Art. 11. Copertura finanziaria 1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.
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23 gennaio 1997
23 gennaio 1997
Commentario • 1
- 1. Partiti politici: la riduzione dei contributi è leggeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2012 · 0.78995353
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2009, n. 364Provvedimento: […] Neppure varrebbe richiamare le generiche funzioni di controllo e verifica sull'attività degli Enti d'Ambito previste in capo alla Regione dall'art. 11 della legge regionale n. 2 del 1997 dove non figura l'attribuzione di alcun potere sostitutivo.Leggi di più...
- nomina commissario straordinario·
- rinnovo consiglio di amministrazione·
- violazione art. 10 statuto ente d'ambito·
- potere sostitutivo·
- violazione art. 20 legge regionale Abruzzo n. 26 del 1993·
- violazione art. 7 legge regionale Abruzzo n. 2 del 1997·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- sospensione dell'efficacia del decreto·
- violazione art. 11 legge regionale Abruzzo n. 2 del 1997·
- violazione art. 4 legge 15 luglio 1994, n. 444