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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5642 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16818/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di conIGlio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16818/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRA MARTA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GALMOZZI PIER ANGELO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. MAZZE' SILVIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 1337 c.c., e quindi contrattuale da contatto sociale, in capo a nella causazione dei danni patiti dalla IG.ra , Controparte_1 Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali, a seguito del sinistro occorso in data 24.05.2023;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla IG.ra Controparte_1
, patrimoniali e non patrimoniali, nella somma di euro 16.253,31 ovvero oppure quell'altra Pt_1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
Nel merito, in via subordinata,
pagina 2 di 10 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo a nella Controparte_1 causazione dei danni patiti dalla IG.ra , patrimoniali e non patrimoniali, a seguito del sinistro Pt_1 occorso in data 24.05.2023;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla IG.ra Controparte_1
, patrimoniali e non patrimoniali, nella somma di euro 16.253,31 ovvero oppure quell'altra Pt_1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
In via istruttoria,
- solo occorrendo e in caso di contestazione della perizia del dott. prodotta sub doc. 5, senza Pt_2 inversione del relativo onere, nulla si oppone alla richiesta CTU formulata da parte convenuta;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in giudizio delle richieste/candidature Controparte_1 inviate a e dei documenti d'identità e degli indirizzi di residenza degli ulteriori Controparte_1 candidati, IGg.ri , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, al fine di poterli citare in giudizio come testimoni;
Persona_1
- si chiede, sin da ora, ammettersi prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati:
1. Vero che, in data 24.05.2023, la IG.ra si presentava presso la sede di Pt_1 Controparte_1 in Brescia, Viale Dalmazia n. 13, ove si svolgeva il test di guida, con la conferma di prenotazione in formato cartaceo e la documentazione richiesta da (diploma di scuola superiore, Controparte_1 patente B in corso di validità, idoneità del motomezzo aziendale);
2. Vero che, sulla base di quanto disposto dall'esaminatore, tale IG. , la prova pratica di guida Per_2 dell'automezzo (un motorino a due ruote marchio modello Liberty 125) veniva suddivisa in tre CP_2 fasi successive:
a. mettere e togliere il cavalletto del motomezzo con e senza carico;
b. girare con l'automezzo attorno ad un pilastro senza carico e senza poggiare i piedi in terra durante il percorso;
c. fare uno slalom fra i birilli con l'automezzo a pieno carico;
3. Vero che la IG.ra iniziava la prova di guida senza che le venissero fornite protezioni Pt_1
(gomitiere, ginocchiere, guanti);
4. Vero che la IG.ra riusciva a completare anche la terza fase (ovvero lo slalom tra i birilli) Pt_1
pagina 3 di 10 senza difficoltà e senza poggiare i piedi per terra, arrestando il mezzo a motore acceso terminato lo stesso;
5. Vero che, dopo aver completato anche la terza fase (lo slalom tra i birilli), l'esaminatore, il IG.
, a notevole distanza, chiamava la IG.ra , sebbene girata di spalle;
Per_2 Pt_1
6. Vero che la IG.ra si voltava leggermente con la testa per chiedergli di ripetere quanto Pt_1 aveva appena detto e così cadeva a sinistra di lato, sbilanciata dal peso del motorino a pieno carico;
7. Vero che, a quel punto, l'esaminatore (sempre a distanza) urlando, senza avvicinarsi, chiedeva alla IG.ra se riuscisse ad alzarsi e a ripetere il giro;
soltanto a fronte della risposta negativa della Pt_1 IG.ra si avvicinava alla stessa e, afferrandola per il braccio, la aiutava a rialzarsi. Pt_1
8. Vero che, durante il tragitto dal box degli automezzi agli uffici, senza che l'esaminatore aiutasse la IG.ra a camminare benchè zoppicasse in maniera evidente, egli comunicava alla IG.ra Pt_1
il mancato superamento del test. Giunti in ufficio, la faceva sedere su una sedia da ufficio Pt_1 munita di rotelle, fornendole del ghiaccio istantaneo;
9. Vero che, mentre la IG.ra era seduta su una sedia da ufficio munita di rotelle con il Pt_1 ghiaccio istantaneo, giungeva la Direttrice della predetta sede di di Via Dalmazia n. 13, IG.ra CP_1
che chiedeva alla IG.ra cosa fosse accaduto e come si sentisse;
Controparte_3 Pt_1
10. Vero che la IG.ra , in preda a un fortissimo dolore al braccio e al ginocchio, chiedeva di Pt_1 far chiamare un'ambulanza e il suo compagno;
11. Vero che, a seguito di dimissioni dal PS, la IG.ra veniva riaccompagnata dal suo Pt_1 compagno presso la sede di per la riconsegna della documentazione come da indicazioni del PS;
CP_1
12. Vero che, giunta presso la sede di la IG.ra veniva immediatamente raggiunta dalla CP_1 Pt_1
Direttrice e dall'istruttore cui consegnava la documentazione di infortunio trasmessa dal PS all'INAIL;
13. Vero che, dopo che la IG.ra aveva consegnato la documentazione, l'esaminatore ne Pt_1 faceva copia e dettava e faceva sottoscrivere alla IG.ra una dichiarazione con cui le veniva Pt_1 fatto sostanzialmente sottoscrivere una dichiarazione di esonero di responsabilità da parte di CP_1
14. Vero che la IG.ra , in evidente stato di shock per quanto accaduto oltre che stordita Pt_1 dall'assunzione di tranquillizzanti, sottoscriveva la predetta dichiarazione.
Si indicano a testi:
pagina 4 di 10 - residente in [...], Frazione Lambrinia Loc. Castellazzo 7/8, Testimone_1
27013 Pavia (PV);
- , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
presso gli indirizzi che risulteranno a seguito dell'esibizione della Persona_1 documentazione in possesso di Controparte_1
-si richiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria, sui capitoli di prova che dovessero essere formulati da parte convenuta, ed eventualmente ammessi. Con riserva di controdedurre e indicare testi in relazione al capitolato avversario;
-con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare ed articolare istanze istruttorie, entro i termini di legge;
- ci si oppone alla produzione documentale sub docc. 2-6-7-8-9- per i motivi dedotti in narrativa;
con vittoria di compensi e spese di lite.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale e nel merito: respingere le domande tutte avanzate dalla parte attrice nei confronti di in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto e Controparte_1 conseguentemente dichiarare e accertare l'esclusiva responsabilità di parte ricorrente nella causazione del danno lamentato;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e Controparte_1 dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227 c.c., mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 10 ha convenuto in giudizio richiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 24.05.2023 in Via Dalmazia,
Brescia, allorché l'attrice, mentre svolgeva la prova pratica di guida finalizzata ad un'assunzione a tempo determinato alle dipendenze della convenuta, essendo stata chiamata ad alta voce dall'esaminatore, si è girata e ha perso l'equilibrio, cadendo dal motorino.
L'attrice ha dedotto in capo a la responsabilità precontrattuale da contatto sociale ai sensi CP_1 dell'art. 1337 c.c., deducendo la fonte dell'obbligazione nelle trattative finalizzate all'assunzione lavorativa o, in subordine, la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 16.253,31 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite. si è costituita contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo Controparte_1
l'insussistenza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in quanto nessuna trattativa è intercorsa tra le parti e non ha adottato alcun comportamento contrario a buona fede, dal CP_1 momento che la conclusione del contratto di lavoro è stata impedita dalla mancanza dei requisiti richiesti dalle mansioni per cui l'attrice si era candidata (padronanza e capacità di guida del motomezzo). Ha altresì dedotto la mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto ha adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge a garanzia CP_1 dell'incolumità dei candidati e l'attrice non ha definito quale illecito possa essere attribuito alla convenuta. Infine, ha dedotto, in ogni caso, la mancanza di prova circa il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, l'accertamento del fatto colposo ex art. 1227 c.c. nella condotta dell'attrice, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
pagina 6 di 10 1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità della società convenuta, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti.
Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass.
16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via prioritaria.
In virtù di tale principio deve osservarsi che – a prescindere dalla qualificazione giuridica della responsabilità ascritta alla società convenuta, se contrattuale da contatto sociale o extracontrattuale – in ogni caso l'attrice non ha adempiuto sull'onere su di essa incombente, in quanto l'istruttoria orale espletata non ha confermato l'allegazione del fatto storico così come dedotto dalla stessa nell'atto di citazione.
Ed invero, l'attrice ha allegato che, dopo aver completato anche la terza fase della prova di guida
(ovvero lo slalom tra i birilli) senza difficoltà, arrestando il mezzo a motore acceso, l'esaminatore, IG.
, a notevole distanza, la chiamava, mentre era girata di spalle;
l'attrice, non riuscendo a sentire Per_2 le parole dell'istruttore, si voltava leggermente con la testa per chiedergli di ripetere quanto aveva appena detto e così cadeva di lato, sbilanciata dal peso del motorino a pieno carico.
Ebbene, i testi escussi non hanno confermato che l'attrice sia caduta dopo essersi girata verso l'esaminatore, né che lo stesso la avesse appena chiamata da notevole distanza.
Il teste – ovvero proprio l'esaminatore – ha dichiarato che: “l'attrice prima Testimone_2 della fine della fase dello slalom ha poggiato in terra i piedi e si è fermata”; “confermo che al rientro nella postazione di partenza, la IG.ra , da ferma, ha perso l'equilibrio e con esso il controllo Pt_1 del motomezzo aziendale cadendo al suolo”. Il teste ha altresì precisato: “io mi trovavo davanti alla IGnora perché c'erano 10-11 ragazzi che stavano svolgendo le prove moto. L'attrice era ferma ed è caduta mentre era ancora sulla moto. Io ero distante meno di un metro dall'attrice” e che l'attrice “è caduta da ferma”; “non è caduta durante la prova ma alla fine, al rientro al punto di partenza”. Ha altresì negato di avere chiamato la (“nego la circostanza, non è vero che, dopo aver Pt_1 completato anche la terza fase cioè lo slalom tra i birilli, io avessi chiamato, la IG.ra . Io non Pt_1 ho chiamato nessuno”).
pagina 7 di 10 La teste anch'essa dipendente di e presente al fatto in quanto Persona_1 Controparte_1 stava svolgendo la prova di guida, ha dichiarato: “io ricordo che la IGnora era arrivata alla fine del suo giro con un'andatura traballante e poi l'ho vista andare giù. Io guido la moto e quando l'ho vista mi sono detta che non aveva una grande dimestichezza”. Ha altresì precisato che l'attrice “andava lentissima, ha traballato un po' e poi è andata giù”, rilevando di non ricordare “che abbia Per_2 chiamato l'attrice”, né “che l'attrice si sia girata, ricordo solo che ho visto la IGnora andare Pt_1 lentamente e poi cadere, è caduta anche lentamente”; ancora, ha dichiarato: “non ricordo che la IG.ra
si sia girata con la testa per chiedere a di ripetere quanto avesse detto”. Pt_1 Per_2
Quanto alla posizione dell'esaminatore, ha dichiarato che “ non era distante, eravamo al chiuso Per_2
e la sua voce rimbombava. Preciso che avevamo il casco e che per darci le indicazioni parlava a voce alta e pur rimanendo nella parte centrale si avvicinava.”.
Né sono emersi elementi per dubitarsi della attendibilità dei testi escussi, non essendo sufficiente a tale fine la mera circostanza che entrambi siano dipendenti della società convenuta, essendo peraltro le dichiarazioni dei testi sostanzialmente coerenti sotto il profilo oggettivo.
