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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza del
10.12.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
gli avv.ti Alessandro Balestra e Mariarita Pezone
OPPONENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Zamboni
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 962/2023, emesso nel procedimento rubricato al n. 5847/2022 R.G., su istanza dell' Controparte_1
con il quale è stato ingiunto all'odierna
[...]
1 opponente il pagamento della somma di euro 9.449,28, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
2. Parte opponente ha articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di facile e pronta soluzione, considerata altresì la mancata ricorrenza dei superiori e preliminari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto;
2) in via principale, nel merito, in accoglimento delle deduzioni ed istanze di cui al presente atto, dichiarare infondata in fatto e diritto e non provata la pretesa di cui al ricorso che ha provocato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiararlo nullo e privo di effetti e revocarlo in toto, con ogni conseguente statuizione di legge e comunque respingere l'avversa domanda di pagamento, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda di pagamento, ridurre e ragguagliare l'avversa pretesa in considerazione di quanto eccepito con il presente atto;
4) condannare in ogni caso l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.”.
3. Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
in via preliminare deducendo la tardività dell'opposizione e così
[...]
rassegnando le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: principale: -Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto N. 962/2023 –
2 5847/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, nella persona del Giudice, Dott.ssa Chiara Pulicati, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; In via preliminare subordinata -Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via preliminare principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto N. 962/2023 –
5847/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, nella persona del Giudice, Dott.ssa Chiara Pulicati, non essendo l'opposizione fondata su alcuna valida prova scritta, non risultando essere di pronta e facile soluzione. In via principale nel merito -rigettare in toto l'avversa opposizione, nonché le domande tutte azionate da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto
N. 962/2023 –5847/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, nella persona del Giudice, Dott.ssa Chiara Pulicati;
-condannare
[...]
(C.F./P.IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in VIA TOMMASO CELLOTTINI,
38, MONTEROTONDO (RM), a corrispondere ex art. 96 c.p.c la somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua. In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ., e indi trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Come è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 3 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola,
è pari a quaranta giorni.
Nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e definitivo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio
2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Tribunale
Roma, sez. fall., 02 maggio 2013, n. 9306 2013; Tribunale Torino, sez.
III, 11 febbraio 2013, n. 966 2013; Tribunale Monza, 24 aprile 2013;
Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile, sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n.
18529; Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006,
n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo (c.d. “impositio silentii” o “preclusione pro iudicato”).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notificazione del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867).
È stato poi chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta
4 dall'opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, di talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia l'opposizione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280).
1.1. Ebbene, così ricostruiti i princìpi rilevanti, nella presente controversia l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta tardivamente notificato, poiché, come eccepito da parte opposta, a fronte di notificazione dell'ingiunzione effettuata in data 26 giugno 2023, la notifica del 4 settembre 2023 ha avuto per oggetto esclusivamente la procura ad litem, la relata di notifica e il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre l'atto di opposizione (imprescindibile oggetto della notificazione, il cui contenuto deve essere portato a conoscenza della controparte) è stato notificato oltre il termine di quaranta giorni, in data 12 settembre
2023.
1.2. Beninteso, non può difatti considerarsi, sul piano logico prima ancora che giuridico, come tempestivamente avvenuta la notificazione dell'opposizione, ove a difettare sia proprio l'atto di opposizione.
2. Pertanto, l'opposizione proposta da parte opponente dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e dichiarazione di sua esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c., con assorbimento di ogni altra questione alla luce dello spessore preliminare dell'eccezione di tardività.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014,
5 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale Parte_1
di Tivoli n. 962/2023, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 962/2023, che dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Così deciso in data 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza del
10.12.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
gli avv.ti Alessandro Balestra e Mariarita Pezone
OPPONENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Zamboni
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 962/2023, emesso nel procedimento rubricato al n. 5847/2022 R.G., su istanza dell' Controparte_1
con il quale è stato ingiunto all'odierna
[...]
1 opponente il pagamento della somma di euro 9.449,28, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
2. Parte opponente ha articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di facile e pronta soluzione, considerata altresì la mancata ricorrenza dei superiori e preliminari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto;
2) in via principale, nel merito, in accoglimento delle deduzioni ed istanze di cui al presente atto, dichiarare infondata in fatto e diritto e non provata la pretesa di cui al ricorso che ha provocato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiararlo nullo e privo di effetti e revocarlo in toto, con ogni conseguente statuizione di legge e comunque respingere l'avversa domanda di pagamento, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda di pagamento, ridurre e ragguagliare l'avversa pretesa in considerazione di quanto eccepito con il presente atto;
4) condannare in ogni caso l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.”.
3. Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
in via preliminare deducendo la tardività dell'opposizione e così
[...]
rassegnando le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: principale: -Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto N. 962/2023 –
2 5847/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, nella persona del Giudice, Dott.ssa Chiara Pulicati, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; In via preliminare subordinata -Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via preliminare principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto N. 962/2023 –
5847/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, nella persona del Giudice, Dott.ssa Chiara Pulicati, non essendo l'opposizione fondata su alcuna valida prova scritta, non risultando essere di pronta e facile soluzione. In via principale nel merito -rigettare in toto l'avversa opposizione, nonché le domande tutte azionate da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto
N. 962/2023 –5847/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, nella persona del Giudice, Dott.ssa Chiara Pulicati;
-condannare
[...]
(C.F./P.IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in VIA TOMMASO CELLOTTINI,
38, MONTEROTONDO (RM), a corrispondere ex art. 96 c.p.c la somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua. In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ., e indi trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Come è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 3 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola,
è pari a quaranta giorni.
Nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e definitivo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio
2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Tribunale
Roma, sez. fall., 02 maggio 2013, n. 9306 2013; Tribunale Torino, sez.
III, 11 febbraio 2013, n. 966 2013; Tribunale Monza, 24 aprile 2013;
Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile, sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n.
18529; Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006,
n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo (c.d. “impositio silentii” o “preclusione pro iudicato”).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notificazione del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867).
È stato poi chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta
4 dall'opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, di talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia l'opposizione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280).
1.1. Ebbene, così ricostruiti i princìpi rilevanti, nella presente controversia l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta tardivamente notificato, poiché, come eccepito da parte opposta, a fronte di notificazione dell'ingiunzione effettuata in data 26 giugno 2023, la notifica del 4 settembre 2023 ha avuto per oggetto esclusivamente la procura ad litem, la relata di notifica e il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre l'atto di opposizione (imprescindibile oggetto della notificazione, il cui contenuto deve essere portato a conoscenza della controparte) è stato notificato oltre il termine di quaranta giorni, in data 12 settembre
2023.
1.2. Beninteso, non può difatti considerarsi, sul piano logico prima ancora che giuridico, come tempestivamente avvenuta la notificazione dell'opposizione, ove a difettare sia proprio l'atto di opposizione.
2. Pertanto, l'opposizione proposta da parte opponente dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e dichiarazione di sua esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c., con assorbimento di ogni altra questione alla luce dello spessore preliminare dell'eccezione di tardività.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014,
5 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale Parte_1
di Tivoli n. 962/2023, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 962/2023, che dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Così deciso in data 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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