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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21149/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIO Parte_1 C.F._1
FIORINO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice disporre supplemento peritale per le ragioni meglio spigate nelle osservazioni alla CTU;
in ogni caso, ritenere la CTU non in pregiudizio di parte attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad essere indennizzato in forza del contratto di assicurazione per il danno patito a causa del sinistro dedotto e, di conseguenza,
pagina 1 di 7 condannare l'odierna convenuta a pagare all'attore la somma di euro 26.000,00, oltre al pagamento delle spese e degli onorari di lite, ponendo a carico del convenuto ogni costo relativo alla CTU.
Conclusioni di parte convenuta
riportandosi integralmente ai propri atti difensivi ed alle deduzioni Controparte_2 formulate nel corso delle udienze, insiste affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia:
1) rigettare le domande formulate dall'attore poiché infondate in fatto ed in diritto;
2) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum.
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'attore fornisca prova delle avverse pretese, tenere conto delle franchigie, scoperti e massimali previsti dal contratto di polizza (tra cui quelle previste dal documento 3b ns. produzione allegato alla polizza e dalle condizioni di assicurazione all' “art. 3.12 - limiti di indennizzo/franchigie” - doc. 3 ns. produzione) oltre che dell'importo di
€ 4.080,00 già corrisposto all'attore da detrarre dall'ulteriore indennizzo eventualmente dovuto dalla Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 26.000,00 vantato da parte attrice a titolo di indennizzo assicurativo nei confronti della compagnia convenuta, in forza della polizza n. 0409404145, denominata “multirischi abitazione” (v. doc. 1 att. e doc. 3 conv.).
2. SI
Il sinistro posto a fondamento della domanda si è verificato in data 26/1/2023 nell'abitazione dell'attore sita a Scopello, via Seggovie 3, ed è consistito, secondo la tesi attorea, nella rottura accidentale di un tratto della tubazione multistrato dell'impianto idrico sita nel locale bagno al terzo piano f.t. e collocata all'interno della parete perimetrale del fabbricato, con conseguente spargimento di acqua.
Parte attrice in citazione non ha indicato i danni subiti dall'abitazione, ma si è limitata a rinviare pagina 2 di 7 ad una consulenza di parte, prodotta come doc. 2; con la memoria integrativa n. 21 ha prodotto una serie di ricevute, fatture e preventivi, anche in questo caso senza alcuna illustrazione.
La compagnia ha allegato e documentato di aver già corrisposto all'attore la somma di euro
4.080,00, ritenuta satisfattiva della pretesa. L'assicuratore ha ritenuto che la rottura del tubo sia stata determinata da gelo ed ha quindi applicato il limite di euro 2.500,00 previsto dalla clasuola n.
3.12 delle condizioni di polizza. Ha inoltre liquidato la somma di euro 1.580,00, al netto della franchigia contrattuale, per la voce ricerca e riparazione del guasto.
Parte attrice in citazione non ha fatto menzione di quel versamento;
nella memoria integrativa n.
1 l'ha riconosciuto, qualificandolo come acconto, senza peraltro poi detrarlo dalla somma domandata in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la comparsa conclusionale, parte attrice ha rilevato, altresì, che il frontespizio di polizza prevede l'applicazione delle condizioni generali di cui al mod. P5051 ed. 1/2019, mentre in calce alla polizza, nel do. 3 di parte convenuta, è stato prodotto il mod. P5051 ed. 12/2010; l'ed. 1/2019 delle condizioni di polizza è stata invece prodotta da parte convenuta nel distinto file denominato sempre “doc. 3 – condizioni di assicurazione” (non doc. 3b come erroneamente indicato da parte attrice). La circostanza è vera ma ininfluente. Al di là della generica denuncia di un “diverso contenuto” dei due modelli, la parte non ha spiegato quale rilevanza possa avere ai fini della decisione della causa l'applicazione dell'edizione 1/2019, anziché l'edizione 12/2010. In effetti l'edizione 1/2019 prevede alla la copertura per i danni da acqua condotta, Parte_2 compresa l'ipotesi di rottura causata da gelo (v. lett. d) e la n.
3.12 limita in tal caso Pt_2
l'indennizzo sempre ad euro 2.500,00 per anno assicurativo, con la franchigia di euro 200,00.
3. Causa
L'attore ha contestato che la rottura del tubo sia avvenuta a causa del gelo, evidenziando che nell'abitazione era in funzione la caldaia, che il tubo era recente, tecnologico e adatto a temperature polari e che il punto di rottura si trova a meno di una metro da un grande radiatore.
