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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16707 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21720/2023 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. FAGA GASPARE
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale – Dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta dagli
Avv.ti Egidio Mammone, Vincenzo Gambardella e Giuseppe Fratto
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità sanitaria
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale l Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il Controparte_3
risarcimento dei danni derivanti da condotta sanitaria colposa (amputazione dell'arto), quantificati in euro 744.419,00 per postumi permanenti del 65%, nonché inabilità temporanea di giorni 90 al 100% e di giorni 120 al 75%, per un totale complessivo di euro 762.239,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda ha allegato quanto segue.
La vicenda traeva origine dall'incidente stradale occorso il 2 ottobre 2013, in seguito al quale riportava fratture multiple (femore sinistro pluriframmentario, rotula, tibia, mandibola, ossa nasali, scapola) e lesioni craniche. Dopo il primo soccorso presso il P.S. di Terracina, alle ore
23,06 del medesimo giorno veniva trasferito al Trauma Center del per sospetta CP_1
lesione vascolare.
Il 4 ottobre 2013 si procedeva a intervento di osteosintesi per frattura esposta del femore sinistro. In cartella clinica non risultava acquisito il consenso informato chirurgico, essendo presente solo quello anestesiologico, peraltro privo di sottoscrizione.
Nelle ore successive all'intervento si manifestava pallore del piede sinistro e assenza di polso pedidio. Nonostante riscaldamento e monitoraggio, la condizione evolveva in ischemia assoluta.
Alle ore 3:30 del 5 ottobre si tentava la rivascolarizzazione dell'arto mediante bypass femoro- popliteo, risultato inefficace.
2 Il 9 ottobre si procedeva ad amputazione sottogenicolare dell'arto sinistro, cui seguivano plurimi interventi di revisione per infezione e mancata chiusura del moncone. Attualmente esso attore presentava una amputazione di gamba sinistra con moncone non protesizzabile e gravi, conseguenti, ripercussioni psichiche.
Sussisteva responsabilità della struttura convenuta in merito al pregiudizio sofferto da esso
, in quanto la lesione vascolare era insorta durante le manovre chirurgiche del 4 ottobre Pt_1
o, in alternativa, vi era stato un ritardo diagnostico nell'individuazione dell'ischemia. Inoltre, era errata la tecnica di rivascolarizzazione, eseguita con anastomosi in sede non vitale e con mancato ricorso a ulteriori tentativi su arterie periferiche, quale in particolare l'arteria poplitea.
Infine, il confezionamento del moncone era inadeguato, in quanto eseguito senza rispettare le norme di buona pratica chirurgica, sicché ciò aveva reso impossibile la protesizzazione.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di ATP, aveva escluso il nesso causale tra la condotta medica e l'amputazione dell'arto, ma aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari nella scelta del livello di amputazione, individuando un danno differenziale.
Il danno poteva essere quantificato come appresso: Invalidità permanente: 65% (età 27 anni) → €
744.419,00; Inabilità temporanea totale: 90 gg → € 8.910,00; Inabilità temporanea parziale (75%):
120 gg → € 8.910,00; il tutto per un totale di € 762.239,00, oltre interessi e rivalutazione.
-----------------
L i costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_3
le allegazioni e le domande del ricorrente, ritenendole prive di fondamento logico e giuridico.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché proposto successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che aveva abrogato il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. In subordine, deduceva l'improcedibilità della domanda con rito sommario, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., atteso che la controversia richiedeva un'istruzione complessa e non definibile allo stato degli atti.
Nel merito, la struttura resistente richiamava le conclusioni del Collegio peritale nominato in sede di ATP, che non aveva rilevato profili di responsabilità sull'evoluzione ischemica dell'arto,
3 trattandosi di complicanza prevedibile ma non prevenibile in un trauma di elevata gravità. Anche la censura relativa all'errata rivascolarizzazione era stata disattesa dai consulenti in quanto, in presenza di danno intimale all'arteria poplitea e in assenza di run-off (quindi in una situazione di vasi distali ristretti o ostruiti), le probabilità di successo erano estremamente limitate.
Andava invece contestata la valutazione conclusiva del Collegio peritale circa la scelta del livello di amputazione dell'arto, peraltro estranea al thema decidendum, poiché mai censurata dal ricorrente, che si era limitato a dedurre un errato confezionamento del moncone. Tale rilievo integrava pertanto una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le osservazioni critiche depositate da essa resistente in sede di ATP evidenziavano, altresì,
l'incertezza di un recupero funzionale efficace anche in caso di amputazione di coscia, che avrebbe comunque richiesto ausili aggiuntivi. Andavano infine rilevate delle incongruenze nelle valutazioni peritali sul maggior danno e sul periodo di inabilità temporanea, non correlati al livello di amputazione, ma alle complicanze post-operatorie intervenute.
