trattamento di Fine Servizio (TFS) ai lavoratori già soggetti al regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Sul punto è dirimente il principio affermato dalla giurisprudenza, in virtù del quale il diritto al trattamento di fine rapporto o di fine servizio si radica alla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato applicabile (Cassazione Civ., Sez. Lav., sent.
n. 7, 2 gennaio 2020; Cassazione, Ord. n. 5895, del 3 marzo 2020), senza che eventuali successivi riconoscimenti di anzianità possano retroagire sul regime previdenziale già. Analoga conferma si rinviene nella sentenza della Cassazione Civ., Sez. Lav., n. 27547 del
2 dicembre 2020, secondo cui la distinzione tra TFR e TFS deve essere ancorata alla tipologia e alla data di costituzione del rapporto di lavoro, e non alla successiva ricostruzione della carriera o al riconoscimento di ulteriori periodi di servizio.
A livello amministrativo, il Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8184, del 21 settembre 2022, ha ribadito che il trattamento di fine rapporto si applica ai dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 2000, indipendentemente dal successivo riconoscimento di pregressa anzianità lavorativa.
Del resto, è principio pacifico che le norme in materia previdenziale hanno natura inderogabile e pubblicistica e non posso essere estese analogicamente in assenza di una esplicita disposizione normativa che consenta l'applicazione retroattiva di un trattamento più favorevole. Non è dunque consentito all'interprete, né tanto meno al giudice, estendere a fattispecie non previste dalla legge una disciplina che presuppone specifici e tassativi requisiti soggettivi e temporali. Né risulta invocabile in questa sede, a fondamento della pretesa, alcuna disposizione del diritto dell'Unione Europea, non essendo la disciplina in esame (avente natura strettamente previdenziale) ricompresa nel perimetro del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, ai sensi della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il trattamento di fine rapporto è infatti disciplinato da norme nazionali imperative ed inderogabili, sottratte alla disponibilità delle parti e non suscettibili di applicazione retroattiva in assenza di previsione legislativa espressa.
Atteso che parte ricorrente, ha ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera, ciò non comporta ipso iure il diritto all'estensione retroattiva del regime previdenziale del trattamento di fine servizio (TFS) in luogo del trattamento di fine rapporto (TFR), in assenza di una specifica norma.
In secondo luogo, il riconoscimento giurisdizionale dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici non equivale né può equipararsi ad una assunzione effettiva a tempo indeterminato intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2001. Vieppiù, la menzionata sentenza di ricostruzione della carriera non contiene alcuna statuizione in ordine al regime previdenziale applicabile, limitandosi alla determinazione della progressione economica
(differenze retributive) e giuridica senza incidere sul trattamento previdenziale.
Pertanto, in assenza di una esplicita statuizione in merito, non può ritenersi che la decisione giurisdizionale abbia inciso sul regime previdenziale vigente, né che abbia disposto l'applicazione retroattiva del Trattamento di Fine Servizio (TFS). Ne consegue che la ricostruzione della carriera, pur costituendo una modalità di riconoscimento della continuità del rapporto lavorativo ai fini giuridici ed economici, non determina alcun effetto sul piano previdenziale, in quanto tale profilo è disciplinato da norme di natura pubblicistica e inderogabile”.
A parere dello scrivente quanto dedotto in punto di diritto nella memoria difensiva appare condivisibile.
Sul punto si richiama – per la puntualità delle argomentazioni svolte in punto di fatto ed in punto di diritto - la motivazione della sentenza (peraltro emessa assai di recente) della sezione lavoro del Tribunale di Roma (ci si riferisce alla sentenza del 23/09/2025, n.9188) che in un caso del tutto similare (anche in quel giudizio si verteva sul mancato integrale Con pagamento del in quanto non era stato valutato il periodo di servizio prestato pre ruolo certificato come da documentazione in atti) ha sottolineato quanto segue: “Occorre esaminare la disciplina dettata dal DPR 1032/73 volto a disciplinare l'indennità di buonuscita. All' art 1 si prevede “ i dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.” L' art 2 recita: “ l'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica” L'art 14 afferma: “Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato”. L'art 15 dispone: “I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto”. Pertanto il servizio prestato dai dipendenti statali pre ruolo è valutato ai fini del computo della pensione, come di fatto lo è stato per la ricorrente, ma ai fini del TF occorre presentare domanda di riscatto…. Si ritiene che tale domanda non possa ritenersi presentata in quanto il numero di protocollo è scritto a mano, non siglato e non è indicato l'istituto che ha protocollato il documento, inoltre comunque non potrebbero essere compreso i periodi pre ruolo prestati successivamente a (omissis) , data assunta come data di presentazione della domanda .
Anche negli atti depositati dai ricorrenti attori in questo giudizio non è stata rinvenuta tale domanda di riscatto prevista come necessaria dal richiamato art. 15 del DPR 1032/75.
Né può sostenersi che per l'indennità di buonuscita non occorre domanda “in quanto nel caso in esame si tratta di valorizzare un periodo che senza domanda di riscatto non può per legge essere computato ai fini della quantificazione dell'indennità di buonuscita richiesta e non di ottenere la predetta indennità, corrisposta dall'istituto ma non nella misura voluta.
