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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 502/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Teodoro LANGELLOTTI
del Foro di Bologna e Fabio Email_1 FALCONE del Foro di Rimini ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito a Rimini (RN) in via Flaminia n. 134/N (47923)
- OPPONENTE -
CONTRO
(cod. fisc. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 ; rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paradiso del Foro di Viterbo ( ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio sito a Viterbo in Via G. Matteotti n. 73
E in Controparte_2 persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli t) e Oreste Email_4 Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo. CP_2
- OPPOSTI - MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione promossa da avverso la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 13776202500000690000 in data 18\04\2025 del valore di
€ 79.163,20 in relazione alla quale eccepiva :
1) l'irrituale notifica effettuata a mezzo PEC in data 23\04\2025 in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica t” non risultante Email_5 dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata e ad un indirizzo di posta elettronica del destinatario ” relativo Email_6 all'impresa individuale della quale l'odierno ricorrente era stato in passato titolare;
2) l'omessa indicazione dei bene sul quale deve essere iscritta l'ipoteca;
3) il fatto che la quasi totalità dei crediti di natura previdenziale fosse stata oggetto di un complessivo piano di rateizzazione con istanza n. n. 126684 presentata dal ricorrente in data 12 marzo 2024 definitivamente approvata da
. CP_3
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti opposte e che CP_3 CP_2 producevano idonea documentazione e chiedevano il rigetto del ricorso .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l'opposizione è risultata immeritevole di accoglimento .
1) Palesemente infondata è la doglianza circa la pretesa nullità della notifica effettuata a mezzo PEC in quanto effettuata da utilizzando un indirizzo di CP_3 posta elettronica non presente nei pubblici elenchi (REGINDE, Elenco PP. AA., INI-PEC, IPA) .
La giurisprudenza di legittimità ha infatti definitivamente chiarito in tema di notificazione a mezzo PEC che la notifica di un atto effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non sia nulla ove la stessa – come nel caso di specie − abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto ( Cass. Sez. Unite Sentenza n. 15979 del 18\05\2022 Rv. 664909 - 01) .
Del resto l'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 nel prevedere che “…La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” nulla dispone circa l'indirizzo PEC del mittente .
In ordine alla ulteriore doglianza relativa al fatto che la PEC sia stata indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica del destinatario
” relativo all'impresa individuale della quale Controparte_4 l'odierno ricorrente era stato in passato titolare , va qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione che abbia dimostrato – come nel caso di specie − di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza ed all'oggetto dell'impugnazione ( cfr. Cass. Sez. U n. 23620 del 28/09/2018 Rv. 650466-02 e le conformi n. 20625 del 31\08\2017 Rv. 645225-01 e l'Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018 Rv. 651155- 03).
2) Quanto all'ulteriore rilievo circa il fatto che nella comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione non vi sia alcun riferimento al bene sul quale l'ipoteca dovrebbe essere iscritta , va qui richiamata Cass. Sez. Tributaria n. 25456 in data 17/09/2025 che sul punto ha a enunciato il seguente condivisibile principio di diritto : “ In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77 comma 2-bis del DPR 29\09\1973 n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del DL 13\05\2911 n.70 convertito con modificazioni, dalla L. 12\07\2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare". 3) Quanto alla circostanza che “ …la quasi totalità dei crediti a garanzia dei quali è stata emanata la citata comunicazione, è stata oggetto di un complessivo piano di rateizzazione definitivamente approvato da controparte…” , va detto che ritualmente costituita in giudizio abbia prodotto idonea CP_3 documentazione non contestata comprovante il fatto che dei n. 5 Avvisi di Addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (per i quali soli esiste la giurisdizione dell'adito Giudice del Lavoro) :
− l'AVA n. 43720240001175722/000 non sia ricompreso nella rateazione del 12.03.2024 ;
− in ordine ai restanti n.4 AVA ricompresi nella rateazione aventi numero 43720220000580960/000, 43720220000739666/000, 43720220001014626/000 e 43720220001687256/000 il contribuente abbia eseguito pagamenti solo parziali pagando unicamente le prime 3 rate fino al 13\05\2024 : ciò che comprova come il ricorrente sia decaduto automaticamente dal beneficio della rateazione.
Per tutti questi motivi si impone dunque il rigetto della opposizione .
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 13\05\2025 , disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con
[...]
e : Controparte_5 CP_2
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna alla rifusione in favore delle parti opposte Controparte_6
e delle spese processuali Controparte_5 CP_2 consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) per ciascuna parte opposta , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso a Rimini all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025.
Il Giudice
Lucio ARDIGO'