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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9426 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 26864/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 26864/2022 promossa da:
con gli avv.ti CARLO ALBERTO GIOVANARDI e MARCO Parte_1
MEARINI
PARTE ATTOREA
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Per la parte attorea:
“A. Accertarsi e dichiararsi ex art. 1585 c.c., la responsabilità del condominio di Controparte_1
nella causazione delle infiltrazioni di acqua nella camera 32 sita al terzo piano CP_1 Parte_2
e condotta in locazione ad uso ricettizio dalla società ricorrente con l'insegna “Antica Locanda dei
Mercanti”;
B. Accertarsi e dichiararsi che dette infiltrazioni hanno reso inagibile la predetta camera 32 “
[...]
dal 15 maggio 2020 al 24 luglio 2020 causando alla ricorrente danni da mancato Parte_2 guadagno;
C. Condannarsi il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 CP_1 tempore in persona dell'avv. Ida Bassano, con sede in Viale Monte Nero, Controparte_2 CP_1
6, a pagare alla ricorrente l'importo di € 16.451,00 oltre interessi o quell'altra anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
D. Con la rifusione dei compensi e delle spese, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.”
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
affermando di condurre in locazione per lo svolgimento di attività ricettiva
[...] quattro camere site nell'edificio del convenuto;
e che in data 14/5/2020 si erano verificate CP_1 infiltrazioni in una delle predette camere;
e chiedendo la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento dei danni lamentati.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere valutativo, di carattere generico, di carattere documentale, in parte non allegate in atto assertivo.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- in capo alla parte che agisce in giudizio lamentando la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale grava, prima ancora che un onere di prova, anzitutto un onere di specifica allegazione delle circostanze di fatto, le quali devono essere dedotte dalla parte attorea entro il termine perentorio previsto dall'art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo;
nel sistema delineato dal codice di procedura civile né le istanze di prova orale né le produzioni documentali sono idonee a supplire al difetto originario di tempestiva e specifica allegazione da parte del soggetto gravato dal relativo onere;
- ciò posto, nel caso di specie la società attorea non ha specificamente allegato la causa delle lamentate infiltrazioni, essendosi limitata ad allegare genericamente che, “durante i lavori di rifacimento del tetto effettuati da un appaltatore terzo, si erano verificate CP_3 infiltrazioni in una camera, lamentando che le infiltrazioni provenivano “dal soffitto” di tale camera;
- sennonché, posto che di regola l'appaltatore è soggetto che svolge la propria attività in autonomia rispetto al committente, sì che tale autonomia preclude la configurabilità di responsabilità in capo al committente, nel caso di specie, la parte attorea non ha allegato in atti assertivi la sussistenza di profili di colpa in capo al committente, non avendo la parte attorea allegato né che il condominio committente si fosse ingerito nell'attività svolta dall'appaltatore, né che l'appaltatore fosse un nudus nimister del condominio committente, né che quest'ultimo avesse incautamente affidato la realizzazione dei lavori ad un appaltatore privo dei necessari requisiti di carattere imprenditoriale;
non avendo la parte attorea allegato né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc alcuna circostanza idonea ad integrare la pagina 2 di 3 sussistenza in capo alla parte convenuta di un comportamento colposo, la parte attorea non ha assolto l'onere di specifica allegazione di tale requisito di fattispecie dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.);
- la parte attorea ha anche genericamente accennato nell'atto di citazione ad imprecisati “difetti costruttivi dello stabile” in relazione ad un altrettanto imprecisato “muro di contenimento di proprietà condominiale”, senza tuttavia specificare in che modo tali lamentati “difetti” relativi ad un “muro di contenimento” potessero avere determinato delle infiltrazioni lamentate come provenienti “dal soffitto” della camera e comparse durante l'esecuzione di lavori da parte di un appaltatore riguardo al “tetto condominiale”; ne consegue che le allegazioni di cui all'atto di citazione non sono solo generiche ma integrano anche delle incongruenze sul piano assertivo;
entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc la parte attorea non ha dedotto ulteriori allegazioni;
ne consegue che non è stato assolto neppure l'onere di specifica allegazione della sussistenza del nesso causale quale requisito di fattispecie sia della responsabilità ex art. 2043 c.c. sia della responsabilità ex art. 2051 c.c..
In considerazione di quanto sopra esposto le domande della parte attorea non possono essere accolte e devono essere rigettate.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
- rigetta le domande della parte attorea.
