TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11889 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8369/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monicratico dr. IE ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8369 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 19/11/2025, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De Parte_1 CodiceFiscale_1
Laurentiis, presso il cui studio in Acerra (NA) alla via Aldo Moro, 22/A, elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 83, terzo comma c.p.c.;
-ATTORE-
E
(C.F. e P.I. N. ), quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona dei procuratori dott. e dott. , rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa dall'avv. Giuseppe Pagano, presso il cui studio in Napoli alla Via M. Stanzione n. 11, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti a rogito del Notaio dott. in calce alla Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta ex art. 83, terzo comma c.p.c.
-CONVENUTO-
NONCHE'
, (C.F: ), res.te in Napoli - cap. 80144, alla via Don Controparte_5 CodiceFiscale_2
Dino Puglisi, n. 18 – Is. 28, Int. 772
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: per parte attrice: a) In via preliminare: previa revoca dell'ordinanza emessa in data 11.12.2024, chiede ammettersi la prova testimoniale così come articolata nella memoria ex art. 171 ter, c.p.c., n.2, all'esito della quale chiede disporsi CTU medico-legale, al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni patite
pagina 1 di 9 dall'attore; b) In via meramente subordinata e nel merito: accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
, al momento del dedotto sinistro, si trovava in qualità di trasportato, a bordo del motociclo tg. DE
[...]
68791; per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente, al risarcimento del danno patrimoniali e non patrimoniali, in favore del sig. , comprensivi del danno biologico e Parte_1 della relativa personalizzazione, invalidità temporanea totale e parziale, del danno morale, il cui ammontare viene determinato dalla sommatoria delle voci ivi specificate, in quella somma che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di CTU medico-legale e da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre gli interessi moratori, di cui all'art. 1284, 2°comma, c.c., nonché con riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data del fatto illecito;
c) condannare, i convenuti, in solido e/o alternativamente, al pagamento delle spese e compensi della fase stragiudiziale (cfr. Cassazione Sez. VI Ordinanza 6422 del 13 marzo 2017, conforme vedi Cass. n.
24481/2020) del presente giudizio oltre IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
d) condannare, i convenuti, in solido e/o alternativamente al pagamento delle spese e compensi di causa oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte convenuta: Preliminarmente in rito:- accertare e dichiarare la improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal F.G.V.S. per lo effetto assumendo ogni necessario provvedimento di ragione e di legge;
- inquadrare la fattispecie di causa sub articoli 144 del Codice delle Assicurazioni e 2054 c.c. con tutte le conseguenze di ragione e di legge in relazione all'eventuale liquidando risarcimento, ove ritenuto provato e dovuto, e tenendo comunque in debita considerazione a.) l'incidenza causale della condotta negligente dell'Attore nel determinismo dei fatti di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. per essersi fatto trasportare da soggetto non abilitato alla guida;
nonché b.) la graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c.
Nel merito: - rigettare la domanda attorea perché infondata in Fatto ed in Diritto e, comunque, non provata;
- nella denegata, condizionata, postrema e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, qualsivoglia sarà la cornice giuridica in cui il Tribunale vorrà inquadrare la fattispecie di causa, liquidare i danni, ove ritenuti provati e dovuti, tenendo nella opportuna considerazione quanto dedotto ed eccepito da in relazione ai danni non patrimoniali e Controparte_1 in relazione ai danni patrimoniali e, comunque, tenendo in debita considerazione: a.) l'incidenza causale della condotta negligente dell'Attore nel determinismo dei fatti di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. per essersi fatto trasportare da soggetto non abilitato alla guida;
b.) la graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti in applicazione dell'art. 2054 c.c.; nonché pagina 2 di 9 c.) i criteri di computo della liquidazione dei danni tutti e dei relativi interessi stabiliti dalla Corte di
Cassazione sul punto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a Controparte_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché il sig. l'udienza è Controparte_5 stata fissata al 30.09.2024.
L'attore ha esposto che il 27.09.2019, alle ore 01:30 circa, in Napoli, alla via Caracciolo, mentre viaggiava quale trasportato sul motociclo tg. DE 68791 condotto da il veicolo CP_6 giungendo all'altezza del civico 26, entrava in collisione con l'autovettura tg. ED 286 LY, con successiva caduta al suolo del mezzo e degli occupanti;
l'urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore centro-destra dell'autovettura e la parte posteriore del motociclo;
sul posto interveniva la Polizia
Municipale per i rilievi.
