TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TO EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1443/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Roberta Rona, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), contumace Controparte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza del 2.12.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. richiamandosi alle conclusioni svolta in atto introduttivo e , segnatamente, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previi i più opportuni accertamenti e declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare - In via principale:
Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa il pieno diritto della ricorrente,
a procedere con la rottamazione e demolizione completa nonché radiazione dei veicoli così sotto individuati - come da visure ACI allegate complete delle relative annotazioni e
pagina 1 di 10 gravami - presso aziende autorizzate, con conseguente cancellazione dei veicoli dal
Pubblico Registro Automobilistico (PRA): a) TG DG711FG – Proprietà CP_3 [...]
IC / Tipo Controparte_4 CodiceFiscale_3
Modello Commerciale CITROEN 2.2 Controparte_5 C.F._4 CP_6
Data Immatricolazione 26/03/2007 Data Aggiornamento Carta Circolazione 21/03/2018
KW 88,00 Classe / Uso AUTOCARRO / PRIVATO Controparte_7
b) TG DC428VH – Proprietà
[...] CP_8 Controparte_9
WME4504321J292516 IC / Tipo MC01 1432C0 MAAAZ200
[...] CP_10
Modello Commerciale SMART - Con vittoria di spese” CP_11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la Sig.ra deduceva che : era Parte_1 proprietaria di diverse unità immobiliari ad uso commerciale site nel comune di Vidigulfo
(PV), concesse in locazione in parte all'impresa individuale Baldo Auto di Curatolo
Baldassarre) e in parte a entrambe attualmente in liquidazione Parte_2 giudiziale;
aveva rinvenuto all'interno delle predette unità immobiliari, a seguito della riconsegna delle stesse da parte delle curatele fallimentari degli ex conduttori, due veicoli gravati da fermo amministrativo e di proprietà degli odierni resistenti (più precisamente, un furgone Citroen Jumper targato DG711FG e intestato a e Controparte_12 una Smart Fortwo targata DC428VH ed intestata al Sig. ; Controparte_2 nonostante le formali diffide inviate ai resistenti, questi ultimi non avevano provveduto alla rimozione dei mezzi suindicati.
La ricorrente formulava, pertanto, domanda l'autorizzazione giudiziale a procedere alla rottamazione, demolizione completa e radiazione dei veicoli sopra indicati al fine di liberare le proprie unità immobiliari.
Con ordinanza del 26.6.2025 era dichiarata la contumacia dei resistenti,
[...]
e non costituitisi in giudizio, Controparte_13 Controparte_14
e, rilevata la necessità di approfondire in contraddittorio le questioni tanto in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, quanto in merito all'ammissibilità della rottamazione pagina 2 di 10 di veicoli sottoposti a fermo amministrativo, era concessa alle parti un termine di 40 giorni ex art. 101 c.p.c. per il deposito di memorie e documentazione integrativa.
Esaminata la memoria depositata dalla sola ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, era stata fissata l'udienza di discussione e decisione in forma scritta;
all'udienza di discussione parte ricorrente concludeva come sopra riportato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame e la legittimazione attiva della ricorrente
2.La domanda formulata di rottamazione e radiazione
1.La fattispecie in esame e la legittimazione attiva della ricorrente
In primo luogo, va rilevato che la ricorrente ha provato la propria qualità di comproprietaria dei beni immobili nei quali si trovano i veicoli oggetto della domanda, mediante la produzione delle visure catastali storiche dalle quali risulta che la sig.ra
[...] possiede: - quota di 900/3000 a titolo di piena proprietà e di 700/3000 a titolo Parte_1 di nuda proprietà dell'immobile sito in Vidigulfo, via Caduti n. 4/A, identificata catastalmente “Sez. A, fg. 3, Particella 2054, sub 1, D/1, R.C. € 2.840,51” (cfr. doc 17, pag.