Circa poi la violazione dell'obbligo di diligenza , correttezza e buon fede da parte della
P.A., la quale solo due anni dopo il pensionamento, in data (omissis) ,aveva chiesto di produrre la domanda di riscatto e ciò in quanto in data 19/10/21 la ricorrente aveva presentato domanda di pensionamento ma non domanda di TF non essendo richiesta ed essendo ancora in servizio avrebbe potuto colmare le lacune riscontrate ( cfr ricorso) , si Pa ritiene che in primo luogo profili di responsabilità della non avrebbero come conseguenza quanto sperato, ossia l'accoglimento della domanda consistente nella somma di TF mancante ,in secondi luogo al momento della domanda di pensionamento , 19/10/21, come ammesso da parte ricorrente non veniva chiesto il TF, sul presupposto che per esso Pa non occorreva la domanda , per cui alla non veniva attenzionato il problema del pre ruolo così da poter all'epoca verificare se vi era stato il riscatto e informare la lavoratrice delle lacune riscontrate.
Deduce, poi, parte ricorrente che essendo il TF una prestazione previdenziale varrebbe il principio dell'automatismo, ossia la prestazione come richiesta sarebbe comunque erogabile. Non si condivide tale assunto perché il principio dell'automatismo garantisce al lavoratore trattamenti previdenziali anche in presenza di omissioni contributive imputabili al datore di lavoro, nel caso in esame ,la prestazione richiesta non viene erogata nella misura richiesta per fatto imputabile allo stesso lavoratore.
Non appropriati rispetto alla mancato computo del servizio pre ruolo sono il principio della giusta retribuzione ex art 36 cost e la dedotta disparità di trattamento tra i lavoratori percettori del Tfr e del TF in quanto, con riferimento all'art 36 Cost non si spiega perché il trattamento non sarebbe adeguato e con riferimento alla disparità di trattamento non viene nel presente giudizio richiesto il pagamento del Tfr in luogo del TF , né esplicitata la differenza economica”. Deve condividersi, pertanto, la considerazione finale contenuta nella memoria difensiva laddove è stato, conseguentemente, evidenziato che “la ricostruzione della carriera, pur costituendo una modalità di riconoscimento della continuità del rapporto lavorativo ai fini giuridici ed economici, non determina alcun effetto sul piano previdenziale, in quanto tale profilo è disciplinato da norme di natura pubblicistica e inderogabile”.
A fronte della mancata presentazione della domanda di riscatto la circostanza – dedotta nel ricorso – “dello svolgimento, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, delle medesime mansioni, oltre all'equivalenza delle mansioni svolte dai dipendenti di ruolo. A fronte di tali elementi, accertata la comparabilità delle situazioni lavorative, nessuna ragione oggettiva ostativa al riconoscimento del medesimo trattamento economico veniva addotta a giustificazione della disparità di trattamento” appare del tutto irrilevante.
Quanto alla denunciata violazione del principio di non discriminazione va ricordato che sul punto il Tribunale Rieti (cfr. sentenza della locale sezione lavoro n.64 del 18/03/2021) ha chiarito che “in definitiva, considerando che la trattenuta subita dai lavoratori in regime di TFR va recuperata sotto il profilo dell'.incremento figurativo ai fini previdenziali e in vista dell'erogazione del TFR stesso, non può ritenersi sussistente una disparità di trattamento tra lavoratori assoggettati al TFS e quelli in TFR”.
Inoltre, non può avere rilievo neppure la circostanza che il TFS sia normalmente più vantaggioso del TFR, ove si consideri che il relativo meccanismo di calcolo è stato espressamente dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale, la quale ha ammesso la coesistenza, tra i lavoratori pubblici, del doppio regime (TFR e TFS), escludendo il vulnus agli artt. 3 e 36 Cost. In particolare, con la sent. n. 244/2014, nel ripercorrere la disciplina del TFS dei lavoratori pubblici, la Consulta ha chiarito che “il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'.esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi”, senza che ciò possa configurare una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Sulla stessa linea di quanto fino ad ora esposto, si pone anche la Corte d'Appello dell'Aquila che con la sentenza del 14 luglio 2016, ne ha dedotto “la piena conformità all'.ordinamento costituzionale della coesistenza di due differenti regimi dell'.indennità spettante alla cessazione del servizio (TFR/TFS), che trova giustificazione nella scelta discrezionale del legislatore di operare un graduate passaggio ad una disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione omogenea rispetto quella dei lavoratori privati, anche in ragione delle mutate condizioni socio economiche del Paese (cfr. Trib. Milano 19.06.2014, richiamata anche da Trib. Venezia, 17.02.2015 e da Trib. Torino, 20/22 31.10.2014). Pa. che è avvenuto ex lege per tutti i neo assunti dopo l'.
1.01.2001 e su base volontaria per gli assunti ante 1.01.2001. Non si ritiene, inoltre, sussistente alcuna disparità di trattamento tra lavoratori in regime di TFR alle dipendenze della p.a. e lavoratori del settore privato in quanto, come già detto, la trattenuta del 2,50% subita dai primi non rappresenta un contributo previdenziale (evidentemente non applicato ai lavoratori del settore privato), bensì una misura volta a garantire l'.invarianza della retribuzione nei confronti dei dipendenti pubblici in regime di TFS e destinata ad essere neutralizzata attraverso l'.incremento figurativo disciplinato dall'.art. 1, co. 3, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999” (cfr. anche Trib. Milano, 19.6.2014, n. 15454/2013 e Trib. Torino, 31.10.2014, n. 4382/2013).
Condividendosi le argomentazioni svolte nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti sia per la necessaria attività di interpretazione della normativa sopra richiamata, sia per controvertibilità di tale interpretazione, sia, infine, per la qualità delle parti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti
Napoli, 22.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. Federico Bile