Attesa la natura tecnica della controversia sul punto, è stata conferita all'ing. CP_3 una c.t.u. per determinare la causa della rottura della tubazione. La relazione è stata depositata in pagina 3 di 7 data 16/5/2025. Il c.t.u. ha operato con precisione e diligenza ed, in particolare, ha rilevato le seguenti circostanze sintomatiche:
- la rottura è avvenuta dall'inteno del tubo verso l'esterno, tipica dei fenomeni di congelamento dell'acqua che aumenta di volume;
la guaina di protezione esterna non si è rotta;
- il tubo era posto in una cassetta alloggiata in una parete esterna, al terzo piano, era esposto a nord/nord est e il soffitto del locale era lo stesso tetto dell'edificio;
- il termostato che governa la caldaia è posta al secondo piano, nel soggiorno esposto a sud/sud ovest;
- l'acqua potabile portata dal tubo non può essere miscelata con antigelo;
- nei giorni precedenti il sinistro nella zona la temperatura esterna minima è andata sottozero, anche a - 9°;
- il funzionamento della caldaia in funzione antigelo non esclude la possibilità di congelamento del tubo posto in una posizione critica;
- la caldaia è stata posta a regime (20°) nella notte del 24/1/2023 e il progressivo innzalzamento della tempesratura ha provocato lo scongelamento e quindi la fuoriuscita di acqua;
- l'ipotesi alternativa di sovrapressione (c.d. colpo d'ariete) è da escludere perché: gli impianti idraulici sono protetti dal colpo di ariete e dalle sovrapressioni con opportuni apparecchi, quali valvole di sicurezza e vasi di espansione, al fine di evitare appunto rotture in seguito di questi fenomeni;
le pressioni sono maggiori ai piani bassi e pertanto tali fenomeni avrebbero comportato la rottura di componenti dell'impianto posti al piano terra e non all'ultimo piano dell'edificio in questione;
la pressione massima di esercizio del tubo è di 30 bar e un eventuale colpo di ariete avrebbe danneggiato prima altri componenti esterni al tubo quali raccordi, rubinetti, ecc, che resistono a pressioni ben inferiori (10-16 bar); se il tubo fosse stato danneggiato a causa della sovrappressione, essa avrebbe comportato la rottura prima del raccordo del tubo (cfr. foto n. 3 della relazione) invece che nel punto in cui è avvenuta;
- anche l'ipotesi del difetto di produzione è da escludere, perché la rittura si sarebbe manifestata nei primi tempi, mentre l'impianto era in funzione da anni.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il c.t.u. ha motivatamente concluso che l'ipotesi più plausibile è che la rottura del tubo sia stato causata dal gelo.
Le osservazioni critiche avanzate da parte attrice e dal suo c.t.p. sono state disattese dal c.t.u. in pagina 4 di 7 modo convincente.
Il soffitto del bagno è effettivamente il tetto dell'edificio, come risulta dalla planimetria catastale che riporta l'altezza di m 1,75, mentre l'altezza di m. 2,50 per la presenza di una soletta – evidenziata da parte attrice – inizia solo in prossimità della parete divisoria tra la camera e il bagno. È vero che vi è un termosifone distante circa un metro dalla tubazione rotta, ma tra di essi
è presente una finestra che rappresenta una discontinuità, con conseguente aumento delle dispersioni termiche. Il collettore è posizionato nella stessa parete esterna dove si trova la finestra ed è alloggiato in una nicchia incassata;
pertanto, la muratura, in corrispondenza del collettore, ha uno spessore minore con conseguente aumento delle dispersioni termiche dovute alle discontinuità degli elementi che compongono la muratura stessa. Il camino a servizio della caldaia è esterno e risulta essere al confine tra bagno e camera, lontano dal collettore. La posizione del termostato che comanda la caldaia è in sala in una posizione centrale, quindi, non risente della temperatura sulle pareti;
è quindi possibile che la temperatura rilevata dal termostato della sala sia stata superiore rispetto all'effettiva temperatura del bagno, o più precisamente rispetto alla temperatura del collettore dove era alloggiata la tubazione per cui è causa. Per la valutazione delle temperature esterne è stato utilizzato il software EC700, software di riferimento per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che possiede una banca con l'andamento orario delle tempesrature esterne di Scopello. L'utilizzo del software, con la modellazione del locale bagno, ha dimostrato che la temperatura nel locale ha potuto andare sotto zero, anche con la caldaia in funzione, in ragione della collocazione del termostato nel locale soggiorno;
si riporta il relativo grafico:
pagina 5 di 7 Le diverse deformazioni del tubo rotto, considerate dal c.t.p. di parte attrice, non si verificano nelle tubazioni multistrato, quale è quella in questione, cioè costituite da più materiali che hanno elasticità diverse e presentano comportamenti alla rottura diversi;
dopo la rottura ritornano parzialmente alla forma iniziale. Inverosimile, poi, è l'ipotesi di un accidentale danneggiamento ad opera di un taglierino del tratto di tubazione durante lo sbobinamento del materiale prima della posa, dal momento che l'isolante esterno che ricopre il tubo è perfettamente integro.
