Versione
19 marzo 2004
19 marzo 2004
Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , dopo le parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466 ," sono inserite le seguenti: "compreso il personale appartenente agli organismi di
informazione e sicurezza,".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"346.000 euro".
3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 .
informazione e sicurezza,".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"346.000 euro".
3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 .
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2014, n. 13052Provvedimento: N. 10355/2005 REG.RIC. N. 13052/2014 REG.PROV.COLL. N. 10355/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10355 del 2005, proposto da: IA SI, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266; contro Il Ministero della Difesa, in persona del Ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare; per …Leggi di più...
- art. 444 c.p.p.·
- art. 3 legge 241/1990·
- principio di ragionevolezza·
- art. 445 c.p.p.·
- patteggiamento·
- violazione dell'affidamento·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- art. 3 Costituzione·
- art. 97 Costituzione·
- decadenza da nomina·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- requisiti di partecipazione al concorso pubblico·
- condanne penali