L'attore ha riferito di essere stato soccorso dal 118 e trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale del
Mare, ove veniva diagnosticata fratture a carico di tibia e perone, con successivo trasferimento per carenza di posti letto presso l'Ospedale Evangelico Betania, con diagnosi di fratture pluriframmentarie della tibia e del perone della gamba destra;
il 30.09.2019 veniva sottoposto a intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato e dimesso il 01.10.2019 con programma riabilitativo.
L'attore ha altresì dedotto che il quadro clinico si è stabilizzato con esiti di politrauma, complicanze infettive e neurologiche, vizio di consolidazione in pseudoartrosi, demineralizzazione ossea, trauma distorsivo del ginocchio destro e sindrome ansioso-depressiva, allegando grave menomazione dell'arto inferiore destro nelle comuni fasi statico-deambulatorie; il danno biologico è stato quantificato in misura del 50%, con periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale, richiamando la CTP del Dott.
e le Tabelle del Tribunale di Milano 2021. Persona_1
L'attore ha, inoltre, dedotto che il motociclo Honda tg. DE 68791, di proprietà del sig. CP_5
fosse sprovvisto di copertura assicurativa, mentre l'autovettura Peugeot tg. ED 286 LY
[...] risultava assicurata con egli evocava pertanto in giudizio nella qualità Controparte_1 CP_1 di impresa designata GV e il proprietario del motociclo.
L'attore ha dichiarato di avere assolto la condizione di procedibilità mediante invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, trasmesso nel mese di ottobre 2023, senza adesione nel termine.
Si è costituita nel presente procedimento la convenuta nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del GV, con comparsa del pagina 3 di 9 18.06.2024 eccependo preliminarmente in rito l'inapplicabilità dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni alla fattispecie per carenza della copertura del veicolo vettore.
La convenuta ha dedotto che la disciplina dell'art. 141 CdA consente al terzo trasportato di agire verso
“l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo”, presupponendo dunque l'esistenza di una copertura RCA sul veicolo vettore, richiamando a fondamento della propria eccezione la giurisprudenza di merito e di legittimità che affermano che il rimedio non opera quando proprio il veicolo del trasportato sia privo di assicurazione.
Ha altresì dedotto che, accertata l'assenza di copertura del veicolo vettore, la domanda doveva essere riqualificata nel paradigma ordinario di cui all'art. 144 c.a.p., derivando, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell'impresa designata GV in relazione all'azione ex art. 141, con onere probatorio ordinario ex art. 2054 c.c. e valutazione del concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. per essersi fatto trasportare da conducente senza patente.
Ha contestato le voci di danno non patrimoniale evitando duplicazioni (Cass. 7513/2018; 24473/2020), rilevando l' assenza di specifiche richieste di danni patrimoniali.
Il sig. pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Il Giudice, con decreto del 01.07.2024, vista la costituzione della convenuta compagnia assicurativa, dichiarava la contumacia del responsabile civile, sig. e disponeva il differimento Controparte_5 della prima udienza, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. terzo comma, al 29.11.2024.
Le parti costituite hanno poi depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. in cui:
- L'attore ha reiterato le proprie difese, ritenendo di avere correttamente azionato l'art. 141 CdA, che consente di individuare un debitore certo (l'assicuratore del vettore) e di allegerire l'onere probatorio, senza precludere altre azioni verso il responsabile civile.
All'uopo, ha richiamato Cass.civ. SS UU sentenza n. 35318/2022, sottolinenando che l'art. 141 richiede il coinvolgimento di almeno due veicoli, senza necessità di scontro materiale, inserendosi nella logica dell'anticipazione-rivalsa a tutela del trasportato e che suddetta tutela opera anche quando uno dei due veicoli non sia identificato o sia privo di copertura, come nel caso di specie.
Ha, altresì, contestato la fondatezza dell'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., sollevata da controparte, richiamando precedenti giurisprudenziali a sostegno che il diritto al ristoro
“sempre e comunque”è riconosciuto al terzo trasportato , anche se il veicolo è condotto da soggetto non abilitato, poichè l'affidamento non integra cooperazione colposa del trasportato.