Infine, parte attrice ha curiosamente affermato che il c.t.u., avendo fornito un giudizio di plausibilità, non avrebbe correttamente risposto al quesito, che chiedeva di accertare se la rottura della tubazione sia stata causata, o meno, dal gelo. In realtà, aver fornito una risposta non in termini di assoluta certezza ma di maggiore plaubilità denota, se mai, la serietà del lavoro e l'approccio critico utilizzato. Ma dal punto di vista giuridico, va ricordato che nel processo civile vige la regola di giudizio del “più probabile che non” (cfr. ad es. Cass. n. 10978/2023).
Pertanto la conclusione cui è giunto il c.t.u. è pienamente legittima e utilizzabile e in quanto adeguatamente e logicamente motivata, anche relativamente allo scarto delle ipotesi alternative, viene fatta propria, senza alcuna necessità di integrare la relazione. Del tutto fuori luogo, poi, è
l'invito di parte attrice volto alla trasmissione degli atti in Procura per il reato di falsa perizia.
Si deve concludere, quindi, che i danni subiti dall'abitazione dell'attore sono stati causati da spargimento di acqua conseguente a rottura per gelo di una tubazione, di modo che la liquidazione già operata dalla compagnia sulla base della relativa clasuola contrattuale, 3.12, è corretta e non vi è spazio per ulteriori indennizzi.
4. Le spese, anche di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
pagina 6 di 7 3) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
Milano, 14 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce alla memoria depositata in data 29/10/2024, perché in modo irrituale e confusionario la parte ha depositate altre due memorie istruttorie, in data 31/10 e 2/11/2024; tra l'altro a seguito della terza memoria la parte è stata autorizzata al deposito fisico di un video, cui poi non ha dato seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21149/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIO Parte_1 C.F._1
FIORINO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice disporre supplemento peritale per le ragioni meglio spigate nelle osservazioni alla CTU;
in ogni caso, ritenere la CTU non in pregiudizio di parte attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad essere indennizzato in forza del contratto di assicurazione per il danno patito a causa del sinistro dedotto e, di conseguenza,
pagina 1 di 7 condannare l'odierna convenuta a pagare all'attore la somma di euro 26.000,00, oltre al pagamento delle spese e degli onorari di lite, ponendo a carico del convenuto ogni costo relativo alla CTU.
Conclusioni di parte convenuta
riportandosi integralmente ai propri atti difensivi ed alle deduzioni Controparte_2 formulate nel corso delle udienze, insiste affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia:
1) rigettare le domande formulate dall'attore poiché infondate in fatto ed in diritto;
2) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum.
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'attore fornisca prova delle avverse pretese, tenere conto delle franchigie, scoperti e massimali previsti dal contratto di polizza (tra cui quelle previste dal documento 3b ns. produzione allegato alla polizza e dalle condizioni di assicurazione all' “art. 3.12 - limiti di indennizzo/franchigie” - doc. 3 ns. produzione) oltre che dell'importo di
€ 4.080,00 già corrisposto all'attore da detrarre dall'ulteriore indennizzo eventualmente dovuto dalla Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 26.000,00 vantato da parte attrice a titolo di indennizzo assicurativo nei confronti della compagnia convenuta, in forza della polizza n. 0409404145, denominata “multirischi abitazione” (v. doc. 1 att. e doc. 3 conv.).
2. SI
Il sinistro posto a fondamento della domanda si è verificato in data 26/1/2023 nell'abitazione dell'attore sita a Scopello, via Seggovie 3, ed è consistito, secondo la tesi attorea, nella rottura accidentale di un tratto della tubazione multistrato dell'impianto idrico sita nel locale bagno al terzo piano f.t. e collocata all'interno della parete perimetrale del fabbricato, con conseguente spargimento di acqua.
Parte attrice in citazione non ha indicato i danni subiti dall'abitazione, ma si è limitata a rinviare pagina 2 di 7 ad una consulenza di parte, prodotta come doc. 2; con la memoria integrativa n. 21 ha prodotto una serie di ricevute, fatture e preventivi, anche in questo caso senza alcuna illustrazione.
