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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 25/2023 promossa da:
(P.I.: ) Parte_1 P.IV_1 con il patrocinio degli Avv.ti Roberto Tournier (C.F.: ) e Luca De Santis C.F._1 ( C.F._2 elettivamente domiciliata nello studio dei propri difensori in Modena (MO), corso Canalchiaro, n. 180; APPELLANTE contro
(P.I.: ) Controparte_1 P.IV_2 con il patrocinio avv.ti Daniele Silingardi (C.F.: ) e Sara Pratissoli (C.F.: C.F._3
) C.F._4 elettivamente domiciliata nello studio dei propri difensori in Correggio (RE), corso Mazzini n. 18;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta, in totale o parziale riforma della Sentenza gravata, ed in accoglimento del presente appello:
- accogliere l'appello per il primo motivo di impugnazione, all'effetto, riformando la Sentenza impugnata per non aver accolto la domanda attorea ex art. 2598, n. 1 c.c., all'effetto, condannando in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV , con sede in Rubiera (RE), in Via Brunelleschi n. 12, al risarcimento del P.IV_2 danno in favore della nella misura non inferiore ad € 341.821,78, quale Parte_1 somma emersa all'esito delle verifiche svolte dal CTU e perfettamente compatibile con la formula prudenziale usata nelle conclusioni dell'atto di citazione od, in ogni caso, in quella diversa maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere congrua a ripristinare il patrimonio sociale danneggiato dalla condotta della società convenuta;
- accogliere l'appello per il secondo motivo di impugnazione, all'effetto, riformando la Sentenza impugnata per non aver accolto la domanda attorea ex art. 2598, n. 2 c.c., all'effetto, condannando in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV , con sede in Rubiera (RE), in Via Brunelleschi n. 12, al risarcimento del P.IV_2 danno in favore della nella misura non inferiore ad € 341.821,78, quale Parte_1 somma emersa all'esito delle verifiche svolte dal CTU e perfettamente compatibile con la formula prudenziale usata nelle conclusioni dell'atto di citazione od, in ogni caso, in quella diversa maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere congrua a ripristinare il patrimonio sociale danneggiato dalla condotta della società convenuta;
- accogliere l'appello per il terzo motivo di impugnazione, all'effetto, riformando la Sentenza impugnata per non aver accolto la domanda attorea ex art. 2598, n. 3 c.c., all'effetto, condannando in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV , con sede in Rubiera (RE), in Via Brunelleschi n. 12, al risarcimento del P.IV_2 danno in favore della nella misura non inferiore ad € 341.821,78, quale Parte_1 somma emersa all'esito delle verifiche svolte dal CTU e perfettamente compatibile con la formula prudenziale usata nelle conclusioni dell'atto di citazione od, in ogni caso, in quella diversa maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere congrua a ripristinare il patrimonio sociale danneggiato dalla condotta della società convenuta. In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, condannare la a pagare in Controparte_1 favore della le spese di lite di entrambi i giudizi oltre le spese di CTU e Parte_1 rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge, oltre interessi al tasso moratorio su tutte le somme dovute alla ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla notifica dell'atto Parte_1 di citazione, quanto al risarcimento del danno, e dal versamento delle rispettive poste, per quanto riguarda le spese di CTU e le spese legali versate ad fino all'effettivo Controparte_1 saldo.” Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, azione od eccezione disattesa: - rigettare l'appello proposto avvero la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n 707 del 3/6/2022, in quanto infondato in fatto e/o diritto o come meglio sarà ritenuto. Con vittoria di spese e compenso professionale del grado.”
IN FATTO Part
1. Con atto di citazione del luglio 2019, (d'ora innanzo solo agiva in Parte_2 giudizio contro la (d'ora innanzi solo ) per sentirla condannare Controparte_1 CP_1 al risarcimento dei danni subiti a causa di taluni, asseriti, atti di concorrenza sleale. In particolare esponeva che:
- in data 1/2/1989 aveva assunto come operaio di quarto livello, successivamente Persona_1 passato al quinto livello;
- in data 24/1/2017 lo aveva rassegnato le dimissioni e, meno di un mese dopo, aveva Per_1 acquistato il 40% delle quote della società concorrente , divenendone il presidente del CP_1 consiglio d'amministrazione il 30/1/2017;
- subito dopo tali fatti, una notevole porzione dei clienti precedentemente seguiti dallo Per_1
Part aveva abbandonato la rivolgendosi alla;
CP_1
- ciò era dovuto ad alcune condotte materialmente poste in essere dallo segnatamente, a) Per_1
Part l'aver continuato a prestare assistenza ad alcuni clienti della sottacendo l'avvenuta cessazione del proprio rapporto di lavoro e inducendo così gran parte di essi a transitare presso la;
b) CP_1
Part l'aver propalato presso il bacino di utenza della informazioni e apprezzamenti denigratori in merito alla stessa;
c) l'aver diffuso poco prima delle proprie dimissioni dei biglietti da visita contenenti affermazioni potenzialmente confusorie in merito ai servizi prestati dalle due società.
