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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPPITELLI Parte_1 C.F._1
MA LU
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TENTONI Controparte_1 C.F._2
SA elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI .N. 2 47838 RICCIONE
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
UF (NA) il 22/11/1964, contraevano matrimonio concordatario in data 22/10/1989 a
UF, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1989, n. 16, parte II, Serie
A.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 29 settembre 1990. Persona_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 153/2009 del 2 febbraio 2009.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla revoca del contributo al mantenimento della figlia, con restituzione di quanto versato dall'anno 2020 in avanti.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia, la quale non lavorava e soffriva di depressione.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
23 ottobre 2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito dell'udienza, nel corso della quale il Giudice formulava due proposte conciliative alternative, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Tufino il
22/10/1989 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 02/02/2009 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/10/1989 a
UF tra nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
1989 , n. 16, parte II, Serie A,
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UF di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPPITELLI Parte_1 C.F._1
MA LU
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TENTONI Controparte_1 C.F._2
SA elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI .N. 2 47838 RICCIONE
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
UF (NA) il 22/11/1964, contraevano matrimonio concordatario in data 22/10/1989 a
UF, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1989, n. 16, parte II, Serie
A.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 29 settembre 1990. Persona_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 153/2009 del 2 febbraio 2009.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla revoca del contributo al mantenimento della figlia, con restituzione di quanto versato dall'anno 2020 in avanti.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia, la quale non lavorava e soffriva di depressione.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
23 ottobre 2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito dell'udienza, nel corso della quale il Giudice formulava due proposte conciliative alternative, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Tufino il
22/10/1989 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 02/02/2009 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/10/1989 a
UF tra nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
1989 , n. 16, parte II, Serie A,
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UF di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi