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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10099 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 12031/2025 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Vincenza Baldassarre per delega dell'avv. Maffei. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia degli appellati, ritualmente citati e non comparsi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Baldassarre si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6185 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Rosina Maffei, elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via F. Blundo n. 42 APPELLANTE E
, Controparte_1 CP_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7
[...]
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione all'esecuzione lo Controparte_1 convenne, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1
e gli enti impositori, chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati:
“1) accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità ovvero, subordinatamente, l'improcedibilità della allegata intimazione di pagamento nr. 06820249006234625000, emessa dall' e dichiarare che nulla è dovuto dallo Controparte_8
Studio Legale <> all' Parte_1
. 2) condannare l' al pagamento delle spese
[...] Parte_1
e competenze di lite, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.”. Si costituì in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1
“A) In via preliminare, dichiarare il vizio del contraddittorio per mancata citazione di un litisconsorte necessario;
B) Autorizzare la chiamata in causa dei terzi come sopra riportati, come domiciliati ex lege;
C) Previo accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente rigettare l'opposizione in quanto Parte_1 inammissibile e improponibile;
D) in subordine, nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
E) con vittoria di spese e competenze di lite.”. Con sentenza n. 23899/2024 il Giudice di Pace di Napoli, così decideva: in accoglimento della domanda cosi' come proposta da STUDIO LEGALE SPAGNUOLO VIGORITA ordina alla
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
l'annullamento delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo, limitatamente alle somme ingiunte per violazioni rientranti nella competenza per materia della Condanna Per_1 la stessa convenuta alla rifusione delle spese e compensi di causa per la complessiva somma di Euro 2.360,00= di cui Euro 270,00= per spese, Euro 2.090,00= per compensi (determinati ex D.M.147/22 scaglione da 5.200,01- a 26.000,00- Euro) oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. ed accessori come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario. Il giudice, in particolare, riteneva di censurare la difesa dell'esattore laddove non aveva depositato le cartelle impugnate in originale con conseguente “assoluta inutilizzabilità delle parziali copie il cui deposito va inteso come tamquam non esset…”. Per tale ragione, la non aveva provato “di aver debitamente notificato all'attore le cartelle esattoriali Pt_1 avendo depositato parzialmente documentazione in copia del tutto inidonea a sostenere le proprie ragioni attesa oltretutto la mancata sottoscrizione da parte del destinatario di numerosi avvisi di ricevimento. Tale circostanza rende illegittimo l'operato dell'agente della riscossione cui spetta l'onere di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi sussistenti in capo al concessionario tra cui sicuramente rientra la corretta notifica delle cartelle esattoriali. Ne consegue l'illegittimità della procedura attivata dal concessionario che non ha dimostrato in alcun modo la effettiva corretta notifica delle cartelle esattoriali e degli atti ad esse presupposti cosi' come sancito con ordinanza dalla Suprema Corte …”. L' ha proposto tempestivo appello avverso la suddetta sentenza, Parte_2 denunziando la violazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., l'erronea interpretazione del regime probatorio documentale nel processo civile telematico e la violazione dell'art. 2719 c.c. (che riconosce valore probatorio alle copie, salva contestazione) nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere omesso il primo giudice di valutare prove ritualmente acquisite. L'appello è fondato. L'appellante ha validamente censurato la decisione del primo giudice, ove questi ha preteso il deposito delle relate di notifica delle cartelle in originale e ritenuto inutilizzabili le copie, ciò in senso contrario alla costante giurisprudenza che questo giudice condivide secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 8604/2025). Nella specie, non essendo stato formulato un disconoscimento specifico e circostanziato, le copie degli atti prodotti devono essere oggetto di valutazione. Come si evince dalla documentazione prodotta dall'esattore, le cartelle risultano notificate allo Studio Legale Spagnuolo Vigorita in Miano alla via Chiossetto n. 2 con le modalità previste per il caso di irreperibilità assoluta, ovvero mediante deposito dell'atto nella casa comunale e relativa affissione dell'avviso di deposito. Sul punto, la giurisprudenza che si condivide ha chiarito che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente (Cass. Sentenza n. 8649 del 15/04/2011). Da quanto esposto, consegue che la notifica delle cartelle è viziata. Tuttavia, risulta prodotto, altresì, dall' , l'avviso di ricevimento del preavviso di fermo CP_9 amministrativo, notificato il 3/11/2023. Da tale data è iniziato a decorrere il termine per proporre l'opposizione “recuperatoria” avverso le cartelle esattoriali. Quindi, il ricorso che ci occupa, depositato solo a seguito della notifica dell'intimazione avvenuta il 10/02/2024, non può essere considerato tempestivo, a tal fine. Sotto il profilo motivazionale, si ritiene valevole quanto esposto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto di intimazione ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. 10692 del 19/04/2024). L'ulteriore motivo sugli oneri di riscossione, genericamente formulato soprattutto tenendo conto di quanto già esposto dalla giurisprudenza in materia (Cass. 1311 del 19/01/2018), si appalesa infondato, in assenza di nuovi profili specifici di censura. Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta dallo Spagnuolo Vigorita Studio Legale. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 23899/2024 del giudice di pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dallo Spagnuolo Vigorita Studio Legale,
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_9 grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, nonché del presente, che liquida in € 1.700,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Rosina Maffei, elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via F. Blundo n. 42 APPELLANTE E
, Controparte_1 CP_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7
[...]
