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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice NE RO ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 3231 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Antonio Camarca;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
resistente
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale;
resistente
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere iscritto, quale disabile ex art. 1 L.
68/1999 nell'Elenco del Collocamento Mirato della Provincia di di aver aderito alla procedura di selezione ed avviamento CP_1
numerico indetta con Avviso Pubblico (Decreto Dirigenziale nr.
16 del 18.10.2022) dalla che prendeva atto Controparte_2
della richiesta della di avviamento, ai sensi Controparte_1
dell'art. 8 L. 68/99, di una serie di profili professionali tra cui
1 quello di “Coadiutore Amministrativo”, profilo per il quale il ricorrente aveva effettivamente manifestato interesse, conveniva in giudizio l e la onde Controparte_1 Controparte_2
sentire accertare e dichiarare il diritto ad essere avviato obbligatoriamente presso la Controparte_3
per la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato di
[...]
“Coadiutore Amministrativo”, categoria B (CCNL Comparto
Sanità), previa disapplicazione di tutti i pregiudizievoli atti amministrativi presupposti e consequenziali;
accertare e dichiarare l'obbligo della , ove non Controparte_3
risultino ancora coperti i relativi posti, ad assumerlo;
in ogni caso, accertare e dichiarare fin da ora il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della , da Controparte_3
quantificarsi con separato giudizio sulla base della persistenza dello stato di disoccupazione, dello stipendio che avrebbe percepito dalla se assunto a tempo pieno e indeterminato CP_1
con la qualifica di “Coadiutore Amministrativo”, categoria B
(CCNL Comparto Sanità), oltre interessi e rivalutazione fino al reperimento di altra occupazione;
vinte le spese di lite .
Con memoria in data 10.1.2025 e 16.1.2025 si costituivano rispettivamente l e la che Controparte_1 Controparte_2
variamente argomentando chiedevano il rigetto del ricorso .
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento
Il Decreto Dirigenziale nr. 16 del 18.10.2022 della CP_2
cit. non attribuisce agli iscritti all'Elenco del
[...]
Collocamento Mirato della Provincia di alcun “diritto” ad CP_1
essere assunti dalla , ma solo la possibilità di Controparte_1
partecipare, in quanto appartenenti a categoria protetta, alla
2 selezione per la copertura di posti da Coadiutore Amministrativo
Cat. B, ed eventualmente essere assunti previo superamento di prove di idoneità individuate e richieste, in piena autonomia, da detta . Controparte_3
Pertanto, nessun diritto all'assunzione può essere rivendicato dal ricorrente per aver partecipato alla procedura .
Inoltre, il ricorrente lamenta che l'Avviso Pubblico con il quale è stato indetto l'avviamento alla selezione in questione ha previsto che “L'idoneità fisica al lavoro è in carico all ”. Controparte_1
Gli è che l'asl napoli 3 sud quale datore di lavoro è per legge tenuta a valutare l'idoneità fisica alle mansioni.
In ogni caso, trattasi di questione irrilevante nella specie poiché
l'esclusione del ricorrente non è stata dovuta ad inidoneità fisica.
Difatti, l'avviso pubblico demandava alla commissione asl il compito di accertare la capacità tecnica del candidato a svolgere le mansioni secondo una prova pratica non comparativa vertente su un breve colloquio che prevedeva la verifica dell'utilizzo del PC, rispetto alla quale il ricorrente è risultato non idoneo.
Al riguardo, giova ricordare che il potere di controllo del giudice ordinario sulla legittimità degli atti amministrativi incontra il limite dell'impossibilità di sindacare le valutazioni della P.A. che involgano, come nella specie, apprezzamenti discrezionali
(Cassazione Civile, Sez. III, 16 giugno 1983, n. 4143).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in persona del l.r.p.t., che liquida nella Controparte_1
complessiva somma di € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della in persona del l.r.p.t., che liquida nella Controparte_2
complessiva somma di € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 11.12.2025
Il Giudice
NE RO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice NE RO ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 3231 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Antonio Camarca;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
resistente
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale;
resistente
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere iscritto, quale disabile ex art. 1 L.
