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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1189/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. ALBA DI LASCIO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 20.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CT, in € 47.473,06 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015 a causa della rottura in più punti dell'argine sinistro, al fondo agricolo, di cui è proprietario, sito in
Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Comune di
Nocera Inferiore al foglio 10, particelle n. 2171 (adibito a fabbricato cat. A/4) e n. 2172 (ad uso della totale estensione di mq. 4154). Assumeva il ricorrente che, a seguito della CP_2 suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, nonché all'impianto irriguo e al pozzo ivi insistenti.
Con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, peraltro, il Sindaco di Nocera Inferiore aveva stabilito il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati. A sostegno della pretesa, depositava, poi, consulenza tecnica di parte, a firma dell'ing.
richiamata in ricorso, nonché visure catastali e atti di provenienza dell'unità Persona_1 immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_1 attiva del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Consorzio di
Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, del quale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e, comunque, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare osserva il Collegio, in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del da parte della resistente Controparte_3
che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, ne Controparte_1 comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (in tal senso, Cass., n. 16840/2013).
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio
2 necessario, costituisce, infatti, un'istanza di carattere processuale che, al pari delle richieste istruttorie, se non reiterata, è destinata alla caducazione.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar del 08/03/2007 rep. 95639, Per_2 dichiarazione di successione del 20.5.2001 e visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno confermato Persona_1 Testimone_1 che il ricorrente coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode
3 per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento dei fondi coltivati dal ricorrente.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto interamente allagato a seguito dell'evento esondativo e che la coltivazione di carciofi ivi presente è andata completamente distrutta, non è, comunque, possibile ritenere provato il danno così come dedotto e quantificato in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_4 pessima manutenzione a causa della presenza di fango, detriti, alberi.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, va innanzi tutto premesso che, sebbene il ricorrente deduca di essere proprietario sia del fabbricato insistente sulla particella n. 2171, che del fondo coltivato sulla particella n. 2172, egli, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni solo con riferimento al fondo da lui direttamente coltivato, ossia al fondo di cui alla particella n. 2172 dell'estensione di mq. 4.154, deducendo nello specifico, danni alle coltivazioni in atto (carciofi e carciofini), danni al terreno (determinati dai costi per la pulizia del fondo da detriti e melma in parte eseguito a mano e parte con mezzi meccanici, disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph,), danni al pozzo e all'impianto di irrigazione, quantificandoli in complessivi €
47.473,06.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata è stato quantificato un danno pari ad € 21.102,32 per la perdita della produzione dei carciofi su un'estensione di mq.
4.154 e un ulteriore danno di € 4.403,24 per la perdita del raccolto di carciofini, calcolato sulla medesima estensione totale del fondo.
I testi escussi e in particolare il teste (CT di parte attrice), tuttavia, hanno Persona_1
4 riferito che sui fondi del ricorrente erano coltivati esclusivamente carciofi, precisando che la coltivazione a seguito dell'allagamento è andata completamente distrutta.
Sulla base di tali dichiarazioni non può, quindi, essere riconosciuto al ricorrente nessun danno per la perdita dei carciofini, della cui presenza sul fondo non vi è prova.
Per quanto concerne il risarcimento richiesto per la perdita dei carciofi, invece, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che, nonostante la prova del danneggiamento della coltivazione, non sia possibile riconoscere il danno nella misura richiesta.
I testi escussi, compreso il teste , si sono limitati a riferire la completa distruzione ed Per_1 inutilizzabilità del raccolto;
nella perizia, poi, la valutazione dei danni riscontrati è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti e senza, peraltro considerare la natura pluriennale della coltivazione del carciofo. La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può, quindi, costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione
5 discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni alle colture, infine, non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CT risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto e senza tenere conto della pluriennalità della coltivazione in atto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (20.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e del danneggiamento della coltivazione di carciofi (le uniche a cui i testi hanno fatto riferimento), ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione
6 tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle sole colture di carciofi, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua, del 35% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione (ossia al 35% di € 21.102,32 pari ad € 7.385,81). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, va innanzi tutto rilevato che il consulente di parte ha calcolato i costi necessari per il ripristino su una superficie di 5000 mq, sebbene l'estensione del terreno fosse documentalmente di mq. 4154, ossia di circa 1000 mq in meno di quelli considerati nei conteggi. In particolare, il CT ha determinato il danno per tali operazioni in:
- € 8.112,50 per la pulizia del fondo (da detriti, melma, ecc.);
- € 10.500,00 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno;
Con riferimento a tali specifiche attività, osserva il collegio che il perito non ha rappresentato ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura e assolcatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, peraltro, il ricorrente non ha depositato nessuna documentazione che ne attesti l'effettivo compimento (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il
CT, sentito come testimone, ha riferito che “il ricorrente dopo l'evento ha pulito il terreno rimuovendo una decina di centimetri di strato melmoso depositato” precisando, tuttavia, di “non sapere se l'abbia fatto lui personalmente o se abbia incaricato una ditta specializzata” e senza puntualizzare le profondità di lavorazione eseguite e i prodotti concretamente utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
Né a diverse conclusioni possono indurre le dichiarazioni del teste , il quale ha Testimone_1 dichiarato che il ricorrente “ha proceduto alla pulizia del fondo personalmente e con un operaio e trattore”. Tale teste, infatti, non può ritenersi attendibile, considerata, da un lato, la sua posizione personale di titolare di un analogo giudizio dinanzi a questo Tribunale per i medesimi fatti per cui è causa;
da un altro lato, la non concordanza di molte delle sue dichiarazioni con quelle rilasciate dal
CT (soggetto disinteressato al giudizio), ad esempio in relazione ai danni subiti all'impianto di
7 irrigazione;
e, da un altro lato ancora, la inverosimiglianza di alcune delle dichiarazioni rese (ad esempio, lì dove, con riferimento ai danni al pozzo, ha dichiarato di collegare la situazione del ricorrente alla propria e, quindi, di ritenere che, poiché a lui si era rotta la pompa del pozzo, tale danno era stato subito anche dal ricorrente).
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute Controparte_1 rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo e del deposito su di esso di fango e melma, nonché la prova che, comunque, il ricorrente ha proceduto ad eseguire alcuni lavori di pulizia del fondo, sebbene in economia, il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua del 15% del valore indicato nella consulenza di parte per le sole attività di fertilizzazione e ripristino del terreno (€ 10.500,00), pari a complessivi € 1.575,00.
Tale liquidazione è effettuata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate sopra
(mancanza di fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti)
e della estensione del fondo ci circa 1000 mq. in meno rispetto a quelli considerati dal CT nel suo computo.
Quanto ai danni al pozzo rivendicati in ricorso, va osservato che, posta l'inattendibilità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste , in quanto fondate su mere supposizioni personali (“So Tes_1 che il ricorrente aveva un pozzo, collego la sua situazione alla mia e poiché a me si è rotta la pompa del pozzo che si è bruciata direi che anche quella del ricorrente è andata distrutta ma non lo so con certezza”), il teste ha riferito solo di aver “riscontrato danni al pozzo, che ha Per_1 dovuto essere pulito”, senza nessun riferimento al danneggiamento dell'elettropompa e senza nessuno riferimento ad altri elementi utili ad individuare la tipologia dell'impianto e la sua vetustà.
A sostegno della domanda risarcitoria per tale voce di danno, parte ricorrente ha prodotto anche una fattura datata 25.11.2015, dell'importo di € 250,00, relativa all'acquisto dell'elettropompa; essa, tuttavia, non è accompagnata da nessuna prova dell'avvenuto pagamento, né da ulteriore documentazione atta a comprovare l'effettiva sostituzione del bene. In difetto di riscontri
8 documentali e alla luce del contenuto generico delle dichiarazioni testimoniali, non può riconoscersi al ricorrente l'importo indicato nella fattura.