Milano, 07/12/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 26864/2022 promossa da:
con gli avv.ti CARLO ALBERTO GIOVANARDI e MARCO Parte_1
MEARINI
PARTE ATTOREA
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Per la parte attorea:
“A. Accertarsi e dichiararsi ex art. 1585 c.c., la responsabilità del condominio di Controparte_1
nella causazione delle infiltrazioni di acqua nella camera 32 sita al terzo piano CP_1 Parte_2
e condotta in locazione ad uso ricettizio dalla società ricorrente con l'insegna “Antica Locanda dei
Mercanti”;
B. Accertarsi e dichiararsi che dette infiltrazioni hanno reso inagibile la predetta camera 32 “
[...]
dal 15 maggio 2020 al 24 luglio 2020 causando alla ricorrente danni da mancato Parte_2 guadagno;
C. Condannarsi il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 CP_1 tempore in persona dell'avv. Ida Bassano, con sede in Viale Monte Nero, Controparte_2 CP_1
6, a pagare alla ricorrente l'importo di € 16.451,00 oltre interessi o quell'altra anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
D. Con la rifusione dei compensi e delle spese, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.”
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
affermando di condurre in locazione per lo svolgimento di attività ricettiva
[...] quattro camere site nell'edificio del convenuto;
e che in data 14/5/2020 si erano verificate CP_1 infiltrazioni in una delle predette camere;
e chiedendo la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento dei danni lamentati.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere valutativo, di carattere generico, di carattere documentale, in parte non allegate in atto assertivo.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- in capo alla parte che agisce in giudizio lamentando la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale grava, prima ancora che un onere di prova, anzitutto un onere di specifica allegazione delle circostanze di fatto, le quali devono essere dedotte dalla parte attorea entro il termine perentorio previsto dall'art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo;
nel sistema delineato dal codice di procedura civile né le istanze di prova orale né le produzioni documentali sono idonee a supplire al difetto originario di tempestiva e specifica allegazione da parte del soggetto gravato dal relativo onere;
- ciò posto, nel caso di specie la società attorea non ha specificamente allegato la causa delle lamentate infiltrazioni, essendosi limitata ad allegare genericamente che, “durante i lavori di rifacimento del tetto effettuati da un appaltatore terzo, si erano verificate CP_3 infiltrazioni in una camera, lamentando che le infiltrazioni provenivano “dal soffitto” di tale camera;
- sennonché, posto che di regola l'appaltatore è soggetto che svolge la propria attività in autonomia rispetto al committente, sì che tale autonomia preclude la configurabilità di responsabilità in capo al committente, nel caso di specie, la parte attorea non ha allegato in atti assertivi la sussistenza di profili di colpa in capo al committente, non avendo la parte attorea allegato né che il condominio committente si fosse ingerito nell'attività svolta dall'appaltatore, né che l'appaltatore fosse un nudus nimister del condominio committente, né che quest'ultimo avesse incautamente affidato la realizzazione dei lavori ad un appaltatore privo dei necessari requisiti di carattere imprenditoriale;
non avendo la parte attorea allegato né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc alcuna circostanza idonea ad integrare la pagina 2 di 3 sussistenza in capo alla parte convenuta di un comportamento colposo, la parte attorea non ha assolto l'onere di specifica allegazione di tale requisito di fattispecie dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.);
- la parte attorea ha anche genericamente accennato nell'atto di citazione ad imprecisati “difetti costruttivi dello stabile” in relazione ad un altrettanto imprecisato “muro di contenimento di proprietà condominiale”, senza tuttavia specificare in che modo tali lamentati “difetti” relativi ad un “muro di contenimento” potessero avere determinato delle infiltrazioni lamentate come provenienti “dal soffitto” della camera e comparse durante l'esecuzione di lavori da parte di un appaltatore riguardo al “tetto condominiale”; ne consegue che le allegazioni di cui all'atto di citazione non sono solo generiche ma integrano anche delle incongruenze sul piano assertivo;
entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc la parte attorea non ha dedotto ulteriori allegazioni;
ne consegue che non è stato assolto neppure l'onere di specifica allegazione della sussistenza del nesso causale quale requisito di fattispecie sia della responsabilità ex art. 2043 c.c. sia della responsabilità ex art. 2051 c.c..
In considerazione di quanto sopra esposto le domande della parte attorea non possono essere accolte e devono essere rigettate.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
- rigetta le domande della parte attorea.
Milano, 07/12/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 3 di 3