Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2638 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Roseto Capo Spulico in [...] Parte_1 C.F._1
31.07.1961, , C.F. parte nata a [...] in Parte_2 C.F._2 data 20.08.1976, , C.F. , parte nata Parte_3 C.F._3
a Policoro in data 16.04.1976, tutti rappresentati e difesi dall'avv. SALVATORE ANTONIO
CIMINELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI -
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti dagli avvocati DEMETRIO TOCCI e FRANCESCO TOCCI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 21.09.2017,
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore. La difesa CP_1 degli attori ha allegato che:
- è proprietaria di un fondo agricolo riportato in Catasto del Comune di Parte_1
Amendolara (CS), alla C. da Colfari, al foglio 21 p.lle 149-151-153, per una superfice complessiva di ha 1.62.90, in gran parte destinato a frutteto e per la restante a bosco, condotto, così come da contratto di affitto del 5.02.2003, registrato in data 12.02.2003, da
; Parte_3
- con comunicazione del 22.11.2012, la in persona del suo l.r.p.t. - nella CP_1 qualità di Società di Progetto, subentrata ex art. 9 c.10 del D.lgs. 190/02, al Contraente Generale quest'ultimo affidatario dei lavori di costruzioni Controparte_2 del terzo Megalotto della S.S. 106 Jonica, facendo seguito alla comunicazione del 20.11.2012, recante l'autorizzazione all'accesso per la progettazione di opera pubblica – art. 15 D.P.R. n. 327/01, notificava all' autorizzazione all'accesso ad una parte del Pt_1 suddetto fondo appartenente alla stessa, sito nel Comune di Amendolara, C. da Colfari, limitatamente alle p.lle 151 e 153, per la progettazione dell'opera pubblica de qua ex art. 15
D.P.R. n. 327/01;
- la superficie oggetto di occupazione temporanea per effettuare i sondaggi previsti era di mq
683,00 per la p.lla 151 e di mq 290,00 per la 153; alcuna occupazione era prevista per la p.lla 149;
- la detta società appaltatrice non ha osservato, per l'esecuzione dei lavori, il piano di esproprio previsto e depositato presso gli enti competenti, occupando abusivamente gran parte del pescheto ricadente nelle p.lle 149 e 153;
- sulle menzionate particelle (149 e 153) insisteva ed insiste, di quello che rimane, un impianto di pescheto della cv Baby Gold 6, per ha 1.12.90, coltivato a vaso ed in piena fase produttiva, dotato di un impianto di irrigazione fisso, costituito da ali gocciolanti con tubazione del diametro di 32 mm e di una farfalla da 5lt/h, sorretti da filo di ferro e paletti in calcestruzzo armato;
- il fondo in questione confina con quello di condotto dalla stessa e dal marito Parte_2
, come da contratto di affitto di fondo rustico del 21.06.2004, Controparte_3 registrato in Castrovillari il 24.06.2004 al n. 1206 serie 3, riportato in Catasto rustico del
Comune di Amendolara, C. da Colfari, al foglio 21, p.lle 150-152-154, per una superfice di ha 1.32.99;
- durante le operazioni di sondaggio condotte da che hanno comportato un CP_1 notevole sbancamento di terreno, è stato deviato il percorso di una sorgente di acqua posta a monte del prefato pescheto, così da provocare il permanente allagamento dello stesso e seri danni al pescheto de quo, di proprietà di Parte_1
- in conseguenza del comportamento illegittimo posto in essere dalla società convenuta e dei danni patiti, meglio descritti nella C.T.P. a firma dell'Ing. gli odierni Controparte_4 attori proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della
[...] al fine di far verificare ed accertare lo stato dei luoghi e l'entità dei danni arrecati CP_1 anche al fondo di , sito nel Comune di Amendolara, C. da Colfari, al foglio 21, Parte_2
p.lle 150-152-154;
- il CTU nominato, Dott.ssa nella propria relazione peritale suffragava Persona_1 quanto sostenuto dagli attori, ridimensionandone la quantificazione. In particolare, il CTU stabiliva che la causa del danneggiamento provocato al fondo e alle coltivazioni era da attribuire all'acqua proveniente da una sorgente posta a monte (p.lla 151), di cui la convenuta aveva alterato l'equilibrio naturale di deflusso verso valle, andando ad occludere gli spazi vuoti del terreno a discapito dell'aria, per cui le piante, non riuscendo a respirare per la mancanza di ossigeno, morivano;
