Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2810/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ZONCA Parte_1 C.F._1
STEFANO e PASCUCCI ANTONIO e domicilio eletto in Indirizzo Telematico
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO e domicilio eletto CP_1 P.IVA_1
in Monza via Morandi 2
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.11.2024, esponeva Parte_1 quanto segue: “in data 23.11.2023, la ricorrente ha ricevuto il verbale di accertamento n. 2021/980432, con cui l ha richiesto la restituzione dell'importo di € 13.228,29, ritenuto CP_1 indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal
01/01/2022 al 31/12/2022. La ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso tale verbale al Comitato Provinciale di Milano, il quale è stato respinto con delibera n. CP_1
243484 del 25/03/2024 del Comitato Provinciale - Sede Provinciale di Monza e CP_1
Brianza - Sede Territoriale di Cesano Maderno. La motivazione del rigetto si basa sull'assunto erroneo che la ricorrente abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che comporterebbe la decadenza dal diritto all'anticipazione della NASPI, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 22/2015 e della circolare n. 94 del 12.05.2015. CP_1 In realtà, la ricorrente ha avviato attività autonoma nell'ottobre 2021, richiedendo e ottenendo l'anticipazione della NASPI, e non ha mai svolto attività di lavoro subordinato nel
1
La ricorrente nel mese di ottobre 2021 ha avviato una attività imprenditoriale per la commercializzazione di sigarette elettroniche richiedendo l'anticipazione la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI quale contributo alla autoimprenditorialità. La domanda veniva accettata con riferimento al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 in relazione alla quale veniva erogato l'importo oggi oggetto di richiesta di restituzione, come di seguito allegato ed esposto. Con comunicazione notificata il 23.11.2023 l oggi convenuto richiedeva alla signora CP_2 la restituzione dell'importo di € 13.228,29, ritenuto indebitamente percepito a titolo di Pt_1 indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con la seguente generica motivazione: “E' stata corrisposta indennita' di anticipazione NASpI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”. Avverso tale provvedimento la ricorrente, per non incorrere nelle decadenze di legge, si è vista costretta a presentare ricorso amministrativo senza poter conoscere le motivazioni sottese all'inatteso predetto accertamento se non la laconica affermazione sopra riportata. Il Comitato
Provinciale , con delibera n. 243484 del 25/03/2024 - a cura della Sede Provinciale di CP_1
Monza e Brianza - Sede Territoriale di Cesano Maderno ha rigettato il ricorso, adducendo la seguente motivazione: “In data 04/05/2023 (prima della conclusione del periodo relativo all'anticipazione richiesta NDR 7/12/2021 - 18/07/2023) la ricorrente si rioccupa con contratto a tempo determinato per il periodo dal 4/05/2023 all'11/05/2023. Dall'analisi degli archivi del Ministero del Lavoro (UNILAV), risulta per tale periodo una regolare denuncia di assunzione di LAVORO A TEMPO DETERMINATO con codice contratto A.02.00. A fronte di tale comunicazione sono stati versati in favore della ricorrente contributi come è possibile evincere dall'estratto conto previdenziale”. Solo con il predetto provvedimento la ricorrente ha quindi appreso che la richiesta di restituzione si fonda unicamente sulla asserita instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato della durata di 6 giorni nel marzo 2023 e ciò sulla base di un versamento contributivo minimale eseguito in riferimento a tale periodo dalla Società BaniJay S.p.a..
Tale asserzione è del tutto destituita di fondamento logico e giuridico. Infatti, come si vedrà, la ricorrente non ha mai svolto alcuna attività avente natura subordinata (unica circostanza che, in forza della normativa di settore, giustificherebbe una ripetizione della Naspi) e la contribuzione versata dalla predetta società è avvenuta nel rispetto della normativa applicabile a coloro i quali a qualunque titolo presenziano all'interno di uno spettacolo, come avvenuto per la NO Dall'estratto contributivo della ricorrente, citato dall'Istituto, Pt_1 emerge che non vi è stata contribuzione nel regime generale, ma solo nella sezione
“Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi professionisti” con il codice 029, riservato ai “figuranti speciali”. Infatti la ricorrente tra il 4 e l'11 maggio 2023 - mentre continuava a svolgere la propria attività autonoma per la quale era stata anticipata la liquidazione anticipata della
NASPI - ha partecipato in qualità di ospite ed a titolo completamente gratuito al programma televisivo “L'Isola dei Famosi”. In particolare, la signora ha raggiunto il marito, il disk Pt_1 jockey e personaggio televisivo , meglio conosciuto come , CP_3 CP_4 sull'Isola di OS OS, dove lo stesso partecipava come ospite al programma suddetto. Come si evince dal contratto allegato, la partecipazione della ricorrente è avvenuta senza alcun vincolo di subordinazione e a titolo completamente gratuito e con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico della società di produzione NI IA S.p.A. La ricorrente non ha svolto alcuna prestazione se non quella di dare l'assenso a essere filmata per pochi minuti all'atto di raggiungere, con il proprio cane, il marito - concorrente del programma e "naufrago" sull'isola - al fine di salutarlo e abbracciarlo. Nulla di più.
