Decreto cautelare 13 ottobre 2025
Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 23/12/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2025, proposto da
Infinity S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Gioia, Michele De Piano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Solofra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 149 del 9.10.2025: ingiunzione di interruzione dell’attività conciaria in esercizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solofra e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. OL Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Infinity s.r.l.s. (in appresso, I.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, l’ordinanza n. 149 del 9 ottobre 2025, con la quale il Responsabile dell’Area SUAP e Ambiente del Comune di Solofra, sulla scorta della comunicazione via p.e.c. della Legione Carabinieri Campania – Stazione di Solofra dell’8 ottobre 2025 (prot. n. 14952 del 9 ottobre 2025), aveva disposto l’interruzione entro 24 ore dell’attività conciaria esercitata presso l’insediamento produttivo ubicato in Solofra, via Celentane, e censito in catasto al foglio 2/A, particella 2039, sub 1;
- la gravata misura interdittiva era adottata in ragione della ravvisata circostanza che presso il suindicato opificio produttivo la I. risultava svolgere, in assenza dei titoli ambientali di cui all’art. 216 del r.d. n. 1265/1934 ed al comb. disp. artt. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 59/2013 e 8, commi 4 e 6, della l. n. 447/1995, l’attività di inchiodatura e raffinazione di pelli;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, sarebbe stata obliterata la comunicazione di avvio del procedimento inibitorio; b) erroneamente, in difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, il Comune di Solofra non avrebbe considerato che, in data 5 settembre 2024, si sarebbe perfezionata, in favore della I., l’adesione all’autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera e che, quindi, l’attività svolta presso l’insediamento produttivo ubicato in Solofra, via Celentane, e censito in catasto al foglio 2/A, particella 2039, sub 1, sarebbe assistita dal prescritto titolo ambientale (conosciuto dall’amministrazione intimata per aver trasmesso, con nota del 30 maggio 2024, prot. n. 7076, alla competente Regione Campania l’istanza di adesione alla predetta autorizzazione generale); c) la chiusura dell’attività avrebbe potuto essere legittimamente disposta non già in ragione della mera carenza del titolo di legittimazione acustica – cui avrebbe potuto ovviarsi mediante richiesta di comprova dei requisiti idoneativi –, bensì unicamente in caso di superamento dei limiti di emissione sonora operanti nella zona di insediamento; d) viceversa, nella specie, sarebbe stata disposta in violazione del principio ordinamentale di proporzionalità dell’agere amministrativo, in ragione – come detto – della mera assenza di una relazione fonometrica; e) in ogni caso, l’ordinanza n. 149 del 9 ottobre 2025 sarebbe inficiata dal vizio di incompetenza dell’organo dirigenziale di gestione promanante, l’adozione di misure temporanee di contenimento o interdizione dell’attività essendo demandata dall’art. 9 della l. n. 447/1995 all’organo sindacale di governo dell’ente locale;
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Solofra eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- si costituiva, altresì, in giudizio l’intimato Ministero della Difesa;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’11 novembre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che:
- in difetto di istruttoria e di motivazione, l’amministrazione resistente non risulta aver tenuto conto della circostanza che, alla stregua dell’esibita nota del Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino del 5 giugno 2024, la ricorrente, sulla base di comunicazione indirizzata il 20 maggio 2024 (prot. n. 6536) al SUAP del Comune di Solofra e da quest’ultimo trasmessa ai competenti uffici regionali con nota del 30 maggio 2024, prot. n. 7076, risulta aver aderito all’autorizzazione a carattere generale ex art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 59/2013 per l’attività di “lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg”, insediata nell’opificio ubicato in Solofra, via Celentane, e censito in catasto al foglio 2/A, particella 2039, sub 1;