Ciononostante, il Collegio, considerata la prova emergente dalle dichiarazioni del teste
, dell'esecuzione di un'attività di pulizia del pozzo, ritiene che anche per tale voce di Per_1 danno possa essere liquidata la somma richiesta di € 250,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto al ricorrente per i danni all'impianto di irrigazione: il teste , infatti, ha genericamente dichiarato, sostanzialmente riproducendo la Persona_1 genericità dell'esposizione di tale voce di danno contenuta anche nella propria perizia di parte, che l'impianto “in alcune bocchette si è rotto, ma non interamente”. Come già evidenziato sopra, non possono, invece, ritenersi attendibili, in mancanza di altri concordanti riscontri, le diverse dichiarazioni rese dal teste (“l'impianto di irrigazione in parte era stato portato via Tes_1 dall'acqua e in parte era andato distrutto”). In mancanza di prova della tipologia dell'impianto, dell'estensione del danno subito e dei concreti interventi di ripristino eseguiti dopo l'evento, la liquidazione di tale voce di danno sarebbe del tutto aleatoria. Peraltro, la valutazione compiuta dal
CT si limita ad attestare genericamente l'esistenza dell'impianto di irrigazione e il suo parziale danneggiamento, senza fornire una descrizione puntuale dei componenti interessati o dei danni effettivamente riscontrati;
né risulta prodotta documentazione di acquisto di motori di irrigazione, tubazioni, attrezzature o altri materiali, da cui evincere l'effettiva entità del danno subito.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale in numerosi precedenti (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n.
4306/2022), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte CP_ dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al Sarno i torrenti Cavaiola e Controparte_4
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
9 “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare
10 questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma complessiva di € 9.210,81. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per ½, con condanna della al rimborso della restante metà, oltre alla metà delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 9.210,81, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1
11 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in €
132,00 per spese ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1189/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. ALBA DI LASCIO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 20.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CT, in € 47.473,06 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015 a causa della rottura in più punti dell'argine sinistro, al fondo agricolo, di cui è proprietario, sito in
Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Comune di
Nocera Inferiore al foglio 10, particelle n. 2171 (adibito a fabbricato cat. A/4) e n. 2172 (ad uso della totale estensione di mq. 4154). Assumeva il ricorrente che, a seguito della CP_2 suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, nonché all'impianto irriguo e al pozzo ivi insistenti.
Con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, peraltro, il Sindaco di Nocera Inferiore aveva stabilito il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati. A sostegno della pretesa, depositava, poi, consulenza tecnica di parte, a firma dell'ing.
richiamata in ricorso, nonché visure catastali e atti di provenienza dell'unità Persona_1 immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_1 attiva del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Consorzio di
Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, del quale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e, comunque, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare osserva il Collegio, in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del da parte della resistente Controparte_3
che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, ne Controparte_1 comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (in tal senso, Cass., n. 16840/2013).
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio
2 necessario, costituisce, infatti, un'istanza di carattere processuale che, al pari delle richieste istruttorie, se non reiterata, è destinata alla caducazione.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar del 08/03/2007 rep. 95639, Per_2 dichiarazione di successione del 20.5.2001 e visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno confermato Persona_1 Testimone_1 che il ricorrente coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode
3 per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento dei fondi coltivati dal ricorrente.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto interamente allagato a seguito dell'evento esondativo e che la coltivazione di carciofi ivi presente è andata completamente distrutta, non è, comunque, possibile ritenere provato il danno così come dedotto e quantificato in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_4 pessima manutenzione a causa della presenza di fango, detriti, alberi.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, va innanzi tutto premesso che, sebbene il ricorrente deduca di essere proprietario sia del fabbricato insistente sulla particella n. 2171, che del fondo coltivato sulla particella n. 2172, egli, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni solo con riferimento al fondo da lui direttamente coltivato, ossia al fondo di cui alla particella n. 2172 dell'estensione di mq. 4.154, deducendo nello specifico, danni alle coltivazioni in atto (carciofi e carciofini), danni al terreno (determinati dai costi per la pulizia del fondo da detriti e melma in parte eseguito a mano e parte con mezzi meccanici, disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph,), danni al pozzo e all'impianto di irrigazione, quantificandoli in complessivi €
47.473,06.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata è stato quantificato un danno pari ad € 21.102,32 per la perdita della produzione dei carciofi su un'estensione di mq.