Siffatti contegni integravano rispettivamente ciascuna delle tre alternative condotte illecite elencate dall'art. 2598 c.c. e dovevano imputarsi giuridicamente alla in ragione del CP_1 rapporto d'immedesimazione organica intercorrente col presidente Per_1
La , costituitasi, contestava gli addebiti di controparte e derubricava tali vicende a fatti di CP_1 ordinaria e leale concorrenza.
2. La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di una C.T.U. volta ad esaminare la copiosa documentazione contabile prodotta da parte attrice ai fini della quantificazione del dedotto calo di clientela. Veniva altresì escusso uno dei testi indicati dalla stessa attrice, mentre le ulteriori istanze di prova orale erano rigettate in quanto ritenute generiche o comunque irrilevanti.
Espletata l'istruttoria e trattenuta la causa in decisione, con sentenza n. 707/2022, il Tribunale di
Reggio Emilia rigettava tutte le domande attoree, non ritenendo provata la commissione dei lamentati atti di concorrenza sleale.
3. Avverso detta pronuncia ha interposto appello la incorporante Parte_1 [...]
prospettando anzitutto una rivalutazione del materiale probatorio già acquisito in Parte_2 primo grado, tale da supportare l'accoglimento della domanda risarcitoria;
riproponendo le istanze di prova orale già formulate in primo grado, contestando quanto ritenuto dal giudice di prime cure in punto di genericità e irrilevanza ed infine denunciando la nullità della sentenza impugnata per aver il primo giudice rigettato le istanze istruttorie di parte attrice e contemporaneamente ritenuto sforniti di prova i fatti dedotti da quest'ultima, nonché per la sostanziale mancanza di motivazione in merito al rigetto delle istanze medesime.
Resisteva Controparte_1
IN DIRITTO
4. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il motivo, con il quale si contesta la nullità dell'impugnata sentenza.
Il motivo in esame è infondato, atteso che, per pacifica giurisprudenza, affinché sia integrato il vizio di mancanza della motivazione> occorre che risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum” (cfr: Cass. n.12632/2020). Il semplice esame degli ulteriori motivi impone dunque di escludere che ricorra il vizio suindicato, avendo parte appellante contestato specificatamente la motivazione del primo giudice.
5. Procedendo con l'esame del primo motivo, va ribadito come, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno appellante, il compendio istruttorio acquisito in primo grado non consenta di ritenere integrata alcuna delle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c.
6. Quanto alla commissione di atti confusori, viene essenzialmente valorizzata la continuativa Part frequentazione, da parte dello del bacino di utenza della anche dopo le sue Per_1 dimissioni, il che avrebbe ingenerato in capo alla clientela il convincimento di star ancora ricevendo assistenza da tale società anziché, ormai, da un rappresentante della . Vengono CP_1 addotti i seguenti rilievi: a) la ha ammesso tali circostanze nei propri scritti difensivi e ciò CP_1 consente di ritenere provato il contegno addebitatole;
b) in ogni caso, la prova può ritenersi raggiunta avendo riguardo alle dichiarazioni rese da in sede di escussione Testimone_1 testimoniale.
7. Va anzitutto disatteso il primo rilievo. Quanto si legge a pg. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado è unicamente l'affermazione per cui lo non ritenendosi Per_1 vincolato da particolari patti di non concorrenza, avrebbe pubblicizzato la presso il CP_1
Part bacino di utenza della Ciò tuttavia non appare di per sé indice di una condotta confusoria.
Non si comprende infatti come la mera sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro possa comportare in automatico un pericolo di confusione, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui la campagna promozionale è avvenuta. - peraltro - da ritenersi presuntivamente CP_2 legittima in un regime di libera concorrenza quale quello cui si ispira il nostro ordinamento.
Quanto alla testimonianza della essa va qualificata generica, in quanto la teste si è Tes_1
Part limitata a riportare lamentele ricevute da ex clienti della in alcun modo identificati o identificabili.
L'unico punto della deposizione dotato di specificità riguarda l'avvenuto invio di una mail - effettivamente prodotta in atti - in cui lo rivolgendosi alla società Frigogel S.r.l., riferiva Per_1 in merito a una modifica nella denominazione dell'odierna appellante e paventava quale conseguenza l'automatica decadenza dei contratti dalla stessa stipulati coi propri clienti. Non si vede tuttavia come ciò possa comportare un pericolo di confusione, dal momento che alcun significativo riferimento viene fatto alla . Inoltre, come ben evidenziato dal giudice di CP_1 prime cure, tale episodio appare del tutto isolato, non essendo state allegate né provate ulteriori simili circostanze ed essendo pacificamente necessario, ai fini di un addebito di concorrenza sleale, che gli illeciti riscontrati siano plurimi ed esibiscano caratteri di continuità ed univocità.