La quantificazione del danno operata dal ricorrente (€ 762.239,00) era poi sproporzionata e disancorata dai precedenti morbosi e dalle comorbilità di cui era portatore, fattori che avevano avuto incidenza causale o concausale sulla perdita funzionale dell'arto.
Ha quindi concluso l chiedendo In via preliminare la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per abrogazione dell'art. 702 bis c.p.c.; nel merito l'accertamento dell'infondatezza delle domande e l'assenza di nesso causale tra l'operato dei sanitari e i danni lamentati;
in subordine il rigetto della domanda risarcitoria per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
in via ancora gradata il contenimento dell'eventuale risarcimento, tenuto conto delle menomazioni pregresse e delle comorbilità; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
------------------
La causa, previo mutamento del rito, è stata istruita mediante acquisizione della consulenza tecnica svolta in fase di ATP. Nel corso della fase istruttoria è stata avanzata proposta conciliativa accettata da parte ricorrente, ma respinta dal . La controversia è quindi pervenuta alla CP_4
fase decisoria.
4 ---------------------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Vanno in primo luogo disattese le eccezioni preliminari sollevate dal nosocomio resistente.
Per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto presentata mediante ricorso per rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., è vero che al momento del suo deposito
(18 aprile 2023) tale rito era stato abrogato dalla riforma Cartabia con decorrenza dal 28 febbraio
2023; tuttavia, il presente ricorso ben poteva essere qualificato alla stregua di un procedimento promosso con rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c., come infatti risulta dal provvedimento presidenziale del 5 giugno 2023 che ha fissato l'udienza di comparizione delle parti.
Vi è poi da segnalare, in tale cornice, che all'udienza del 17 gennaio 2024 è stato disposto il mutamento in rito ordinario, tenuto conto della complessità della fattispecie.
D'altra parte, secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. ex aliis,
Cass. Ord. n. 26419/2020). Nel caso di specie, la convenuta si è limitata a contestare CP_5
l'applicabilità del rito sommario, senza tuttavia evidenziare quali conseguenze ne sarebbero scaturite sotto il profilo della violazione del principio di difesa, sicché l'eccezione appare del tutto fuor di luogo e sostanzialmente dilatoria.
In secondo luogo, la difesa del ha lamentato la violazione del principio di CP_1
corrispondenza tra chiesto e pronunciato sotto il profilo della mancata allegazione, da parte ricorrente, di un pregiudizio in ordine alla scelta del livello di amputazione dell'arto. In altri termini, ad avviso della struttura resistente, i consulenti tecnici avrebbero debordato dall'incarico loro affidato, avendo ravvisato un errore iatrogeno in un aspetto che non era stato oggetto di censura da parte del , mentre costui non avrebbe mai allegato un errore Pt_1
iatrogeno di tal fatta, né in fase di ATP, né nel promuovere l'odierno giudizio. In realtà, ritiene il
5 Tribunale che la critica inerente l'erroneo confezionamento del moncone dell'arto amputato, sollevata dal ricorrente unitamente ad altri temi, ricomprenda in sé anche la questione del livello di amputazione, in quanto censura che afferisce alla tecnica di realizzazione del moncone, la quale non esclude, e quindi comprende, anche lo specifico aspetto della scelta del livello di amputazione. In ogni caso, nella narrativa del ricorso il ha richiamato a corredo della Pt_1
causa petendi le considerazioni espresse dai consulenti nella relazione peritale, ditalché tra le censure rivolte nei confronti della struttura convenuta deve ritenersi inclusa anche quella di erronea scelta nel livello di amputazione dell'arto.
Superate le eccezioni preliminari, si può passare all'esame del merito della vicenda.
Al riguardo appare utile riportare il contenuto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale in data 4.11.2023. In tale contesto, questo giudicante aveva scritto:
• “(…) si potrebbe tener conto degli esiti della consulenza tecnica svolta in fase di ATP;
• tale consulenza ha posto in rilievo che il paziente, a seguito del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto, ha subìto un grave trauma dell'arto inferiore con lesioni intimali e formazione di trombi dei vasi tibiali e del piede, con danno al microcircolo;
• appare verosimile che la lesione dell'arteria poplitea, già traumatizzata, si sia verificata durante l'intervento chirurgico di stabilizzazione del femore con le manovre necessarie per la riduzione del segmento osseo;
• sempre secondo la relazione, quel che appare censurabile nell'operato dei sanitari del S.
, non è il fallimento del tentativo di rivascolarizzazione dell'arto – atteso che in tal CP_1 senso è stato fatto tutto il possibile, nel contesto di un caso complesso – ma la scelta del livello di amputazione;
• sul punto è stato osservato che, pur essendo in astratto corretto il tentativo di salvataggio del ginocchio del paziente, cosa che sarebbe stata in teoria la scelta ottimale, in concreto tale opzione andava esclusa a causa delle condizioni del moncone, già compromesso quanto ad irrorazione sanguigna, come dimostrato dall'insuccesso della ricanalizzazione mediante by-pass e fibrinolisi e dalla consulenza ortopedica;
• in buona sostanza si è tentato di salvare un moncone ischemico e infetto, che ha richiesto successivi interventi di revisione (per la precisione quattro), con esiti del tutto insoddisfacenti, dato che esso risulta distrofico e soggetto a ripetuti episodi infettivi,
6 facilmente dolorabile e ipersensibile al tatto, e soprattutto non adattabile all'invasatura di una protesi di gamba, con la conclusione che l'arto non consente né la deambulazione, né la stazione eretta, per quanto tecnologicamente evoluta detta protesi possa essere;
• di contro un'amputazione di coscia, dove l'irrorazione sanguigna non presentava alcuna criticità, avrebbe consentito l'impianto di una protesi efficace, permettendo un parziale recupero anatomico e funzionale;
• si potrebbe dunque concludere, seguendo il ragionamento della consulenza, che il risultato normale di un trattamento correttamente praticato sarebbe stata un'amputazione di coscia che, sebbene eseguita a livello più alto con il sacrificio dell'articolazione del ginocchio, avrebbe però consentito il confezionamento di un moncone trofico e la protesizzazione tollerata ed efficace dell'arto con il parziale recupero della stazione eretta, della deambulazione, della funzione estetica e della capacità relazionale, di modo che nel caso di specie è ravvisabile un danno differenziale, di natura iatrogena, tra i postumi necessariamente conseguenti alla perdita anatomica della gamba a livello di coscia con possibilità di applicazione di una protesi efficace (45% di I.P.) e i postumi effettivamente conseguiti all'intervento medico oggetto di valutazione (amputazione non protesizzabile e quindi equiparabile ad una disarticolazione dell'anca, valutabile nella misura del 65% di I.P., in quanto comprensiva anche di danno psichico e relazionale);
• tutto ciò premesso, si può passare ad una ipotesi di liquidazione del danno;
• con riferimento al danno biologico potrebbe farsi riferimento all'esito della CTU e quindi si potrebbero considerare i seguenti elementi, con applicazione delle tabelle romane aggiornate al 2023, di imminente approvazione:
➢ → Età del danneggiato all'epoca del fatto = anni 27
➢ → I.P. 45% = euro 291.861,00; I.P. 65% = euro 661.266,00; danno differenziale tra
45% e 65% = euro 369.405,00
➢ → ITA giorni 90 = euro 11.526,00
➢ → ITP al 75% giorni 120 = euro 11.527,00
➢ → Danno morale pari al 30% del danno biologico permanente e temporaneo = euro
117.737,00
➢ → Personalizzazione = //
➢ → Totale ai valori monetari attuali = 510.195,00 oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata al momento del fatto (ottobre 2013)
• con riferimento al danno patrimoniale non vi è prova di spese mediche sostenute;
• non vi è domanda né prova di danno patrimoniale da perdita di capacità di guadagno;
7 • oltre al danno sopra indicato si potrebbe aggiungere:
- il rimborso delle spese di CTU della fase di ATP, come già liquidate;
- i compensi professionali sia relativi alla fase di consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa ex art. 696 bis c.p.c. che alla presente fase di merito, da quantificarsi sulla base del valore della proposta conciliativa e non della domanda di merito, liquidati rispettivamente negli importi di euro 6000,00 oltre contributo unificato, IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla fase di consulenza tecnica, e di euro 10.000,00 oltre contributo unificato,
IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla presente fase di merito;
- il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, previa esibizione di fattura”.
