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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Giovanna Ferrero Consigliere dr.ssa Manuela Andretta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1332/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 P.IVA_1
Porreca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cervinara (Av), Via Cupa n. 11, in forza di procura alle liti in atti;
- appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Morano, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito Milano, Via Sirtori n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
- appellate-
All'esito dell'udienza del la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
pagina 1 di 8 **** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.4.2022 le società ed sottoscrivevano un contratto Controparte_1 Parte_1 avente ad oggetto la fornitura di cavi di alluminio, in forza del quale la prima si obbligava a consegnare i cavi imballati all'interno di apposite bobine di sua proprietà; tali bobine tuttavia non erano a loro volta oggetto di vendita, con conseguente obbligo di restituzione comprensivo di un eventuale addebito di
“quote di deperimento”, da calcolarsi sul valore della cauzione secondo quote percentuali da applicare in progressione dal 10 % (nel caso di riconsegna delle bobine avvenuta entro sei mesi) al 100 % (in caso di restituzione avvenuta oltre dodici mesi dalla consegna).
Lamentando la restituzione di sole 9 bobine a fronte delle 72 consegnate, chiedeva ed otteneva dal CP_1
Tribunale di Milano decreto ingiuntivo (n. 2524/24) per l'importo di € 71.944,87, corrispondente al valore cauzionale delle bobine.
Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio innanzi al medesimo Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano, chiedendo la revoca del suddetto decreto ingiuntivo.
In particolare, a sostegno della propria pretesa l'attrice esponeva che: (i) le bobine non costituivano oggetto di vendita, ma erano state fornite in regime di “cauzione a rendere”, rimanendo pertanto di proprietà di che non avrebbe avuto titolo per pretenderne il pagamento del prezzo, ma solo la restituzione;
(ii) CP_1 il contratto non prevedeva né il prezzo delle bobine né il modo per determinarlo e ciò avrebbe determinato la nullità della pattuizione ex artt. 1325 e 1346 c.c.; (iii) il prezzo era in ogni caso indeterminabile, atteso che le bobine risultavano già deteriorate al momento della consegna, al che l'importo richiesto da CP_1 sarebbe risultato superiore del 300% rispetto al loro valore reale;
(iv) la previsione contrattuale relativa alla causale della cauzione era da considerarsi nulla ex artt. 1325 e 1346 c.c. per carenza dell'elemento essenziale dell'oggetto della prestazione, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'ammontare della cauzione.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, la CP_1 conferma del decreto.
Il Tribunale, con sentenza n. 2788/2025 pubblicata in data 02.04.2025, così decideva:
“1) conferma il decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21 febbraio 2024; 2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida complessivamente in Parte_1 Controparte_1 euro 9142,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%, oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
pagina 2 di 8 Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 9.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art.350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte opponente per le seguenti motivazioni.
- la proposta di vendita sottoscritta tra le parti e le condizioni generali ivi richiamate prevedevano la sola consegna delle bobine, senza trasferirne la proprietà; pertanto, dette bobine erano state concesse in comodato precario garantito da una cauzione;
una garanzia, secondo il primo giudice, assimilabile a un pegno o a un deposito irregolare, ed avente la funzione, in caso di inadempimento, di assicurare il ristoro di eventuali danni;
- le fatture “cauzionali” emesse da al momento della consegna di bobine e cavi avevano lo CP_1 scopo di ottenere da la cauzione relativa al possibile deterioramento degli imballaggi;
Parte_1 solo successivamente, in base al tempo impiegato da per la restituzione delle bobine, Parte_1 aveva determinato le somme dovute per il loro deperimento, applicando le percentuali CP_1 previste contrattualmente, assimilabili a una clausola penale e calcolate sul valore nominale dei prodotti, come stabilito nell'apposito listino prezzi;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di secondo cui il valore delle bobine non era stato Parte_1 concordato e, pertanto, il listino prezzi avrebbe avuto natura unilaterale. Le condizioni generali
(art. 11.1) stabilivano infatti che i prezzi dei prodotti erano quelli pattuiti per il loro acquisto, e la previsione della cauzione aveva reso possibile determinare l'importo “per relationem”, in conformità agli usi del settore (art. 1340 c.c.), tenendo presente che il contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., vincola le parti anche alle conseguenze derivanti da legge, usi (in particolare le norme Anie menzionate nella proposta di vendita) e equità;
- ha ritenuto parimenti infondata la contestazione relativa alla pretesa nullità della clausola sulla cauzione per indeterminatezza dell'oggetto o difetto di consenso, ai sensi degli artt. 1325, 1346 e
1418 c.c. Infatti, tale clausola era stata frutto delle trattative incorse tra le parti, e risultava integrata da rinvii a usi e condizioni conoscibili con la diligenza propria di imprese operanti nello stesso settore;
- infine, ha ritenuto che l'allegazione secondo cui le bobine sarebbero state già deteriorate al momento della consegna esula dal thema decidendum, non vertendo la causa sulla garanzia per vizi della cosa venduta;
peraltro, gli accordi non presupponevano che le bobine fossero nuove, trattandosi di meri supporti temporanei per il trasporto della merce principale, ossia i cavi elettrici.
pagina 3 di 8 ^^^^ L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Parte_1
Primo motivo. L'appellante censura innanzitutto la parte della sentenza dove il Tribunale ha affermato che le parti operavano nello stesso settore industriale.
Concorda con la ricostruzione del primo giudice nella parte in cui ha individuato nella consegna delle bobine un comodato garantito da cauzione, assimilabile al pegno irregolare;
tuttavia, assume che proprio tale qualificazione avrebbe imposto il rigetto della domanda monitoria, poiché — essendo la cauzione assimilabile a pegno irregolare — si sarebbe dovuto applicare l'art. 2786 c.c., che richiede la consegna materiale del bene oggetto della garanzia per il perfezionamento del pegno. Consegna che, nel caso concreto, non sarebbe mai avvenuta, con la conseguenza che la garanzia reale non si sarebbe perfezionata, difettando un elemento costitutivo della fattispecie. Pertanto, il credito azionato in via monitoria da CP_1 non sarebbe mai esistito.
Secondo motivo. Con tale motivo, subordinato al precedente, l'appellante critica in primo luogo la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed in particolare:
- il Tribunale avrebbe travisato l'art. 11.1 delle condizioni generali, affermando che esso stabiliva i
“prezzi dei prodotti”, mentre in realtà riguardava il solo prezzo dei cavi e non delle bobine, che, infatti, non erano oggetto di vendita ma di comodato;
pertanto, non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di alcun accordo da cui desumere che le parti avessero inteso far riferimento al prezzo di vendita o alla condizione di nuovo delle bobine;
- non risulterebbe dimostrata l'esistenza di normative Anie o di altre norme d'uso, conosciute o conoscibili da parte di inerenti ai criteri di determinazione della cauzione;
Parte_1
- il listino Nexans dei prezzi di vendita delle bobine nuove non avrebbe permesso di rendere determinato o determinabile l'ammontare della cauzione pretesa in relazione a bobine usate e che non hanno formato oggetto di vendita ma di comodato.
Ciò premesso sostiene che la sentenza impugnata ha violato gli artt. 1325, 1346 e 1418 Parte_1
c.c., non essendosi il giudice avveduto della nullità della clausola contrattuale relativa alla cauzione, non essendo stato determinato l'importo della stessa, né stabiliti criteri idonei per la sua determinazione, sicché l'oggetto della prestazione risulta indeterminato e indeterminabile. Contesta poi che tale mancanza possa essere sanata tramite eterointegrazione ex art. 1374 c.c., non esistendo norme preposte a stabilire un criterio legale per la quantificazione della cauzione;
né, a suo dire sono stati provati usi commerciali o linee guida (come quelle Anie richiamate dal Tribunale) per la pagina 4 di 8 determinazione dell'importo, e tantomeno individuabili altre fonti esterne idonee a colmare le descritte lacune del contratto.
Da ultimo, afferma che non può farsi riferimento al listino relativo a bobine nuove, perché CP_1 nel caso concreto la fornitura riguardava bobine già usate e concesse in comodato.
Terzo motivo. In tale motivo, subordinato ai precedenti, l'appellante afferma, in primo luogo, che il Tribunale ha errato nella determinazione del numero delle bobine restituite (indicate in 9), posto che non sono state considerate le ulteriori sette bobine restituite in data 6.9.2024, come documentato in giudizio;
circostanza che avrebbe deposto per la riduzione dell'importo dell'ingiunzione di pagamento.
Ancora, contesta che la sentenza non ha esaminato né deciso sulla domanda – espressamente formulata nella memoria del 17.10.2024 – volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto da alla restituzione delle bobine ancora giacenti. CP_1
Da ultimo, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che le bobine Parte_1 fossero usate o meno;
al contrario, tale elemento è a suo dire dirimente sia per contestare la possibilità di far riferimento a listini relativi a prezzi di vendita del nuovo, sia, considerato il richiamo all'integrazione secondo equità operato dal giudice di prime cure, in considerazione dell'iniquità del vantaggio che si consentirebbe di realizzare a che, avendo consegnato bobine usate, si CP_1 vedrebbe riconosciuto il controvalore di bobine nuove.
^^^^ L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza CP_1 impugnata.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Quanto al primo motivo, l'appellante incentra la sua censura sulla base della qualificazione data dal giudice di primo grado alla consegna cauzionata delle bobine, assimilabile, in tesi, ad un “comodato gratuito garantito da cauzione, assimilabile a pegno irregolare”, affermando che in tal caso, mancando la datio della res (il denaro) la garanzia reale non si sarebbe perfezionata e, perciò, difettando un elemento costitutivo della fattispecie, il credito azionato non sarebbe mai esistito.
Osserva tuttavia il Collegio che in ogni caso, al di là della qualificazione formale data dal primo decidente, che ha inteso ricondurre in una cornice di tipicità (comodato – pegno irregolare) la fattispecie di cui è causa, quel che rileva è unicamente che, in base agli accordi contrattuali (validi ed pagina 5 di 8 efficaci ai sensi del 1322 e ss,), era stata in ogni caso pattuita la riconsegna delle bobine nei termini indicati, sicchè il diritto di credito di discende semplicemente dall'inadempimento di detta CP_1 obbligazione ( “bobine cauzionate a rendere secondo norme Anie;
ritiro degli imballi vuoti a cura e spese del cliente, addebito delle quote di deperimento da calcolarsi sul valore della cauzione, come segue:10% se rese entro 6 mesi 30% se rese entro 9 mesi 60% se rese entro 12 mesi 100% se rese oltre i 12 mesi”),per cui in sostanza il mancato versamento del valore cauzionale non priva certo di effetti l'obbligazione restitutoria di cui si discute.
Quanto al secondo motivo:
- (i) rispetto alla doglianza secondo cui l'oggetto della prestazione risulterebbe indeterminato e indeterminabile, è sufficiente rilevare, come correttamente messo in evidenza dal Tribunale, che la quantificazione del valore cauzionale risulta da un apposito listino prezzi i cui valori sono stati riportati all'interno delle fatture ricevute da al momento della consegna, contabilizzate Parte_1
e mai contestate, se non dopo l'instaurazione del giudizio.