- il suddetto CTU, riscontrando la drasticità della situazione, chiedeva un intervento tempestivo per il rischio di frana dell'intera area, mai realizzato;
CP_
- sempre il CTU, in sede di conclusioni, riconosceva la piena responsabilità della Società nella causazione dei danni e stimava il riconoscimento di un indennizzo a favore degli odierni attori pari ad € 19.250,00;
- a nulla erano valse le numerose richieste di soluzione bonaria della controversia e di richiesta di adempimento dell'obbligo indennitario riconosciuto in sede di accertamento tecnico preventivo;
- l'interesse degli odierni attori al riconoscimento dei danni subiti e alla realizzazione dei lavori idonei ad evitare il verificarsi di una frana continua a persistere;
- l'ingiustificato rifiuto a provvedere della Società convenuta ha impedito ed impedisce agli attori il reimpianto utile a rimettere in produzione il pescheto, con la conseguenza che ai medesimi deve essere riconosciuto un ulteriore risarcimento del danno per il mancato guadagno dal dì dell'evento fino alla proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo pari ad € 28.000,00 e/o alla maggiore somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi.
Tanto premesso gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. accertare e dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità della società convenuta per la causazione dei danni cagionati all'odierni attori per come in narrativa ed, in ogni caso, e/o per come accertato nel corso dell'ATP ante causam, celebratosi e/o nella CTU che si deposita e produce e/o nella CTP in atti, anche in relazione e conseguenti R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 3 di 12
all'illegittimo quanto ingiusto rifiuto da parte della società convenuta di voler provvedere a corrispondere quanto accertato dal detto CTU, Dott.ssa Persona_1
che ha impedito ed impedisce il reimpianto e così di rimettere in produzione
[...] il pescheto per cui è causa, in ogni caso sempre per come in narrativa quantificato
(punti 11 e 14 narrativa); b. condannare la convenuta società, nella qualità di cui in premessa, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni dagli stessi patiti di cui in premessa e/o per come accertato nel corso dell'ATP ante causam celebratosi e/o nella CTU che si deposita e produce e/o nella CTP in atti e/ quella maggior o minore somma che verrà accertata nel corso di causa, nonché ed inoltre al pagamento di tutte le spese sostenute, nessuna esclusa, tanto giudiziarie quanto peritali e/o a quella maggior o minor somma accertata in corso di causa (punti 11 e 14 narrativa) e/o c. condannare e/o ordinare alla detta società in persona del suo legale CP_1 rapp.te pro tempore, con sede in Roma, Via G.V .Bona n. 65, nella qualità di cui in narrativa, di provvedere alla realizzazione di tutte quelle opere e/o interventi, per come indicato nella detta CTU a firma della Dott.ssa e/o delle Persona_1 quali il fondo de quo abbisogna e/o necessita e/o nessuno escluso, per veder ripristinare le condizioni precedenti all'illegittimo comportamento oggetto di giudizio nonché per evitare futuri danneggiamenti e/o
d. condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio e del precedente accertamento tecnico preventivo e/o dei precedenti ATP, nessuno escluso e/o per come verrà accertato in corso di causa”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.11.2017 si è costituita la in persona del legale rappresentate pro tempore, deducendo che: CP_1
- nessuna responsabilità può essere attribuita alla convenuta per gli accadimenti lamentati dalle signore e dal Pt_1 Pt_3
- gli attori, pur richiamando la consulenza redatta dall'agronomo, dott.ssa tuttavia non Per_1 tengono conto che il CTU nella sua relazione ha attribuito gli allagamenti del pescheto ad una serie di concause, seppur non quantificate in quote percentuali, individuate: nell'acqua fuoriuscita dalla sorgente;
nella natura argillosa del terreno del pescheto che non favorisce l'assorbimento dell'acqua piovana;
nell'avvallamento del pescheto in prossimità del rilevato della strada dove era situata la parte più depressa dello stesso;