2); - quota di 900/3000 a titolo di piena proprietà e di 700/3000 a titolo di nuda proprietà dell'immobile sito in Vidigulfo, via Caduti n. 4/B, identificata catastalmente “Sez. A, fg. 3,
Particella 2055, sub 1, D/1, R.C. € 2.840,51” (cfr. doc. 17, pag. 7); - quota di 1/3 di piena proprietà dell'immobile sito in Vidigulfo, via Caduti n.22/B, identificata catastalmente
“Sez. A, fg. 3, Particella 2091, sub 1, D/7 R.C. € 6.930,00” e “Sez. A, fg. 3, Particella 2091, sub 2, D/7, R.C. € 2.345,00” (cfr. doc. 17 pagg. 11 e 17).
Nei documenti prodotti non vi è, invece, alcun riferimento a beni immobili di proprietà della sig.ra siti in Vidigulfo, via Caduti n. 22/A, che, pertanto, non Pt_1 costituiscono oggetto della presente pronuncia.
A riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati pagina 3 di 10 dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo (ex multis Cass. 22.2.
2018 n. 4336; Cass. 28.1.2015 n. 1650; sentenza n. 10219/2012)
Non vi è dubbio che l'azione della ricorrente, diretta alla liberazione delle unità immobiliari sopra identificate dai veicoli ivi abbandonati da terzi, costituisca una forma di tutela della cosa comune.
Parimenti, la ricorrente ha provato la propria qualità di soggetto detentore dei capannoni e dei beni ivi rinvenuti, compresi i veicoli da demolire. La documentazione prodotta dalla ricorrente, infatti, attesta incontrovertibilmente tanto il riacquisto del possesso dei capannoni a seguito della risoluzione dei rapporti di locazione e della successiva rinuncia alla liquidazione dei beni mobili da parte delle curatele fallimentari degli ex conduttori, quanto la presenza dei citati veicoli e, pertanto, l'onere assunto dalla ricorrente di procedere allo smaltimento dei rifiuti e dei mezzi presenti nei medesimi capannoni, a seguito dell'autorizzazione da parte dei rispettivi Tribunali competenti (cfr. docc. 4 6 e 8 ricorrente, ovvero, verbale di riconsegna dei beni e richiesta di non acquisizione dei beni alla liquidazione giudiziale verbale consegna chiavi).
Si ritiene, dunque, pienamente provata la sussistenza dell'interesse e della legittimazione della ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale che le consenta di liberare definitivamente i beni immobili di cui è proprietaria, non potendo agire autonomamente.
2.La domanda formulata di rottamazione e radiazione
Quanto poi all'accertamento della legittimità della richiesta di rottamazione di veicoli intestati a terzi (nello specifico, gli odierni resistenti), sottoposti a fermo amministrativo e rinvenuti in area privata, si condividono le osservazioni formulate dalla ricorrente con la memoria datata 28.7.2025 a seguito di rilievo ex officio.
In particolare, la ricorrente ha adeguatamente provato che i veicoli in questione si trovano in evidente stato di abbandono e privi di valore economico;
tale circostanza emerge anzitutto dalla documentazione fotografica prodotta da cui si evince univocamente pagina 4 di 10 che si tratta di veicoli oggetto di sinistri, che hanno riportato ingenti e gravi danneggiamenti che ne impediscono del tutto tanto la circolazione, quanto la commercializzazione, rendendoli di fatto inutilizzabili e inidonei allo scopo per cui sono stati realizzati (doc. 11).
In secondo luogo, si sottolinea il contenuto verbale di riconsegna , ove era attestato un “rottame di auto” (cfr. doc. 5)
In terzo luogo, la circostanza è evincibile indirettamente alla stessa istanza formulata dai curatori di non acquisire i beni all'attivo della procedura di liquidazione in quanto “non sussiste la possibilità di vendere a terzi quanto rivenuto …i costi da sostenere sarebbero in ogni caso superiori al presumiile valore di realizzo dei bei stessi” (cfr doc. 6)
Risulta, pertanto, corretta la qualificazione giuridica dei suddetti veicoli, come operata dalla ricorrente, secondo cui essi sono da considerarsi “fuori uso” ai sensi degli artt.