Ne consegue che, pur essendo incontestata la caduta della , non è risultata provata la dinamica Pt_1 del fatto allegata dalla stessa attrice.
In ogni caso può osservarsi che le modalità del sinistro allegate dall'attrice non appaiono idonee a fondare la responsabilità della società convenuta, né a titolo contrattuale (da contatto sociale) né a titolo extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).
Ed invero, come è noto, nel caso in cui sia dedotta la responsabilità contrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore, atteso che l'art. 1218 c.c. pone soltanto una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, ma non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento in relazione alla sussistenza del danno e al nesso di causalità tra tale danno e la condotta del debitore;
nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il fatto colposo o doloso ascritto al danneggiante e il nesso di causalità tra tale fatto e il danno subito.
Nel caso in esame non risulta ravvisabile alcuna condotta caratterizzata da mancanza di prudenza o diligenza in capo alla società convenuta, cui possa essere eziologicamente ricondotto il sinistro per cui pagina 8 di 10 è causa, dovendosi ritenere che la prova di guida si sia svolta in adeguate condizioni di sicurezza e che il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva dell'attrice, essendone emersa l'imperizia nella conduzione del motociclo. È evidente, invero, che anche qualora fosse risultata la prova della caduta della per essersi questa girata – da ferma, o quasi – dopo essere stata chiamata Pt_1 dall'esaminatore, tale condotta non integra certamente una imprudenza o negligenza cui sia causalmente riconducibile la caduta dell'attrice, avvenuta per esclusiva colpa della stessa.
Né può rilevare la allegata mancata fornitura di protezioni, quali gomitiere, ginocchiere e guanti, non trattandosi peraltro di materiale ordinariamente utilizzato dai dipendenti di durante lo CP_1 svolgimento dell'attività di consegna mediante motociclo.
Ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'attrice e in favore della società convenuta in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di conIGlio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16818/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRA MARTA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GALMOZZI PIER ANGELO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. MAZZE' SILVIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 1337 c.c., e quindi contrattuale da contatto sociale, in capo a nella causazione dei danni patiti dalla IG.ra , Controparte_1 Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali, a seguito del sinistro occorso in data 24.05.2023;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla IG.ra Controparte_1
, patrimoniali e non patrimoniali, nella somma di euro 16.253,31 ovvero oppure quell'altra Pt_1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
Nel merito, in via subordinata,
pagina 2 di 10 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo a nella Controparte_1 causazione dei danni patiti dalla IG.ra , patrimoniali e non patrimoniali, a seguito del sinistro Pt_1 occorso in data 24.05.2023;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla IG.ra Controparte_1
, patrimoniali e non patrimoniali, nella somma di euro 16.253,31 ovvero oppure quell'altra Pt_1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
In via istruttoria,
- solo occorrendo e in caso di contestazione della perizia del dott. prodotta sub doc. 5, senza Pt_2 inversione del relativo onere, nulla si oppone alla richiesta CTU formulata da parte convenuta;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in giudizio delle richieste/candidature Controparte_1 inviate a e dei documenti d'identità e degli indirizzi di residenza degli ulteriori Controparte_1 candidati, IGg.ri , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, al fine di poterli citare in giudizio come testimoni;
Persona_1
- si chiede, sin da ora, ammettersi prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati:
1. Vero che, in data 24.05.2023, la IG.ra si presentava presso la sede di Pt_1 Controparte_1 in Brescia, Viale Dalmazia n. 13, ove si svolgeva il test di guida, con la conferma di prenotazione in formato cartaceo e la documentazione richiesta da (diploma di scuola superiore, Controparte_1 patente B in corso di validità, idoneità del motomezzo aziendale);
2. Vero che, sulla base di quanto disposto dall'esaminatore, tale IG. , la prova pratica di guida Per_2 dell'automezzo (un motorino a due ruote marchio modello Liberty 125) veniva suddivisa in tre CP_2 fasi successive:
a. mettere e togliere il cavalletto del motomezzo con e senza carico;
b. girare con l'automezzo attorno ad un pilastro senza carico e senza poggiare i piedi in terra durante il percorso;
c. fare uno slalom fra i birilli con l'automezzo a pieno carico;
3. Vero che la IG.ra iniziava la prova di guida senza che le venissero fornite protezioni Pt_1
(gomitiere, ginocchiere, guanti);
4. Vero che la IG.ra riusciva a completare anche la terza fase (ovvero lo slalom tra i birilli) Pt_1
pagina 3 di 10 senza difficoltà e senza poggiare i piedi per terra, arrestando il mezzo a motore acceso terminato lo stesso;