- come già statuito, con riferimento ad una fattispecie analoga, da questa Sezione, nella sentenza n. 1348 del 23 luglio 2025, l’obliterazione del titolo ambientale ex art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 59/2013, costituito dall’adesione all’autorizzazione a carattere generale da parte della I. (giusta istanza del 20 maggio 2024, prot. n. 6536) ha inficiato il provvedimento impugnato: «ed invero, – recita la pronuncia richiamata – il Comune di Solofra, prima di adottare la misura inibitoria, avrebbe dovuto verificare: - la sussistenza dell’anzidetta autorizzazione a carattere generale; - quale fosse esattamente l’attività svolta dalla … [I.] presso l’insediamento produttivo de quo …; - se tale attività potesse o meno considerarsi legittimata dall’autorizzazione a carattere generale, siccome riconducibile alla categoria codificata sub n. 26, lett. dd (“lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti pronti all’uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg”), della Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006» (sul punto, cfr. nota del Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino del 5 giugno 2024);
Considerato, poi, che
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 59/2013, l’autorizzazione unica ambientale tiene luogo anche della comunicazione o del nulla osta ex art. 8, commi 4 e 6, della l. n. 447/1995;
- in particolare, il citato art. 8, commi 4 e 6, della l. n. 447/1995 stabilisce che: «4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. (…). 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla osta da parte del Comune»;
- in assenza di una simile di fonte di legittimazione dell’impianto produttivo ai fini acustici, i successivi artt. 9 e 10 non comminano la chiusura dell’attività ivi insediata, come, segnatamente, intimato con la gravata ordinanza n. 149 del 9 ottobre 2025;
- l’art. 9, al comma 1, prevede, infatti, che «il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività», «qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente»; e cioè, all’evidenza, non già allorquando l’attività produttiva esercitata non risulti assistita dalla rituale comunicazione degli elaborati fonometrici, bensì soltanto allorquando risulti infrangere i parametri prefissati dalla normativa di settore e integrare gli estremi dell’inquinamento sonoro pregiudizievole per la salubrità ambientale;
- per di più, attribuisce al Sindaco, e non al dirigente del Comune la competenza ad adottare le previste misure correttive e inibitorie: «Dalla piana lettura della disposizione, si evince che, fermi gli ordinari poteri di controllo … l’inibitoria totale o parziale delle attività è prevista unicamente tra i poteri extra ordinem attribuiti al Sindaco, nel quadro delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nei limiti e secondo i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 115 del 7 aprile 2011, n. 11. La giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha precisato che l’art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle immissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal d.lgs. n. 267 del 2000 agli artt. 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, a cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. TAR Lombardia n. 256 del 2003, n. 4225 del 2009; TAR Campania, Salerno, n. 1288 del 2017)» (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2025, n. 3562);
Considerato, ancora, che, prima addivenire alla radicale determinazione inibitoria, il Comune di Solofra avrebbe potuto e dovuto instaurare il contraddittorio procedimentale con la ricorrente, nonché svolgere ulteriori approfondimenti istruttori onde verificare la rimediabilità o meno delle criticità rilevate tramite opportuni chiarimenti e integrazioni documentali, anche avuto riguardo agli adombrati profili di insufficienza del titolo di agibilità e di insussistenza del nulla osta all’insediamento produttivo da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale territorialmente competente;
Considerato, infine, che:
- tali ultime criticità figurano addotte dal Comune di Solofra a giustificazione dell’impugnata misura interdittiva soltanto nelle proprie difese;
- ebbene, per ius receptum, è inammissibile un'integrazione postuma, tramite atti processuali o scritti difensivi, della motivazione, la quale, anche in ipotesi di attività vincolata, costituisce elemento indefettibile della decisione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5959/2022; sez. VII, n. 5069/2024; ; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 765/2022; n. 1580/2022; n. 5324/2022; sez. I, n. 7502/2022; sez. V, n. 28/2023; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 597/2022 TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1344/2022; n. 1024/2023; TAR Basilicata, Potenza, n. 775/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 178/2023; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 84/2023; TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 7278/2023; sez. III, n. 14674/2023);
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;
- quanto alle spese di lite, appare equo compensarle interamente tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
OL Di OP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di OP | IG RU |
IL SEGRETARIO