4.154 e un ulteriore danno di € 4.403,24 per la perdita del raccolto di carciofini, calcolato sulla medesima estensione totale del fondo.
I testi escussi e in particolare il teste (CT di parte attrice), tuttavia, hanno Persona_1
4 riferito che sui fondi del ricorrente erano coltivati esclusivamente carciofi, precisando che la coltivazione a seguito dell'allagamento è andata completamente distrutta.
Sulla base di tali dichiarazioni non può, quindi, essere riconosciuto al ricorrente nessun danno per la perdita dei carciofini, della cui presenza sul fondo non vi è prova.
Per quanto concerne il risarcimento richiesto per la perdita dei carciofi, invece, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che, nonostante la prova del danneggiamento della coltivazione, non sia possibile riconoscere il danno nella misura richiesta.
I testi escussi, compreso il teste , si sono limitati a riferire la completa distruzione ed Per_1 inutilizzabilità del raccolto;
nella perizia, poi, la valutazione dei danni riscontrati è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti e senza, peraltro considerare la natura pluriennale della coltivazione del carciofo. La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può, quindi, costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione
5 discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni alle colture, infine, non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CT risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto e senza tenere conto della pluriennalità della coltivazione in atto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (20.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e del danneggiamento della coltivazione di carciofi (le uniche a cui i testi hanno fatto riferimento), ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione
6 tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle sole colture di carciofi, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua, del 35% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione (ossia al 35% di € 21.102,32 pari ad € 7.385,81). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, va innanzi tutto rilevato che il consulente di parte ha calcolato i costi necessari per il ripristino su una superficie di 5000 mq, sebbene l'estensione del terreno fosse documentalmente di mq. 4154, ossia di circa 1000 mq in meno di quelli considerati nei conteggi. In particolare, il CT ha determinato il danno per tali operazioni in:
- € 8.112,50 per la pulizia del fondo (da detriti, melma, ecc.);
- € 10.500,00 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno;
Con riferimento a tali specifiche attività, osserva il collegio che il perito non ha rappresentato ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura e assolcatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, peraltro, il ricorrente non ha depositato nessuna documentazione che ne attesti l'effettivo compimento (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il
CT, sentito come testimone, ha riferito che “il ricorrente dopo l'evento ha pulito il terreno rimuovendo una decina di centimetri di strato melmoso depositato” precisando, tuttavia, di “non sapere se l'abbia fatto lui personalmente o se abbia incaricato una ditta specializzata” e senza puntualizzare le profondità di lavorazione eseguite e i prodotti concretamente utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
Né a diverse conclusioni possono indurre le dichiarazioni del teste , il quale ha Testimone_1 dichiarato che il ricorrente “ha proceduto alla pulizia del fondo personalmente e con un operaio e trattore”. Tale teste, infatti, non può ritenersi attendibile, considerata, da un lato, la sua posizione personale di titolare di un analogo giudizio dinanzi a questo Tribunale per i medesimi fatti per cui è causa;
da un altro lato, la non concordanza di molte delle sue dichiarazioni con quelle rilasciate dal
CT (soggetto disinteressato al giudizio), ad esempio in relazione ai danni subiti all'impianto di
7 irrigazione;
e, da un altro lato ancora, la inverosimiglianza di alcune delle dichiarazioni rese (ad esempio, lì dove, con riferimento ai danni al pozzo, ha dichiarato di collegare la situazione del ricorrente alla propria e, quindi, di ritenere che, poiché a lui si era rotta la pompa del pozzo, tale danno era stato subito anche dal ricorrente).