In ordine al riconoscimento del danno morale ha, altresì, sostenuto che lo stesso è distinto dal biologico e, insieme al danno dinamico-relazionale, deve essere valutato congiuntamente ma separatamente, con adeguata personalizzazione in ragione della gravità delle lesioni e delle ricadute pagina 4 di 9 sulla vita quotidiana. Ha reiterato che il nesso causale è attestato dalla consulenza medico-legale di parte, versata agli atti, che documenta postumi gravi e permanenti, protraendo l'inabilità temporanea e consolidando una significativa menomazione, insistendo per le proprie richieste istruttorie ed opponendosi all'ammissione delle avverse richieste.
– La convenuta impresa assicuratrice ha reiterato le proprie difese, ritenendo inapplicabile l'art. 141 CdA specificando che la sua operatività, secondo la lettura integrale della giurisprudenza invocata da controparte, presuppone che il veicolo responsabile sia non identificato o non assicurato;
nel caso di specie, il veicolo ritenuto responsabile è identificato e assicurato, onde non sussiste la ratio di tutela rafforzata del 141.
In via conservativa, ha chiesto la riqualificazione dell'azione proposta ex art. 141 in azione diretta ordinaria verso l'assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.) e/o in responsabilità da circolazione
(art. 2054 c.c.).
Ha insistito per il riconoscimento della concorsualità dell'attore ex art. 1227 comma 1 c.c. poichè
l'attore si è fatto trasportare su motoveicolo guidato da soggetto privo di titolo abilitativo, con condotta di guida pericolosa;
pertanto, ha chiesto scrutinio puntuale del concorso causale e, se del caso, riduzione proporzionale del risarcimento.
Ha reiterato l'esclusiva responsabilità del veicolo vettore su cui viaggiva il terzo trasportato in ordine alla dinamica descritta che colloca tre motocicli in marcia parallela e non rettilinea;
uno di essi il veicolo vettore, con improvviso cambio di carreggiata, avrebbe tagliato la strada all'autovettura
Peugeot, causando l'impatto.
Ha insistito per le proprie richieste istruttorie, opponendosi alla richieste istruttorie avverse.
Con provvedimento dell' 11.12.2024 il giudice, ritenendo rilevante l'eccezione sollevata da parte convenuta dell'inamissibilità della domanda ex art. 141 CdA come proposta da parte attrice e non potendo riqualificare la stessa, atteso il chiaro tenore fattuale a cui la parte ha fatto riferimento, alla luce dell'assenza di giurisprudenza univoca sul tema, invitava le parti a valutare la proposta transattiva così formulata: 'parte attrice rinunzia agli atti del giudizio, parte convenuta accetta con compensazione delle spese di lite', rinviando per la remissione in decisione e per la valutazione della suddetta proposta all'udienza del 12.09.2025.
Nelle more del giudizio, l'attore con pec del 09.09.2025, si dichiarava disponibile ad addivenire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, di contra l'impresa assicuratrice convenuta con riscontro del 09.09.2025 chiedeva anche che l'attore rinunziasse anche all'azione nei suoi confronti. Non si addiveniva all'accordo. pagina 5 di 9 Con provvedimento del 14.09.2025 il Giudice assegnava termini per la trattazione scritta sino al
07.10.2025.
In sede di deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.:
– parte attrice in via preliminare ha richiesto la revoca dell'ordinanza dell'11.12.2024, con ammissione della prova testimoniale ex art. 171-ter c.p.c., n. 2, e successiva CTU medico-legale al fine di accertare lesioni patite. In via subordinata e nel merito accertare la qualità di trasportato dell'attore sul motociclo tg. DE 68791 e condannare i convenuti (in solido/alternativamente) al risarcimento dei danni patrimoniali e non, inclusi danno biologico con personalizzazione, invalidità temporanea, danno morale;
importo da definirsi anche via CTU ed eventualmente in via equitativa, con interessi e rivalutazione dalla data del fatto. Condanna dei convenuti (in solido/alternativamente) al pagamento delle spese stragiudiziali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. Condanna dei convenuti (in solido/alternativamente) alle spese e compensi di causa, oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario.
– Parte convenuta ha reiterato le richieste già formulate negli atti difensivi precedenti e chiede al
Giudice di accertare e dichiarare la non applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni al caso, con i consequenziali provvedimenti di legge.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. All'esito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, deve dichiararsi la contumacia del sig. il quale, sebbene ritualmente citato in giudizio, ha ritenuto di Controparte_5 non doversi costituire.
