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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 177/2025 avente ad oggetto: altre controversie ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Michele Dicuonzo, presso il cui studio in Barletta, alla via
Nazareth n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa con il deposito telematico della sentenza, a seguito di scambio di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il fatto
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto
a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché la condizione di cieco ventesimista e le prestazioni economiche correlate alla condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, esclusi dal c.t.u. nominato nella fase sommaria, ad eccezione dell'ultimo riconosciuto dalla visita peritale.
Costituitosi in giudizio, l' ha, via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Il ricorso, inoltre, è tempestivo, essendo documentalmente provato il deposito della dichiarazione scritta di dissenso entro 30 giorni dal deposito della c.t.u. espletata nella fase sommaria.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
2 4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la condizione di cieco ventesimista e l'accertamento del requisito sanitario di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 33 della legge n. 104/92.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Quanto alla cecità, sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono in ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, e ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).
In favore dei ciechi parziali, cd. ciechi ventesimisti spetta una pensione, qualora non siano superate determinate soglie di reddito annualmente stabilite, nonché una indennità speciale al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto (l.
508/1988 - l. 289/1990).
Per quanto concerne poi il requisito sanitario dell'handicap grave, com'è noto, la legge n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
3 impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_2
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più
4 disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_1 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere
5 notificato anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale assumeva, quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. CP_1
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_1 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_1 alle funzioni ad esso trasferite”.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_1
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
5. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
specializzato in oculistica, le cui conclusioni non risultano oggetto Persona_1 di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trova, alla data della domanda amministrativa in una condizione di invalidità per una serie di patologie tale da poter essere considerata portatrice di handicap in situazione di gravità, e, successivamente, anche nella condizione da essere riconosciuto cieco ventesimista, mentre ha escluso la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
6 In particolare, il consulente d'ufficio ha riscontrato una condizione tale da rendere la parte istante complessivamente portatrice di una condizione di handicap grave, osservando che: “A seguito della visita effettuata possiamo affermare che allo stato attuale, presenta la Parte_2 seguente situazione clinica:
1. Occhio destro: Visus CONTA DITA non migliorabile con lente Vitreo e fundus: Maculopatia.
2. Occhio sinistro: Visus 1/20 scarso non migliorabile con lente. Fundus: maculopatia.
3. Deterioramento cognitivo su base mista di grado lieve moderato 4. Cardiopatia ipertensiva”.
Ciò posto, con specifico riferimento ai requisiti sanitari delle prestazioni richieste ha osservato che il ricorrente: “
1. NON È MERITEVOLE del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 2. È MERITEVOLE del riconoscimento dello stato di cieco ventesimista dal 24 aprile 2025, giorno della visita peritale. 3. È
MERITEVOLE del riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità dalla domanda amministrativa in quanto le patologie riscontrate dal precedente CTU, dott. , al momento della visita peritale, sono le stesse che sonno riportate nel Per_2 certificato geriatrico dell'11/10/2023.
Infatti il geriatra conclude per una parziale indipendenza delle attività strumentali della vita.
Inoltre si fa presente che … l'acuità visiva deve essere valutata obbligatoriamente per ogni singolo occhio;
questo significa che sicuramente il ricorrente aveva, al momento della visita, una capacità visiva minore di quella riportata dai componenti della Commissione.
Questa maggiore difficoltà visiva, unitamente alle ADL e IADL perse, ci portano a ritenere il ricorrente meritevole del riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, non oggetto di specifica contestazione delle parti, sono condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con quanto emerso dall'esame diretto della parte.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal
26.10.2023 (data della domanda amministrativa) e della cecità parziale dal
7 24.04.2025 (data della visita peritale), mentre va esclusa la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento
Spese processuali
Considerato che per una delle prestazioni il requisito sanitario è stato riconosciuto con decorrenza dalla domanda amministrativa, le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18 e n. 6558/21), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e della attività processuale svolta, con determinazione del valore della controversia in considerazione del valore dell'handicap grave (valore indeterminato). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Michele Dicuonzo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 177/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente
[...]
di persona con handicap in situazione di gravità ai Parte_1 sensi dell'art. 3, comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal 26.10.2023
(data della domanda amministrativa) e della cecità parziale dal 24.04.2025
(data della visita peritale);
2. rigetta la domanda per l'indennità di accompagnamento;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_1 ricorrente, che, liquida in complessivi € 6.166,00 per compensi al difensore (€
1.528,00 per la fase sommaria ed € 4.638,00 per la fase di opposizione a cognizione piena), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Michele Dicuonzo;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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