--------------------
Orbene, tale proposta conciliativa è stata accettata da parte ricorrente, ma rifiutata – senza che ne fosse offerta plausibile giustificazione – dalla difesa del . Nondimeno, le CP_1
argomentazioni espresse in riferimento alla sussistenza della responsabilità professionale dei sanitari del nosocomio resistente possono essere confermate in questa sede.
Va quindi ribadito che non hanno trovato conferma le censure sollevate dal sotto i Pt_1
seguenti profili: a) che la lesione vascolare sia riconducibile all'intervento chirurgico eseguito;
b) che vi sia stato un ritardo diagnostico nell'individuazione dell'ischemia; c) che vi sia stato errore nella tecnica di rivascolarizzazione, siccome eseguita con anastomosi in sede non vitale e con mancato ricorso a ulteriori tentativi su arterie periferiche, quale in particolare l'arteria poplitea.
Infatti, il collegio peritale – la cui relazione si condivide pienamente, in quanto esaustivamente argomentata, basata sulla letteratura scientifica di riferimento e priva di errori o vizi logici – ha sul punto evidenziato che l'evoluzione ischemica, in un trauma da sinistro stradale di tale gravità, era prevedibile ma non prevenibile, in quanto in presenza di un danno intimale all'arteria poplitea, al circolo periferico e in assenza di run-off, le probabilità di successo delle procedure di rivascolarizzazione erano estremamente limitate.
Invece è stato individuato un profilo di errore iatrogeno nella scelta del livello di amputazione. Pur condividendo in linea di principio il tentativo di salvataggio del ginocchio in un paziente giovane – scelta che in linea teorica sarebbe stata ottimale – il collegio ha osservato che il moncone risultava già scarsamente irrorato dai rami muscolari provenienti dalle tibiali, la cui compromissione aveva causato l'insuccesso della ricanalizzazione mediante by-pass e 8 fibrinolisi. Di conseguenza, una corretta valutazione del trauma contusivo, dello schiacciamento dei tessuti molli, della vascolarizzazione muscolare non adeguata e della possibilità di infezione locale, avrebbero dovuto indurre i sanitari ad eseguire una amputazione di coscia – dunque sopra il ginocchio – che avrebbe anche consentito, grazie al trofismo tessutale e alla migliore irrorazione, una più rapida mobilizzazione del paziente. Per giunta, l'amputazione eseguita non consente né la deambulazione, né la posizione eretta, né l'installazione di una protesi, per quanto tecnologicamente evoluta, sicché l'arto non svolge più alcuna funzione, nemmeno estetica.
Tali considerazioni appaiono del tutto condivisibili e inducono il Tribunale a ritenere che in effetti nella esecuzione dell'amputazione sia stato commesso un errore di valutazione i cui esiti si sono rivelati ampiamente pregiudizievoli per il paziente in quanto, pur risparmiandosi una parte dell'arto, si è lasciato un moncone che non consente alcuna mobilità, essendo incompatibile con l'uso di una protesi.
Non resta pertanto che far luogo alla quantificazione del danno, come da proposta conciliativa già formulata, dovendosi soltanto adeguare i valori monetari a quelli espressi dalle tabelle romane del 2025, come appresso:
→ Età del danneggiato all'epoca del fatto = anni 27
→ I.P. 45% = euro 296.882,00; I.P. 65% = euro 672.507,00; danno differenziale tra 45% e
65% = euro 375.625,00
→ ITA giorni 90 = euro 11.722,00
→ ITP al 75% giorni 120 = euro 11.722,00
→ Danno morale pari al 30% del danno biologico permanente e temporaneo = euro
119.720,00
→ Personalizzazione = //
→ Totale ai valori monetari attuali = 518.789,00 oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata al momento del fatto (ottobre 2013)
Le spese di CTU della fase di ATP vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
9 Le spese di lite vanno anch'esse poste a carico del nosocomio resistente in ragione del criterio della soccombenza e si liquidano in euro 6000,00 per compensi professionali oltre contributo unificato ed accessori di legge quanto alla fase di ATP;
mentre si liquidano in euro 15.000,00 oltre contributo unificato, IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accerta l'inadempimento dell all'obbligazione relativa al Controparte_1
contratto di spedalità e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore di Pt_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di euro
[...]
518.789,00 oltre interessi come da parte motiva;
- pone le spese di CTU della fase di ATP definitivamente a carico di parte resistente;
- condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle Controparte_1
spese della fase di ATP che liquida in euro 6000,00 per compensi professionali oltre contributo unificato ed accessori di legge, ed in euro 15.000,00 oltre contributo unificato,
IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla presente fase di merito.
Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21720/2023 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. FAGA GASPARE
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale – Dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta dagli
Avv.ti Egidio Mammone, Vincenzo Gambardella e Giuseppe Fratto
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità sanitaria
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale l Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il Controparte_3
risarcimento dei danni derivanti da condotta sanitaria colposa (amputazione dell'arto), quantificati in euro 744.419,00 per postumi permanenti del 65%, nonché inabilità temporanea di giorni 90 al 100% e di giorni 120 al 75%, per un totale complessivo di euro 762.239,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda ha allegato quanto segue.
La vicenda traeva origine dall'incidente stradale occorso il 2 ottobre 2013, in seguito al quale riportava fratture multiple (femore sinistro pluriframmentario, rotula, tibia, mandibola, ossa nasali, scapola) e lesioni craniche. Dopo il primo soccorso presso il P.S. di Terracina, alle ore
23,06 del medesimo giorno veniva trasferito al Trauma Center del per sospetta CP_1
lesione vascolare.
Il 4 ottobre 2013 si procedeva a intervento di osteosintesi per frattura esposta del femore sinistro. In cartella clinica non risultava acquisito il consenso informato chirurgico, essendo presente solo quello anestesiologico, peraltro privo di sottoscrizione.
Nelle ore successive all'intervento si manifestava pallore del piede sinistro e assenza di polso pedidio. Nonostante riscaldamento e monitoraggio, la condizione evolveva in ischemia assoluta.
Alle ore 3:30 del 5 ottobre si tentava la rivascolarizzazione dell'arto mediante bypass femoro- popliteo, risultato inefficace.
2 Il 9 ottobre si procedeva ad amputazione sottogenicolare dell'arto sinistro, cui seguivano plurimi interventi di revisione per infezione e mancata chiusura del moncone. Attualmente esso attore presentava una amputazione di gamba sinistra con moncone non protesizzabile e gravi, conseguenti, ripercussioni psichiche.
Sussisteva responsabilità della struttura convenuta in merito al pregiudizio sofferto da esso
, in quanto la lesione vascolare era insorta durante le manovre chirurgiche del 4 ottobre Pt_1
o, in alternativa, vi era stato un ritardo diagnostico nell'individuazione dell'ischemia. Inoltre, era errata la tecnica di rivascolarizzazione, eseguita con anastomosi in sede non vitale e con mancato ricorso a ulteriori tentativi su arterie periferiche, quale in particolare l'arteria poplitea.
Infine, il confezionamento del moncone era inadeguato, in quanto eseguito senza rispettare le norme di buona pratica chirurgica, sicché ciò aveva reso impossibile la protesizzazione.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di ATP, aveva escluso il nesso causale tra la condotta medica e l'amputazione dell'arto, ma aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari nella scelta del livello di amputazione, individuando un danno differenziale.
Il danno poteva essere quantificato come appresso: Invalidità permanente: 65% (età 27 anni) → €
744.419,00; Inabilità temporanea totale: 90 gg → € 8.910,00; Inabilità temporanea parziale (75%):
120 gg → € 8.910,00; il tutto per un totale di € 762.239,00, oltre interessi e rivalutazione.
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L i costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_3
le allegazioni e le domande del ricorrente, ritenendole prive di fondamento logico e giuridico.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché proposto successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che aveva abrogato il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. In subordine, deduceva l'improcedibilità della domanda con rito sommario, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., atteso che la controversia richiedeva un'istruzione complessa e non definibile allo stato degli atti.
Nel merito, la struttura resistente richiamava le conclusioni del Collegio peritale nominato in sede di ATP, che non aveva rilevato profili di responsabilità sull'evoluzione ischemica dell'arto,
3 trattandosi di complicanza prevedibile ma non prevenibile in un trauma di elevata gravità. Anche la censura relativa all'errata rivascolarizzazione era stata disattesa dai consulenti in quanto, in presenza di danno intimale all'arteria poplitea e in assenza di run-off (quindi in una situazione di vasi distali ristretti o ostruiti), le probabilità di successo erano estremamente limitate.
Andava invece contestata la valutazione conclusiva del Collegio peritale circa la scelta del livello di amputazione dell'arto, peraltro estranea al thema decidendum, poiché mai censurata dal ricorrente, che si era limitato a dedurre un errato confezionamento del moncone. Tale rilievo integrava pertanto una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le osservazioni critiche depositate da essa resistente in sede di ATP evidenziavano, altresì,
l'incertezza di un recupero funzionale efficace anche in caso di amputazione di coscia, che avrebbe comunque richiesto ausili aggiuntivi. Andavano infine rilevate delle incongruenze nelle valutazioni peritali sul maggior danno e sul periodo di inabilità temporanea, non correlati al livello di amputazione, ma alle complicanze post-operatorie intervenute.