8. Il rilievo - avente ad oggetto le condotte denigratorie di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c. va egualmente rigettato. Nessun elemento probatorio è stato acquisito in primo grado a supporto di una campagna denigratoria posta in atto dallo In particolare, non si rinviene prova Per_1 alcuna della diffusione di apprezzamenti con riguardo al peggioramento della politica commerciale della società appellante o ad un deterioramento delle condizioni finanziarie della stessa, né ad ogni ulteriore circostanza negativamente incidente sulla sua complessiva reputazione imprenditoriale.
9. L'ultimo rilievo incentrato sull'ampio disposto del n. 3 dell'art. 2598 c.c. - richiede un più approfondito esame, dal momento che l'appellante adduce plurime ragioni a supporto del suo accoglimento.
9.1. Vengono in primo luogo evidenziate alcune circostanze dalle quali sarebbe possibile dedurre, con ragionamento presuntivo, l'indebito utilizzo da parte dello DO di informazioni e know- Part how riservati della il che costituisce una tipica forma di concorrenza sleale. Nello specifico, la rapidità con cui numerosi clienti ebbero a transitare presso la e la sostanziale CP_1 coincidenza degli stessi col pacchetto di clientela un tempo gestito dallo DO assumerebbero una particolare pregnanza probatoria.
Occorre rilevare la non univocità di tali circostanze. Entrambe possono ben essere il frutto di una campagna pubblicitaria mirata, senza implicare l'improprio utilizzo di specifici dati - al di fuori, ben inteso, delle semplici informazioni di contatto dei clienti gestiti dallo nel suo quasi Per_1
Part trentennale servizio presso la Ebbene, l'utilizzo di tali ultime informazioni non può certo considerarsi una violazione del segreto industriale, né postula di necessità il trafugamento di complesse banche dati adombrato dall'appellante, essendo del tutto plausibile che un dipendente di lungo corso conservi precisa cognizione dei suddetti contatti anche a distanza di tempo. E' appena il momento di precisare, peraltro, che, in assenza di espressi patti limitativi della concorrenza, ben può un ex lavoratore subordinato sfruttare a vantaggio di un'impresa concorrente le informazioni e le competenze acquisite durante il pregresso rapporto di lavoro, purché ciò costituisca ormai parte del suo consolidato bagaglio professionale: il che è con tutta probabilità Part avvenuto nel caso di specie. E' emerso infatti come una rilevante porzione dei clienti della sia stata gestita per un lunghissimo arco di tempo proprio dallo il quale ha senza dubbio Per_1 avuto occasione in questo modo di conseguire un'approfondita conoscenza delle specifiche condizioni e necessità degli stessi. L'utilizzo concorrenziale che quegli abbia fatto di tali informazioni non può certo essere ritenuto sleale. Alla luce di quanto precede, le articolate deduzioni di parte appellante in merito all'indebito utilizzo di banche dati, al trafugamento di liste Part clienti e a non meglio precisati accessi nelle pertinenze della risultano del tutto sfornite di prova.
9.2. In secondo luogo, viene valorizzata la diffusione di alcuni biglietti da visita poco prima che venissero rassegnate le dimissioni. Dall'esame di tali biglietti non emerge tuttavia alcun elemento a supporto della natura professionalmente scorretta di tale attività. Risulta infatti che lo Per_1
Part si è rivolto ai clienti da lui gestiti presso la rappresentando il suo imminente passaggio ad un'altra società del settore e invitando gli stessi a seguirlo. Tale società viene specificamente individuata nella - con ciò ancora una volta confermandosi l'assenza di un ragionevole CP_1 margine di confondibilità - e ai clienti disposti a migrare presso la viene prospettata la CP_1 generica possibilità di ottenere taluni vantaggi supplementari. Siffatta prospettazione, considerata dall'odierna appellante quale esempio di pubblicità parassitaria o comparativa, tale non è. Trattasi infatti di una innocua quanto diffusa tecnica promozionale (c.d. puffing), del tutto neutra rispetto Part alle specifiche condizioni di servizio praticate dalla L'invito a transitare nel bacino di utenza della nuova società rientra pertanto nel fisiologico alveo di una leale campagna pubblicitaria.
In ogni caso, la distribuzione dei biglietti in questione è pacificamente avvenuta prima delle dimissioni dello DO e pertanto prima che le asserite condotte illecite di quest'ultimo potessero giuridicamente imputarsi alla in ragione di un rapporto d'immedesimazione CP_1 organica.
9.3. L'appellante muove infine un ultimo rilievo teso a dimostrare la scorrettezza del contegno tenuto dall'ex dipendente. Questi, rivolgendosi ai clienti da lui precedentemente seguiti, avrebbe Part approfittato della stima che essi nutrivano verso la imputando a sé meriti che in realtà andavano riconosciuti all'intera organizzazione societaria. L'assunto va disatteso. E' nella natura delle cose che la gestione personale e continuativa della clientela rechi con sé la fidelizzazione della stessa nei confronti dello specifico dipendente incaricato, soprattutto ove tale attività assume un carattere non meramente esecutivo. Tale particolare affezione, lungi dall'imputarsi automaticamente alla società nella sua interezza, ben può seguire - in base alle circostanze del caso - la persona del dipendente. In un caso siffatto non si avrebbe alcuna ragione per ritenere abusivo lo sfruttamento della particolare reputazione acquisita a contatto col bacino di utenza, trattandosi di reputazione personale e non aziendale. Ebbene, alcuna delle circostanze valorizzate dall'odierna appellante induce a ritenere che nel caso di specie si versi nella seconda alternativa anziché nella prima.
10. Rigettate le censure di cui al primo motivo, occorre adesso esaminare le censure subordinate, le quali si risolvono nella riproposizione delle istanze istruttorie già rigettate in primo grado.
Come anticipato, si tratta di istanze di prova orale. 10.1. Occorre anzitutto notare che quasi tutti i testi indicati sarebbero chiamati a deporre de relato: Part nella totalità dei casi si tratta infatti di soggetti intranei all'organizzazione della i quali - con l'unica eccezione di - avrebbero ricevuto dichiarazioni da ex clienti della stessa in CP_3 merito alle scorrettezze perpetrate dallo Ora, se le dichiarazioni de relato devono Per_1 ritenersi astrattamente utilizzabili ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità richiede comunque la presenza di ulteriori riscontri istruttori perché il convincimento del giudice possa correttamente fondarsi sulle stesse (in termini, Cass. Sez. I, n. 8358,
03/04/2007). Nel caso di specie, una volta esclusa la rilevanza dei biglietti da visita e delle presunzioni semplici valorizzate dall'appellante, non residua nei fatti alcun ulteriore riscontro su cui far eventualmente affidamento.
Tranciante è, peraltro, la considerazione che i soggetti da cui sarebbero state acquisite le informazioni non sono neppure identificati.
Le istanze istruttorie in esame esibiscono pertanto anche profili d'inammissibilità e tanto è sufficiente a confermarne l'integrale rigetto;
nondimeno concorrono in tal senso anche ulteriori ragioni, che vale la pena esporre nel prosieguo.
10.2. Il collegio condivide poi i rilievi di genericità fatti propri dal giudice di prime cure.
Espressioni quali “tutti”, “alcuni” o “molti dei clienti” non consentono alcuna specifica perimetrazione dei fatti oggetto di prova: il che, come ben evidenziato da parte appellata, frustra altresì l'adeguata preparazione di capitoli di prova contraria, con evidente lesione del contraddittorio. Peraltro, anche nelle molteplici occasioni in cui i clienti interessati vengono adeguatamente individuati (inter alia: la Cosmoaccia S.r.l., AWM Parte_3 CP_4
S.r.l.) sono le stesse circostanze prospettate a palesare spesso intollerabili margini d'imprecisione.
In particolare, i testi sarebbero chiamati a deporre in merito a non meglio precisate attività denigratorie poste in essere dallo e ad apprezzamenti dallo stesso resi in merito a un Per_1 generico deterioramento della politica commerciale o delle condizioni economiche della concorrente.
Talune delle circostanze riportate, poi, paiono del tutto irrilevanti, risolvendosi in atti di concorrenza pienamente leciti. In particolare, la promessa di prezzi più bassi (articolata nel capitolo C-12) costituisce una delle basilari tecniche attraverso cui imprenditori insistenti nello stesso bacino di utenza possono contendersi la clientela disponibile. Analogo ragionamento vale per il semplice invito, rivolto ai clienti della a transitare presso la (v. Parte_1 CP_1 capitolo B-3).
