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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 27/12/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 375/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telemati- co di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, comma 4, D.L. 9 mag- gio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA – in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Persico, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 375/2018 del ruolo generale degli affari con- tenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosario Gagliardi, domiciliato come in atti;
ATTORE E
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P. IVA , in persona dei l.r.p.t., nella quali- Controparte_1 P.IVA_1 tà di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni posti a carico del , rappresentata e di- Controparte_2 fesa dall'avv. Luigi Tuccillo, domiciliata come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integral- mente riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in da- ta 1.6.2018, il signor conveniva in giudizio la nella qualità Pt_1 Controparte_1 di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni posti a carico del
”, al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_2 danni per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Forio d'Ischia alla via “Cava di Spinavola”, in data 25.07.2016 e quanti- ficati in €178.003,27. In particolare, l'attore nei propri scritti rappresentava che:
-in data 25.07.2016 alle ore 10:30 circa mentre passeggiava lungo il margine destro del- la carreggiata di via “Cava di Spinavola” in direzione via “Baiola”, veniva violentemen- te investito da un motociclo “Scooter” di colore blu scuro;
-il conducente di detto veicolo, in maniera imprudente, nel tentativo di arrestare la mar- cia a causa del rallentamento del veicolo che lo precedeva dovuto ad un restringimento della carreggiata, perdeva il controllo del mezzo e impattava violentemente con la ruota anteriore la sua gamba destra, scaraventandolo al suolo;
-a seguito del sinistro occorso, riportava gravi lesioni con postumi invalidanti a carattere permanente, che ne rendevano necessario il ricovero presso l'Ospedale “Rizzoli” in Lacco Ameno;
-in seguito all'impatto anche il conducente del motociclo rovinava al suolo in uno al proprio veicolo e, senza prestare soccorso, risaliva immediatamente sullo stesso dandosi alla fuga. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.12.2018, si costituiva in giudi- zio la in persona dei Controparte_3 propri l.r.p.t. insistendo, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui agli artt. 143 e ss. del D.lgs. n. 209/2005; nel merito, per il rigetto della stessa, in quanto de- stituita di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto. Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e c.t.u. medico legale, la stessa veniva rin- viata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.12.2025.
2.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per i motivi che seguono. Preliminarmente, va osservato che parte attrice ha depositato in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di lettera raccomandata alla AG ed alla AP tendente ad ottenere il risarcimento e fornita degli elementi prescritti dall'art. 148 del cd. codice delle assicura-
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zioni private (cfr., allegato “X” atto di citazione pp. 2-3). Da ciò ne consegue la proce- dibilità della domanda.
3.Nel merito, deve disattendersi l'eccezione di genericità nella ricostruzione dell'evento sollevata da parte convenuta in quanto, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati. In particolare, l'art. 164 c.p.c. impone all'attore di speci- ficare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudi- ce l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in di- fetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa). (Cfr., Cass. civ.n. 17023/2003). Orbene, nel caso di specie parte attrice ha circoscritto in modo dettagliato petitum e causa petendi, tanto da consentire una adeguata difesa da parte del convenuto. Sono in- fatti indicate dettagliatamente le circostanze di tempo e luogo in cui afferma essere av- venuto il fatto, nonché il titolo sulla base del quale ha formulato la domanda risarcitoria nei confronti della società convenuta.
4.I testi escussi hanno, in modo preciso e dettagliato, confermato come il sinistro ogget- to del giudizio sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del ciclomotore. In particolare, all'udienza del 29.9.2021, il teste di parte attrice escusso, sig.ra Tes_1
, ha confermato le circostanze relative al sinistro, rappresentando che il condu-
[...] cente del motociclo, nel tentativo di evitare l'impatto con un'automobile che lo prece- deva, aveva perso il controllo del mezzo investendo l'attore. Il teste ha poi proseguito assumendo che: “Dopo il fatto, il conducente si è rimesso in sella al motorino ed è an- dato via. Anche l'automobile che precedeva il motorino ha continuato la sua marcia.” (Cfr. verbale udienza del 29.09.2021). Ebbene, anche l'altro teste escusso, sig.ra ha confermato le circo- Testimone_2 stanze riportando: “il conducente dello scooter si è alzato, ha ripreso il motorino ed è andato via. […] non sono riuscita a prendere la targa”; ha poi proseguito rappresen- tando che: “la strada è a doppio senso, ma in quel punto vi è un restringimento della carreggiata. […] nel punto in cui si è svolto il sinistro non vi è marciapiede, né a destra né a sinistra.”. (Cfr., verbale udienza 18.05.2022). I testi sono risultati sostanzialmente attendibili, non essendo rilevante il legame con l'attore (rispettivamente, moglie e nuora) che comunque non incide sulla capacità a te- stimoniare. Sul punto, la S.C. di Cassazione con l'ordinanza n. 364/2024 ha ribadito la netta distinzione tra l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c., legata a un inte- resse giuridico diretto che legittimerebbe la partecipazione al giudizio, e la mera inat- tendibilità del teste, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Nel caso di specie entrambi i testi hanno descritto in maniera puntuale e concorde la di- namica del sinistro;
pertanto, le loro dichiarazioni sono risultate pienamente credibili. Appaiono prive di pregio le deduzioni difensive della convenuta nelle proprie conclu- sioni. È credibile che nei momenti concitati del sinistro non si conservi memoria di marca e modello del veicolo investitore o un'esatta memoria del colore del veicolo (che comunque indicano entrambi i testi scuro, nell'atto introduttivo è indicato di colore blu); peraltro le deposizioni sono state rese a distanza di anni dall'evento, il che può razio-
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nalmente spiegare l'appannarsi della memoria precisa del fatto oggetto di accetamento. Inoltre, diversamente da quanto dedotto, è credibile l'indicazione che i congiunti del danneggiato (un pedone che ha subito conseguenze lesive importanti) abbiano posto più attenzione alle condizioni del danneggiato che agli investitori. Ed infine, non appare po- co che credibile che il conducente del veicolo che investa un pedone possa rialzarsi e proseguire la marcia. Le testimonianze, diversamente da quanto indicato dalla convenu- ta, non sono in contraddizione tra di loro, né con il racconto offerto dall'attore.