68/1999 nell'Elenco del Collocamento Mirato della Provincia di di aver aderito alla procedura di selezione ed avviamento CP_1
numerico indetta con Avviso Pubblico (Decreto Dirigenziale nr.
16 del 18.10.2022) dalla che prendeva atto Controparte_2
della richiesta della di avviamento, ai sensi Controparte_1
dell'art. 8 L. 68/99, di una serie di profili professionali tra cui
1 quello di “Coadiutore Amministrativo”, profilo per il quale il ricorrente aveva effettivamente manifestato interesse, conveniva in giudizio l e la onde Controparte_1 Controparte_2
sentire accertare e dichiarare il diritto ad essere avviato obbligatoriamente presso la Controparte_3
per la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato di
[...]
“Coadiutore Amministrativo”, categoria B (CCNL Comparto
Sanità), previa disapplicazione di tutti i pregiudizievoli atti amministrativi presupposti e consequenziali;
accertare e dichiarare l'obbligo della , ove non Controparte_3
risultino ancora coperti i relativi posti, ad assumerlo;
in ogni caso, accertare e dichiarare fin da ora il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della , da Controparte_3
quantificarsi con separato giudizio sulla base della persistenza dello stato di disoccupazione, dello stipendio che avrebbe percepito dalla se assunto a tempo pieno e indeterminato CP_1
con la qualifica di “Coadiutore Amministrativo”, categoria B
(CCNL Comparto Sanità), oltre interessi e rivalutazione fino al reperimento di altra occupazione;
vinte le spese di lite .
Con memoria in data 10.1.2025 e 16.1.2025 si costituivano rispettivamente l e la che Controparte_1 Controparte_2
variamente argomentando chiedevano il rigetto del ricorso .
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento
Il Decreto Dirigenziale nr. 16 del 18.10.2022 della CP_2
cit. non attribuisce agli iscritti all'Elenco del
[...]
Collocamento Mirato della Provincia di alcun “diritto” ad CP_1
essere assunti dalla , ma solo la possibilità di Controparte_1
partecipare, in quanto appartenenti a categoria protetta, alla
2 selezione per la copertura di posti da Coadiutore Amministrativo
Cat. B, ed eventualmente essere assunti previo superamento di prove di idoneità individuate e richieste, in piena autonomia, da detta . Controparte_3
Pertanto, nessun diritto all'assunzione può essere rivendicato dal ricorrente per aver partecipato alla procedura .
Inoltre, il ricorrente lamenta che l'Avviso Pubblico con il quale è stato indetto l'avviamento alla selezione in questione ha previsto che “L'idoneità fisica al lavoro è in carico all ”. Controparte_1
Gli è che l'asl napoli 3 sud quale datore di lavoro è per legge tenuta a valutare l'idoneità fisica alle mansioni.
In ogni caso, trattasi di questione irrilevante nella specie poiché
l'esclusione del ricorrente non è stata dovuta ad inidoneità fisica.
Difatti, l'avviso pubblico demandava alla commissione asl il compito di accertare la capacità tecnica del candidato a svolgere le mansioni secondo una prova pratica non comparativa vertente su un breve colloquio che prevedeva la verifica dell'utilizzo del PC, rispetto alla quale il ricorrente è risultato non idoneo.
Al riguardo, giova ricordare che il potere di controllo del giudice ordinario sulla legittimità degli atti amministrativi incontra il limite dell'impossibilità di sindacare le valutazioni della P.A. che involgano, come nella specie, apprezzamenti discrezionali
(Cassazione Civile, Sez. III, 16 giugno 1983, n. 4143).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in persona del l.r.p.t., che liquida nella Controparte_1
complessiva somma di € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della in persona del l.r.p.t., che liquida nella Controparte_2
complessiva somma di € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 11.12.2025
Il Giudice
NE RO
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