Da ultimo, considerazione a parte merita l'articolato di cui alla lett. D). Benché all'evidenza non si tratti di testimonianza de relato e benché la circostanza capitolata risulti astrattamente rilevante ai fini del decidere, le condizioni temporali indicate renderebbero del tutto inconferente l'auspicata deposizione. Il capitolo verte infatti sulla richiesta ricevuta da un dipendente della di Parte_1 comunicare allo il nominativo dei manutentori e degli agenti della stessa. Tale richiesta, Per_1 tuttavia, sarebbe pervenuta tra il 24 e il 27 febbraio del 2020 cioè vari anni dopo la repentina migrazione di clientela dedotta dall'appellante, rispetto alla quale pertanto alcun rapporto di causa-effetto può ragionevolmente argomentarsi.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
12. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 25/2023 R.G., rigetta integralmente l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in €16.000, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'appello, il 4/11/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Romano dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 25/2023 promossa da:
(P.I.: ) Parte_1 P.IV_1 con il patrocinio degli Avv.ti Roberto Tournier (C.F.: ) e Luca De Santis C.F._1 ( C.F._2 elettivamente domiciliata nello studio dei propri difensori in Modena (MO), corso Canalchiaro, n. 180; APPELLANTE contro
(P.I.: ) Controparte_1 P.IV_2 con il patrocinio avv.ti Daniele Silingardi (C.F.: ) e Sara Pratissoli (C.F.: C.F._3
) C.F._4 elettivamente domiciliata nello studio dei propri difensori in Correggio (RE), corso Mazzini n. 18;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta, in totale o parziale riforma della Sentenza gravata, ed in accoglimento del presente appello:
- accogliere l'appello per il primo motivo di impugnazione, all'effetto, riformando la Sentenza impugnata per non aver accolto la domanda attorea ex art. 2598, n. 1 c.c., all'effetto, condannando in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV , con sede in Rubiera (RE), in Via Brunelleschi n. 12, al risarcimento del P.IV_2 danno in favore della nella misura non inferiore ad € 341.821,78, quale Parte_1 somma emersa all'esito delle verifiche svolte dal CTU e perfettamente compatibile con la formula prudenziale usata nelle conclusioni dell'atto di citazione od, in ogni caso, in quella diversa maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere congrua a ripristinare il patrimonio sociale danneggiato dalla condotta della società convenuta;
- accogliere l'appello per il secondo motivo di impugnazione, all'effetto, riformando la Sentenza impugnata per non aver accolto la domanda attorea ex art. 2598, n. 2 c.c., all'effetto, condannando in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV , con sede in Rubiera (RE), in Via Brunelleschi n. 12, al risarcimento del P.IV_2 danno in favore della nella misura non inferiore ad € 341.821,78, quale Parte_1 somma emersa all'esito delle verifiche svolte dal CTU e perfettamente compatibile con la formula prudenziale usata nelle conclusioni dell'atto di citazione od, in ogni caso, in quella diversa maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere congrua a ripristinare il patrimonio sociale danneggiato dalla condotta della società convenuta;
- accogliere l'appello per il terzo motivo di impugnazione, all'effetto, riformando la Sentenza impugnata per non aver accolto la domanda attorea ex art. 2598, n. 3 c.c., all'effetto, condannando in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV , con sede in Rubiera (RE), in Via Brunelleschi n. 12, al risarcimento del P.IV_2 danno in favore della nella misura non inferiore ad € 341.821,78, quale Parte_1 somma emersa all'esito delle verifiche svolte dal CTU e perfettamente compatibile con la formula prudenziale usata nelle conclusioni dell'atto di citazione od, in ogni caso, in quella diversa maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere congrua a ripristinare il patrimonio sociale danneggiato dalla condotta della società convenuta. In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, condannare la a pagare in Controparte_1 favore della le spese di lite di entrambi i giudizi oltre le spese di CTU e Parte_1 rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge, oltre interessi al tasso moratorio su tutte le somme dovute alla ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla notifica dell'atto Parte_1 di citazione, quanto al risarcimento del danno, e dal versamento delle rispettive poste, per quanto riguarda le spese di CTU e le spese legali versate ad fino all'effettivo Controparte_1 saldo.” Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, azione od eccezione disattesa: - rigettare l'appello proposto avvero la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n 707 del 3/6/2022, in quanto infondato in fatto e/o diritto o come meglio sarà ritenuto. Con vittoria di spese e compenso professionale del grado.”
IN FATTO Part
1. Con atto di citazione del luglio 2019, (d'ora innanzo solo agiva in Parte_2 giudizio contro la (d'ora innanzi solo ) per sentirla condannare Controparte_1 CP_1 al risarcimento dei danni subiti a causa di taluni, asseriti, atti di concorrenza sleale. In particolare esponeva che:
- in data 1/2/1989 aveva assunto come operaio di quarto livello, successivamente Persona_1 passato al quinto livello;
- in data 24/1/2017 lo aveva rassegnato le dimissioni e, meno di un mese dopo, aveva Per_1 acquistato il 40% delle quote della società concorrente , divenendone il presidente del CP_1 consiglio d'amministrazione il 30/1/2017;
- subito dopo tali fatti, una notevole porzione dei clienti precedentemente seguiti dallo Per_1
Part aveva abbandonato la rivolgendosi alla;
CP_1
- ciò era dovuto ad alcune condotte materialmente poste in essere dallo segnatamente, a) Per_1
Part l'aver continuato a prestare assistenza ad alcuni clienti della sottacendo l'avvenuta cessazione del proprio rapporto di lavoro e inducendo così gran parte di essi a transitare presso la;
b) CP_1
Part l'aver propalato presso il bacino di utenza della informazioni e apprezzamenti denigratori in merito alla stessa;
c) l'aver diffuso poco prima delle proprie dimissioni dei biglietti da visita contenenti affermazioni potenzialmente confusorie in merito ai servizi prestati dalle due società.