§ 2. In primis occorre partire dalla disamina della questione dell'applicabilità o meno dell'art. 141 del
D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) alla domanda risarcitoria così come esperita dal sig.
, nella qualità di terzo trasportato, nei confronti della , quale Parte_1 Controparte_7 impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, su cui viaggiva il predetto.
Invero l'art. 141 del CdA riconosce al terzo trasportato la legittimazione a proporre domanda di risarcimento dei danni (ex art 148 del CdA) a seguito di sinistro stradale nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso, fatta salva la sola ipotesi del sinistro causato da caso fortuito. pagina 6 di 9 La posizione del danneggiato è rafforzata, giacché gli si consente di agire direttamente verso l'assicuratore; circostanza irrealizzabile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato danneggiante ed assicuratore.
Tale tutela rafforzata, riconosciuta al trasportato danneggiato, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Presupposto necessario per esperire l'azione diretta ex art 141 del CdA è che il veicolo del vettore sul quale il terzo era trasportato sia dotato di copertura assicurativa (ad ultimo Cass.civ. Sez. III sent. n.
27481/2025).
Del resto, la natura eccezionale del mezzo di tutela di cui all'art. 141 c.d.a. impedisce di estendere lo stesso a casi da esso non previsti.
Nel caso che ci occupa, nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha dedotto che il motoveicolo
Honda tg. DE68791 su cui viaggiva al momento del sinistro era privo di copertura assicurativa, circostanza che ha ritenuto superabile con la proposizione della domanda risarcitoria, ex art. 141 e 283 comma 1 Lett. B del CdA, nei confronti della , quale impresa assicuratrice Controparte_8 designata in Campania alla gestione e liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (GV).
Ciò posto, suddetta ricostruzione ermeneutica non può essere condivisa.
Lo scopo dell'art. 141 del CdA è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. n. 16181/2015). Ne deriva che “la ratio della previsione normativa di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo – come afferma Cass. 16477/17 - nel soggetto “per lui più facilmente individuabile”, presuppone un soggetto individuabile perché esiste, in quanto una copertura assicurativa c'è.
All'evidenza, la menzione del risarcimento “dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ad opera del primo comma dell'art. 141 del CdA riguarda un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal GV, non contemplando, diversamente da quanto fa l'art. 283 del CdA con riferimento all'azione diretta esercitata dal terzo trasportato ex art. 2054 c.c., ossia con riferimento all'ipotesi di azione esercitata dal pagina 7 di 9 terzo trasportato nei confronti del veicolo responsabile, la possibilità di agire anche se il veicolo stesso sia sprovvisto di copertura assicurativa (azione che non risulta essere stata proposta nel caso di specie),
e ciò è indice della volontà del legislatore di escludere tale estensione.
Tale assunto non si pone neppure in contrasto con il principio di diritto enucleato dalla terza sezione civile della Cassazione (n. 16477/2017) secondo il quale “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del veicolo vettore, ai sensi dell'art. 141 del CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato".
L'orientamento non restrittivo della Corte (confermato da Cass. SS.UU. n. 35318/2022 che dà anch'essa per presupposto la copertura assicurativa del veicolo del vettore) è stato, infatti, espresso nell'ambito di una causa proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione nota del veicolo trasportante, mentre quella che mancava era la copertura assicurativa dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.
Nel caso in esame, è il veicolo trasportante ad essere sprovvisto di assicurazione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, in qualità di terzo trasportato, direttamente nei confronti della quale impresa Controparte_1 designata per il GV, è da considerarsi inammissibile poiché difetta uno dei requisiti richiesti dall'art. 141 del CdA e, pertanto, va rigettata, restando assorbita ogni altra eccezione e/o deduzione formulate dalle parti.
§ 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ( 26001,00 – 52000,00) ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore meramente documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta, della condotta processuale delle parti e dell'assenza della fase istruttoria, con valori ridotti del 50% alla luce dell'art. 4 comma 9 del DM n.55 del 14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. IE ZI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea esperita ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni nei confronti della quale imprese designata;
Controparte_1
2) condanna parte attrice, , al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei Controparte_1 danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che liquida in complessivi euro pagina 8 di 9 3.808,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso, Napoli, 16.12.2025
Il Giudice
IE ZI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monicratico dr. IE ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8369 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 19/11/2025, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De Parte_1 CodiceFiscale_1
Laurentiis, presso il cui studio in Acerra (NA) alla via Aldo Moro, 22/A, elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 83, terzo comma c.p.c.;
-ATTORE-
E
(C.F. e P.I. N. ), quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona dei procuratori dott. e dott. , rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa dall'avv. Giuseppe Pagano, presso il cui studio in Napoli alla Via M. Stanzione n. 11, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti a rogito del Notaio dott. in calce alla Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta ex art. 83, terzo comma c.p.c.
