Articolo 7 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 aprile 1994
Art. 7. Ricusazione degli arbitri 1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 815 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 51.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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