Alle risultanze della prova testimoniale si aggiunge che il sig. in data Pt_1 10.08.2016 sporgeva dettagliata denuncia-querela contro ignoti per il reato di lesioni (Cfr., allegato VIII atto di citazione). Va detto che “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a ri- gettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicem- bre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vit- time della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro igno- ti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.(Ex multis, Cass. sent. n. 20066 del 02.09.2013) Si può, pertanto, affermare che dalle risultanze istruttorie emerge sia il verificarsi del si- nistro che la sua riconducibilità ad un veicolo rimasto sconosciuto, considerato che en- trambi i testi hanno dichiarato che il conducente del motociclo dopo l'impatto riprende- va il veicolo e si dava alla fuga;
pertanto, non fu possibile rilevarne il numero di targa.
5.Secondo quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno causato a persone o cose, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Giova rammentare che, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, il conducente del veicolo deve dimostrare da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di pre- vedere ed evitare il sinistro. (Ex multis, Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025).
Da ultimo, in termini si espressa la Cass. Sez. III con ord. Nr. 21761.2025: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso con- creto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente impreve- dibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n.9856 del 2022; Cass. n.11175 del 2025). Ove tali presupposti si integri- no, i rapporti tra l'art. 2054, primo comma, cod. civ. e l'art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico ac- certamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esa-
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me; in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass.n.2241 del 2019; Cass. n.20137 del 2023; Cass. n.2433 del 2024). Nel caso di specie, la Corte territoriale, all'esito del li- bero e insindacabile apprezzamento delle risultanze istruttorie, non solo non ha affer- mato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persino imprevedibile, ma, so- prattutto, ha recisamente escluso che l'automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di gui- da non appropriata. Inoltre, lungi dall'accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente, ha ritenuto che non fosse possibile verificare la misura dell'incidenza cau- sale di ognuna delle due condotte. Tenuto conto di questi accertamenti, non avrebbe po- tuto né ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., né, comunque valutare in misura pari al 50% il contributo cau- sale del pedone in mancanza della specifica individuazione della sua percentuale di colpa in funzione della progressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a carico del conducente. Il primo motivo del ricorso principale, dunque, deve essere accolto”.
6.Alla luce di tali considerazioni e sulla scorta delle prove assunte durante l'istruttoria, è possibile determinare, con un buon grado di certezza, l'assenza di colpa in capo al sig. poiché, quest'ultimo, ha fornito adeguata prova circa la sussistenza del nesso Pt_1 causale e dell'effettivo danno subito. Oltre la conferma del fatto storico e del danno evento, infatti, proveniente dai testi, conferma del nesso di causalità nel suo duplice di- spiegarsi di nesso tra danno evento e tra questo ed il danno conseguenza proviene dalla disposta c.t.u.: nella propria relazione il consulente ha affermato la compatibilità della descrizione con le conseguenze lesive accertate. Quanto poi alla condotta illegittima ed alla componente soggettiva (nel caso di specie colposa) vale la presunzione già indicata ai sensi dell'art. 2054 c.c. per danni dei conducenti di veicoli a motore ai pedoni. Peral- tro, la condotta del danneggiante per come descritta è sicuramente violativa dell'art. 140 del codice della strada che impone di guidare i veicoli in condizioni di sicurezza, in mo- do da evitare danni a cose e persone.
La convenuta, poi, si è limitata ad eccepire la violazione da parte dell'attore- danneggiato dell'art. 190 del Codice della Strada, deducendo il concorso del pedone dell'evento dannoso. La dedotta eccezione va rigettata.
