Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 759
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il giudice rileva che l'avviso di accertamento sotteso alla cartella, relativo agli anni 2020-21, è stato notificato in data antecedente e non è stato impugnato dal contribuente, rendendo il credito definitivo e precludendo ogni eccezione relativa a vizi o estinzioni anteriori alla notifica dell'avviso. Per l'anno 2022, la legge regionale consente l'iscrizione a ruolo diretta tramite cartella esattoriale senza previa notifica dell'avviso di accertamento, purché la cartella sia notificata entro il termine di tre anni dalla scadenza dell'annualità di riferimento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice esclude la maturazione della prescrizione, poiché la cartella esattoriale è stata notificata nel triennio successivo alla notifica dell'avviso di accertamento per gli anni 2020-21. Per l'anno 2022, la notifica della cartella in data 30/4/2025 è intervenuta entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento, come consentito dalla legge regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 759
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 759
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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