La quantificazione del danno operata dal ricorrente (€ 762.239,00) era poi sproporzionata e disancorata dai precedenti morbosi e dalle comorbilità di cui era portatore, fattori che avevano avuto incidenza causale o concausale sulla perdita funzionale dell'arto.
Ha quindi concluso l chiedendo In via preliminare la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per abrogazione dell'art. 702 bis c.p.c.; nel merito l'accertamento dell'infondatezza delle domande e l'assenza di nesso causale tra l'operato dei sanitari e i danni lamentati;
in subordine il rigetto della domanda risarcitoria per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
in via ancora gradata il contenimento dell'eventuale risarcimento, tenuto conto delle menomazioni pregresse e delle comorbilità; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
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La causa, previo mutamento del rito, è stata istruita mediante acquisizione della consulenza tecnica svolta in fase di ATP. Nel corso della fase istruttoria è stata avanzata proposta conciliativa accettata da parte ricorrente, ma respinta dal . La controversia è quindi pervenuta alla CP_4
fase decisoria.
4 ---------------------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Vanno in primo luogo disattese le eccezioni preliminari sollevate dal nosocomio resistente.
Per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto presentata mediante ricorso per rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., è vero che al momento del suo deposito
(18 aprile 2023) tale rito era stato abrogato dalla riforma Cartabia con decorrenza dal 28 febbraio
2023; tuttavia, il presente ricorso ben poteva essere qualificato alla stregua di un procedimento promosso con rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c., come infatti risulta dal provvedimento presidenziale del 5 giugno 2023 che ha fissato l'udienza di comparizione delle parti.
Vi è poi da segnalare, in tale cornice, che all'udienza del 17 gennaio 2024 è stato disposto il mutamento in rito ordinario, tenuto conto della complessità della fattispecie.
D'altra parte, secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. ex aliis,
Cass. Ord. n. 26419/2020). Nel caso di specie, la convenuta si è limitata a contestare CP_5
l'applicabilità del rito sommario, senza tuttavia evidenziare quali conseguenze ne sarebbero scaturite sotto il profilo della violazione del principio di difesa, sicché l'eccezione appare del tutto fuor di luogo e sostanzialmente dilatoria.
In secondo luogo, la difesa del ha lamentato la violazione del principio di CP_1
corrispondenza tra chiesto e pronunciato sotto il profilo della mancata allegazione, da parte ricorrente, di un pregiudizio in ordine alla scelta del livello di amputazione dell'arto. In altri termini, ad avviso della struttura resistente, i consulenti tecnici avrebbero debordato dall'incarico loro affidato, avendo ravvisato un errore iatrogeno in un aspetto che non era stato oggetto di censura da parte del , mentre costui non avrebbe mai allegato un errore Pt_1
iatrogeno di tal fatta, né in fase di ATP, né nel promuovere l'odierno giudizio. In realtà, ritiene il
5 Tribunale che la critica inerente l'erroneo confezionamento del moncone dell'arto amputato, sollevata dal ricorrente unitamente ad altri temi, ricomprenda in sé anche la questione del livello di amputazione, in quanto censura che afferisce alla tecnica di realizzazione del moncone, la quale non esclude, e quindi comprende, anche lo specifico aspetto della scelta del livello di amputazione. In ogni caso, nella narrativa del ricorso il ha richiamato a corredo della Pt_1
causa petendi le considerazioni espresse dai consulenti nella relazione peritale, ditalché tra le censure rivolte nei confronti della struttura convenuta deve ritenersi inclusa anche quella di erronea scelta nel livello di amputazione dell'arto.
Superate le eccezioni preliminari, si può passare all'esame del merito della vicenda.
Al riguardo appare utile riportare il contenuto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale in data 4.11.2023. In tale contesto, questo giudicante aveva scritto:
• “(…) si potrebbe tener conto degli esiti della consulenza tecnica svolta in fase di ATP;
• tale consulenza ha posto in rilievo che il paziente, a seguito del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto, ha subìto un grave trauma dell'arto inferiore con lesioni intimali e formazione di trombi dei vasi tibiali e del piede, con danno al microcircolo;
• appare verosimile che la lesione dell'arteria poplitea, già traumatizzata, si sia verificata durante l'intervento chirurgico di stabilizzazione del femore con le manovre necessarie per la riduzione del segmento osseo;
• sempre secondo la relazione, quel che appare censurabile nell'operato dei sanitari del S.