Siffatti contegni integravano rispettivamente ciascuna delle tre alternative condotte illecite elencate dall'art. 2598 c.c. e dovevano imputarsi giuridicamente alla in ragione del CP_1 rapporto d'immedesimazione organica intercorrente col presidente Per_1
La , costituitasi, contestava gli addebiti di controparte e derubricava tali vicende a fatti di CP_1 ordinaria e leale concorrenza.
2. La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di una C.T.U. volta ad esaminare la copiosa documentazione contabile prodotta da parte attrice ai fini della quantificazione del dedotto calo di clientela. Veniva altresì escusso uno dei testi indicati dalla stessa attrice, mentre le ulteriori istanze di prova orale erano rigettate in quanto ritenute generiche o comunque irrilevanti.
Espletata l'istruttoria e trattenuta la causa in decisione, con sentenza n. 707/2022, il Tribunale di
Reggio Emilia rigettava tutte le domande attoree, non ritenendo provata la commissione dei lamentati atti di concorrenza sleale.
3. Avverso detta pronuncia ha interposto appello la incorporante Parte_1 [...]
prospettando anzitutto una rivalutazione del materiale probatorio già acquisito in Parte_2 primo grado, tale da supportare l'accoglimento della domanda risarcitoria;
riproponendo le istanze di prova orale già formulate in primo grado, contestando quanto ritenuto dal giudice di prime cure in punto di genericità e irrilevanza ed infine denunciando la nullità della sentenza impugnata per aver il primo giudice rigettato le istanze istruttorie di parte attrice e contemporaneamente ritenuto sforniti di prova i fatti dedotti da quest'ultima, nonché per la sostanziale mancanza di motivazione in merito al rigetto delle istanze medesime.
Resisteva Controparte_1
IN DIRITTO
4. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il motivo, con il quale si contesta la nullità dell'impugnata sentenza.
Il motivo in esame è infondato, atteso che, per pacifica giurisprudenza, affinché sia integrato il vizio di mancanza della motivazione> occorre che risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum” (cfr: Cass. n.12632/2020). Il semplice esame degli ulteriori motivi impone dunque di escludere che ricorra il vizio suindicato, avendo parte appellante contestato specificatamente la motivazione del primo giudice.
5. Procedendo con l'esame del primo motivo, va ribadito come, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno appellante, il compendio istruttorio acquisito in primo grado non consenta di ritenere integrata alcuna delle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c.
6. Quanto alla commissione di atti confusori, viene essenzialmente valorizzata la continuativa Part frequentazione, da parte dello del bacino di utenza della anche dopo le sue Per_1 dimissioni, il che avrebbe ingenerato in capo alla clientela il convincimento di star ancora ricevendo assistenza da tale società anziché, ormai, da un rappresentante della . Vengono CP_1 addotti i seguenti rilievi: a) la ha ammesso tali circostanze nei propri scritti difensivi e ciò CP_1 consente di ritenere provato il contegno addebitatole;
b) in ogni caso, la prova può ritenersi raggiunta avendo riguardo alle dichiarazioni rese da in sede di escussione Testimone_1 testimoniale.
7. Va anzitutto disatteso il primo rilievo. Quanto si legge a pg. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado è unicamente l'affermazione per cui lo non ritenendosi Per_1 vincolato da particolari patti di non concorrenza, avrebbe pubblicizzato la presso il CP_1
Part bacino di utenza della Ciò tuttavia non appare di per sé indice di una condotta confusoria.
Non si comprende infatti come la mera sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro possa comportare in automatico un pericolo di confusione, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui la campagna promozionale è avvenuta. - peraltro - da ritenersi presuntivamente CP_2 legittima in un regime di libera concorrenza quale quello cui si ispira il nostro ordinamento.
Quanto alla testimonianza della essa va qualificata generica, in quanto la teste si è Tes_1
Part limitata a riportare lamentele ricevute da ex clienti della in alcun modo identificati o identificabili.
L'unico punto della deposizione dotato di specificità riguarda l'avvenuto invio di una mail - effettivamente prodotta in atti - in cui lo rivolgendosi alla società Frigogel S.r.l., riferiva Per_1 in merito a una modifica nella denominazione dell'odierna appellante e paventava quale conseguenza l'automatica decadenza dei contratti dalla stessa stipulati coi propri clienti. Non si vede tuttavia come ciò possa comportare un pericolo di confusione, dal momento che alcun significativo riferimento viene fatto alla . Inoltre, come ben evidenziato dal giudice di CP_1 prime cure, tale episodio appare del tutto isolato, non essendo state allegate né provate ulteriori simili circostanze ed essendo pacificamente necessario, ai fini di un addebito di concorrenza sleale, che gli illeciti riscontrati siano plurimi ed esibiscano caratteri di continuità ed univocità.
