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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Presidente f.f.
2) dott.ssa Monica MONTANTE - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1641 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carollo, presso il cui studio a Bagheria (PA), via
Paterna n. 7, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Di Maio, presso il cui studio a Villabate, Corso
Vittorio Emanuele n. 416, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AZ (PA) il
02/05/2001 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 9344/2019 emesso da questo Tribunale in data 24/10/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 31/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente: Per_
“• I figli AB (12/02/2002) e (13/08/2008) continueranno a risiedere prevalentemente con la madre.
• II Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese la somma di € 400,00 mensili (annualmente rivalutabile secondo gli indici istat), a titolo di mantenimento dei due figli (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
• II Sig. verserà alla Sig.ra l'assegno di mantenimento ai Parte_1 CP_1 figli, così come sopra descritto, sino a quando gli stessi non avranno un lavoro stabile idoneo al raggiungimento della propria indipendenza economica.
• Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco.
• I Sigg.ri e danno atto di avere già provveduto a regolare i Parte_1 CP_1 rapporti economici reciproci e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere.
• I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, si prestano reciproco consenso per la concessione dei passaporti e si obbligano a reiterare tale consenso avanti la competente autorità ove ciò fosse da queste ultime richiesto”.
Con provvedimenti del 15/04/2025 e del 26/05/2025 il Giudice delegato, rilevato che le parti non hanno chiarito il regime di affidamento della figlia minore , ha onerato Per_2
l'integrazione.
Con memorie integrative depositate il 24/06/2025 ed il 25/06/2025 le parti hanno precisato di voler confermare l'affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre: due volte alla settimana dalle 16,00 alle 20,00; una settimana nel periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto, da concordare con congruo anticipo;
per le festività natalizie, nel rispetto del criterio della rotazione annuale e, precisamente, dal giorno 24/12 al 28/12 ovvero dal
29/12 al 2/01; allo stesso modo, per Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternativamente.
2 Le condizioni dell'accordo delle parti non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
AZ (PA) il 02/05/2001 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
31/03/2025 e nelle memorie integrative del 24/06/2025 e del 25/06/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Presidente f.f.
2) dott.ssa Monica MONTANTE - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1641 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carollo, presso il cui studio a Bagheria (PA), via
Paterna n. 7, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Di Maio, presso il cui studio a Villabate, Corso
Vittorio Emanuele n. 416, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AZ (PA) il
02/05/2001 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 9344/2019 emesso da questo Tribunale in data 24/10/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 31/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente: Per_
“• I figli AB (12/02/2002) e (13/08/2008) continueranno a risiedere prevalentemente con la madre.
• II Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese la somma di € 400,00 mensili (annualmente rivalutabile secondo gli indici istat), a titolo di mantenimento dei due figli (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
• II Sig. verserà alla Sig.ra l'assegno di mantenimento ai Parte_1 CP_1 figli, così come sopra descritto, sino a quando gli stessi non avranno un lavoro stabile idoneo al raggiungimento della propria indipendenza economica.
• Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco.
• I Sigg.ri e danno atto di avere già provveduto a regolare i Parte_1 CP_1 rapporti economici reciproci e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere.
• I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, si prestano reciproco consenso per la concessione dei passaporti e si obbligano a reiterare tale consenso avanti la competente autorità ove ciò fosse da queste ultime richiesto”.
Con provvedimenti del 15/04/2025 e del 26/05/2025 il Giudice delegato, rilevato che le parti non hanno chiarito il regime di affidamento della figlia minore , ha onerato Per_2
l'integrazione.
Con memorie integrative depositate il 24/06/2025 ed il 25/06/2025 le parti hanno precisato di voler confermare l'affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre: due volte alla settimana dalle 16,00 alle 20,00; una settimana nel periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto, da concordare con congruo anticipo;
per le festività natalizie, nel rispetto del criterio della rotazione annuale e, precisamente, dal giorno 24/12 al 28/12 ovvero dal
29/12 al 2/01; allo stesso modo, per Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternativamente.
2 Le condizioni dell'accordo delle parti non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
AZ (PA) il 02/05/2001 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
31/03/2025 e nelle memorie integrative del 24/06/2025 e del 25/06/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
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