La compagnia ha allegato e documentato di aver già corrisposto all'attore la somma di euro
4.080,00, ritenuta satisfattiva della pretesa. L'assicuratore ha ritenuto che la rottura del tubo sia stata determinata da gelo ed ha quindi applicato il limite di euro 2.500,00 previsto dalla clasuola n.
3.12 delle condizioni di polizza. Ha inoltre liquidato la somma di euro 1.580,00, al netto della franchigia contrattuale, per la voce ricerca e riparazione del guasto.
Parte attrice in citazione non ha fatto menzione di quel versamento;
nella memoria integrativa n.
1 l'ha riconosciuto, qualificandolo come acconto, senza peraltro poi detrarlo dalla somma domandata in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la comparsa conclusionale, parte attrice ha rilevato, altresì, che il frontespizio di polizza prevede l'applicazione delle condizioni generali di cui al mod. P5051 ed. 1/2019, mentre in calce alla polizza, nel do. 3 di parte convenuta, è stato prodotto il mod. P5051 ed. 12/2010; l'ed. 1/2019 delle condizioni di polizza è stata invece prodotta da parte convenuta nel distinto file denominato sempre “doc. 3 – condizioni di assicurazione” (non doc. 3b come erroneamente indicato da parte attrice). La circostanza è vera ma ininfluente. Al di là della generica denuncia di un “diverso contenuto” dei due modelli, la parte non ha spiegato quale rilevanza possa avere ai fini della decisione della causa l'applicazione dell'edizione 1/2019, anziché l'edizione 12/2010. In effetti l'edizione 1/2019 prevede alla la copertura per i danni da acqua condotta, Parte_2 compresa l'ipotesi di rottura causata da gelo (v. lett. d) e la n.
3.12 limita in tal caso Pt_2
l'indennizzo sempre ad euro 2.500,00 per anno assicurativo, con la franchigia di euro 200,00.
3. Causa
L'attore ha contestato che la rottura del tubo sia avvenuta a causa del gelo, evidenziando che nell'abitazione era in funzione la caldaia, che il tubo era recente, tecnologico e adatto a temperature polari e che il punto di rottura si trova a meno di una metro da un grande radiatore.
Attesa la natura tecnica della controversia sul punto, è stata conferita all'ing. CP_3 una c.t.u. per determinare la causa della rottura della tubazione. La relazione è stata depositata in pagina 3 di 7 data 16/5/2025. Il c.t.u. ha operato con precisione e diligenza ed, in particolare, ha rilevato le seguenti circostanze sintomatiche:
- la rottura è avvenuta dall'inteno del tubo verso l'esterno, tipica dei fenomeni di congelamento dell'acqua che aumenta di volume;
la guaina di protezione esterna non si è rotta;
- il tubo era posto in una cassetta alloggiata in una parete esterna, al terzo piano, era esposto a nord/nord est e il soffitto del locale era lo stesso tetto dell'edificio;
- il termostato che governa la caldaia è posta al secondo piano, nel soggiorno esposto a sud/sud ovest;
- l'acqua potabile portata dal tubo non può essere miscelata con antigelo;
- nei giorni precedenti il sinistro nella zona la temperatura esterna minima è andata sottozero, anche a - 9°;
- il funzionamento della caldaia in funzione antigelo non esclude la possibilità di congelamento del tubo posto in una posizione critica;
- la caldaia è stata posta a regime (20°) nella notte del 24/1/2023 e il progressivo innzalzamento della tempesratura ha provocato lo scongelamento e quindi la fuoriuscita di acqua;
- l'ipotesi alternativa di sovrapressione (c.d. colpo d'ariete) è da escludere perché: gli impianti idraulici sono protetti dal colpo di ariete e dalle sovrapressioni con opportuni apparecchi, quali valvole di sicurezza e vasi di espansione, al fine di evitare appunto rotture in seguito di questi fenomeni;
le pressioni sono maggiori ai piani bassi e pertanto tali fenomeni avrebbero comportato la rottura di componenti dell'impianto posti al piano terra e non all'ultimo piano dell'edificio in questione;
la pressione massima di esercizio del tubo è di 30 bar e un eventuale colpo di ariete avrebbe danneggiato prima altri componenti esterni al tubo quali raccordi, rubinetti, ecc, che resistono a pressioni ben inferiori (10-16 bar); se il tubo fosse stato danneggiato a causa della sovrappressione, essa avrebbe comportato la rottura prima del raccordo del tubo (cfr. foto n. 3 della relazione) invece che nel punto in cui è avvenuta;
- anche l'ipotesi del difetto di produzione è da escludere, perché la rittura si sarebbe manifestata nei primi tempi, mentre l'impianto era in funzione da anni.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il c.t.u. ha motivatamente concluso che l'ipotesi più plausibile è che la rottura del tubo sia stato causata dal gelo.