8. Il rilievo - avente ad oggetto le condotte denigratorie di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c. va egualmente rigettato. Nessun elemento probatorio è stato acquisito in primo grado a supporto di una campagna denigratoria posta in atto dallo In particolare, non si rinviene prova Per_1 alcuna della diffusione di apprezzamenti con riguardo al peggioramento della politica commerciale della società appellante o ad un deterioramento delle condizioni finanziarie della stessa, né ad ogni ulteriore circostanza negativamente incidente sulla sua complessiva reputazione imprenditoriale.
9. L'ultimo rilievo incentrato sull'ampio disposto del n. 3 dell'art. 2598 c.c. - richiede un più approfondito esame, dal momento che l'appellante adduce plurime ragioni a supporto del suo accoglimento.
9.1. Vengono in primo luogo evidenziate alcune circostanze dalle quali sarebbe possibile dedurre, con ragionamento presuntivo, l'indebito utilizzo da parte dello DO di informazioni e know- Part how riservati della il che costituisce una tipica forma di concorrenza sleale. Nello specifico, la rapidità con cui numerosi clienti ebbero a transitare presso la e la sostanziale CP_1 coincidenza degli stessi col pacchetto di clientela un tempo gestito dallo DO assumerebbero una particolare pregnanza probatoria.
Occorre rilevare la non univocità di tali circostanze. Entrambe possono ben essere il frutto di una campagna pubblicitaria mirata, senza implicare l'improprio utilizzo di specifici dati - al di fuori, ben inteso, delle semplici informazioni di contatto dei clienti gestiti dallo nel suo quasi Per_1
Part trentennale servizio presso la Ebbene, l'utilizzo di tali ultime informazioni non può certo considerarsi una violazione del segreto industriale, né postula di necessità il trafugamento di complesse banche dati adombrato dall'appellante, essendo del tutto plausibile che un dipendente di lungo corso conservi precisa cognizione dei suddetti contatti anche a distanza di tempo. E' appena il momento di precisare, peraltro, che, in assenza di espressi patti limitativi della concorrenza, ben può un ex lavoratore subordinato sfruttare a vantaggio di un'impresa concorrente le informazioni e le competenze acquisite durante il pregresso rapporto di lavoro, purché ciò costituisca ormai parte del suo consolidato bagaglio professionale: il che è con tutta probabilità Part avvenuto nel caso di specie. E' emerso infatti come una rilevante porzione dei clienti della sia stata gestita per un lunghissimo arco di tempo proprio dallo il quale ha senza dubbio Per_1 avuto occasione in questo modo di conseguire un'approfondita conoscenza delle specifiche condizioni e necessità degli stessi. L'utilizzo concorrenziale che quegli abbia fatto di tali informazioni non può certo essere ritenuto sleale. Alla luce di quanto precede, le articolate deduzioni di parte appellante in merito all'indebito utilizzo di banche dati, al trafugamento di liste Part clienti e a non meglio precisati accessi nelle pertinenze della risultano del tutto sfornite di prova.
9.2. In secondo luogo, viene valorizzata la diffusione di alcuni biglietti da visita poco prima che venissero rassegnate le dimissioni. Dall'esame di tali biglietti non emerge tuttavia alcun elemento a supporto della natura professionalmente scorretta di tale attività. Risulta infatti che lo Per_1
Part si è rivolto ai clienti da lui gestiti presso la rappresentando il suo imminente passaggio ad un'altra società del settore e invitando gli stessi a seguirlo. Tale società viene specificamente individuata nella - con ciò ancora una volta confermandosi l'assenza di un ragionevole CP_1 margine di confondibilità - e ai clienti disposti a migrare presso la viene prospettata la CP_1 generica possibilità di ottenere taluni vantaggi supplementari. Siffatta prospettazione, considerata dall'odierna appellante quale esempio di pubblicità parassitaria o comparativa, tale non è. Trattasi infatti di una innocua quanto diffusa tecnica promozionale (c.d. puffing), del tutto neutra rispetto Part alle specifiche condizioni di servizio praticate dalla L'invito a transitare nel bacino di utenza della nuova società rientra pertanto nel fisiologico alveo di una leale campagna pubblicitaria.
In ogni caso, la distribuzione dei biglietti in questione è pacificamente avvenuta prima delle dimissioni dello DO e pertanto prima che le asserite condotte illecite di quest'ultimo potessero giuridicamente imputarsi alla in ragione di un rapporto d'immedesimazione CP_1 organica.