5. Vero che, dopo aver completato anche la terza fase (lo slalom tra i birilli), l'esaminatore, il IG.
, a notevole distanza, chiamava la IG.ra , sebbene girata di spalle;
Per_2 Pt_1
6. Vero che la IG.ra si voltava leggermente con la testa per chiedergli di ripetere quanto Pt_1 aveva appena detto e così cadeva a sinistra di lato, sbilanciata dal peso del motorino a pieno carico;
7. Vero che, a quel punto, l'esaminatore (sempre a distanza) urlando, senza avvicinarsi, chiedeva alla IG.ra se riuscisse ad alzarsi e a ripetere il giro;
soltanto a fronte della risposta negativa della Pt_1 IG.ra si avvicinava alla stessa e, afferrandola per il braccio, la aiutava a rialzarsi. Pt_1
8. Vero che, durante il tragitto dal box degli automezzi agli uffici, senza che l'esaminatore aiutasse la IG.ra a camminare benchè zoppicasse in maniera evidente, egli comunicava alla IG.ra Pt_1
il mancato superamento del test. Giunti in ufficio, la faceva sedere su una sedia da ufficio Pt_1 munita di rotelle, fornendole del ghiaccio istantaneo;
9. Vero che, mentre la IG.ra era seduta su una sedia da ufficio munita di rotelle con il Pt_1 ghiaccio istantaneo, giungeva la Direttrice della predetta sede di di Via Dalmazia n. 13, IG.ra CP_1
che chiedeva alla IG.ra cosa fosse accaduto e come si sentisse;
Controparte_3 Pt_1
10. Vero che la IG.ra , in preda a un fortissimo dolore al braccio e al ginocchio, chiedeva di Pt_1 far chiamare un'ambulanza e il suo compagno;
11. Vero che, a seguito di dimissioni dal PS, la IG.ra veniva riaccompagnata dal suo Pt_1 compagno presso la sede di per la riconsegna della documentazione come da indicazioni del PS;
CP_1
12. Vero che, giunta presso la sede di la IG.ra veniva immediatamente raggiunta dalla CP_1 Pt_1
Direttrice e dall'istruttore cui consegnava la documentazione di infortunio trasmessa dal PS all'INAIL;
13. Vero che, dopo che la IG.ra aveva consegnato la documentazione, l'esaminatore ne Pt_1 faceva copia e dettava e faceva sottoscrivere alla IG.ra una dichiarazione con cui le veniva Pt_1 fatto sostanzialmente sottoscrivere una dichiarazione di esonero di responsabilità da parte di CP_1
14. Vero che la IG.ra , in evidente stato di shock per quanto accaduto oltre che stordita Pt_1 dall'assunzione di tranquillizzanti, sottoscriveva la predetta dichiarazione.