Le osservazioni critiche avanzate da parte attrice e dal suo c.t.p. sono state disattese dal c.t.u. in pagina 4 di 7 modo convincente.
Il soffitto del bagno è effettivamente il tetto dell'edificio, come risulta dalla planimetria catastale che riporta l'altezza di m 1,75, mentre l'altezza di m. 2,50 per la presenza di una soletta – evidenziata da parte attrice – inizia solo in prossimità della parete divisoria tra la camera e il bagno. È vero che vi è un termosifone distante circa un metro dalla tubazione rotta, ma tra di essi
è presente una finestra che rappresenta una discontinuità, con conseguente aumento delle dispersioni termiche. Il collettore è posizionato nella stessa parete esterna dove si trova la finestra ed è alloggiato in una nicchia incassata;
pertanto, la muratura, in corrispondenza del collettore, ha uno spessore minore con conseguente aumento delle dispersioni termiche dovute alle discontinuità degli elementi che compongono la muratura stessa. Il camino a servizio della caldaia è esterno e risulta essere al confine tra bagno e camera, lontano dal collettore. La posizione del termostato che comanda la caldaia è in sala in una posizione centrale, quindi, non risente della temperatura sulle pareti;
è quindi possibile che la temperatura rilevata dal termostato della sala sia stata superiore rispetto all'effettiva temperatura del bagno, o più precisamente rispetto alla temperatura del collettore dove era alloggiata la tubazione per cui è causa. Per la valutazione delle temperature esterne è stato utilizzato il software EC700, software di riferimento per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che possiede una banca con l'andamento orario delle tempesrature esterne di Scopello. L'utilizzo del software, con la modellazione del locale bagno, ha dimostrato che la temperatura nel locale ha potuto andare sotto zero, anche con la caldaia in funzione, in ragione della collocazione del termostato nel locale soggiorno;
si riporta il relativo grafico:
pagina 5 di 7 Le diverse deformazioni del tubo rotto, considerate dal c.t.p. di parte attrice, non si verificano nelle tubazioni multistrato, quale è quella in questione, cioè costituite da più materiali che hanno elasticità diverse e presentano comportamenti alla rottura diversi;
dopo la rottura ritornano parzialmente alla forma iniziale. Inverosimile, poi, è l'ipotesi di un accidentale danneggiamento ad opera di un taglierino del tratto di tubazione durante lo sbobinamento del materiale prima della posa, dal momento che l'isolante esterno che ricopre il tubo è perfettamente integro.
Infine, parte attrice ha curiosamente affermato che il c.t.u., avendo fornito un giudizio di plausibilità, non avrebbe correttamente risposto al quesito, che chiedeva di accertare se la rottura della tubazione sia stata causata, o meno, dal gelo. In realtà, aver fornito una risposta non in termini di assoluta certezza ma di maggiore plaubilità denota, se mai, la serietà del lavoro e l'approccio critico utilizzato. Ma dal punto di vista giuridico, va ricordato che nel processo civile vige la regola di giudizio del “più probabile che non” (cfr. ad es. Cass. n. 10978/2023).
Pertanto la conclusione cui è giunto il c.t.u. è pienamente legittima e utilizzabile e in quanto adeguatamente e logicamente motivata, anche relativamente allo scarto delle ipotesi alternative, viene fatta propria, senza alcuna necessità di integrare la relazione. Del tutto fuori luogo, poi, è
l'invito di parte attrice volto alla trasmissione degli atti in Procura per il reato di falsa perizia.
Si deve concludere, quindi, che i danni subiti dall'abitazione dell'attore sono stati causati da spargimento di acqua conseguente a rottura per gelo di una tubazione, di modo che la liquidazione già operata dalla compagnia sulla base della relativa clasuola contrattuale, 3.12, è corretta e non vi è spazio per ulteriori indennizzi.
4. Le spese, anche di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
pagina 6 di 7 3) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
Milano, 14 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce alla memoria depositata in data 29/10/2024, perché in modo irrituale e confusionario la parte ha depositate altre due memorie istruttorie, in data 31/10 e 2/11/2024; tra l'altro a seguito della terza memoria la parte è stata autorizzata al deposito fisico di un video, cui poi non ha dato seguito.