TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 23/12/2025, n. 2225
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Decreto cautelare 13 ottobre 2025
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Sentenza breve 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione non abbia considerato la comunicazione di adesione all'autorizzazione generale, elemento che inficia il provvedimento impugnato. Inoltre, l'amministrazione non ha instaurato il contraddittorio procedimentale e non ha svolto approfondimenti istruttori prima di adottare la misura inibitoria. Le criticità addotte nelle difese sono state considerate un'integrazione postuma della motivazione, inammissibile.

  • Accolto
    Erronea valutazione del titolo ambientale

    Il Tribunale ha accertato che la ricorrente ha aderito all'autorizzazione a carattere generale ex art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 59/2013, e che tale adesione inficia il provvedimento impugnato in assenza di verifiche da parte del Comune. L'autorizzazione unica ambientale tiene luogo anche della comunicazione o del nulla osta ex art. 8, commi 4 e 6, della l. n. 447/1995.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e incompetenza dell'organo

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 9 della L. 447/1995 prevede l'inibitoria solo in caso di superamento dei limiti di emissione sonora e per eccezionali ed urgenti necessità, non per la mera assenza di documentazione fonometrica. Inoltre, la competenza ad adottare tali misure spetta al Sindaco e non al dirigente, come confermato dalla giurisprudenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 23/12/2025, n. 2225
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2225
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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