9.3. L'appellante muove infine un ultimo rilievo teso a dimostrare la scorrettezza del contegno tenuto dall'ex dipendente. Questi, rivolgendosi ai clienti da lui precedentemente seguiti, avrebbe Part approfittato della stima che essi nutrivano verso la imputando a sé meriti che in realtà andavano riconosciuti all'intera organizzazione societaria. L'assunto va disatteso. E' nella natura delle cose che la gestione personale e continuativa della clientela rechi con sé la fidelizzazione della stessa nei confronti dello specifico dipendente incaricato, soprattutto ove tale attività assume un carattere non meramente esecutivo. Tale particolare affezione, lungi dall'imputarsi automaticamente alla società nella sua interezza, ben può seguire - in base alle circostanze del caso - la persona del dipendente. In un caso siffatto non si avrebbe alcuna ragione per ritenere abusivo lo sfruttamento della particolare reputazione acquisita a contatto col bacino di utenza, trattandosi di reputazione personale e non aziendale. Ebbene, alcuna delle circostanze valorizzate dall'odierna appellante induce a ritenere che nel caso di specie si versi nella seconda alternativa anziché nella prima.
10. Rigettate le censure di cui al primo motivo, occorre adesso esaminare le censure subordinate, le quali si risolvono nella riproposizione delle istanze istruttorie già rigettate in primo grado.
Come anticipato, si tratta di istanze di prova orale. 10.1. Occorre anzitutto notare che quasi tutti i testi indicati sarebbero chiamati a deporre de relato: Part nella totalità dei casi si tratta infatti di soggetti intranei all'organizzazione della i quali - con l'unica eccezione di - avrebbero ricevuto dichiarazioni da ex clienti della stessa in CP_3 merito alle scorrettezze perpetrate dallo Ora, se le dichiarazioni de relato devono Per_1 ritenersi astrattamente utilizzabili ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità richiede comunque la presenza di ulteriori riscontri istruttori perché il convincimento del giudice possa correttamente fondarsi sulle stesse (in termini, Cass. Sez. I, n. 8358,
03/04/2007). Nel caso di specie, una volta esclusa la rilevanza dei biglietti da visita e delle presunzioni semplici valorizzate dall'appellante, non residua nei fatti alcun ulteriore riscontro su cui far eventualmente affidamento.
Tranciante è, peraltro, la considerazione che i soggetti da cui sarebbero state acquisite le informazioni non sono neppure identificati.
Le istanze istruttorie in esame esibiscono pertanto anche profili d'inammissibilità e tanto è sufficiente a confermarne l'integrale rigetto;
nondimeno concorrono in tal senso anche ulteriori ragioni, che vale la pena esporre nel prosieguo.
10.2. Il collegio condivide poi i rilievi di genericità fatti propri dal giudice di prime cure.
Espressioni quali “tutti”, “alcuni” o “molti dei clienti” non consentono alcuna specifica perimetrazione dei fatti oggetto di prova: il che, come ben evidenziato da parte appellata, frustra altresì l'adeguata preparazione di capitoli di prova contraria, con evidente lesione del contraddittorio. Peraltro, anche nelle molteplici occasioni in cui i clienti interessati vengono adeguatamente individuati (inter alia: la Cosmoaccia S.r.l., AWM Parte_3 CP_4
S.r.l.) sono le stesse circostanze prospettate a palesare spesso intollerabili margini d'imprecisione.
In particolare, i testi sarebbero chiamati a deporre in merito a non meglio precisate attività denigratorie poste in essere dallo e ad apprezzamenti dallo stesso resi in merito a un Per_1 generico deterioramento della politica commerciale o delle condizioni economiche della concorrente.
Talune delle circostanze riportate, poi, paiono del tutto irrilevanti, risolvendosi in atti di concorrenza pienamente leciti. In particolare, la promessa di prezzi più bassi (articolata nel capitolo C-12) costituisce una delle basilari tecniche attraverso cui imprenditori insistenti nello stesso bacino di utenza possono contendersi la clientela disponibile. Analogo ragionamento vale per il semplice invito, rivolto ai clienti della a transitare presso la (v. Parte_1 CP_1 capitolo B-3).
Da ultimo, considerazione a parte merita l'articolato di cui alla lett. D). Benché all'evidenza non si tratti di testimonianza de relato e benché la circostanza capitolata risulti astrattamente rilevante ai fini del decidere, le condizioni temporali indicate renderebbero del tutto inconferente l'auspicata deposizione. Il capitolo verte infatti sulla richiesta ricevuta da un dipendente della di Parte_1 comunicare allo il nominativo dei manutentori e degli agenti della stessa. Tale richiesta, Per_1 tuttavia, sarebbe pervenuta tra il 24 e il 27 febbraio del 2020 cioè vari anni dopo la repentina migrazione di clientela dedotta dall'appellante, rispetto alla quale pertanto alcun rapporto di causa-effetto può ragionevolmente argomentarsi.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
12. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 25/2023 R.G., rigetta integralmente l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in €16.000, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'appello, il 4/11/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Romano dott. Giovanni Salina