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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4986/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011647124000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato tempestivamente, impugna la cartella esattoriale .094 2020 0011647124 000 di euro 1.599,28 emesso dalla Regione Calabria Settore Tributi U.O. – tasse
Automobilistiche – per tassa automobilistiche anni 2020/22, oltre sanzioni ed interessi notificata con racc.
a/r dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 30/4/2025.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione.
Si è costituita la Regione Calabria rilevando che il relativo avviso di accertamento è stato notificato, senza essere stato opposto, divenendo definitivo per mancata impugnazione giudiziale.
Si cè costituita ADER per difendersi.
All' udienza del 23/1/2026 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento sotteso alla cartella, relativo all'anno 2020-21 è stato notificato in data 15/6/2023.
Atto ricevuto e non impugnato giudizialmente dal contribuente. Non vi sono contestazioni sul punto e non sono state depositate memorie illustrative.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di non debenza del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'avviso di accertamento sotteso alla cartella non è stato impugnato il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Orbene l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento, secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, lo stesso si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Orbene, i vizi di merito sono inammissibili attesa la cristallizzazione del credito. Non è maturata alcuna prescrizione successiva essendo stata notificata la cartella nel triennio dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Per l'anno 2022, invece, basta la notifica della cartella ricevuta in data 30/4/2025 a rigettare l'eccezione di prescrizione non essendo più necessario notificare il previo avviso di accertamento, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento. Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/1997 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, l. reg. Sicilia 5 dicembre 2016 n. 24, con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 l. reg. Sicilia 11 agosto 2015 n. 16, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale -decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), d.lgs. 18 dicembre 1997,
n.472- l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo. È, infatti, meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani, anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto speciale. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97
Cost., addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione di un atto prodromico alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione IC (sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Delle Entrate Riscossione, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario, e della Regione Calabria che liquida in complessivi € 300, 00 oltre accessori di legge se dovuti, per ognuno di essi;
Reggio Calabria,23/1/2026. Il giudice
VR Chinè
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4986/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011647124000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato tempestivamente, impugna la cartella esattoriale .094 2020 0011647124 000 di euro 1.599,28 emesso dalla Regione Calabria Settore Tributi U.O. – tasse
Automobilistiche – per tassa automobilistiche anni 2020/22, oltre sanzioni ed interessi notificata con racc.
a/r dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 30/4/2025.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione.
Si è costituita la Regione Calabria rilevando che il relativo avviso di accertamento è stato notificato, senza essere stato opposto, divenendo definitivo per mancata impugnazione giudiziale.
Si cè costituita ADER per difendersi.
All' udienza del 23/1/2026 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento sotteso alla cartella, relativo all'anno 2020-21 è stato notificato in data 15/6/2023.
Atto ricevuto e non impugnato giudizialmente dal contribuente. Non vi sono contestazioni sul punto e non sono state depositate memorie illustrative.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di non debenza del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'avviso di accertamento sotteso alla cartella non è stato impugnato il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Orbene l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento, secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, lo stesso si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Orbene, i vizi di merito sono inammissibili attesa la cristallizzazione del credito. Non è maturata alcuna prescrizione successiva essendo stata notificata la cartella nel triennio dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Per l'anno 2022, invece, basta la notifica della cartella ricevuta in data 30/4/2025 a rigettare l'eccezione di prescrizione non essendo più necessario notificare il previo avviso di accertamento, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento. Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/1997 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, l. reg. Sicilia 5 dicembre 2016 n. 24, con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 l. reg. Sicilia 11 agosto 2015 n. 16, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale -decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), d.lgs. 18 dicembre 1997,
n.472- l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo. È, infatti, meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani, anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto speciale. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97
Cost., addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione di un atto prodromico alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione IC (sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Delle Entrate Riscossione, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario, e della Regione Calabria che liquida in complessivi € 300, 00 oltre accessori di legge se dovuti, per ognuno di essi;
Reggio Calabria,23/1/2026. Il giudice
VR Chinè