-CONVENUTO-
NONCHE'
, (C.F: ), res.te in Napoli - cap. 80144, alla via Don Controparte_5 CodiceFiscale_2
Dino Puglisi, n. 18 – Is. 28, Int. 772
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: per parte attrice: a) In via preliminare: previa revoca dell'ordinanza emessa in data 11.12.2024, chiede ammettersi la prova testimoniale così come articolata nella memoria ex art. 171 ter, c.p.c., n.2, all'esito della quale chiede disporsi CTU medico-legale, al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni patite
pagina 1 di 9 dall'attore; b) In via meramente subordinata e nel merito: accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
, al momento del dedotto sinistro, si trovava in qualità di trasportato, a bordo del motociclo tg. DE
[...]
68791; per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente, al risarcimento del danno patrimoniali e non patrimoniali, in favore del sig. , comprensivi del danno biologico e Parte_1 della relativa personalizzazione, invalidità temporanea totale e parziale, del danno morale, il cui ammontare viene determinato dalla sommatoria delle voci ivi specificate, in quella somma che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di CTU medico-legale e da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre gli interessi moratori, di cui all'art. 1284, 2°comma, c.c., nonché con riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data del fatto illecito;
c) condannare, i convenuti, in solido e/o alternativamente, al pagamento delle spese e compensi della fase stragiudiziale (cfr. Cassazione Sez. VI Ordinanza 6422 del 13 marzo 2017, conforme vedi Cass. n.
24481/2020) del presente giudizio oltre IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
d) condannare, i convenuti, in solido e/o alternativamente al pagamento delle spese e compensi di causa oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte convenuta: Preliminarmente in rito:- accertare e dichiarare la improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal F.G.V.S. per lo effetto assumendo ogni necessario provvedimento di ragione e di legge;
- inquadrare la fattispecie di causa sub articoli 144 del Codice delle Assicurazioni e 2054 c.c. con tutte le conseguenze di ragione e di legge in relazione all'eventuale liquidando risarcimento, ove ritenuto provato e dovuto, e tenendo comunque in debita considerazione a.) l'incidenza causale della condotta negligente dell'Attore nel determinismo dei fatti di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. per essersi fatto trasportare da soggetto non abilitato alla guida;
nonché b.) la graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c.
Nel merito: - rigettare la domanda attorea perché infondata in Fatto ed in Diritto e, comunque, non provata;
- nella denegata, condizionata, postrema e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, qualsivoglia sarà la cornice giuridica in cui il Tribunale vorrà inquadrare la fattispecie di causa, liquidare i danni, ove ritenuti provati e dovuti, tenendo nella opportuna considerazione quanto dedotto ed eccepito da in relazione ai danni non patrimoniali e Controparte_1 in relazione ai danni patrimoniali e, comunque, tenendo in debita considerazione: a.) l'incidenza causale della condotta negligente dell'Attore nel determinismo dei fatti di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. per essersi fatto trasportare da soggetto non abilitato alla guida;
b.) la graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti in applicazione dell'art. 2054 c.c.; nonché pagina 2 di 9 c.) i criteri di computo della liquidazione dei danni tutti e dei relativi interessi stabiliti dalla Corte di
Cassazione sul punto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a Controparte_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché il sig. l'udienza è Controparte_5 stata fissata al 30.09.2024.
L'attore ha esposto che il 27.09.2019, alle ore 01:30 circa, in Napoli, alla via Caracciolo, mentre viaggiava quale trasportato sul motociclo tg. DE 68791 condotto da il veicolo CP_6 giungendo all'altezza del civico 26, entrava in collisione con l'autovettura tg. ED 286 LY, con successiva caduta al suolo del mezzo e degli occupanti;
l'urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore centro-destra dell'autovettura e la parte posteriore del motociclo;
sul posto interveniva la Polizia
Municipale per i rilievi.
L'attore ha riferito di essere stato soccorso dal 118 e trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale del
Mare, ove veniva diagnosticata fratture a carico di tibia e perone, con successivo trasferimento per carenza di posti letto presso l'Ospedale Evangelico Betania, con diagnosi di fratture pluriframmentarie della tibia e del perone della gamba destra;
il 30.09.2019 veniva sottoposto a intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato e dimesso il 01.10.2019 con programma riabilitativo.
L'attore ha altresì dedotto che il quadro clinico si è stabilizzato con esiti di politrauma, complicanze infettive e neurologiche, vizio di consolidazione in pseudoartrosi, demineralizzazione ossea, trauma distorsivo del ginocchio destro e sindrome ansioso-depressiva, allegando grave menomazione dell'arto inferiore destro nelle comuni fasi statico-deambulatorie; il danno biologico è stato quantificato in misura del 50%, con periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale, richiamando la CTP del Dott.
e le Tabelle del Tribunale di Milano 2021. Persona_1
L'attore ha, inoltre, dedotto che il motociclo Honda tg. DE 68791, di proprietà del sig. CP_5
fosse sprovvisto di copertura assicurativa, mentre l'autovettura Peugeot tg. ED 286 LY
[...] risultava assicurata con egli evocava pertanto in giudizio nella qualità Controparte_1 CP_1 di impresa designata GV e il proprietario del motociclo.
L'attore ha dichiarato di avere assolto la condizione di procedibilità mediante invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, trasmesso nel mese di ottobre 2023, senza adesione nel termine.
Si è costituita nel presente procedimento la convenuta nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del GV, con comparsa del pagina 3 di 9 18.06.2024 eccependo preliminarmente in rito l'inapplicabilità dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni alla fattispecie per carenza della copertura del veicolo vettore.
La convenuta ha dedotto che la disciplina dell'art. 141 CdA consente al terzo trasportato di agire verso
“l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo”, presupponendo dunque l'esistenza di una copertura RCA sul veicolo vettore, richiamando a fondamento della propria eccezione la giurisprudenza di merito e di legittimità che affermano che il rimedio non opera quando proprio il veicolo del trasportato sia privo di assicurazione.
Ha altresì dedotto che, accertata l'assenza di copertura del veicolo vettore, la domanda doveva essere riqualificata nel paradigma ordinario di cui all'art. 144 c.a.p., derivando, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell'impresa designata GV in relazione all'azione ex art. 141, con onere probatorio ordinario ex art. 2054 c.c. e valutazione del concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. per essersi fatto trasportare da conducente senza patente.
Ha contestato le voci di danno non patrimoniale evitando duplicazioni (Cass. 7513/2018; 24473/2020), rilevando l' assenza di specifiche richieste di danni patrimoniali.
Il sig. pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Il Giudice, con decreto del 01.07.2024, vista la costituzione della convenuta compagnia assicurativa, dichiarava la contumacia del responsabile civile, sig. e disponeva il differimento Controparte_5 della prima udienza, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. terzo comma, al 29.11.2024.
Le parti costituite hanno poi depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. in cui:
- L'attore ha reiterato le proprie difese, ritenendo di avere correttamente azionato l'art. 141 CdA, che consente di individuare un debitore certo (l'assicuratore del vettore) e di allegerire l'onere probatorio, senza precludere altre azioni verso il responsabile civile.
All'uopo, ha richiamato Cass.civ. SS UU sentenza n. 35318/2022, sottolinenando che l'art. 141 richiede il coinvolgimento di almeno due veicoli, senza necessità di scontro materiale, inserendosi nella logica dell'anticipazione-rivalsa a tutela del trasportato e che suddetta tutela opera anche quando uno dei due veicoli non sia identificato o sia privo di copertura, come nel caso di specie.
Ha, altresì, contestato la fondatezza dell'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., sollevata da controparte, richiamando precedenti giurisprudenziali a sostegno che il diritto al ristoro
“sempre e comunque”è riconosciuto al terzo trasportato , anche se il veicolo è condotto da soggetto non abilitato, poichè l'affidamento non integra cooperazione colposa del trasportato.