, non è il fallimento del tentativo di rivascolarizzazione dell'arto – atteso che in tal CP_1 senso è stato fatto tutto il possibile, nel contesto di un caso complesso – ma la scelta del livello di amputazione;
• sul punto è stato osservato che, pur essendo in astratto corretto il tentativo di salvataggio del ginocchio del paziente, cosa che sarebbe stata in teoria la scelta ottimale, in concreto tale opzione andava esclusa a causa delle condizioni del moncone, già compromesso quanto ad irrorazione sanguigna, come dimostrato dall'insuccesso della ricanalizzazione mediante by-pass e fibrinolisi e dalla consulenza ortopedica;
• in buona sostanza si è tentato di salvare un moncone ischemico e infetto, che ha richiesto successivi interventi di revisione (per la precisione quattro), con esiti del tutto insoddisfacenti, dato che esso risulta distrofico e soggetto a ripetuti episodi infettivi,
6 facilmente dolorabile e ipersensibile al tatto, e soprattutto non adattabile all'invasatura di una protesi di gamba, con la conclusione che l'arto non consente né la deambulazione, né la stazione eretta, per quanto tecnologicamente evoluta detta protesi possa essere;
• di contro un'amputazione di coscia, dove l'irrorazione sanguigna non presentava alcuna criticità, avrebbe consentito l'impianto di una protesi efficace, permettendo un parziale recupero anatomico e funzionale;
• si potrebbe dunque concludere, seguendo il ragionamento della consulenza, che il risultato normale di un trattamento correttamente praticato sarebbe stata un'amputazione di coscia che, sebbene eseguita a livello più alto con il sacrificio dell'articolazione del ginocchio, avrebbe però consentito il confezionamento di un moncone trofico e la protesizzazione tollerata ed efficace dell'arto con il parziale recupero della stazione eretta, della deambulazione, della funzione estetica e della capacità relazionale, di modo che nel caso di specie è ravvisabile un danno differenziale, di natura iatrogena, tra i postumi necessariamente conseguenti alla perdita anatomica della gamba a livello di coscia con possibilità di applicazione di una protesi efficace (45% di I.P.) e i postumi effettivamente conseguiti all'intervento medico oggetto di valutazione (amputazione non protesizzabile e quindi equiparabile ad una disarticolazione dell'anca, valutabile nella misura del 65% di I.P., in quanto comprensiva anche di danno psichico e relazionale);
• tutto ciò premesso, si può passare ad una ipotesi di liquidazione del danno;
• con riferimento al danno biologico potrebbe farsi riferimento all'esito della CTU e quindi si potrebbero considerare i seguenti elementi, con applicazione delle tabelle romane aggiornate al 2023, di imminente approvazione:
➢ → Età del danneggiato all'epoca del fatto = anni 27
➢ → I.P. 45% = euro 291.861,00; I.P. 65% = euro 661.266,00; danno differenziale tra
45% e 65% = euro 369.405,00
➢ → ITA giorni 90 = euro 11.526,00
➢ → ITP al 75% giorni 120 = euro 11.527,00
➢ → Danno morale pari al 30% del danno biologico permanente e temporaneo = euro
117.737,00
➢ → Personalizzazione = //
➢ → Totale ai valori monetari attuali = 510.195,00 oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata al momento del fatto (ottobre 2013)
• con riferimento al danno patrimoniale non vi è prova di spese mediche sostenute;
• non vi è domanda né prova di danno patrimoniale da perdita di capacità di guadagno;
7 • oltre al danno sopra indicato si potrebbe aggiungere:
- il rimborso delle spese di CTU della fase di ATP, come già liquidate;
- i compensi professionali sia relativi alla fase di consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa ex art. 696 bis c.p.c. che alla presente fase di merito, da quantificarsi sulla base del valore della proposta conciliativa e non della domanda di merito, liquidati rispettivamente negli importi di euro 6000,00 oltre contributo unificato, IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla fase di consulenza tecnica, e di euro 10.000,00 oltre contributo unificato,
IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla presente fase di merito;
- il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, previa esibizione di fattura”.
--------------------
Orbene, tale proposta conciliativa è stata accettata da parte ricorrente, ma rifiutata – senza che ne fosse offerta plausibile giustificazione – dalla difesa del . Nondimeno, le CP_1
argomentazioni espresse in riferimento alla sussistenza della responsabilità professionale dei sanitari del nosocomio resistente possono essere confermate in questa sede.