2 Trattandosi di un “reality ”la NO on era nemmeno tenuta a rispettare un copione, Pt_1 tant'è che era del tutto libera, di fatto in vacanza per una settimana su un'isola caraibica. La prestazione, come richiesta dal contratto prodotto e come sopra allegato, non presenta alcuno dei requisiti tipici della subordinazione. Infatti la ricorrente non ha ricevuto direttive - se non il minimo coordinamento logistico per l'organizzazione delle riprese (che riguardavano momenti di spontaneità familiare, della durata di pochi minuti, senza la necessità di prove o altre prestazioni) - né ha dovuto osservare orari di lavoro”. Illustrato quanto sopra, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento nr.2021/980432 e l'accertamento negativo dell'indebito fatto valere dall'Ente previdenziale.
si costituiva con memoria Controparte_5 difensiva, nella quale replicava alle argomentazioni e richieste avversarie, assumendo che il diritto alla ripetizione delle somme, erogate a titolo di NASPI, si fondava sulle risultanze documentali degli . Questi, inviati dalla datrice di lavoro NI s.p.a., ponevano Pt_2 in evidenza la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e in tale ambito doveva quindi essere ricondotta la prestazione resa dalla ricorrente in favore della menzionata società. Nella relativa esecuzione dovevano infatti ravvisarsi dinamiche implicanti controllo concreto ed effettivo da parte della società, al fine di poter rendere tale prestazione utilizzabile nel contesto del programma televisivo, cui era destinata. Ne derivavano adempimenti, come il versamento della contribuzione previdenziale, le comunicazioni
, le spese sostenute direttamente dalla società e la predisposizione di una CP_6 complessa organizzazione tecnica, idonei a ricondurre il rapporto nello schema del lavoro subordinato, con le ritenute conseguenze in ordine alla restituzione di quanto percepito dalla ricorrente a titolo di NASPI.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Attesa la natura documentale e di mero diritto delle questioni poste, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 21.5.2025 con pronuncia del dispositivo e lettura alle parti presenti.
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto. Si riporta innanzitutto il contenuto testuale dell'art. 8 comma 4 D.lvo 22/2015 nella parte di interesse, in forza del quale “il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata NASpI è tenuto a restituire a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale”. Nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente abbia conseguito l'erogazione per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 a titolo di anticipazione per l'avvio di attività imprenditoriale (nella specie, esercizio commerciale per la vendita di sigarette elettroniche), e che la stessa abbia partecipato a una nota trasmissione televisiva dal 4 all'11.5.2023 in forza del contratto in atti allegato (doc. 5 ricorr.), qualificato come “contratto di partecipazione al programma
“L'Isola dei famosi”. E' altresì incontestato che la predetta abbia partecipato al programma secondo le modalità sopra descritte, raggiugendo il marito, ospite della trasmissione televisiva, presso l'isola caraibica, ove la stessa si svolgeva, e ivi trattenendosi dal 4 all'11 maggio. Come riportato nel contratto, aveva richiesto ed era stata autorizzata a quanto segue: “la Parte_1 vostra società (“NI IA”) svolge, tra l'altro, attività di ideazione, produzione e commercializzazione di opere audiovisive che realizza in proprio o in collaborazione o su incarico di terzi e ha in corso la realizzazione su commissione di Controparte_7 (“Emittente”) la diciassettesima edizione dell'opera audiovisiva dal titolo “L'Isola dei
[...]