nella mancanza di una rete drenante e scolante (assenza di un canale di scolo) che consenta all'acqua che si deposita nella parte più depressa del pescheto di defluire naturalmente a valle nel torrente, superando l'ostacolo costituito dal rilevato della strada;
CP_
- in secondo luogo, il CTU non ha accertato che le attività eseguite dalla abbiano determinato la fuoriuscita d'acqua (concausa dell'allagamento);
- il CTU si è limitato ad affermare la semplice probabilità che il decorso della sorgente “è CP_ stato in qualche modo alterato” dalle attività eseguite dalla;
- la consulenza, dunque, non è utile sia perché ha ritenuto solo probabile che una delle CP_ concause dei danni lamentati dagli attori sia attribuibile all'attività della e sia perché il CTU, non avendo competenza specifica, non ha risposto alle puntuali e documentate CP_ osservazioni del geologo di parte convenuta circa l'assenza di responsabilità della sia in merito all'alterazione del decorso dell'acqua della sorgente, causa degli allegamenti del pescheto, sia in merito agli scivolamenti del terreno della scarpata a monte dello stesso;
- infatti, la fuoriuscita d'acqua, concausa degli allagamenti che il c.t.u. ritiene CP_
“probabilmente” generata dalle attività della , risulta essere una preesistente sorgente superficiale stagionale alimentata dalla pioggia che, nella parte superiore della scarpata a monte del pescheto, penetra nel terreno permeabile fino a quando, dopo una decina di metri, lo stesso diventava argilloso e, quindi, meno permeabile. In quel punto, parte dell'acqua R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 4 di 12
piovana, che non riesce a penetrare nel terreno argilloso, scivola sul terreno poco permeabile, esce in superfice e scende lungo la scarpata fino al pescheto;
- non è verosimile affermare che i sondaggi eseguiti possano aver provocato la fuoriuscita d'acqua. E' documentato, infatti, che l'acqua fuoriesce nella scarpata ben 20 metri più in CP_ alto rispetto ai sondaggi della;
CP_
- indipendentemente dalle attività della , quindi, in occasione delle piogge l'acqua della preesistente sorgente superficiale si riversa comunque a valle del pescheto dove ristagnava a causa della natura argillosa del terreno, della depressione dello stesso e dell'assenza di una rete drenante e scolante (canale di scolo), che avrebbe consentito il naturale deflusso dell'acqua oltre il rilevato della strada nel torrente Ferro;
CP_
- non può essere messo in relazione all'attività della neppure lo scivolamento del terreno nella parte superiore della scarpata;
CP_
- la CTP della chiarisce, anche con documentazione fotografica, che il fenomeno relativo allo scivolamento era preesistente all'attività della convenuta. E' documentato, infatti, che tale fenomeno si è verificato in modo analogo in altri tre punti della parte superiore della scarpata ma ad una distanza tale dall'attività della convenuta che ne esclude la correlazione;
- ed è documentato che, già nel gennaio 2012, la strada interpoderale sita a monte della scarpata presentava fessurazioni, indice di scivolamento preesistenti;
CP_
- nessuna responsabilità può, dunque, essere attribuita alla né per gli allagamenti del pescheto né per i fenomeni di scivolamento del terreno nella parte superiore della scarpata a monte del pescheto.
Ciò posto, la ha concluso chiedendo di rigettare la infondata domanda, con CP_1 vittoria di spese. All'udienza del 25.09.2018 sono stati concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e successivamente sono state depositate le relative memorie. Ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice, all'udienza del 27.06.2023, dopo una pluralità di solleciti al difensore di parte attrice di depositare non solo le intimazioni testimoniali ma anche i relativi avvisi di ricevimento, la convenuta ha rilevato la nullità dell'intimazione testimoniale eseguita per l'udienza del 18.01.2022 allorché i testi citati non erano comparsi. E il Tribunale, per le motivazioni ampiamente espresse nella ordinanza cui si rinvia, ha ritenuto la causa matura per la decisione, anche alla luce della produzione documentale in atti. All'udienza del 27.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito.
2.1. Quanto alle deduzioni del difensore delle parti attrici, si ribadisce che non è stato correttamente assolto l'onere di intimazione ai testi non comparsi ex art. 250 c.p.c. – 104 disp. att. c.p.c. È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 250 c.p.c. è onere della parte interessata intimare i testimoni nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 250 c.p.c. Il difensore, poi, è onerato di depositare nella Cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, unitamente all'avviso di ricevimento. Ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., la mancata intimazione testimoniale (da provarsi con spedizione ed avviso di ricevimento) determina la decadenza dalla assunzione della prova, rilevabile officiosamente, anche nel testo vigente prima della riforma del 2009 (sul punto, Cass.
Civ. n. 3690 del 2004).
Orbene, come già specificato, è agevolmente desumibile dagli atti che non risulta depositata la intimazione testimoniale relativa alla udienza del 18.1.22. Infatti, come già rilevato, l'intimazione per la udienza del 18.1.22 è stata spedita dal difensore in data 25.11.21: ma l'udienza del 18.1.22 è stata fissata in quella data solo con decreto del 30.12.21, successivo, quindi, alla intimazione. R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 5 di 12
Se ne desume, pertanto, che l'intimazione del 25.11.21, spedita dal difensore nella data indicata e depositata in atti, non avrebbe potuto concernere l'udienza del 18.1.22. Ne consegue che, per quella udienza, nessuna intimazione è stata spedita.
Del resto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli art. 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste, ivi compreso quello di relativo al nome, cognome e domicilio della persona da citare (v. la lettera dell'art. 103 disp.att. c.p.c.). Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali (v. Cass. civ. n. 5265 del 1982).
2.2. Di contro, indipendentemente dalla prova testimoniale, il presente giudizio ben può essere definito alla luce delle relazioni peritali in atti (non solo della dott.ssa ma anche Per_1 dell'ing. , senza che sia necessario un provvedimento formale di acquisizione, alla luce Per_2 delle produzioni delle parti, che hanno depositato anche le osservazioni dei propri c.t.p. (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 23693 del 2009).
3. Nel merito.
La domanda delle parti attrici è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati. 3.1. Alla luce del petitum e della causa petendi evocati nell'atto introduttivo – e specificati con il deposito della memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. -, la domanda esperita deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La responsabilità civile ex art. 2043 c.c., nella rimodulazione operata dei suoi elementi costitutivi e della sua funzione, – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della concezione pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure (“ingiusto”, secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.).
Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza.
Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole integrativa dell'illecito “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito. Disegnati in maniera sintetica i riferimenti strutturali e funzionali della responsabilità extracontrattuale, necessario corollario – con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova – è che l'attore provi, in primo luogo, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui.
In secondo luogo, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'eventus-damni, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della deminutio cagionata al danneggiato) la prova della esistenza di una “determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all'eventum-damni (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 6 di 12
entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità). Sotto il profilo eziologico, pertanto, l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto tale ultimo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano ex art. 1223 c.c. conseguenza “immediata e diretta” di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti all'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. A fini di precisione dogmatica, poi, ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno.
Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita.
3.3. L'esistenza dell'evento dannoso e la sua causale riconducibilità anche alla condotta di
è, ad avviso del Tribunale, provata, alla luce della documentazione in atti. CP_1 In primo luogo, come si desume dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Per_2 l'evento dannoso lamentato dagli attori relativo al pescheto è causalmente riconducibile anche alla condotta della parte convenuta. Infatti, il c.t.u. ha accertato che la parte convenuta ha posto in essere dei sondaggi sia all'interno della particella 151 ( sia all'interno della particella Parte_1 152 ( ). Il consulente ha, poi, precisato che “per l'esecuzione di tali sondaggi, la società Parte_2 resistente ha creato una pista di accesso alla pineta, mediante movimentazione di terreno, sia all'interno della porzione di pineta della ricorrente, sia in quella della sorella. Detta pista è allo stato ricoperta da una folta e rigogliosa vegetazione (Foto n.9) ricca di essenze vegetali (della famiglia delle "Cannaceae") proprie dei terreni che denotano una notevole presenza d'acqua.
