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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2411 /2025 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa iscritta al n. 2411 /2025 RG promossa con ricorso depositato il
23.4.2025 e vertente tra
, (CF ) con SU Parte_1 C.F._1
LAURA e del foro di Bergamo
RICORRENTE
CONTRO
, (CF ) con Controparte_1 C.F._2
AS NA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni : per le parti : per la pronuncia parziale e con riserva nel prosieguo alle altre domande proposte .
FATTO E MOTIVI
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, le parti hanno contratto matrimonio in data
22/09/1984 e la separazione giudiziale fra i coniugi è stata definita con la CP_2
sentenza depositata in data 4.12.24 , n. 2223/24, passata in giudicato come da certificazione del 21.3.2025.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (23.4.2025) il termine annuale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale
(27.10.2022) nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con la sentenza n.
2223/24 (doc. 5 fasc. ricorrente); dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. In ogni caso l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto. La presente pronuncia attiene solo allo status;
di conseguenza la prosecuzione del processo in ordine a tutte le altre domande è fissata con la separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella indicata composizione collegiale, non definitivamente provvedendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
22/09/1984 in PREDORE (BG) fra , nato a Parte_1
TE LE (BG) il 14/01/1962 e Controparte_1
, nata a [...] il [...] ;
[...]
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la CP_2
trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 Bergamo, 1 giugno 2011 (ATTO N. 8,
PARTE ii, Serie A, anno 1984);
- rimette come da ordinanza di pari data la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente est.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa iscritta al n. 2411 /2025 RG promossa con ricorso depositato il
23.4.2025 e vertente tra
, (CF ) con SU Parte_1 C.F._1
LAURA e del foro di Bergamo
RICORRENTE
CONTRO
, (CF ) con Controparte_1 C.F._2
AS NA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni : per le parti : per la pronuncia parziale e con riserva nel prosieguo alle altre domande proposte .
FATTO E MOTIVI
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, le parti hanno contratto matrimonio in data
22/09/1984 e la separazione giudiziale fra i coniugi è stata definita con la CP_2
sentenza depositata in data 4.12.24 , n. 2223/24, passata in giudicato come da certificazione del 21.3.2025.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (23.4.2025) il termine annuale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale
(27.10.2022) nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con la sentenza n.
2223/24 (doc. 5 fasc. ricorrente); dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. In ogni caso l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto. La presente pronuncia attiene solo allo status;
di conseguenza la prosecuzione del processo in ordine a tutte le altre domande è fissata con la separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella indicata composizione collegiale, non definitivamente provvedendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
22/09/1984 in PREDORE (BG) fra , nato a Parte_1
TE LE (BG) il 14/01/1962 e Controparte_1
, nata a [...] il [...] ;
[...]
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la CP_2
trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 Bergamo, 1 giugno 2011 (ATTO N. 8,
PARTE ii, Serie A, anno 1984);
- rimette come da ordinanza di pari data la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente est.