Tale violazione del Codice della Strada (si intende il posizionamento dell'attore nel me- desimo senso di marcia del veicolo investitore e fuggitivo) anche se nel caso di specie è confermata dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni dei testi, non vale ad escludere la piena responsabilità del danneggiante. La condotta di infatti, non Pt_1 era imprevedibile né dal punto di vista astratto né dal punto di vista del suo concreto esplicarsi: vale a dire, cioè, non è imprevedibile per il conducente di un veicolo a moto- re che lungo una strada priva di marciapiedi si muovano pedoni anche nel proprio senso di marcia;
né la condotta dell'attore, che procedeva in linea retta, senza scarti, si può di- re che si sia esplicata in modo imprevedibile e dunque inevitabile: al contrario, la con- dotta era prevedibile e l'evento era evitabile. A conferma dell'evitabilità dell'evento dannoso ci sono anche le circostanze temporali. Il sinistro è avvenuto a metà mattina di un giorno estivo in assenza di pioggia. In tali circostanze la presenza di sul Pt_1 margine della carreggiata era ben visibile da parte dell'investitore fuggitivo.
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Peraltro, non sono emerse condotte del conducente investitore volte a limitare o evitare il danno (lo stesso, peraltro, oltre a violare la disposizione del codice della strada che impone di condurre i veicoli in condizioni di sicurezza, si è anche allontanato dal luogo del sinistro). In ogni caso la convenuta con la propria eccezione, avrebbe dovuto, secon- do le coordinate indicate dalla giurisprudenza di legittimità, indicare, mediante produ- zioni istruttorie, l'incidenza di tale condotta nella causazione del sinistro. Tale prova, però, non è stata prodotta.
Va affermata, quindi, la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo per i danni riportati dall'attore. Stante quanto precede, va pertanto affermata la spettanza del risarcimento del danno pa- trimoniale e non patrimoniale in favore dell'attore.
7.Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarci- mento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali co- stituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie. (Cfr., Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n.8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, va- da abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ri- condotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale. Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psi- chiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento. Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità –fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà co- stituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 (“Disposi- zioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 c.d. Codice delle assicurazioni private, il quale ha prescritto che “il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conse- guenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzional- mente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel ricono- scimento di un punto base di invalidità permanente.”
8.Dalla relazione del C.T.U. emerge che il consulente tecnico, dott. , Persona_1 ha così concluso: “Sulla scorta dell'esame clinico, delle visite specialistiche effettuate, della disamina della documentazione esibita ed allegata in originale alla presente rela-
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zione, si può concludere che aa 58 al momento del sinistro è affetto Parte_1 da: “postumi frattura biosssea gamba destra trattata chirurgicamente e con permanen- za di mezzi di sintesi con residuato danno assonale multitroculare dell'arto inferiore destro ” Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente oc- corsogli il 25.07.2016, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. In particolare, il CTU ha ritenuto: “Possiamo dunque concludere che i postumi ri- scontrati dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti del periziando sono valu- tabili come di seguito riportato:
• danno biologico: 20%;
• invalidità temporanea totale: 30 giorni al 100 %;
• invalidità temporanea parziale: 30 giorni al 50%;
• invalidità temporanea parziale: 40 giorni al 25%.”.
• spese mediche riconosciute € 132, 91 (Cfr., consulenza C.T.U. dott. depositata il 26.07.2022). Per_1
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme, a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente e temporanea (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al 2024, condivise da questo Tribunale, ed in ossequio all'orientamento della Cassazio- ne espresso con sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerata l'età dell'attore di anni 58 al momento del consolidarsi dei postumi: liquida l'importo di € 80.417, 00 compren- sivo del quantum comprensivo dei giorni di invalidità temporanea e parziale.
Così calcolati:
Percentuale di invalidità permanente 20% Punto danno biologico € 3.809,75 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51 Punto danno non patrimoniale € 5.181,26 Punto base I.T.T. € 115,00 Danno biologico risarcibile € 54.479,00
Totale danno non patrimoniale risarcibile € 74.092,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
Totale generale: € 80.417,00
9. Per quanto, invece, attiene ai danni non patrimoniali diversi dal danno biologico, oc- corre richiamare i principi esposti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cas- sazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non pa- trimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno espresso il principio secondo il quale non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì dovrà apprezzarsi detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patri-
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moniale.
Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, se reputa che la voce del danno non patrimonia- le intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente ristorata, in considerazio- ne del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima. Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprez- zare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. Consegue da ciò che, in punto di prova, il danno morale soggettivo può essere dimostra- to mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità tempora- nea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo mo- rale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico.