Va quindi ribadito che non hanno trovato conferma le censure sollevate dal sotto i Pt_1
seguenti profili: a) che la lesione vascolare sia riconducibile all'intervento chirurgico eseguito;
b) che vi sia stato un ritardo diagnostico nell'individuazione dell'ischemia; c) che vi sia stato errore nella tecnica di rivascolarizzazione, siccome eseguita con anastomosi in sede non vitale e con mancato ricorso a ulteriori tentativi su arterie periferiche, quale in particolare l'arteria poplitea.
Infatti, il collegio peritale – la cui relazione si condivide pienamente, in quanto esaustivamente argomentata, basata sulla letteratura scientifica di riferimento e priva di errori o vizi logici – ha sul punto evidenziato che l'evoluzione ischemica, in un trauma da sinistro stradale di tale gravità, era prevedibile ma non prevenibile, in quanto in presenza di un danno intimale all'arteria poplitea, al circolo periferico e in assenza di run-off, le probabilità di successo delle procedure di rivascolarizzazione erano estremamente limitate.
Invece è stato individuato un profilo di errore iatrogeno nella scelta del livello di amputazione. Pur condividendo in linea di principio il tentativo di salvataggio del ginocchio in un paziente giovane – scelta che in linea teorica sarebbe stata ottimale – il collegio ha osservato che il moncone risultava già scarsamente irrorato dai rami muscolari provenienti dalle tibiali, la cui compromissione aveva causato l'insuccesso della ricanalizzazione mediante by-pass e 8 fibrinolisi. Di conseguenza, una corretta valutazione del trauma contusivo, dello schiacciamento dei tessuti molli, della vascolarizzazione muscolare non adeguata e della possibilità di infezione locale, avrebbero dovuto indurre i sanitari ad eseguire una amputazione di coscia – dunque sopra il ginocchio – che avrebbe anche consentito, grazie al trofismo tessutale e alla migliore irrorazione, una più rapida mobilizzazione del paziente. Per giunta, l'amputazione eseguita non consente né la deambulazione, né la posizione eretta, né l'installazione di una protesi, per quanto tecnologicamente evoluta, sicché l'arto non svolge più alcuna funzione, nemmeno estetica.
Tali considerazioni appaiono del tutto condivisibili e inducono il Tribunale a ritenere che in effetti nella esecuzione dell'amputazione sia stato commesso un errore di valutazione i cui esiti si sono rivelati ampiamente pregiudizievoli per il paziente in quanto, pur risparmiandosi una parte dell'arto, si è lasciato un moncone che non consente alcuna mobilità, essendo incompatibile con l'uso di una protesi.
Non resta pertanto che far luogo alla quantificazione del danno, come da proposta conciliativa già formulata, dovendosi soltanto adeguare i valori monetari a quelli espressi dalle tabelle romane del 2025, come appresso:
→ Età del danneggiato all'epoca del fatto = anni 27
→ I.P. 45% = euro 296.882,00; I.P. 65% = euro 672.507,00; danno differenziale tra 45% e
65% = euro 375.625,00
→ ITA giorni 90 = euro 11.722,00
→ ITP al 75% giorni 120 = euro 11.722,00
→ Danno morale pari al 30% del danno biologico permanente e temporaneo = euro
119.720,00
→ Personalizzazione = //
→ Totale ai valori monetari attuali = 518.789,00 oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata al momento del fatto (ottobre 2013)
Le spese di CTU della fase di ATP vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
9 Le spese di lite vanno anch'esse poste a carico del nosocomio resistente in ragione del criterio della soccombenza e si liquidano in euro 6000,00 per compensi professionali oltre contributo unificato ed accessori di legge quanto alla fase di ATP;
mentre si liquidano in euro 15.000,00 oltre contributo unificato, IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accerta l'inadempimento dell all'obbligazione relativa al Controparte_1
contratto di spedalità e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore di Pt_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di euro
[...]
518.789,00 oltre interessi come da parte motiva;
- pone le spese di CTU della fase di ATP definitivamente a carico di parte resistente;
- condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle Controparte_1
spese della fase di ATP che liquida in euro 6000,00 per compensi professionali oltre contributo unificato ed accessori di legge, ed in euro 15.000,00 oltre contributo unificato,
IVA e Cassa e rimborso forfettario spese generali, quanto alla presente fase di merito.
Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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