Inoltre, all'interno della particella 151 (di proprietà della sorella della ricorrente) è stata riscontrata la presenza di due alberi di pino secolari caduti (Foto n.9), con l'impianto radicale completamente ribaltato, posti lungo la pista di accesso, e, ancora, nella porzione boschiva della particella 152 di proprietà della ricorrente (Foto n.10), è stata riscontrata la presenza di altri due pini caduti.
I lavori effettuati dalla resistente hanno determinato una modifica al naturale CP_5 deflusso delle acque meteoriche e sorgive del versante boschivo, tanto che lungo la pista di accesso si è venuto a creare un fosso di raccolta delle acque, che convoglia una significativa portata idrica all'interno della particella 153, occupata dalla porzione di pescheto della sorella della ricorrente”. R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 7 di 12
La rilevanza della consulenza dell'ing. si coglie appieno ove si consideri che al Per_2 procedimento ha partecipato indubbiamente anche la parte convenuta con i suoi tecnici e che CP_ nell'elaborato viene esaminata interamente l'area sulla quale ha operato la nonché quella del pescheto, che copre non solo il fondo di proprietà di ma anche quello di Parte_2 Parte_1
[...] Contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, l'ing. nel sopralluogo del Per_2
2014 aveva già rilevato i danni concernenti gli alberi di pino e di pesco non solo sul terreno della ma anche su quello della avvertendo espressamente che “il Parte_2 Parte_1 perdurare della causa che determina il ristagno d'acqua nella porzione del pescheto ricadente nella proprietà della sorella della ricorrente (ovvero il convogliamento delle acque provenienti dal versante boschivo nella porzione del pescheto della sorella della ricorrente), potrebbe in futuro, portare all'innalzamento del livello dell'acqua e quindi il fenomeno di asfissia radicale che ha portato a seccare una ventina di piante di pesco per come descritto in precedenza, potrebbe interessare anche la porzione del pescheto ricadente nella proprietà della sig.ra ”. Parte_2
Di qui, in assenza di interventi risolutivi, l'aggravamento dell'evento dannoso e l'asfissia delle altre piante rilevate dal secondo consulente.
Si tratta di rilievi di estrema pregnanza, dal momento che, in relazione alla consulenza dell'ing. alcuna seria contestazione è stata mossa dalla parte convenuta. Per_2
In secondo luogo, è agevole ricavare dalla stessa produzione documentale in atti nonché dalle considerazioni espresse in sede di a.t.p. che la parte convenuta dà atto di aver redatto un verbale di contestazione dei danni del 31.1.13 con le parti odierni attrici, evidente segno della CP_ CP_ responsabilità della , e che la stessa ha eseguito lavori di ripristino, dopo provvedimento di sequestro del giudice penale, ordine di lavori e decreto della regione Calabria.
In terzo luogo, il quadro già emerso è suffragato dalle conclusioni della dott.ssa la Per_1 quale, in sede di sopralluogo del 2015 (agosto e dicembre) ha trovato il terreno sul quale si adagia il pescheto completamente imbibito, quasi completamente inondato dall'acqua proveniente dalla sorgente sita in prossimità della particella 151 foglio 21, e le piante di pesco, nella misura indicata e raffigurata anche dalle foto, danneggiate con possibile morte per asfissia radicale. Anche la dott.ssa coerentemente con quanto già indicato dall'ing. Per_1 Per_2 individua le cause dell'evento dannoso patito dagli attori nell'acqua che defluisce sulle particelle poste a valle e proviene da una sorgente localizzata a monte. Il decorso dell'acqua è stato, tuttavia, CP_ alterato dalla società che, in seguito ai sondaggi eseguiti per realizzare il terzo megalotto relativo ai lavori della SS 106, ha alterato l'equilibrio naturale di deflusso dell'acqua della sorgente verso valle. Tra le altre concause, peraltro, come meglio sarà specificato in prosieguo, rientrano CP_ anche le lavorazioni di ripristino dello stato dei luoghi eseguiti dalla stessa , che hanno modificato strutturalmente il terreno, causando lo scivolamento di una parte del costone della collina verso valle. Si tratta, quindi, di tutti elementi che convergono univocamente nel senso della causale riconducibilità dell'evento dannoso (anche) alla condotta colposa della società convenuta. CP_ Di contro, la né ha articolato prove né ha provato serie causali alternative, limitandosi ad allegare una perizia di parte, la quale, come noto, ha valore probatorio sostanzialmente nullo. Essa, peraltro, come già evidenziato, sostiene l'assoluta assenza di interferenza tra i lavori CP_ realizzati dalla e l'evento dannoso lamentato dalle parti attrici. Ma è evidente – alla luce di tutte le considerazioni espresse – che i lavori posti in essere (ivi compresi quelli di ripristino), conformando diversamente il terreno in declivio, abbiano quanto meno agevolato l'evento mediante il deflusso ed il conseguente accumulo d'acqua lungo i terreni in questione. Del resto, il c.t.p. di parte convenuta non adduce alcuna spiegazione scientifica alla circostanza per cui l'evento dannoso lamentato dalle parti attrici si sia verificato solo dopo le CP_ attività poste in essere dalla . Né rileva quanto affermato in relazione alla eccezionale piovosità del 2015, dal momento che il nesso causale tra condotta ed evento era già stato accertato dall'ing. ben prima del 2015. Per_2 R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 8 di 12
3.4. Risultano, pertanto, provati sia l'evento dannoso, sia il nesso di causalità con la condotta posta in essere dalla società convenuta, non sussistendo alcun dubbio circa il fatto che le attività CP_ poste in essere dalla abbiano comportato i danni al pescheto sito in parte sulla proprietà Pt_2
in parte sulla proprietà importando l'asfissia delle piante e la necessità
[...] Parte_1 di reimpianto del pescheto.
3.5. Alla luce delle eccezioni di parte convenuta, è opportuno ulteriormente precisare che CP_ l'evento dannoso cagionato dalla condotta colposa di ha ingenerato un danno ingiusto. L'interesse giuridicamente rilevante leso dall'altrui condotta è rappresentato, tecnicamente, dalla proprietà (e/o diritto personale di godimento) e, in particolare, dal godimento limitato, sub specie di impossibilità di godere del proprio fondo, trarne le utilità e i relativi frutti, con necessità di reimpianto del pescheto per la condotta colposa altrui.
Da tale evento dannoso derivano conseguenza pregiudizievoli che sono certamente connesse all'illecito ex art. 1223 c.c.. Del resto, la perdita subita non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche qualsiasi posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.
In particolare, il pregiudizio subito dagli attori è costituito dai frutti pendenti persi, dalle spese di abbattimento degli alberi, dalle spese di ripristino degli impianti, dal costo dell'impianto irriguo nonché dal mancato guadagno per il periodo di tre anni corrispondenti alla mancata produzione del pescheto.
La tecnica per reintegrare il detrimento patrimoniale subito è rappresentata dalla corresponsione dell'equivalente monetario all'attualità dei costi necessari per la realizzazione delle opere indicate dal c.t.u..
3.6. Tuttavia, alla luce delle difese di parte convenuta, non può non evidenziarsi che l'evento dannoso lamentato non sia stato eziologicamente causato in via esclusiva dalla condotta della parte convenuta. Invero, secondo le considerazioni del c.t.u. in sede di a.t.p., mai contestate dalle parti attrici, l'evento dannoso lamentato concernente il pescheto è stato concausato: dalla conformazione morfologica dei fondi degli attori e, soprattutto, dall'assenza di una rete drenante e scolante ivi presente;
dalle piogge eccessive dei mesi di settembre – dicembre 2015; dalle lavorazioni di CP_ ripristino dello stato dei luoghi eseguito dalla stessa , come già sopra esplicitato. E' opportuno precisare che nessun rilievo assumono le piogge, dal momento che si tratta di cause naturali che, concorrendo indubbiamente con la condotta del responsabile, escludono la frazionabilità del nesso causale: rivestendo la causa naturale efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita. Di contro, l'assenza di una rete drenante e di canali di scolo importa una condotta colposa degli odierni attori che ha indubbiamente contribuito a determinare l'evento. Ne consegue, in applicazione dell'art. 41 c.p. e dell'art. 1227 c.c., che la pluralità di comportamenti umani colpevoli impone una comparazione del grado di incidenza eziologica delle più cause concorrenti e, quindi, una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante. Tenuto conto, quindi, del rilievo delle condotte colpose nella determinazione dell'evento, è ragionevole concludere nel senso che le condotte degli attori e quelle della convenuta abbiano concorso alla determinazione dell'evento in pari misura (pari al 50%).
4. Conseguenze risarcitorie.
4.1. Vale sul punto premettere che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 9 di 12
economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.6.08, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare).
Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973).
Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Sempre sotto il profilo processuale e probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza, il nesso di causalità tra evento lesivo e danno è elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato che agisca in giudizio.
4.2. Tanto premesso, si osserva che le conseguenze dannose subite dagli attori risultano pacificamente dai documenti in atti (ivi comprese le fotografie allegate anche alla c.t.p.); al fine di riportare il patrimonio degli attori nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato in assenza dell'illecito, è necessario quantificare i costi rappresentati dai frutti pendenti persi, dalle spese di abbattimento degli alberi, dalle spese di ripristino degli impianti, dal costo dell'impianto irriguo nonché dal mancato guadagno per il periodo di tre anni corrispondenti alla mancata produzione del pescheto.
Sul punto dirimenti sono le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nell'elaborato peritale, logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentato, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata.
Ad ogni modo, non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto delle diverse indicazioni delle parti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360
n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007). Peraltro, la diversa quantificazione dei costi argomentata dal c.t.p. di parte convenuta non è fondata su alcun documento idoneo a supportare le proprie ragioni e, inoltre, le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (v. Cass. Civ. n. 23362 del 2012). Pertanto, attesa la funzione compensativa della responsabilità extracontrattuale, il fine della tutela risarcitoria è quella di riportare il patrimonio del danneggiato alla ideale consistenza che avrebbe avuto, se l'illecito non si fosse consumato. A tal fine, il c.t.u. ha quantificato tali costi in complessivi € 19.250,00. Il concorso della condotta degli attori nella determinazione dell'evento lesivo importa che le conseguenze pregiudizievoli possano gravare sulla convenuta solo nella misura del 50%, per un ammontare complessivo pari ad euro € 9.625,00. 4.3. L'ammontare del danno idoneo a ristorare il danneggiato del pregiudizio derivante dalla condotta colposa della società convenuta è, quindi, pari ad € 9.625,00. La somma liquidata ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Il giudice, infatti, nella relativa quantificazione deve tenere conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 3529 del R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 10 di 12
1983) e, nel caso di specie, del tempo intercorso tra la data di deposito della Consulenza e quella della decisione. L'importo complessivo rivalutato all'attualità ascende ad attuali € 11.559,63, operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI).
4.4. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, poi, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (v. tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché
Cass. Civ. n. 2796 del 2000).
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la parte danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (31.1.2013, in assenza di specifici riferimenti, si è preso come riferimento la data del verbale di constatazione dei danni, dato pacifico tra le parti) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
4.5. Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore - quale è senz'altro l'obbligazione risarcitoria - sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 2745 del 1997). Del resto, “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (v. Cass. civ. n. 12234 del 1998; Cass. civ. n. 5144 del 2012). 4.6. Le ulteriori domande di parte attrici sono infondate. La domanda di risarcimento danno per il mancato guadagno sino all'attualità è infondata, dal momento che il pescheto è stato reimpiantato, secondo le deduzioni degli stessi attori (v. memoria 183 c. 6 II termine parte attrice).
