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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Presidente e Relatore
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259008175902000 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si rimettono ai rispettivi atti formulati in sede di costituzione in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 novembre 2025 la società Ricorrente_1 Srl impugnava l'atto in epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto illegittimo, previa sospensiva.
Allegava e documentava che l'atto impugnato – con cui si intimava l'immediato il pagamento dell'intero debito erariale a suo carico (di oltre 200.000,00 euro) – non teneva conto del suo diritto di procedere al pagamento rateizzato sancito da sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia n.
162/2024, depositata il 04.03.2024 e passata in cosa giudicata.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione a causa del grave pregiudizio che sarebbe derivato dall'eventuale esecuzione forzata, oltre a condanna per lite temeraria.
Si costituiva Agenzia delle Entrate riscossione con controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso - senza, peraltro, prendere posizione sull'eccezione di giudicato - e si oppone va alla sospensiva
All'udienza cautelare era concessa la sospensiva richiesta ed il processo era rinviato per il merito all'odierna udienza.
All'esito della discussione le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa era decisa dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pacifica – in quanto incontestata – la circostanza dirimente che la ricorrente avesse diritto al pagamento rateale del proprio debito come riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato di questa stessa Corte di
Giustizia tributaria.
Al riguardo la Suprema Corte ha già affermato, in caso analogo, il principio di diritto secondo cui la rateizzazione del debito costituisce diritto del debitore ove avvenga in base a norme di legge che la disciplinano (Cass civile Sez. L Sentenza n. 8408 del 29/07/1991).
Nel caso di specie tale presupposto sussiste in quanto oggetto di accertamento definitivo da parte della sentenza, passata in giudicato, di questa stessa Corte, invocata e prodotta dal ricorrente unitamente alla certificazione di segreteria attestante il suo passaggio in giudicato.
Pertanto la pretesa di ottenere l'immediato pagamento del debito, contenuta nel provvedimento impugnato,
è illegittima per contrasto con il diritto al pagamento rateale.
Stupisce, pertanto, che la difesa della resistente, senza contestare il diritto alla rateizzazione del debito, abbia insistito nel chiedere il rigetto del ricorso anziché adoperarsi per il doveroso esercizio dell'autotutela, come se la sentenza passata in giudicato non fosse esistita. A ciò si aggiunga che la difesa della resistente non ha partecipato all'udienza cautelare (per sue difficoltà nel collegamento da remoto) e, nell'udienza di discussione della causa, si sia limitata a riportarsi alle controdeduzioni nelle quali il tema della sentenza passata in giudicato che attestava il diritto alla rateizzazione non era stato trattato.
Tale sua condotta di dubbia professionalità, peraltro, non incide sulla posizione del ricorrente essendo rilevante soltanto nel rapporto interno tra cliente ed avvocato incaricato della sua difesa (come si evince da
Cass Sez. U - Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).
Ne consegue che la resistente deve essere condannata al pagamento degli onorari di causa in favore della ricorrente (ma non anche al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, che non ricorre in assenza di prova del dolo della parte resistente) liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato confermando il diritto del ricorrente, già oggetto di sentenza passata in giudicato, a pagare il debito fiscale ratealmente;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro
2.000,00 per la fase cautelare ed in euro 2.500,00 per la fase di merito oltre ad accessori ed al rimborso del contributo unificato.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Presidente e Relatore
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259008175902000 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si rimettono ai rispettivi atti formulati in sede di costituzione in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 novembre 2025 la società Ricorrente_1 Srl impugnava l'atto in epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto illegittimo, previa sospensiva.
Allegava e documentava che l'atto impugnato – con cui si intimava l'immediato il pagamento dell'intero debito erariale a suo carico (di oltre 200.000,00 euro) – non teneva conto del suo diritto di procedere al pagamento rateizzato sancito da sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia n.
162/2024, depositata il 04.03.2024 e passata in cosa giudicata.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione a causa del grave pregiudizio che sarebbe derivato dall'eventuale esecuzione forzata, oltre a condanna per lite temeraria.
Si costituiva Agenzia delle Entrate riscossione con controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso - senza, peraltro, prendere posizione sull'eccezione di giudicato - e si oppone va alla sospensiva
All'udienza cautelare era concessa la sospensiva richiesta ed il processo era rinviato per il merito all'odierna udienza.
All'esito della discussione le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa era decisa dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pacifica – in quanto incontestata – la circostanza dirimente che la ricorrente avesse diritto al pagamento rateale del proprio debito come riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato di questa stessa Corte di
Giustizia tributaria.
Al riguardo la Suprema Corte ha già affermato, in caso analogo, il principio di diritto secondo cui la rateizzazione del debito costituisce diritto del debitore ove avvenga in base a norme di legge che la disciplinano (Cass civile Sez. L Sentenza n. 8408 del 29/07/1991).
Nel caso di specie tale presupposto sussiste in quanto oggetto di accertamento definitivo da parte della sentenza, passata in giudicato, di questa stessa Corte, invocata e prodotta dal ricorrente unitamente alla certificazione di segreteria attestante il suo passaggio in giudicato.
Pertanto la pretesa di ottenere l'immediato pagamento del debito, contenuta nel provvedimento impugnato,
è illegittima per contrasto con il diritto al pagamento rateale.
Stupisce, pertanto, che la difesa della resistente, senza contestare il diritto alla rateizzazione del debito, abbia insistito nel chiedere il rigetto del ricorso anziché adoperarsi per il doveroso esercizio dell'autotutela, come se la sentenza passata in giudicato non fosse esistita. A ciò si aggiunga che la difesa della resistente non ha partecipato all'udienza cautelare (per sue difficoltà nel collegamento da remoto) e, nell'udienza di discussione della causa, si sia limitata a riportarsi alle controdeduzioni nelle quali il tema della sentenza passata in giudicato che attestava il diritto alla rateizzazione non era stato trattato.
Tale sua condotta di dubbia professionalità, peraltro, non incide sulla posizione del ricorrente essendo rilevante soltanto nel rapporto interno tra cliente ed avvocato incaricato della sua difesa (come si evince da
Cass Sez. U - Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).
Ne consegue che la resistente deve essere condannata al pagamento degli onorari di causa in favore della ricorrente (ma non anche al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, che non ricorre in assenza di prova del dolo della parte resistente) liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato confermando il diritto del ricorrente, già oggetto di sentenza passata in giudicato, a pagare il debito fiscale ratealmente;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro
2.000,00 per la fase cautelare ed in euro 2.500,00 per la fase di merito oltre ad accessori ed al rimborso del contributo unificato.