Articolo 11 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2
Articolo 10
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23 gennaio 1997
Art. 11. Copertura finanziaria 1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1997
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