10. Nel caso che occupa compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in re- lazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradi- zionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”), apprezzabili e valuta- bili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie della gravità e plurali- tà delle lesioni subite, che hanno richiesto una lunga convalescenza e riabilitazione. Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del risarcimento. È opportuno precisare che “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarci- mento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di cir- costanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qua- lunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabel- lare del danno (Cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2022, n.24227). Nessuna circo- stanza eccezionale è stata allegata. Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle moda- lità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. È stato infatti statuito che, “in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrat- tuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è do- vuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato paga- mento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta pro- va può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tut- te le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il
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mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quel- lo degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici pre- scelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.” (Sul punto, Cass. 17.2.1995 n. 1712). Sulla base di tali considerazioni, la parte convenuta deve dunque corrispondere alla par- te attrice gli interessi al tasso legale ex art. 1284 I comma c.c. inizialmente calcolati sull'importo prima individuato, tuttavia devalutato al 25.07.2016 (importo cioè corri- spondente a quello risultante dalla “devalutazione”, in base agli indici ISTAT, al 25.07.2016, quale momento del sinistro, di quello testé liquidato all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 25.07.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate. Pertanto, la compagnia convenuta dovrà corrispondere la somma di € 80.417, 00 oltre interessi ex art. 1284, I comma c.c., sulla somma devalutata al momento del fatto di an- no in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (25.07.2016) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
11. Quanto al danno patrimoniale per le spese mediche, il C.T.U. ha ritenuto congrua e documentata la somma di euro 132,91 euro;
spetta, pertanto, alla parte attrice la somma di euro 149,50 già rivalutata equitativamente all'attualità e comprensiva dei danni da ri- tardo.
12. Per ciò che concerne la richiesta di risarcimento conseguente alla riduzione della ca- pacità lavorativa specifica c.d. cenestesi lavorativa, va premesso in punto di fatto che, come da tempo afferma la Suprema Corte, l'accertamento di postumi permanenti, inci- denti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve esse- re accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trat- tandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. Il danno patrimoniale va, dunque, inteso questo come effettiva diminuzione della capa- cità reddituale del soggetto, sia sotto forma di danno emergente (mancata fruizione di redditi durante il periodo di inabilità temporanea) che sotto forma di lucro cessante (im- possibilità o ridotta possibilità per il futuro di procacciarsi o continuare a procacciarsi redditi, a seguito della compromissione della specifica capacità lavorativa). (Ex multis, Cass. 29 ottobre 2001, n. 13409, nonché Cass. 27 luglio 2001 n. 10289 ed altre). In caso di illecito lesivo della integrità psico-fisica della persona, la riduzione della ca- pacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attualmente attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, in- vece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa ge- nerica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia
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luogo ad una riduzione della capacità di guadagno. La liquidazione del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) può avvenire con criteri equitativi solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico- legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico (Cfr., Cass. civ., Sez. III, 01/12/2009, n. 25289). Con riferimento alla perdita della capacità lavorativa una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell'invalidità, la liquida- zione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere ca- rattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale. In altri ter- mini, il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da va- lutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle pre- sunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è pos- sibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro spe- cifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale. Ciò premesso, il CTU nulla ha specificato circa l'incidenza dei danni sulla capacità la- vorativa dell'attore. Va inoltre precisato che la richiesta di risarcimento del danno per la lesione della capa- cità lavorativa specifica è stata proposta in maniera del tutto generica dalla parte attrice che si è limitata in atto di citazione a chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla precisando sulla riduzione della capacità lavorativa specifica e sulla collegata diminuzione del guadagno. Alla luce di quanto premesso, tale specifica domanda va rigettata.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014 in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, secondo i valori minimi (in costanza della semplicità della controversia) dello scaglione da euro 52.000, 01 ed euro 260.000. 00.
