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17 aprile 1994
17 aprile 1994
Art. 7. Ricusazione degli arbitri 1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 815 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 51.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".
"La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 815 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 51.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 7044/1995https://www.brocardi.it/ · 43.64
[…] nel caso in cui la conoscenza dei motivi di ricusazione sia sopravvenuta a detto termine (principio espressamente riprodotto dall'art. 815, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 7 legge n. 25 del 1994, ma già in precedenza affermato dalla giurisprudenza argomentando dall'art. 820 dello stesso codice, che dispone la sospensione del termine per la pronuncia del lodo qualora sia stata presentata l'istanza di ricusazione), ma solo fino al momento in cui gli arbitri non abbiano ancora sottoscritto il lodo, […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 285Provvedimento: Pubblicato il 15/03/2021 N. 00285/2021 REG.PROV.COLL. N. 00272/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 272 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da ER PL, L.M.G. di ER PL & S.n.c. e Societa' Semplice San Rocco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, corso Duca degli Abruzzi 4; contro Provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Rossi e Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 92; nei confronti Pontevecchio S.r.l., in persona del legale …Leggi di più...
- autotutela amministrativa·
- violazione art. 7 l. n. 241/1990·
- risarcimento danni·
- annullamento determinazione dirigenziale·
- violazione art. 7 l. reg. n. 25/1994·
- legittimo affidamento·
- eccesso di potere·
- mancata comunicazione di avvio procedimento·
- rinnovo concessione acque minerarie·
- difetto di motivazione