Medesimo esito per la domanda di ordinare l'esecuzione di tutte le opere in narrativa indicate dalla dott.ssa Invero, in primo luogo, la domanda pare posta in via alternativa Per_1 rispetto a quella principale volta al risarcimento del danno per equivalente.
In secondo luogo, la consulente non ha indicato opere o interventi da imporre alla parte convenuta, che non siano quelli idonei a fondare la domanda risarcitoria.
In terzo luogo, ove si interpreti la domanda come ulteriore rispetto a quella formulata in via principale, senza che sia necessario indugiare sul fondamento di tale tutela ripristinatoria e, quindi, sulla riconducibilità della stessa ad una inibitoria atipica in chiave preventiva (che guarda al futuro e R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 11 di 12
alla cessazione dell'illecito) o ad una tutela squisitamente risarcitoria (che guarda al passato, ripristinando il danno definitivamente occorso) ex art. 2058 c.c. [la soluzione muta, a seconda che si intenda il danno dell'art.2058 c.c. anche come lesione dell'interesse e, allora, si faranno confluire nell'art.2058 c.c. domande che altrimenti rientrerebbero nell'inibitoria, come le opere che devono essere compiute nella proprietà altrui per eliminare le cause del danno ed evitare che esso si ripresenti (Cass.32898/23); se, invece, si pone al centro dell'art.2058 c.c. il danno come conseguenza, allora si deve aprire al cumulo tra inibitoria e risarcimento in forma specifica] non vi è dubbio che, in presenza di un illecito con potenziali effetti permanenti, non è sufficiente eliminare i danni conseguenza già prodotti, ma è necessario anche sterilizzare l'evento lesivo ed evitare che la lesione del diritto (recte: del bene interesse giuridicamente rilevante) continui a prodursi anche in futuro.
Né rileva la tradizionale inammissibilità di una condanna ad un facere, dal momento che, in tal caso, non si impinge sulla libertà personale del soggetto, ma sulla necessità di sterilizzare un illecito e la lesione di un diritto. Ma, nel caso di specie, alcuna permanenza dell'illecito – in relazione allo specifico evento dannoso lamentato – è stata neppure dedotta dalla parte attrice e, soprattutto, alla luce delle foto e delle deduzioni di cui alla memoria 183 c. 6 II termine c.p.c., non pare sussista all'attualità alcun potenziale evento lesivo (o la permanenza dello stesso) che possa pregiudicare il pescheto reimpiantato.
5. Il regime delle spese. L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice consente di rinvenire un giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite relative ai giudici di accertamento tecnico preventivo documentati in atti e per la compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/2. In relazione a tale giudizio permane, infatti, in una considerazione complessiva dell'esito della lite, un maggior grado di soccombenza in capo alla parte convenuta, tale da giustificare la condanna della residua parte delle spese di lite, che si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b. che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140
(Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405); c. che, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, assuma decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum
(Cfr. Cass. civ. n. 27274 del 2017; Cass. civ. n. 226 del 2011); d. del valore, quindi, della controversia;
e. del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f. della complessità media dell'affare; g. degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n. 2638 del 2017 - Pag. 12 di 12
A. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta dalle parti attrici e, per l'effetto, condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della somma di € 11.559,63, già rivalutata alla attualità, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (31.1.13) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
B. COMPENSA le spese di lite dei procedimenti di a.t.p.; C. PONE definitivamente le spese della c.t.u. espletate nei procedimenti di a.t.p. a carico di tutte le parti, in egual quota tra loro;
D. COMPENSA per la metà le spese di lite del presente giudizio;
E. CONDANNA, altresì, la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti attrici, in solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 127,26, per esborsi vivi, e in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 14 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandro Caronia