Si indicano a testi:
pagina 4 di 10 - residente in [...], Frazione Lambrinia Loc. Castellazzo 7/8, Testimone_1
27013 Pavia (PV);
- , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
presso gli indirizzi che risulteranno a seguito dell'esibizione della Persona_1 documentazione in possesso di Controparte_1
-si richiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria, sui capitoli di prova che dovessero essere formulati da parte convenuta, ed eventualmente ammessi. Con riserva di controdedurre e indicare testi in relazione al capitolato avversario;
-con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare ed articolare istanze istruttorie, entro i termini di legge;
- ci si oppone alla produzione documentale sub docc. 2-6-7-8-9- per i motivi dedotti in narrativa;
con vittoria di compensi e spese di lite.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale e nel merito: respingere le domande tutte avanzate dalla parte attrice nei confronti di in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto e Controparte_1 conseguentemente dichiarare e accertare l'esclusiva responsabilità di parte ricorrente nella causazione del danno lamentato;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e Controparte_1 dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227 c.c., mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 10 ha convenuto in giudizio richiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 24.05.2023 in Via Dalmazia,
Brescia, allorché l'attrice, mentre svolgeva la prova pratica di guida finalizzata ad un'assunzione a tempo determinato alle dipendenze della convenuta, essendo stata chiamata ad alta voce dall'esaminatore, si è girata e ha perso l'equilibrio, cadendo dal motorino.
L'attrice ha dedotto in capo a la responsabilità precontrattuale da contatto sociale ai sensi CP_1 dell'art. 1337 c.c., deducendo la fonte dell'obbligazione nelle trattative finalizzate all'assunzione lavorativa o, in subordine, la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 16.253,31 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite. si è costituita contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo Controparte_1
l'insussistenza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in quanto nessuna trattativa è intercorsa tra le parti e non ha adottato alcun comportamento contrario a buona fede, dal CP_1 momento che la conclusione del contratto di lavoro è stata impedita dalla mancanza dei requisiti richiesti dalle mansioni per cui l'attrice si era candidata (padronanza e capacità di guida del motomezzo). Ha altresì dedotto la mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto ha adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge a garanzia CP_1 dell'incolumità dei candidati e l'attrice non ha definito quale illecito possa essere attribuito alla convenuta. Infine, ha dedotto, in ogni caso, la mancanza di prova circa il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, l'accertamento del fatto colposo ex art. 1227 c.c. nella condotta dell'attrice, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
pagina 6 di 10 1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, non essendo risultata la sussistenza della dedotta responsabilità della società convenuta, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti.
Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass.
16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via prioritaria.
In virtù di tale principio deve osservarsi che – a prescindere dalla qualificazione giuridica della responsabilità ascritta alla società convenuta, se contrattuale da contatto sociale o extracontrattuale – in ogni caso l'attrice non ha adempiuto sull'onere su di essa incombente, in quanto l'istruttoria orale espletata non ha confermato l'allegazione del fatto storico così come dedotto dalla stessa nell'atto di citazione.
Ed invero, l'attrice ha allegato che, dopo aver completato anche la terza fase della prova di guida
(ovvero lo slalom tra i birilli) senza difficoltà, arrestando il mezzo a motore acceso, l'esaminatore, IG.
, a notevole distanza, la chiamava, mentre era girata di spalle;
l'attrice, non riuscendo a sentire Per_2 le parole dell'istruttore, si voltava leggermente con la testa per chiedergli di ripetere quanto aveva appena detto e così cadeva di lato, sbilanciata dal peso del motorino a pieno carico.
Ebbene, i testi escussi non hanno confermato che l'attrice sia caduta dopo essersi girata verso l'esaminatore, né che lo stesso la avesse appena chiamata da notevole distanza.