3 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 24 giugno 2003, n. 209 e, conseguentemente, rifiuti ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - TUA).
Infatti, il secondo comma dell'art. 3 D. Lgs. n. 209/2003 nel classificare i veicoli
“fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b)” ha ricompreso anche la seguente casistica “in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”.
Nei medesimi termini si è pronunciata la Cassazione, precisando in più occasioni che “deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata”
(Cass. pen. 12.12.2024 n. 46245; Cass.
8.6.2009 n. 23701;).
Come è stato correttamente evidenziato dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'accertamento dello stato di abbandono in cui versano i veicoli esonera il giudice dalla necessità di indagare l'effettiva intenzione del detentore, essendo invece specifico onere dell'interessato (nella specie, i resistenti) fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere tale natura (Cass. pen. 10.11.2016 n. 47262).
pagina 5 di 10 Peraltro, nel caso di specie, detta prova contraria è mancata: gli odierni resistenti, quali legittimi proprietari risultanti dai certificati allegati (docc. 9 e 10), sono stati formalmente informati della circostanza e diffidati a provvedere all'asporto dei rispettivi veicoli (docc. 12 e 13), tuttavia entrambe le diffide sono rimaste prive di esito.
A ulteriore conferma, si evidenzia che i medesimi resistenti, pur regolarmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci, non fornendo alcuna prova idonea ad escludere la natura di rifiuto dei mezzi in questione. A riguardo si richiama il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, che, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (in termini Cass.
29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass., 20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)” (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, pur tuttavia la scelta processuale non collaborativa dei resistenti, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, la stessa offriva un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia dei resistenti è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dalla ricorrente
(Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017,
n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898; Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Tale orientamento è condivisibile a fortiori, nella fattispecie in esame, stante le diffide che la ricorrente ha inviato ai resistenti in fase anteriore al giudizio. Ne consegue pagina 6 di 10 che la mancata partecipazione costituisce elemento rafforzativo delle risultanze istruttorie offerte dalla ricorrente, precludendo una diversa ricostruzione delle circostanze, oltre a confermare ulteriormente lo stato di abbandono in cui versano i veicoli per cui è causa e la loro qualificazione di rifiuti da smaltire.
Infine, con specifico riferimento alle modalità di smaltimento concretamente adottabili nel caso di veicoli che, come nel caso di specie, si trovano su area privata e sono gravati da fermo amministrativo, si deve considerare, come lamentato dalla ricorrente, che per la stessa non è possibile seguire autonomamente l'iter ordinario mediante il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione. Nella sua qualità di proprietaria dell'area ove i veicoli si trovano, ma non dei veicoli medesimi, la sig.ra non dispone della documentazione necessaria per procedere alla rottamazione Pt_1
(quali, ad esempio, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà); sotto ulteriore e connesso profilo, la giacenza in area privata impedisce l'applicazione delle procedure amministrative riservate ai veicoli rinvenuti da organi pubblici. Non è, pertanto, possibile conferire i mezzi a un centro autorizzato in assenza di autorizzazione da parte della
Pubblica Amministrazione o di un specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, quale è quello richiesto in questa sede dalla ricorrente.
Quanto poi alla misura del fermo amministrativo cui sono sottoposti entrambi i veicoli in questione, va rilevato che la Cassazione ha statuito che “l'auto abbandonata viene considerata un rifiuto speciale pericoloso, anche se è ancora dotata di targa” (Cass. pen. n. 23.2.2012 n. 6667) e che “tale condizione di rifiuto, inoltre, non può essere del tutto esclusa neppure con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro quando questi, per le modalità con le quali sono detenuti, siano da considerare obiettivamente destinati all'abbandono” (Cass. pen. n. 11030 16.3.2015 n. 11030 ; Cass.