In ordine al riconoscimento del danno morale ha, altresì, sostenuto che lo stesso è distinto dal biologico e, insieme al danno dinamico-relazionale, deve essere valutato congiuntamente ma separatamente, con adeguata personalizzazione in ragione della gravità delle lesioni e delle ricadute pagina 4 di 9 sulla vita quotidiana. Ha reiterato che il nesso causale è attestato dalla consulenza medico-legale di parte, versata agli atti, che documenta postumi gravi e permanenti, protraendo l'inabilità temporanea e consolidando una significativa menomazione, insistendo per le proprie richieste istruttorie ed opponendosi all'ammissione delle avverse richieste.
– La convenuta impresa assicuratrice ha reiterato le proprie difese, ritenendo inapplicabile l'art. 141 CdA specificando che la sua operatività, secondo la lettura integrale della giurisprudenza invocata da controparte, presuppone che il veicolo responsabile sia non identificato o non assicurato;
nel caso di specie, il veicolo ritenuto responsabile è identificato e assicurato, onde non sussiste la ratio di tutela rafforzata del 141.
In via conservativa, ha chiesto la riqualificazione dell'azione proposta ex art. 141 in azione diretta ordinaria verso l'assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.) e/o in responsabilità da circolazione
(art. 2054 c.c.).
Ha insistito per il riconoscimento della concorsualità dell'attore ex art. 1227 comma 1 c.c. poichè
l'attore si è fatto trasportare su motoveicolo guidato da soggetto privo di titolo abilitativo, con condotta di guida pericolosa;
pertanto, ha chiesto scrutinio puntuale del concorso causale e, se del caso, riduzione proporzionale del risarcimento.
Ha reiterato l'esclusiva responsabilità del veicolo vettore su cui viaggiva il terzo trasportato in ordine alla dinamica descritta che colloca tre motocicli in marcia parallela e non rettilinea;
uno di essi il veicolo vettore, con improvviso cambio di carreggiata, avrebbe tagliato la strada all'autovettura
Peugeot, causando l'impatto.
Ha insistito per le proprie richieste istruttorie, opponendosi alla richieste istruttorie avverse.
Con provvedimento dell' 11.12.2024 il giudice, ritenendo rilevante l'eccezione sollevata da parte convenuta dell'inamissibilità della domanda ex art. 141 CdA come proposta da parte attrice e non potendo riqualificare la stessa, atteso il chiaro tenore fattuale a cui la parte ha fatto riferimento, alla luce dell'assenza di giurisprudenza univoca sul tema, invitava le parti a valutare la proposta transattiva così formulata: 'parte attrice rinunzia agli atti del giudizio, parte convenuta accetta con compensazione delle spese di lite', rinviando per la remissione in decisione e per la valutazione della suddetta proposta all'udienza del 12.09.2025.
Nelle more del giudizio, l'attore con pec del 09.09.2025, si dichiarava disponibile ad addivenire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, di contra l'impresa assicuratrice convenuta con riscontro del 09.09.2025 chiedeva anche che l'attore rinunziasse anche all'azione nei suoi confronti. Non si addiveniva all'accordo. pagina 5 di 9 Con provvedimento del 14.09.2025 il Giudice assegnava termini per la trattazione scritta sino al
07.10.2025.
In sede di deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.:
– parte attrice in via preliminare ha richiesto la revoca dell'ordinanza dell'11.12.2024, con ammissione della prova testimoniale ex art. 171-ter c.p.c., n. 2, e successiva CTU medico-legale al fine di accertare lesioni patite. In via subordinata e nel merito accertare la qualità di trasportato dell'attore sul motociclo tg. DE 68791 e condannare i convenuti (in solido/alternativamente) al risarcimento dei danni patrimoniali e non, inclusi danno biologico con personalizzazione, invalidità temporanea, danno morale;
importo da definirsi anche via CTU ed eventualmente in via equitativa, con interessi e rivalutazione dalla data del fatto. Condanna dei convenuti (in solido/alternativamente) al pagamento delle spese stragiudiziali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. Condanna dei convenuti (in solido/alternativamente) alle spese e compensi di causa, oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario.
– Parte convenuta ha reiterato le richieste già formulate negli atti difensivi precedenti e chiede al
Giudice di accertare e dichiarare la non applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni al caso, con i consequenziali provvedimenti di legge.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. All'esito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, deve dichiararsi la contumacia del sig. il quale, sebbene ritualmente citato in giudizio, ha ritenuto di Controparte_5 non doversi costituire.
§ 2. In primis occorre partire dalla disamina della questione dell'applicabilità o meno dell'art. 141 del
D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) alla domanda risarcitoria così come esperita dal sig.