Il teste – ovvero proprio l'esaminatore – ha dichiarato che: “l'attrice prima Testimone_2 della fine della fase dello slalom ha poggiato in terra i piedi e si è fermata”; “confermo che al rientro nella postazione di partenza, la IG.ra , da ferma, ha perso l'equilibrio e con esso il controllo Pt_1 del motomezzo aziendale cadendo al suolo”. Il teste ha altresì precisato: “io mi trovavo davanti alla IGnora perché c'erano 10-11 ragazzi che stavano svolgendo le prove moto. L'attrice era ferma ed è caduta mentre era ancora sulla moto. Io ero distante meno di un metro dall'attrice” e che l'attrice “è caduta da ferma”; “non è caduta durante la prova ma alla fine, al rientro al punto di partenza”. Ha altresì negato di avere chiamato la (“nego la circostanza, non è vero che, dopo aver Pt_1 completato anche la terza fase cioè lo slalom tra i birilli, io avessi chiamato, la IG.ra . Io non Pt_1 ho chiamato nessuno”).
pagina 7 di 10 La teste anch'essa dipendente di e presente al fatto in quanto Persona_1 Controparte_1 stava svolgendo la prova di guida, ha dichiarato: “io ricordo che la IGnora era arrivata alla fine del suo giro con un'andatura traballante e poi l'ho vista andare giù. Io guido la moto e quando l'ho vista mi sono detta che non aveva una grande dimestichezza”. Ha altresì precisato che l'attrice “andava lentissima, ha traballato un po' e poi è andata giù”, rilevando di non ricordare “che abbia Per_2 chiamato l'attrice”, né “che l'attrice si sia girata, ricordo solo che ho visto la IGnora andare Pt_1 lentamente e poi cadere, è caduta anche lentamente”; ancora, ha dichiarato: “non ricordo che la IG.ra
si sia girata con la testa per chiedere a di ripetere quanto avesse detto”. Pt_1 Per_2
Quanto alla posizione dell'esaminatore, ha dichiarato che “ non era distante, eravamo al chiuso Per_2
e la sua voce rimbombava. Preciso che avevamo il casco e che per darci le indicazioni parlava a voce alta e pur rimanendo nella parte centrale si avvicinava.”.
Né sono emersi elementi per dubitarsi della attendibilità dei testi escussi, non essendo sufficiente a tale fine la mera circostanza che entrambi siano dipendenti della società convenuta, essendo peraltro le dichiarazioni dei testi sostanzialmente coerenti sotto il profilo oggettivo.
Ne consegue che, pur essendo incontestata la caduta della , non è risultata provata la dinamica Pt_1 del fatto allegata dalla stessa attrice.
In ogni caso può osservarsi che le modalità del sinistro allegate dall'attrice non appaiono idonee a fondare la responsabilità della società convenuta, né a titolo contrattuale (da contatto sociale) né a titolo extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).
Ed invero, come è noto, nel caso in cui sia dedotta la responsabilità contrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore, atteso che l'art. 1218 c.c. pone soltanto una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, ma non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento in relazione alla sussistenza del danno e al nesso di causalità tra tale danno e la condotta del debitore;
nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il fatto colposo o doloso ascritto al danneggiante e il nesso di causalità tra tale fatto e il danno subito.
Nel caso in esame non risulta ravvisabile alcuna condotta caratterizzata da mancanza di prudenza o diligenza in capo alla società convenuta, cui possa essere eziologicamente ricondotto il sinistro per cui pagina 8 di 10 è causa, dovendosi ritenere che la prova di guida si sia svolta in adeguate condizioni di sicurezza e che il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva dell'attrice, essendone emersa l'imperizia nella conduzione del motociclo. È evidente, invero, che anche qualora fosse risultata la prova della caduta della per essersi questa girata – da ferma, o quasi – dopo essere stata chiamata Pt_1 dall'esaminatore, tale condotta non integra certamente una imprudenza o negligenza cui sia causalmente riconducibile la caduta dell'attrice, avvenuta per esclusiva colpa della stessa.
Né può rilevare la allegata mancata fornitura di protezioni, quali gomitiere, ginocchiere e guanti, non trattandosi peraltro di materiale ordinariamente utilizzato dai dipendenti di durante lo CP_1 svolgimento dell'attività di consegna mediante motociclo.
Ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'attrice e in favore della società convenuta in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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