8.4.2008 n. 36809;). A riguardo, la ricorrente, pur non allegandola, ha richiamato la circolare n. 10649 dell'1.9.2009 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati dell'Automobile Club d'Italia
(ACI), con cui è stato impartito il divieto, in via generale, di radiazione per i veicoli gravati da fermo amministrativo a decorrere dal 16 settembre 2009.
pagina 7 di 10 Detto divieto, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con i principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, non potendo valere sic et simpliciter a precludere la rottamazione anche in casi di veicoli privi di valore economico
Incidentalmente, non essendo stata formalmente oggetto di eccezione o deduzione né allegazione della parte onerata, ma rilevante sul piano motivazionale, si sottolinea che la circolare è stata espressamente derogata per effetto della successiva circolare ACI,
Direzione Centrale dei Servizi Delegati, n. 11454 del 16.9.2009, con la quale è stato precisato che “per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo”.
Considerato che, come sopra attestato, si tratta di veicoli oggetto di sinistri, che hanno riportato gravi danneggiamenti (quali, la perdita completa del motore quanto al furgone targato DG711FG e lo sfondamento del parabrezza e il distacco di parti della carrozzeria tra cui il tetto quanto alla Smart targata DC428VH) che ne impediscono del tutto la circolazione e la commercializzazione (doc. 11), la deroga di cui alla circolare n.
11454 del 16.9.2009 trova piena applicazione nel caso in esame. In assenza di individuazione specifica, a mezzo della predetta circolare ACI, dell'Autorità competente ad attestare la non utilizzabilità del veicolo, ben potendosi intendere competente l'autorità giudiziaria così come già previsto per la rottamazione di veicoli giacenti in area privata, si ritiene legittima la domanda giudiziale promossa dalla sig.ra Pt_1
Nulla osta, pertanto, all'accertamento giudiziale dello stato di "evidente abbandono"
e alla conseguente qualificazione del bene come "veicolo fuori uso/rifiuto", da ritenersi equivalente alla dichiarazione di “non utilizzabilità” prevista dalla citata circolare ACI.
Per tutte le ragioni sopra esposte, risulta pienamente comprovato il diritto della sig.ra ad ottenere la liberazione dei propri immobili da veicoli qualificabili come Pt_1 rifiuti, peraltro non contestati dai resistenti, e per l'effetto deve essere autorizzata la demolizione e la radiazione come richiesta dalla stessa.
pagina 8 di 10 Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento, in virtù delle risultanze documentali in atti e della corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza in materia di veicoli fuori uso e smaltimento di rifiuti.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono addebitate su entrambi i resistenti
I compensi sono liquidati come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione della domanda e dell'attività svolta, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo istruttoria, limitata a una singola memoria a seguito di quesitone rilevata ex officio, minimo per la decisionale, limitata a una singola udienza di discussione, risultando quindi pari a € 5261 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
-I) dichiara la legittimità della ricorrente c.f. Parte_1
) a procedere alla rottamazione, mediante demolizione completa e C.F._1 cancellazione dai pubblici registri, dei veicoli di seguito individuati, in quanto "veicoli fuori uso" e in evidente stato di abbandono in area privata: ● furgone Citroen Jumper, targato DG711FG, telaio n. VF7YCBMFB11125775, intestato a Controparte_12
(c.f. ● autovettura Smart Fortow, targata DC428VH, telaio n.