14. In considerazione della soccombenza, pone le spese di CTU a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocrati- ca e nella persona del dott. Francesco Persico, definitivamente pronunciando sul- la controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ND la parte convenuta la nella qualità di impresa designata alla gestione dei danni Controparte_1 posti a carico del “ ”, al pagamento Controparte_2 in favore di : Parte_1
-della somma di euro 80.417, 00 oltre interessi ex art. 1284 I comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (26.07.2016) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
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-della somma di euro 149,50 per spese mediche, già comprensive di interessi;
2. ND la compagnia convenuta la nella qualità di Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni posti a carico del ”, alla rifusione a favore della Controparte_2 parte istante delle spese processuali sostenute, che liquida in euro 7.052, 00 per onorarie, ed euro 786, 00 per spese, oltre oneri e accessori, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte istante dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese del C.T.U. dott. a carico della convenuta;
pre- Persona_1 cisando che conformemente alla richiesta del consulente, che chiedeva di essere liquidato in uno a titolo di anticipo e di saldo (per Euro 800, 00), le 700, 00 indi- cate come anticipo nel provvedimento di conferimento di incarico debbano rite- nersi liquidate come saldo e dunque satisfattive delle pretese dello stesso. Così deciso, si comunichi
In Napoli, lì 27.12.2025
Il Giudice
(Dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telemati- co di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, comma 4, D.L. 9 mag- gio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA – in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Persico, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 375/2018 del ruolo generale degli affari con- tenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosario Gagliardi, domiciliato come in atti;
ATTORE E
1
P. IVA , in persona dei l.r.p.t., nella quali- Controparte_1 P.IVA_1 tà di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni posti a carico del , rappresentata e di- Controparte_2 fesa dall'avv. Luigi Tuccillo, domiciliata come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integral- mente riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in da- ta 1.6.2018, il signor conveniva in giudizio la nella qualità Pt_1 Controparte_1 di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni posti a carico del
”, al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_2 danni per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Forio d'Ischia alla via “Cava di Spinavola”, in data 25.07.2016 e quanti- ficati in €178.003,27. In particolare, l'attore nei propri scritti rappresentava che:
-in data 25.07.2016 alle ore 10:30 circa mentre passeggiava lungo il margine destro del- la carreggiata di via “Cava di Spinavola” in direzione via “Baiola”, veniva violentemen- te investito da un motociclo “Scooter” di colore blu scuro;
-il conducente di detto veicolo, in maniera imprudente, nel tentativo di arrestare la mar- cia a causa del rallentamento del veicolo che lo precedeva dovuto ad un restringimento della carreggiata, perdeva il controllo del mezzo e impattava violentemente con la ruota anteriore la sua gamba destra, scaraventandolo al suolo;
-a seguito del sinistro occorso, riportava gravi lesioni con postumi invalidanti a carattere permanente, che ne rendevano necessario il ricovero presso l'Ospedale “Rizzoli” in Lacco Ameno;
-in seguito all'impatto anche il conducente del motociclo rovinava al suolo in uno al proprio veicolo e, senza prestare soccorso, risaliva immediatamente sullo stesso dandosi alla fuga. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.12.2018, si costituiva in giudi- zio la in persona dei Controparte_3 propri l.r.p.t. insistendo, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui agli artt. 143 e ss. del D.lgs. n. 209/2005; nel merito, per il rigetto della stessa, in quanto de- stituita di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto. Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e c.t.u. medico legale, la stessa veniva rin- viata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.12.2025.
2.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per i motivi che seguono. Preliminarmente, va osservato che parte attrice ha depositato in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di lettera raccomandata alla AG ed alla AP tendente ad ottenere il risarcimento e fornita degli elementi prescritti dall'art. 148 del cd. codice delle assicura-
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zioni private (cfr., allegato “X” atto di citazione pp. 2-3). Da ciò ne consegue la proce- dibilità della domanda.
3.Nel merito, deve disattendersi l'eccezione di genericità nella ricostruzione dell'evento sollevata da parte convenuta in quanto, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati. In particolare, l'art. 164 c.p.c. impone all'attore di speci- ficare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudi- ce l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in di- fetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa). (Cfr., Cass. civ.n. 17023/2003). Orbene, nel caso di specie parte attrice ha circoscritto in modo dettagliato petitum e causa petendi, tanto da consentire una adeguata difesa da parte del convenuto. Sono in- fatti indicate dettagliatamente le circostanze di tempo e luogo in cui afferma essere av- venuto il fatto, nonché il titolo sulla base del quale ha formulato la domanda risarcitoria nei confronti della società convenuta.
4.I testi escussi hanno, in modo preciso e dettagliato, confermato come il sinistro ogget- to del giudizio sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del ciclomotore. In particolare, all'udienza del 29.9.2021, il teste di parte attrice escusso, sig.ra Tes_1
, ha confermato le circostanze relative al sinistro, rappresentando che il condu-
[...] cente del motociclo, nel tentativo di evitare l'impatto con un'automobile che lo prece- deva, aveva perso il controllo del mezzo investendo l'attore. Il teste ha poi proseguito assumendo che: “Dopo il fatto, il conducente si è rimesso in sella al motorino ed è an- dato via. Anche l'automobile che precedeva il motorino ha continuato la sua marcia.” (Cfr. verbale udienza del 29.09.2021). Ebbene, anche l'altro teste escusso, sig.ra ha confermato le circo- Testimone_2 stanze riportando: “il conducente dello scooter si è alzato, ha ripreso il motorino ed è andato via. […] non sono riuscita a prendere la targa”; ha poi proseguito rappresen- tando che: “la strada è a doppio senso, ma in quel punto vi è un restringimento della carreggiata. […] nel punto in cui si è svolto il sinistro non vi è marciapiede, né a destra né a sinistra.”. (Cfr., verbale udienza 18.05.2022). I testi sono risultati sostanzialmente attendibili, non essendo rilevante il legame con l'attore (rispettivamente, moglie e nuora) che comunque non incide sulla capacità a te- stimoniare. Sul punto, la S.C. di Cassazione con l'ordinanza n. 364/2024 ha ribadito la netta distinzione tra l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c., legata a un inte- resse giuridico diretto che legittimerebbe la partecipazione al giudizio, e la mera inat- tendibilità del teste, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Nel caso di specie entrambi i testi hanno descritto in maniera puntuale e concorde la di- namica del sinistro;
pertanto, le loro dichiarazioni sono risultate pienamente credibili. Appaiono prive di pregio le deduzioni difensive della convenuta nelle proprie conclu- sioni. È credibile che nei momenti concitati del sinistro non si conservi memoria di marca e modello del veicolo investitore o un'esatta memoria del colore del veicolo (che comunque indicano entrambi i testi scuro, nell'atto introduttivo è indicato di colore blu); peraltro le deposizioni sono state rese a distanza di anni dall'evento, il che può razio-
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nalmente spiegare l'appannarsi della memoria precisa del fatto oggetto di accetamento. Inoltre, diversamente da quanto dedotto, è credibile l'indicazione che i congiunti del danneggiato (un pedone che ha subito conseguenze lesive importanti) abbiano posto più attenzione alle condizioni del danneggiato che agli investitori. Ed infine, non appare po- co che credibile che il conducente del veicolo che investa un pedone possa rialzarsi e proseguire la marcia. Le testimonianze, diversamente da quanto indicato dalla convenu- ta, non sono in contraddizione tra di loro, né con il racconto offerto dall'attore.
Alle risultanze della prova testimoniale si aggiunge che il sig. in data Pt_1 10.08.2016 sporgeva dettagliata denuncia-querela contro ignoti per il reato di lesioni (Cfr., allegato VIII atto di citazione). Va detto che “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a ri- gettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicem- bre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vit- time della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro igno- ti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.(Ex multis, Cass. sent. n. 20066 del 02.09.2013) Si può, pertanto, affermare che dalle risultanze istruttorie emerge sia il verificarsi del si- nistro che la sua riconducibilità ad un veicolo rimasto sconosciuto, considerato che en- trambi i testi hanno dichiarato che il conducente del motociclo dopo l'impatto riprende- va il veicolo e si dava alla fuga;
pertanto, non fu possibile rilevarne il numero di targa.
5.Secondo quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno causato a persone o cose, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Giova rammentare che, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, il conducente del veicolo deve dimostrare da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di pre- vedere ed evitare il sinistro. (Ex multis, Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025).
Da ultimo, in termini si espressa la Cass. Sez. III con ord. Nr. 21761.2025: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso con- creto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente impreve- dibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n.9856 del 2022; Cass. n.11175 del 2025). Ove tali presupposti si integri- no, i rapporti tra l'art. 2054, primo comma, cod. civ. e l'art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico ac- certamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esa-
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me; in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass.n.2241 del 2019; Cass. n.20137 del 2023; Cass. n.2433 del 2024). Nel caso di specie, la Corte territoriale, all'esito del li- bero e insindacabile apprezzamento delle risultanze istruttorie, non solo non ha affer- mato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persino imprevedibile, ma, so- prattutto, ha recisamente escluso che l'automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di gui- da non appropriata. Inoltre, lungi dall'accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente, ha ritenuto che non fosse possibile verificare la misura dell'incidenza cau- sale di ognuna delle due condotte. Tenuto conto di questi accertamenti, non avrebbe po- tuto né ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., né, comunque valutare in misura pari al 50% il contributo cau- sale del pedone in mancanza della specifica individuazione della sua percentuale di colpa in funzione della progressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a carico del conducente. Il primo motivo del ricorso principale, dunque, deve essere accolto”.
6.Alla luce di tali considerazioni e sulla scorta delle prove assunte durante l'istruttoria, è possibile determinare, con un buon grado di certezza, l'assenza di colpa in capo al sig. poiché, quest'ultimo, ha fornito adeguata prova circa la sussistenza del nesso Pt_1 causale e dell'effettivo danno subito. Oltre la conferma del fatto storico e del danno evento, infatti, proveniente dai testi, conferma del nesso di causalità nel suo duplice di- spiegarsi di nesso tra danno evento e tra questo ed il danno conseguenza proviene dalla disposta c.t.u.: nella propria relazione il consulente ha affermato la compatibilità della descrizione con le conseguenze lesive accertate. Quanto poi alla condotta illegittima ed alla componente soggettiva (nel caso di specie colposa) vale la presunzione già indicata ai sensi dell'art. 2054 c.c. per danni dei conducenti di veicoli a motore ai pedoni. Peral- tro, la condotta del danneggiante per come descritta è sicuramente violativa dell'art. 140 del codice della strada che impone di guidare i veicoli in condizioni di sicurezza, in mo- do da evitare danni a cose e persone.
La convenuta, poi, si è limitata ad eccepire la violazione da parte dell'attore- danneggiato dell'art. 190 del Codice della Strada, deducendo il concorso del pedone dell'evento dannoso. La dedotta eccezione va rigettata.
Tale violazione del Codice della Strada (si intende il posizionamento dell'attore nel me- desimo senso di marcia del veicolo investitore e fuggitivo) anche se nel caso di specie è confermata dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni dei testi, non vale ad escludere la piena responsabilità del danneggiante. La condotta di infatti, non Pt_1 era imprevedibile né dal punto di vista astratto né dal punto di vista del suo concreto esplicarsi: vale a dire, cioè, non è imprevedibile per il conducente di un veicolo a moto- re che lungo una strada priva di marciapiedi si muovano pedoni anche nel proprio senso di marcia;
né la condotta dell'attore, che procedeva in linea retta, senza scarti, si può di- re che si sia esplicata in modo imprevedibile e dunque inevitabile: al contrario, la con- dotta era prevedibile e l'evento era evitabile. A conferma dell'evitabilità dell'evento dannoso ci sono anche le circostanze temporali. Il sinistro è avvenuto a metà mattina di un giorno estivo in assenza di pioggia. In tali circostanze la presenza di sul Pt_1 margine della carreggiata era ben visibile da parte dell'investitore fuggitivo.
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Peraltro, non sono emerse condotte del conducente investitore volte a limitare o evitare il danno (lo stesso, peraltro, oltre a violare la disposizione del codice della strada che impone di condurre i veicoli in condizioni di sicurezza, si è anche allontanato dal luogo del sinistro). In ogni caso la convenuta con la propria eccezione, avrebbe dovuto, secon- do le coordinate indicate dalla giurisprudenza di legittimità, indicare, mediante produ- zioni istruttorie, l'incidenza di tale condotta nella causazione del sinistro. Tale prova, però, non è stata prodotta.
Va affermata, quindi, la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo per i danni riportati dall'attore. Stante quanto precede, va pertanto affermata la spettanza del risarcimento del danno pa- trimoniale e non patrimoniale in favore dell'attore.
7.Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarci- mento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali co- stituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie. (Cfr., Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n.8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, va- da abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ri- condotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale. Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psi- chiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento. Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità –fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà co- stituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 (“Disposi- zioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 c.d. Codice delle assicurazioni private, il quale ha prescritto che “il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conse- guenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzional- mente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel ricono- scimento di un punto base di invalidità permanente.”
8.Dalla relazione del C.T.U. emerge che il consulente tecnico, dott. , Persona_1 ha così concluso: “Sulla scorta dell'esame clinico, delle visite specialistiche effettuate, della disamina della documentazione esibita ed allegata in originale alla presente rela-
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zione, si può concludere che aa 58 al momento del sinistro è affetto Parte_1 da: “postumi frattura biosssea gamba destra trattata chirurgicamente e con permanen- za di mezzi di sintesi con residuato danno assonale multitroculare dell'arto inferiore destro ” Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente oc- corsogli il 25.07.2016, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. In particolare, il CTU ha ritenuto: “Possiamo dunque concludere che i postumi ri- scontrati dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti del periziando sono valu- tabili come di seguito riportato:
• danno biologico: 20%;
• invalidità temporanea totale: 30 giorni al 100 %;
• invalidità temporanea parziale: 30 giorni al 50%;
• invalidità temporanea parziale: 40 giorni al 25%.”.
• spese mediche riconosciute € 132, 91 (Cfr., consulenza C.T.U. dott. depositata il 26.07.2022). Per_1
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme, a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente e temporanea (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al 2024, condivise da questo Tribunale, ed in ossequio all'orientamento della Cassazio- ne espresso con sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerata l'età dell'attore di anni 58 al momento del consolidarsi dei postumi: liquida l'importo di € 80.417, 00 compren- sivo del quantum comprensivo dei giorni di invalidità temporanea e parziale.
Così calcolati:
Percentuale di invalidità permanente 20% Punto danno biologico € 3.809,75 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51 Punto danno non patrimoniale € 5.181,26 Punto base I.T.T. € 115,00 Danno biologico risarcibile € 54.479,00
Totale danno non patrimoniale risarcibile € 74.092,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
Totale generale: € 80.417,00
9. Per quanto, invece, attiene ai danni non patrimoniali diversi dal danno biologico, oc- corre richiamare i principi esposti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cas- sazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non pa- trimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno espresso il principio secondo il quale non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì dovrà apprezzarsi detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patri-
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moniale.
Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, se reputa che la voce del danno non patrimonia- le intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente ristorata, in considerazio- ne del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima. Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprez- zare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. Consegue da ciò che, in punto di prova, il danno morale soggettivo può essere dimostra- to mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità tempora- nea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo mo- rale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico.
