TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. SO AP Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1882/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Federico Parte_1 C.F._1
Mazzotti
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Federico CP_1 C.F._2
Mazzotti
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 01/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 04/09/1985 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1426, parte II, serie A, anno 1985; dalla loro unione sono nati in Bari tre figli: nato il [...], Persona_1 Persona_2 nato il [...] e nato il [...]; Persona_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data
[...]
04/09/1985 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1426, parte
II, serie A, anno 1985 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 01/04/2025 iscritto al n. r.g. 1882/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 28/10/2025
Il Presidente
SO AP