Ed a conferma dell'accettazione di dette fatture, di rilevi che, quando a sua volta l'appellata, a fronte della restituzione di tre bobine, ha emesso nota di credito a storno del valore cauzionale, nulla ancora una volta veniva obiettato da CP_1
Non condivisibile al riguardo è poi la tesi dell'appellante secondo la quale tali fatture, seppur contabilizzate, sarebbero irrilevanti perché a suo dire non tenersi conto del “contegno successivo delle parti per la determinazione di elementi essenziali del negozio giuridico (la nullità non è sanabile per comportamento successivo)” e “perché la ricezione/contabilizzazione di fatture non può sanare la nullità di clausole per indeterminatezza dell'oggetto, né può integrare accettazione di un listino interno al di fuori di un vincolo contrattuale”. CP_1
Al contrario, infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come da ultimo Cass. sez. II, 08/02/2024 n.3581 “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez.
2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, pagina 6 di 8 Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n.
2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del
18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018;
Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”.
Dunque, in sostanza, se il destinatario annota la fattura in contabilità e la non contesta accettandola, ciò equivale a confessare l'esistenza del rapporto contrattuale, inclusivo del prezzo indicato, con ciò escludendosi la nullità per indeterminatezza originaria (e peraltro nulla esclude che, a fronte di una eventuale iniziale non determinazione del corrispettivo dell'accordo a latere delle fornitura, questo possa esser concordato in un momento successivo, come poi indicato nella fattura non contestata).
- (ii) rispetto al fatto che il riferimento era ai prezzi di bobine nuove, e non usate, resta comunque che il valore di riferimento convenuto per il calcolo della quota di deperimento è quello riportato nel listino prezzi prima e nelle fatture cauzionali che lo richiamo poi, cosicché è irrilevante la circostanza che esse fossero nuove o meno.
Infine, quanto al terzo motivo, è irrilevante che abbia restituito o meno ulteriori bobine, Parte_1 posto che la restituzione è in ogni caso avvenuta oltre i 12 mesi pattuiti, e dunque è in ogni caso maturato il diritto di a richiedere l'intera quota di deperimento come da accordi. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono va pertanto rigettato il gravame ed interamente confermata la sentenza impugnata.
^^^
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2788/2025 emessa dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da 52.000 a 260.000) in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese pagina 7 di 8 forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Milano, 17.12.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Giovanna Ferrero Consigliere dr.ssa Manuela Andretta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1332/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 P.IVA_1
Porreca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cervinara (Av), Via Cupa n. 11, in forza di procura alle liti in atti;
- appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Morano, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito Milano, Via Sirtori n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
- appellate-
All'esito dell'udienza del la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
pagina 1 di 8 **** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.4.2022 le società ed sottoscrivevano un contratto Controparte_1 Parte_1 avente ad oggetto la fornitura di cavi di alluminio, in forza del quale la prima si obbligava a consegnare i cavi imballati all'interno di apposite bobine di sua proprietà; tali bobine tuttavia non erano a loro volta oggetto di vendita, con conseguente obbligo di restituzione comprensivo di un eventuale addebito di
“quote di deperimento”, da calcolarsi sul valore della cauzione secondo quote percentuali da applicare in progressione dal 10 % (nel caso di riconsegna delle bobine avvenuta entro sei mesi) al 100 % (in caso di restituzione avvenuta oltre dodici mesi dalla consegna).
Lamentando la restituzione di sole 9 bobine a fronte delle 72 consegnate, chiedeva ed otteneva dal CP_1
Tribunale di Milano decreto ingiuntivo (n. 2524/24) per l'importo di € 71.944,87, corrispondente al valore cauzionale delle bobine.
Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio innanzi al medesimo Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano, chiedendo la revoca del suddetto decreto ingiuntivo.
In particolare, a sostegno della propria pretesa l'attrice esponeva che: (i) le bobine non costituivano oggetto di vendita, ma erano state fornite in regime di “cauzione a rendere”, rimanendo pertanto di proprietà di che non avrebbe avuto titolo per pretenderne il pagamento del prezzo, ma solo la restituzione;
(ii) CP_1 il contratto non prevedeva né il prezzo delle bobine né il modo per determinarlo e ciò avrebbe determinato la nullità della pattuizione ex artt. 1325 e 1346 c.c.; (iii) il prezzo era in ogni caso indeterminabile, atteso che le bobine risultavano già deteriorate al momento della consegna, al che l'importo richiesto da CP_1 sarebbe risultato superiore del 300% rispetto al loro valore reale;
(iv) la previsione contrattuale relativa alla causale della cauzione era da considerarsi nulla ex artt. 1325 e 1346 c.c. per carenza dell'elemento essenziale dell'oggetto della prestazione, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'ammontare della cauzione.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, la CP_1 conferma del decreto.
Il Tribunale, con sentenza n. 2788/2025 pubblicata in data 02.04.2025, così decideva:
“1) conferma il decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21 febbraio 2024; 2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida complessivamente in Parte_1 Controparte_1 euro 9142,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%, oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
pagina 2 di 8 Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 9.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art.350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte opponente per le seguenti motivazioni.
- la proposta di vendita sottoscritta tra le parti e le condizioni generali ivi richiamate prevedevano la sola consegna delle bobine, senza trasferirne la proprietà; pertanto, dette bobine erano state concesse in comodato precario garantito da una cauzione;
una garanzia, secondo il primo giudice, assimilabile a un pegno o a un deposito irregolare, ed avente la funzione, in caso di inadempimento, di assicurare il ristoro di eventuali danni;
- le fatture “cauzionali” emesse da al momento della consegna di bobine e cavi avevano lo CP_1 scopo di ottenere da la cauzione relativa al possibile deterioramento degli imballaggi;
Parte_1 solo successivamente, in base al tempo impiegato da per la restituzione delle bobine, Parte_1 aveva determinato le somme dovute per il loro deperimento, applicando le percentuali CP_1 previste contrattualmente, assimilabili a una clausola penale e calcolate sul valore nominale dei prodotti, come stabilito nell'apposito listino prezzi;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di secondo cui il valore delle bobine non era stato Parte_1 concordato e, pertanto, il listino prezzi avrebbe avuto natura unilaterale. Le condizioni generali
(art. 11.1) stabilivano infatti che i prezzi dei prodotti erano quelli pattuiti per il loro acquisto, e la previsione della cauzione aveva reso possibile determinare l'importo “per relationem”, in conformità agli usi del settore (art. 1340 c.c.), tenendo presente che il contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., vincola le parti anche alle conseguenze derivanti da legge, usi (in particolare le norme Anie menzionate nella proposta di vendita) e equità;
- ha ritenuto parimenti infondata la contestazione relativa alla pretesa nullità della clausola sulla cauzione per indeterminatezza dell'oggetto o difetto di consenso, ai sensi degli artt. 1325, 1346 e
1418 c.c. Infatti, tale clausola era stata frutto delle trattative incorse tra le parti, e risultava integrata da rinvii a usi e condizioni conoscibili con la diligenza propria di imprese operanti nello stesso settore;
- infine, ha ritenuto che l'allegazione secondo cui le bobine sarebbero state già deteriorate al momento della consegna esula dal thema decidendum, non vertendo la causa sulla garanzia per vizi della cosa venduta;
peraltro, gli accordi non presupponevano che le bobine fossero nuove, trattandosi di meri supporti temporanei per il trasporto della merce principale, ossia i cavi elettrici.
pagina 3 di 8 ^^^^ L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Parte_1
Primo motivo. L'appellante censura innanzitutto la parte della sentenza dove il Tribunale ha affermato che le parti operavano nello stesso settore industriale.
Concorda con la ricostruzione del primo giudice nella parte in cui ha individuato nella consegna delle bobine un comodato garantito da cauzione, assimilabile al pegno irregolare;
tuttavia, assume che proprio tale qualificazione avrebbe imposto il rigetto della domanda monitoria, poiché — essendo la cauzione assimilabile a pegno irregolare — si sarebbe dovuto applicare l'art. 2786 c.c., che richiede la consegna materiale del bene oggetto della garanzia per il perfezionamento del pegno. Consegna che, nel caso concreto, non sarebbe mai avvenuta, con la conseguenza che la garanzia reale non si sarebbe perfezionata, difettando un elemento costitutivo della fattispecie. Pertanto, il credito azionato in via monitoria da CP_1 non sarebbe mai esistito.