[...] P.IVA_1
WME4504321J292516, intestata a (c.f. Controparte_14
),; e, per l'effetto, autorizza la ricorrente a C.F._2 Parte_1 conferire i suddetti veicoli presso un centro di raccolta autorizzato ai fini della rottamazione e della cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nel rispetto delle norme di legge;
II.) condanna e a Controparte_12 Controparte_14 rimborsare, in solido tra loro, alla sig.ra le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 per spese ed € 5261,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese
pagina 9 di 10 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pavia, 5 dicembre 2025
Il Giudice
TO EL
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TO EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1443/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Roberta Rona, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), contumace Controparte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza del 2.12.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. richiamandosi alle conclusioni svolta in atto introduttivo e , segnatamente, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previi i più opportuni accertamenti e declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare - In via principale:
Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa il pieno diritto della ricorrente,
a procedere con la rottamazione e demolizione completa nonché radiazione dei veicoli così sotto individuati - come da visure ACI allegate complete delle relative annotazioni e
pagina 1 di 10 gravami - presso aziende autorizzate, con conseguente cancellazione dei veicoli dal
Pubblico Registro Automobilistico (PRA): a) TG DG711FG – Proprietà CP_3 [...]
IC / Tipo Controparte_4 CodiceFiscale_3
Modello Commerciale CITROEN 2.2 Controparte_5 C.F._4 CP_6
Data Immatricolazione 26/03/2007 Data Aggiornamento Carta Circolazione 21/03/2018
KW 88,00 Classe / Uso AUTOCARRO / PRIVATO Controparte_7
b) TG DC428VH – Proprietà
[...] CP_8 Controparte_9
WME4504321J292516 IC / Tipo MC01 1432C0 MAAAZ200
[...] CP_10
Modello Commerciale SMART - Con vittoria di spese” CP_11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la Sig.ra deduceva che : era Parte_1 proprietaria di diverse unità immobiliari ad uso commerciale site nel comune di Vidigulfo
(PV), concesse in locazione in parte all'impresa individuale Baldo Auto di Curatolo
Baldassarre) e in parte a entrambe attualmente in liquidazione Parte_2 giudiziale;
aveva rinvenuto all'interno delle predette unità immobiliari, a seguito della riconsegna delle stesse da parte delle curatele fallimentari degli ex conduttori, due veicoli gravati da fermo amministrativo e di proprietà degli odierni resistenti (più precisamente, un furgone Citroen Jumper targato DG711FG e intestato a e Controparte_12 una Smart Fortwo targata DC428VH ed intestata al Sig. ; Controparte_2 nonostante le formali diffide inviate ai resistenti, questi ultimi non avevano provveduto alla rimozione dei mezzi suindicati.
La ricorrente formulava, pertanto, domanda l'autorizzazione giudiziale a procedere alla rottamazione, demolizione completa e radiazione dei veicoli sopra indicati al fine di liberare le proprie unità immobiliari.
Con ordinanza del 26.6.2025 era dichiarata la contumacia dei resistenti,
[...]
e non costituitisi in giudizio, Controparte_13 Controparte_14
e, rilevata la necessità di approfondire in contraddittorio le questioni tanto in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, quanto in merito all'ammissibilità della rottamazione pagina 2 di 10 di veicoli sottoposti a fermo amministrativo, era concessa alle parti un termine di 40 giorni ex art. 101 c.p.c. per il deposito di memorie e documentazione integrativa.
Esaminata la memoria depositata dalla sola ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, era stata fissata l'udienza di discussione e decisione in forma scritta;
all'udienza di discussione parte ricorrente concludeva come sopra riportato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame e la legittimazione attiva della ricorrente
2.La domanda formulata di rottamazione e radiazione
1.La fattispecie in esame e la legittimazione attiva della ricorrente
In primo luogo, va rilevato che la ricorrente ha provato la propria qualità di comproprietaria dei beni immobili nei quali si trovano i veicoli oggetto della domanda, mediante la produzione delle visure catastali storiche dalle quali risulta che la sig.ra
[...] possiede: - quota di 900/3000 a titolo di piena proprietà e di 700/3000 a titolo Parte_1 di nuda proprietà dell'immobile sito in Vidigulfo, via Caduti n. 4/A, identificata catastalmente “Sez. A, fg. 3, Particella 2054, sub 1, D/1, R.C. € 2.840,51” (cfr. doc 17, pag.