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione all'esecuzione lo Controparte_1 convenne, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1
e gli enti impositori, chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati:
“1) accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità ovvero, subordinatamente, l'improcedibilità della allegata intimazione di pagamento nr. 06820249006234625000, emessa dall' e dichiarare che nulla è dovuto dallo Controparte_8
Studio Legale <> all' Parte_1
. 2) condannare l' al pagamento delle spese
[...] Parte_1
e competenze di lite, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.”. Si costituì in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1
“A) In via preliminare, dichiarare il vizio del contraddittorio per mancata citazione di un litisconsorte necessario;
B) Autorizzare la chiamata in causa dei terzi come sopra riportati, come domiciliati ex lege;
C) Previo accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente rigettare l'opposizione in quanto Parte_1 inammissibile e improponibile;
D) in subordine, nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
E) con vittoria di spese e competenze di lite.”. Con sentenza n. 23899/2024 il Giudice di Pace di Napoli, così decideva: in accoglimento della domanda cosi' come proposta da STUDIO LEGALE SPAGNUOLO VIGORITA ordina alla
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
l'annullamento delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva / descrittiva del processo, limitatamente alle somme ingiunte per violazioni rientranti nella competenza per materia della Condanna Per_1 la stessa convenuta alla rifusione delle spese e compensi di causa per la complessiva somma di Euro 2.360,00= di cui Euro 270,00= per spese, Euro 2.090,00= per compensi (determinati ex D.M.147/22 scaglione da 5.200,01- a 26.000,00- Euro) oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. ed accessori come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario. Il giudice, in particolare, riteneva di censurare la difesa dell'esattore laddove non aveva depositato le cartelle impugnate in originale con conseguente “assoluta inutilizzabilità delle parziali copie il cui deposito va inteso come tamquam non esset…”. Per tale ragione, la non aveva provato “di aver debitamente notificato all'attore le cartelle esattoriali Pt_1 avendo depositato parzialmente documentazione in copia del tutto inidonea a sostenere le proprie ragioni attesa oltretutto la mancata sottoscrizione da parte del destinatario di numerosi avvisi di ricevimento. Tale circostanza rende illegittimo l'operato dell'agente della riscossione cui spetta l'onere di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi sussistenti in capo al concessionario tra cui sicuramente rientra la corretta notifica delle cartelle esattoriali. Ne consegue l'illegittimità della procedura attivata dal concessionario che non ha dimostrato in alcun modo la effettiva corretta notifica delle cartelle esattoriali e degli atti ad esse presupposti cosi' come sancito con ordinanza dalla Suprema Corte …”. L' ha proposto tempestivo appello avverso la suddetta sentenza, Parte_2 denunziando la violazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., l'erronea interpretazione del regime probatorio documentale nel processo civile telematico e la violazione dell'art. 2719 c.c. (che riconosce valore probatorio alle copie, salva contestazione) nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere omesso il primo giudice di valutare prove ritualmente acquisite. L'appello è fondato. L'appellante ha validamente censurato la decisione del primo giudice, ove questi ha preteso il deposito delle relate di notifica delle cartelle in originale e ritenuto inutilizzabili le copie, ciò in senso contrario alla costante giurisprudenza che questo giudice condivide secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 8604/2025). Nella specie, non essendo stato formulato un disconoscimento specifico e circostanziato, le copie degli atti prodotti devono essere oggetto di valutazione. Come si evince dalla documentazione prodotta dall'esattore, le cartelle risultano notificate allo Studio Legale Spagnuolo Vigorita in Miano alla via Chiossetto n. 2 con le modalità previste per il caso di irreperibilità assoluta, ovvero mediante deposito dell'atto nella casa comunale e relativa affissione dell'avviso di deposito. Sul punto, la giurisprudenza che si condivide ha chiarito che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente (Cass. Sentenza n. 8649 del 15/04/2011). Da quanto esposto, consegue che la notifica delle cartelle è viziata. Tuttavia, risulta prodotto, altresì, dall' , l'avviso di ricevimento del preavviso di fermo CP_9 amministrativo, notificato il 3/11/2023. Da tale data è iniziato a decorrere il termine per proporre l'opposizione “recuperatoria” avverso le cartelle esattoriali. Quindi, il ricorso che ci occupa, depositato solo a seguito della notifica dell'intimazione avvenuta il 10/02/2024, non può essere considerato tempestivo, a tal fine. Sotto il profilo motivazionale, si ritiene valevole quanto esposto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto di intimazione ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. 10692 del 19/04/2024). L'ulteriore motivo sugli oneri di riscossione, genericamente formulato soprattutto tenendo conto di quanto già esposto dalla giurisprudenza in materia (Cass. 1311 del 19/01/2018), si appalesa infondato, in assenza di nuovi profili specifici di censura. Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta dallo Spagnuolo Vigorita Studio Legale. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 23899/2024 del giudice di pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dallo Spagnuolo Vigorita Studio Legale,
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_9 grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, nonché del presente, che liquida in € 1.700,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco