Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , dopo le parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466 ," sono inserite le seguenti: "compreso il personale appartenente agli organismi di
informazione e sicurezza,".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"346.000 euro".
3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 .
informazione e sicurezza,".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"346.000 euro".
3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 .