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute Controparte_1 rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo e del deposito su di esso di fango e melma, nonché la prova che, comunque, il ricorrente ha proceduto ad eseguire alcuni lavori di pulizia del fondo, sebbene in economia, il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua del 15% del valore indicato nella consulenza di parte per le sole attività di fertilizzazione e ripristino del terreno (€ 10.500,00), pari a complessivi € 1.575,00.
Tale liquidazione è effettuata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate sopra
(mancanza di fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti)
e della estensione del fondo ci circa 1000 mq. in meno rispetto a quelli considerati dal CT nel suo computo.
Quanto ai danni al pozzo rivendicati in ricorso, va osservato che, posta l'inattendibilità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste , in quanto fondate su mere supposizioni personali (“So Tes_1 che il ricorrente aveva un pozzo, collego la sua situazione alla mia e poiché a me si è rotta la pompa del pozzo che si è bruciata direi che anche quella del ricorrente è andata distrutta ma non lo so con certezza”), il teste ha riferito solo di aver “riscontrato danni al pozzo, che ha Per_1 dovuto essere pulito”, senza nessun riferimento al danneggiamento dell'elettropompa e senza nessuno riferimento ad altri elementi utili ad individuare la tipologia dell'impianto e la sua vetustà.
A sostegno della domanda risarcitoria per tale voce di danno, parte ricorrente ha prodotto anche una fattura datata 25.11.2015, dell'importo di € 250,00, relativa all'acquisto dell'elettropompa; essa, tuttavia, non è accompagnata da nessuna prova dell'avvenuto pagamento, né da ulteriore documentazione atta a comprovare l'effettiva sostituzione del bene. In difetto di riscontri
8 documentali e alla luce del contenuto generico delle dichiarazioni testimoniali, non può riconoscersi al ricorrente l'importo indicato nella fattura.
Ciononostante, il Collegio, considerata la prova emergente dalle dichiarazioni del teste
, dell'esecuzione di un'attività di pulizia del pozzo, ritiene che anche per tale voce di Per_1 danno possa essere liquidata la somma richiesta di € 250,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto al ricorrente per i danni all'impianto di irrigazione: il teste , infatti, ha genericamente dichiarato, sostanzialmente riproducendo la Persona_1 genericità dell'esposizione di tale voce di danno contenuta anche nella propria perizia di parte, che l'impianto “in alcune bocchette si è rotto, ma non interamente”. Come già evidenziato sopra, non possono, invece, ritenersi attendibili, in mancanza di altri concordanti riscontri, le diverse dichiarazioni rese dal teste (“l'impianto di irrigazione in parte era stato portato via Tes_1 dall'acqua e in parte era andato distrutto”). In mancanza di prova della tipologia dell'impianto, dell'estensione del danno subito e dei concreti interventi di ripristino eseguiti dopo l'evento, la liquidazione di tale voce di danno sarebbe del tutto aleatoria. Peraltro, la valutazione compiuta dal
CT si limita ad attestare genericamente l'esistenza dell'impianto di irrigazione e il suo parziale danneggiamento, senza fornire una descrizione puntuale dei componenti interessati o dei danni effettivamente riscontrati;
né risulta prodotta documentazione di acquisto di motori di irrigazione, tubazioni, attrezzature o altri materiali, da cui evincere l'effettiva entità del danno subito.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale in numerosi precedenti (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n.
4306/2022), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte CP_ dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al Sarno i torrenti Cavaiola e Controparte_4
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
9 “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare
10 questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma complessiva di € 9.210,81. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per ½, con condanna della al rimborso della restante metà, oltre alla metà delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 9.210,81, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1
11 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in €
132,00 per spese ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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