Secondo motivo. Con tale motivo, subordinato al precedente, l'appellante critica in primo luogo la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed in particolare:
- il Tribunale avrebbe travisato l'art. 11.1 delle condizioni generali, affermando che esso stabiliva i
“prezzi dei prodotti”, mentre in realtà riguardava il solo prezzo dei cavi e non delle bobine, che, infatti, non erano oggetto di vendita ma di comodato;
pertanto, non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di alcun accordo da cui desumere che le parti avessero inteso far riferimento al prezzo di vendita o alla condizione di nuovo delle bobine;
- non risulterebbe dimostrata l'esistenza di normative Anie o di altre norme d'uso, conosciute o conoscibili da parte di inerenti ai criteri di determinazione della cauzione;
Parte_1
- il listino Nexans dei prezzi di vendita delle bobine nuove non avrebbe permesso di rendere determinato o determinabile l'ammontare della cauzione pretesa in relazione a bobine usate e che non hanno formato oggetto di vendita ma di comodato.
Ciò premesso sostiene che la sentenza impugnata ha violato gli artt. 1325, 1346 e 1418 Parte_1
c.c., non essendosi il giudice avveduto della nullità della clausola contrattuale relativa alla cauzione, non essendo stato determinato l'importo della stessa, né stabiliti criteri idonei per la sua determinazione, sicché l'oggetto della prestazione risulta indeterminato e indeterminabile. Contesta poi che tale mancanza possa essere sanata tramite eterointegrazione ex art. 1374 c.c., non esistendo norme preposte a stabilire un criterio legale per la quantificazione della cauzione;
né, a suo dire sono stati provati usi commerciali o linee guida (come quelle Anie richiamate dal Tribunale) per la pagina 4 di 8 determinazione dell'importo, e tantomeno individuabili altre fonti esterne idonee a colmare le descritte lacune del contratto.
Da ultimo, afferma che non può farsi riferimento al listino relativo a bobine nuove, perché CP_1 nel caso concreto la fornitura riguardava bobine già usate e concesse in comodato.
Terzo motivo. In tale motivo, subordinato ai precedenti, l'appellante afferma, in primo luogo, che il Tribunale ha errato nella determinazione del numero delle bobine restituite (indicate in 9), posto che non sono state considerate le ulteriori sette bobine restituite in data 6.9.2024, come documentato in giudizio;
circostanza che avrebbe deposto per la riduzione dell'importo dell'ingiunzione di pagamento.
Ancora, contesta che la sentenza non ha esaminato né deciso sulla domanda – espressamente formulata nella memoria del 17.10.2024 – volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto da alla restituzione delle bobine ancora giacenti. CP_1
Da ultimo, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che le bobine Parte_1 fossero usate o meno;
al contrario, tale elemento è a suo dire dirimente sia per contestare la possibilità di far riferimento a listini relativi a prezzi di vendita del nuovo, sia, considerato il richiamo all'integrazione secondo equità operato dal giudice di prime cure, in considerazione dell'iniquità del vantaggio che si consentirebbe di realizzare a che, avendo consegnato bobine usate, si CP_1 vedrebbe riconosciuto il controvalore di bobine nuove.
^^^^ L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza CP_1 impugnata.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Quanto al primo motivo, l'appellante incentra la sua censura sulla base della qualificazione data dal giudice di primo grado alla consegna cauzionata delle bobine, assimilabile, in tesi, ad un “comodato gratuito garantito da cauzione, assimilabile a pegno irregolare”, affermando che in tal caso, mancando la datio della res (il denaro) la garanzia reale non si sarebbe perfezionata e, perciò, difettando un elemento costitutivo della fattispecie, il credito azionato non sarebbe mai esistito.
Osserva tuttavia il Collegio che in ogni caso, al di là della qualificazione formale data dal primo decidente, che ha inteso ricondurre in una cornice di tipicità (comodato – pegno irregolare) la fattispecie di cui è causa, quel che rileva è unicamente che, in base agli accordi contrattuali (validi ed pagina 5 di 8 efficaci ai sensi del 1322 e ss,), era stata in ogni caso pattuita la riconsegna delle bobine nei termini indicati, sicchè il diritto di credito di discende semplicemente dall'inadempimento di detta CP_1 obbligazione ( “bobine cauzionate a rendere secondo norme Anie;
ritiro degli imballi vuoti a cura e spese del cliente, addebito delle quote di deperimento da calcolarsi sul valore della cauzione, come segue:10% se rese entro 6 mesi 30% se rese entro 9 mesi 60% se rese entro 12 mesi 100% se rese oltre i 12 mesi”),per cui in sostanza il mancato versamento del valore cauzionale non priva certo di effetti l'obbligazione restitutoria di cui si discute.
Quanto al secondo motivo:
- (i) rispetto alla doglianza secondo cui l'oggetto della prestazione risulterebbe indeterminato e indeterminabile, è sufficiente rilevare, come correttamente messo in evidenza dal Tribunale, che la quantificazione del valore cauzionale risulta da un apposito listino prezzi i cui valori sono stati riportati all'interno delle fatture ricevute da al momento della consegna, contabilizzate Parte_1
e mai contestate, se non dopo l'instaurazione del giudizio.
Ed a conferma dell'accettazione di dette fatture, di rilevi che, quando a sua volta l'appellata, a fronte della restituzione di tre bobine, ha emesso nota di credito a storno del valore cauzionale, nulla ancora una volta veniva obiettato da CP_1
Non condivisibile al riguardo è poi la tesi dell'appellante secondo la quale tali fatture, seppur contabilizzate, sarebbero irrilevanti perché a suo dire non tenersi conto del “contegno successivo delle parti per la determinazione di elementi essenziali del negozio giuridico (la nullità non è sanabile per comportamento successivo)” e “perché la ricezione/contabilizzazione di fatture non può sanare la nullità di clausole per indeterminatezza dell'oggetto, né può integrare accettazione di un listino interno al di fuori di un vincolo contrattuale”. CP_1
Al contrario, infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come da ultimo Cass. sez. II, 08/02/2024 n.3581 “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez.
2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, pagina 6 di 8 Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n.
2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del
18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018;
Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”.
Dunque, in sostanza, se il destinatario annota la fattura in contabilità e la non contesta accettandola, ciò equivale a confessare l'esistenza del rapporto contrattuale, inclusivo del prezzo indicato, con ciò escludendosi la nullità per indeterminatezza originaria (e peraltro nulla esclude che, a fronte di una eventuale iniziale non determinazione del corrispettivo dell'accordo a latere delle fornitura, questo possa esser concordato in un momento successivo, come poi indicato nella fattura non contestata).
- (ii) rispetto al fatto che il riferimento era ai prezzi di bobine nuove, e non usate, resta comunque che il valore di riferimento convenuto per il calcolo della quota di deperimento è quello riportato nel listino prezzi prima e nelle fatture cauzionali che lo richiamo poi, cosicché è irrilevante la circostanza che esse fossero nuove o meno.
Infine, quanto al terzo motivo, è irrilevante che abbia restituito o meno ulteriori bobine, Parte_1 posto che la restituzione è in ogni caso avvenuta oltre i 12 mesi pattuiti, e dunque è in ogni caso maturato il diritto di a richiedere l'intera quota di deperimento come da accordi. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono va pertanto rigettato il gravame ed interamente confermata la sentenza impugnata.
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Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2788/2025 emessa dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da 52.000 a 260.000) in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese pagina 7 di 8 forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Milano, 17.12.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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