TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 920
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Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Opere realizzate nel sottotetto. Violazione ed errata applicazione degli artt. 6 bis, 10, 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione ed errata applicazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore del Comune di Moncalieri e, in particolare, dell’art. 21 delle n.t.a. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che le opere nel sottotetto configurino una trasformazione ad uso abitativo, come dimostrato da finiture, serramenti, impiantistica, riscaldamento e servizi igienici. Tale mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante e richiede permesso di costruire, la cui assenza integra un abuso. La normativa locale, anche nella sua versione più recente, vieta trasformazioni edilizie e impiantistiche che rendano il sottotetto abitabile.

  • Accolto
    Opere realizzate nei locali posti al piano terzo. Violazione ed errata applicazione degli artt. 6 bis, 10, 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che le opere al piano terzo, pur in presenza di una scala interna che collega il sottotetto, siano autonome e scindibili. Tali opere, non avendo inciso sui parametri volumetrici e di superficie e non presentando indici di collegamento materiale e teleologico con gli abusi al piano sottotetto, non avrebbero dovuto essere considerate unitariamente e parificate sul piano sanzionatorio-ripristinatorio. L'ordinanza è illegittima quanto a questo punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 920
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 920
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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