, nella qualità di terzo trasportato, nei confronti della , quale Parte_1 Controparte_7 impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, su cui viaggiva il predetto.
Invero l'art. 141 del CdA riconosce al terzo trasportato la legittimazione a proporre domanda di risarcimento dei danni (ex art 148 del CdA) a seguito di sinistro stradale nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso, fatta salva la sola ipotesi del sinistro causato da caso fortuito. pagina 6 di 9 La posizione del danneggiato è rafforzata, giacché gli si consente di agire direttamente verso l'assicuratore; circostanza irrealizzabile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato danneggiante ed assicuratore.
Tale tutela rafforzata, riconosciuta al trasportato danneggiato, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Presupposto necessario per esperire l'azione diretta ex art 141 del CdA è che il veicolo del vettore sul quale il terzo era trasportato sia dotato di copertura assicurativa (ad ultimo Cass.civ. Sez. III sent. n.
27481/2025).
Del resto, la natura eccezionale del mezzo di tutela di cui all'art. 141 c.d.a. impedisce di estendere lo stesso a casi da esso non previsti.
Nel caso che ci occupa, nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha dedotto che il motoveicolo
Honda tg. DE68791 su cui viaggiva al momento del sinistro era privo di copertura assicurativa, circostanza che ha ritenuto superabile con la proposizione della domanda risarcitoria, ex art. 141 e 283 comma 1 Lett. B del CdA, nei confronti della , quale impresa assicuratrice Controparte_8 designata in Campania alla gestione e liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (GV).
Ciò posto, suddetta ricostruzione ermeneutica non può essere condivisa.
Lo scopo dell'art. 141 del CdA è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. n. 16181/2015). Ne deriva che “la ratio della previsione normativa di risarcire il terzo trasportato nel modo più semplice e veloce possibile, allocando il rischio assicurativo – come afferma Cass. 16477/17 - nel soggetto “per lui più facilmente individuabile”, presuppone un soggetto individuabile perché esiste, in quanto una copertura assicurativa c'è.
All'evidenza, la menzione del risarcimento “dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ad opera del primo comma dell'art. 141 del CdA riguarda un'impresa presente che copre il rischio, e non un'impresa assente, cui si sostituisca quella designata dal GV, non contemplando, diversamente da quanto fa l'art. 283 del CdA con riferimento all'azione diretta esercitata dal terzo trasportato ex art. 2054 c.c., ossia con riferimento all'ipotesi di azione esercitata dal pagina 7 di 9 terzo trasportato nei confronti del veicolo responsabile, la possibilità di agire anche se il veicolo stesso sia sprovvisto di copertura assicurativa (azione che non risulta essere stata proposta nel caso di specie),
e ciò è indice della volontà del legislatore di escludere tale estensione.
Tale assunto non si pone neppure in contrasto con il principio di diritto enucleato dalla terza sezione civile della Cassazione (n. 16477/2017) secondo il quale “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del veicolo vettore, ai sensi dell'art. 141 del CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato".
L'orientamento non restrittivo della Corte (confermato da Cass. SS.UU. n. 35318/2022 che dà anch'essa per presupposto la copertura assicurativa del veicolo del vettore) è stato, infatti, espresso nell'ambito di una causa proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione nota del veicolo trasportante, mentre quella che mancava era la copertura assicurativa dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.
Nel caso in esame, è il veicolo trasportante ad essere sprovvisto di assicurazione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, in qualità di terzo trasportato, direttamente nei confronti della quale impresa Controparte_1 designata per il GV, è da considerarsi inammissibile poiché difetta uno dei requisiti richiesti dall'art. 141 del CdA e, pertanto, va rigettata, restando assorbita ogni altra eccezione e/o deduzione formulate dalle parti.
§ 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ( 26001,00 – 52000,00) ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore meramente documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta, della condotta processuale delle parti e dell'assenza della fase istruttoria, con valori ridotti del 50% alla luce dell'art. 4 comma 9 del DM n.55 del 14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. IE ZI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea esperita ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni nei confronti della quale imprese designata;
Controparte_1
2) condanna parte attrice, , al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei Controparte_1 danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che liquida in complessivi euro pagina 8 di 9 3.808,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso, Napoli, 16.12.2025
Il Giudice
IE ZI
pagina 9 di 9