10. Nel caso che occupa compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in re- lazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradi- zionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”), apprezzabili e valuta- bili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie della gravità e plurali- tà delle lesioni subite, che hanno richiesto una lunga convalescenza e riabilitazione. Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del risarcimento. È opportuno precisare che “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarci- mento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di cir- costanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qua- lunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabel- lare del danno (Cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2022, n.24227). Nessuna circo- stanza eccezionale è stata allegata. Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle moda- lità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. È stato infatti statuito che, “in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrat- tuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è do- vuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato paga- mento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta pro- va può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tut- te le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il
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mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quel- lo degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici pre- scelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.” (Sul punto, Cass. 17.2.1995 n. 1712). Sulla base di tali considerazioni, la parte convenuta deve dunque corrispondere alla par- te attrice gli interessi al tasso legale ex art. 1284 I comma c.c. inizialmente calcolati sull'importo prima individuato, tuttavia devalutato al 25.07.2016 (importo cioè corri- spondente a quello risultante dalla “devalutazione”, in base agli indici ISTAT, al 25.07.2016, quale momento del sinistro, di quello testé liquidato all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 25.07.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate. Pertanto, la compagnia convenuta dovrà corrispondere la somma di € 80.417, 00 oltre interessi ex art. 1284, I comma c.c., sulla somma devalutata al momento del fatto di an- no in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (25.07.2016) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
11. Quanto al danno patrimoniale per le spese mediche, il C.T.U. ha ritenuto congrua e documentata la somma di euro 132,91 euro;
spetta, pertanto, alla parte attrice la somma di euro 149,50 già rivalutata equitativamente all'attualità e comprensiva dei danni da ri- tardo.
12. Per ciò che concerne la richiesta di risarcimento conseguente alla riduzione della ca- pacità lavorativa specifica c.d. cenestesi lavorativa, va premesso in punto di fatto che, come da tempo afferma la Suprema Corte, l'accertamento di postumi permanenti, inci- denti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve esse- re accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trat- tandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. Il danno patrimoniale va, dunque, inteso questo come effettiva diminuzione della capa- cità reddituale del soggetto, sia sotto forma di danno emergente (mancata fruizione di redditi durante il periodo di inabilità temporanea) che sotto forma di lucro cessante (im- possibilità o ridotta possibilità per il futuro di procacciarsi o continuare a procacciarsi redditi, a seguito della compromissione della specifica capacità lavorativa). (Ex multis, Cass. 29 ottobre 2001, n. 13409, nonché Cass. 27 luglio 2001 n. 10289 ed altre). In caso di illecito lesivo della integrità psico-fisica della persona, la riduzione della ca- pacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attualmente attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, in- vece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa ge- nerica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia
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luogo ad una riduzione della capacità di guadagno. La liquidazione del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) può avvenire con criteri equitativi solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico- legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico (Cfr., Cass. civ., Sez. III, 01/12/2009, n. 25289). Con riferimento alla perdita della capacità lavorativa una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell'invalidità, la liquida- zione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere ca- rattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale. In altri ter- mini, il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da va- lutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle pre- sunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è pos- sibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro spe- cifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale. Ciò premesso, il CTU nulla ha specificato circa l'incidenza dei danni sulla capacità la- vorativa dell'attore. Va inoltre precisato che la richiesta di risarcimento del danno per la lesione della capa- cità lavorativa specifica è stata proposta in maniera del tutto generica dalla parte attrice che si è limitata in atto di citazione a chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla precisando sulla riduzione della capacità lavorativa specifica e sulla collegata diminuzione del guadagno. Alla luce di quanto premesso, tale specifica domanda va rigettata.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014 in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, secondo i valori minimi (in costanza della semplicità della controversia) dello scaglione da euro 52.000, 01 ed euro 260.000. 00.
14. In considerazione della soccombenza, pone le spese di CTU a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocrati- ca e nella persona del dott. Francesco Persico, definitivamente pronunciando sul- la controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ND la parte convenuta la nella qualità di impresa designata alla gestione dei danni Controparte_1 posti a carico del “ ”, al pagamento Controparte_2 in favore di : Parte_1
-della somma di euro 80.417, 00 oltre interessi ex art. 1284 I comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (26.07.2016) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
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-della somma di euro 149,50 per spese mediche, già comprensive di interessi;
2. ND la compagnia convenuta la nella qualità di Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni posti a carico del ”, alla rifusione a favore della Controparte_2 parte istante delle spese processuali sostenute, che liquida in euro 7.052, 00 per onorarie, ed euro 786, 00 per spese, oltre oneri e accessori, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte istante dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese del C.T.U. dott. a carico della convenuta;
pre- Persona_1 cisando che conformemente alla richiesta del consulente, che chiedeva di essere liquidato in uno a titolo di anticipo e di saldo (per Euro 800, 00), le 700, 00 indi- cate come anticipo nel provvedimento di conferimento di incarico debbano rite- nersi liquidate come saldo e dunque satisfattive delle pretese dello stesso. Così deciso, si comunichi
In Napoli, lì 27.12.2025
Il Giudice
(Dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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