2); - quota di 900/3000 a titolo di piena proprietà e di 700/3000 a titolo di nuda proprietà dell'immobile sito in Vidigulfo, via Caduti n. 4/B, identificata catastalmente “Sez. A, fg. 3,
Particella 2055, sub 1, D/1, R.C. € 2.840,51” (cfr. doc. 17, pag. 7); - quota di 1/3 di piena proprietà dell'immobile sito in Vidigulfo, via Caduti n.22/B, identificata catastalmente
“Sez. A, fg. 3, Particella 2091, sub 1, D/7 R.C. € 6.930,00” e “Sez. A, fg. 3, Particella 2091, sub 2, D/7, R.C. € 2.345,00” (cfr. doc. 17 pagg. 11 e 17).
Nei documenti prodotti non vi è, invece, alcun riferimento a beni immobili di proprietà della sig.ra siti in Vidigulfo, via Caduti n. 22/A, che, pertanto, non Pt_1 costituiscono oggetto della presente pronuncia.
A riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati pagina 3 di 10 dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo (ex multis Cass. 22.2.
2018 n. 4336; Cass. 28.1.2015 n. 1650; sentenza n. 10219/2012)
Non vi è dubbio che l'azione della ricorrente, diretta alla liberazione delle unità immobiliari sopra identificate dai veicoli ivi abbandonati da terzi, costituisca una forma di tutela della cosa comune.
Parimenti, la ricorrente ha provato la propria qualità di soggetto detentore dei capannoni e dei beni ivi rinvenuti, compresi i veicoli da demolire. La documentazione prodotta dalla ricorrente, infatti, attesta incontrovertibilmente tanto il riacquisto del possesso dei capannoni a seguito della risoluzione dei rapporti di locazione e della successiva rinuncia alla liquidazione dei beni mobili da parte delle curatele fallimentari degli ex conduttori, quanto la presenza dei citati veicoli e, pertanto, l'onere assunto dalla ricorrente di procedere allo smaltimento dei rifiuti e dei mezzi presenti nei medesimi capannoni, a seguito dell'autorizzazione da parte dei rispettivi Tribunali competenti (cfr. docc. 4 6 e 8 ricorrente, ovvero, verbale di riconsegna dei beni e richiesta di non acquisizione dei beni alla liquidazione giudiziale verbale consegna chiavi).
Si ritiene, dunque, pienamente provata la sussistenza dell'interesse e della legittimazione della ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale che le consenta di liberare definitivamente i beni immobili di cui è proprietaria, non potendo agire autonomamente.
2.La domanda formulata di rottamazione e radiazione
Quanto poi all'accertamento della legittimità della richiesta di rottamazione di veicoli intestati a terzi (nello specifico, gli odierni resistenti), sottoposti a fermo amministrativo e rinvenuti in area privata, si condividono le osservazioni formulate dalla ricorrente con la memoria datata 28.7.2025 a seguito di rilievo ex officio.
In particolare, la ricorrente ha adeguatamente provato che i veicoli in questione si trovano in evidente stato di abbandono e privi di valore economico;
tale circostanza emerge anzitutto dalla documentazione fotografica prodotta da cui si evince univocamente pagina 4 di 10 che si tratta di veicoli oggetto di sinistri, che hanno riportato ingenti e gravi danneggiamenti che ne impediscono del tutto tanto la circolazione, quanto la commercializzazione, rendendoli di fatto inutilizzabili e inidonei allo scopo per cui sono stati realizzati (doc. 11).
In secondo luogo, si sottolinea il contenuto verbale di riconsegna , ove era attestato un “rottame di auto” (cfr. doc. 5)
In terzo luogo, la circostanza è evincibile indirettamente alla stessa istanza formulata dai curatori di non acquisire i beni all'attivo della procedura di liquidazione in quanto “non sussiste la possibilità di vendere a terzi quanto rivenuto …i costi da sostenere sarebbero in ogni caso superiori al presumiile valore di realizzo dei bei stessi” (cfr doc. 6)
Risulta, pertanto, corretta la qualificazione giuridica dei suddetti veicoli, come operata dalla ricorrente, secondo cui essi sono da considerarsi “fuori uso” ai sensi degli artt.
3 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 24 giugno 2003, n. 209 e, conseguentemente, rifiuti ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - TUA).
Infatti, il secondo comma dell'art. 3 D. Lgs. n. 209/2003 nel classificare i veicoli
“fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b)” ha ricompreso anche la seguente casistica “in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”.
Nei medesimi termini si è pronunciata la Cassazione, precisando in più occasioni che “deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata”
(Cass. pen. 12.12.2024 n. 46245; Cass.
8.6.2009 n. 23701;).
Come è stato correttamente evidenziato dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'accertamento dello stato di abbandono in cui versano i veicoli esonera il giudice dalla necessità di indagare l'effettiva intenzione del detentore, essendo invece specifico onere dell'interessato (nella specie, i resistenti) fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere tale natura (Cass. pen. 10.11.2016 n. 47262).
pagina 5 di 10 Peraltro, nel caso di specie, detta prova contraria è mancata: gli odierni resistenti, quali legittimi proprietari risultanti dai certificati allegati (docc. 9 e 10), sono stati formalmente informati della circostanza e diffidati a provvedere all'asporto dei rispettivi veicoli (docc. 12 e 13), tuttavia entrambe le diffide sono rimaste prive di esito.
A ulteriore conferma, si evidenzia che i medesimi resistenti, pur regolarmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci, non fornendo alcuna prova idonea ad escludere la natura di rifiuto dei mezzi in questione. A riguardo si richiama il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, che, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (in termini Cass.
29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass., 20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)” (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, pur tuttavia la scelta processuale non collaborativa dei resistenti, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, la stessa offriva un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia dei resistenti è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dalla ricorrente
(Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017,
n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898; Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Tale orientamento è condivisibile a fortiori, nella fattispecie in esame, stante le diffide che la ricorrente ha inviato ai resistenti in fase anteriore al giudizio. Ne consegue pagina 6 di 10 che la mancata partecipazione costituisce elemento rafforzativo delle risultanze istruttorie offerte dalla ricorrente, precludendo una diversa ricostruzione delle circostanze, oltre a confermare ulteriormente lo stato di abbandono in cui versano i veicoli per cui è causa e la loro qualificazione di rifiuti da smaltire.
Infine, con specifico riferimento alle modalità di smaltimento concretamente adottabili nel caso di veicoli che, come nel caso di specie, si trovano su area privata e sono gravati da fermo amministrativo, si deve considerare, come lamentato dalla ricorrente, che per la stessa non è possibile seguire autonomamente l'iter ordinario mediante il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione. Nella sua qualità di proprietaria dell'area ove i veicoli si trovano, ma non dei veicoli medesimi, la sig.ra non dispone della documentazione necessaria per procedere alla rottamazione Pt_1
(quali, ad esempio, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà); sotto ulteriore e connesso profilo, la giacenza in area privata impedisce l'applicazione delle procedure amministrative riservate ai veicoli rinvenuti da organi pubblici. Non è, pertanto, possibile conferire i mezzi a un centro autorizzato in assenza di autorizzazione da parte della
Pubblica Amministrazione o di un specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, quale è quello richiesto in questa sede dalla ricorrente.
Quanto poi alla misura del fermo amministrativo cui sono sottoposti entrambi i veicoli in questione, va rilevato che la Cassazione ha statuito che “l'auto abbandonata viene considerata un rifiuto speciale pericoloso, anche se è ancora dotata di targa” (Cass. pen. n. 23.2.2012 n. 6667) e che “tale condizione di rifiuto, inoltre, non può essere del tutto esclusa neppure con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro quando questi, per le modalità con le quali sono detenuti, siano da considerare obiettivamente destinati all'abbandono” (Cass. pen. n. 11030 16.3.2015 n. 11030 ; Cass.
8.4.2008 n. 36809;). A riguardo, la ricorrente, pur non allegandola, ha richiamato la circolare n. 10649 dell'1.9.2009 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati dell'Automobile Club d'Italia
(ACI), con cui è stato impartito il divieto, in via generale, di radiazione per i veicoli gravati da fermo amministrativo a decorrere dal 16 settembre 2009.
pagina 7 di 10 Detto divieto, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con i principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, non potendo valere sic et simpliciter a precludere la rottamazione anche in casi di veicoli privi di valore economico
Incidentalmente, non essendo stata formalmente oggetto di eccezione o deduzione né allegazione della parte onerata, ma rilevante sul piano motivazionale, si sottolinea che la circolare è stata espressamente derogata per effetto della successiva circolare ACI,
Direzione Centrale dei Servizi Delegati, n. 11454 del 16.9.2009, con la quale è stato precisato che “per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo”.
Considerato che, come sopra attestato, si tratta di veicoli oggetto di sinistri, che hanno riportato gravi danneggiamenti (quali, la perdita completa del motore quanto al furgone targato DG711FG e lo sfondamento del parabrezza e il distacco di parti della carrozzeria tra cui il tetto quanto alla Smart targata DC428VH) che ne impediscono del tutto la circolazione e la commercializzazione (doc. 11), la deroga di cui alla circolare n.
11454 del 16.9.2009 trova piena applicazione nel caso in esame. In assenza di individuazione specifica, a mezzo della predetta circolare ACI, dell'Autorità competente ad attestare la non utilizzabilità del veicolo, ben potendosi intendere competente l'autorità giudiziaria così come già previsto per la rottamazione di veicoli giacenti in area privata, si ritiene legittima la domanda giudiziale promossa dalla sig.ra Pt_1
Nulla osta, pertanto, all'accertamento giudiziale dello stato di "evidente abbandono"
e alla conseguente qualificazione del bene come "veicolo fuori uso/rifiuto", da ritenersi equivalente alla dichiarazione di “non utilizzabilità” prevista dalla citata circolare ACI.
Per tutte le ragioni sopra esposte, risulta pienamente comprovato il diritto della sig.ra ad ottenere la liberazione dei propri immobili da veicoli qualificabili come Pt_1 rifiuti, peraltro non contestati dai resistenti, e per l'effetto deve essere autorizzata la demolizione e la radiazione come richiesta dalla stessa.
pagina 8 di 10 Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento, in virtù delle risultanze documentali in atti e della corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza in materia di veicoli fuori uso e smaltimento di rifiuti.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono addebitate su entrambi i resistenti
I compensi sono liquidati come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione della domanda e dell'attività svolta, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo istruttoria, limitata a una singola memoria a seguito di quesitone rilevata ex officio, minimo per la decisionale, limitata a una singola udienza di discussione, risultando quindi pari a € 5261 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
-I) dichiara la legittimità della ricorrente c.f. Parte_1
) a procedere alla rottamazione, mediante demolizione completa e C.F._1 cancellazione dai pubblici registri, dei veicoli di seguito individuati, in quanto "veicoli fuori uso" e in evidente stato di abbandono in area privata: ● furgone Citroen Jumper, targato DG711FG, telaio n. VF7YCBMFB11125775, intestato a Controparte_12
(c.f. ● autovettura Smart Fortow, targata DC428VH, telaio n.
[...] P.IVA_1
WME4504321J292516, intestata a (c.f. Controparte_14
),; e, per l'effetto, autorizza la ricorrente a C.F._2 Parte_1 conferire i suddetti veicoli presso un centro di raccolta autorizzato ai fini della rottamazione e della cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nel rispetto delle norme di legge;
II.) condanna e a Controparte_12 Controparte_14 rimborsare, in solido tra loro, alla sig.ra le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 per spese ed € 5261,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese
pagina 9 di 10 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pavia, 5 dicembre 2025
Il Giudice
TO EL
pagina 10 di 10