3 famosi” (“Programma”); nella mia qualità di MOGLIE del signor Parte_3 uno dei partecipanti rimasti in gara nel Programma - a seguito di incontri e
[...] colloqui con NI IA, ho deciso liberamente di partire per l'Honduras – presso l'Isola di OS OS (“Isola”), luogo presso cui si svolge il Programma, nei tempi e secondo le modalità discrezionalmente decise da NI IA, per fare una sorpresa a mio CP_8 che non vedo da lungo tempo (ossia da quando lo stesso ha iniziato a partecipare al
Programma), dichiarando e garantendo di possedere, a tale fine, i requisiti personali, fisici e psicologici per partire per l'Isola; ho richiesto a NI IA, che mi ha autorizzato, di portare con me presso l'Isola l'animale di genere CANE e nome (“Animale”), di cui Per_1 dichiaro di essere il/la proprietario/a, o di avere ricevuto apposita autorizzazione per la sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo da parte del proprietario dell'Animale, ivi compresa l'autorizzazione in favore di NI IA e dei suoi aventi causa di riprendere e registrare le prestazioni e le attività rese dall'Animale nel corso della partecipazione al Programma, tutto ciò premesso e confermato riportiamo qui di seguito il contenuto dell'accordo tra noi concluso sulla base delle sopra riportate premesse che, unitamente agli allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (“Accordo”)”. Nel medesimo contratto si legge: “sia per espressa volontà delle parti, sia per la natura del mio impegno nei confronti di NI IA ai sensi del presente Accordo, è escluso qualsiasi rapporto di lavoro e in particolare qualsiasi mio vincolo di subordinazione nei confronti di NI IA”, e quanto al trattamento economico, al punto 3 (Condizioni economiche), si stabilisce: “a fronte dell'opportunità che NI mi ha offerto, ossia di poter raggiungere dopo un lungo periodo di lontananza mio MARITO unitamente all'Animale, fornendomi l'occasione di partecipare a una così famosa produzione audiovisiva quale il Programma, consentendomi di affrontare inoltre un lungo viaggio e sopportando interamente tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio, comprese le spese di viaggio e le spese veterinarie doganali necessarie per il trasporto dell'Animale, nei limiti decisi da NI IA, dichiaro e accetto che per le Prestazioni e i Contributi da me e dall'Animale resi in esecuzione del presente Accordo, nonché per la cessione dei diritti di cui sopra io non avrò diritto ad altro, dichiarandomi sin da ora soddisfatto/a di ogni mio diritto o pretesa. Fermo quanto precede, prendo atto ed accetto che NI IA verserà il contributo sul minimale contributivo previsto ai sensi di legge”. Si delineano, pertanto, in maniera esplicita e con chiarezza, sia l'esclusione di qualsivoglia rapporto di subordinazione, sia la natura sostanzialmente gratuita della prestazione della contraente cui è richiesto il mero assoggettamento, durante la permanenza in loco e Pt_1 l'esecuzione delle riprese, l'assoggettamento a regole comportamentali strettamente inerenti allo svolgimento del Programma televisivo e a esigenze della Produzione;
ciò, in mancanza di connotazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato (peraltro, espressamente escluso), come l'osservanza di un orario di lavoro, la sussistenza di un vincolo di sottoposizione ad altrui istruzioni e direttive, la corresponsione di una retribuzione predeterminata.
La gratuità della prestazione non pare essere superata e smentita dalla fruizione di servizi, il cui costo è previsto a carico della , come il viaggio, il vitto e l'alloggio, Parte_4 trattandosi di servizi forniti all'evidente scopo di realizzare l'attività contemplata nel programma, senza con ciò imprimere alcun carattere di onerosità e tanto meno di subordinazione alle prestazioni dell'odierna ricorrente, neppure tenuta a rispettare un determinato copione. Ne consegue che l'assolvimento dell'obbligo contributivo, richiamato nel contratto, si inserisce e spiega esclusivamente alla luce dell'esigenza di assicurare tutela assicurativa ai soggetti, variamente coinvolti nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, “riconoscendo l'obbligo assicurativo in base alla qualifica professionale svolta così come previsto dall'art. 3 d.lvo nr. 708/1947”. E ciò è
4 quanto risulta illustrato dalla società, in sede di richiesta di chiarimenti presentata nell'interesse di , allorchè si precisa con e-mail del 3.1.2024 che “come Parte_1 riportato nel contratto sottoscritto dalla sig.ra abbiamo proceduto a “collocarla” per le Pt_1 giornate della partecipazione al programma. Pur essendo la partecipazione a titolo gratuito, abbiamo versato – come richiesto dalla normativa applicabile – i contributi sul minimale retributivo previsto per legge” (doc. 6 ricorr.). Ne consegue la predominanza degli elementi fin qui individuati rispetto a quella che sembra la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato per effetto della comunicazione
, sulla quale l'Ente previdenziale fonda la propria pretesa. Deve infatti ritenersi che CP_6 tale comunicazione, peraltro di provenienza unilaterale da parte della società, non sia destinata a incidere, nel senso di contraddire e smentire le evidenze concrete emerse, nonché desumibili dal tenore letterale del contratto stipulato tra le parti. In altri termini, non genera alcuna presunzione e tanto meno offre riscontro alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, del quale non ricorre, nel caso in esame, nessuna delle caratteristiche previste.
Peraltro, come osservato da parte ricorrente, neppure sussisteva, in presenza delle accertate condizioni, l'obbligo di comunicazione , la quale non si applica ai rapporti CP_6 di lavoro autonomo dello spettacolo di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) d.lvo 81/2015. Deve pertanto concludersi per l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, instaurato dalla ricorrente, idoneo a determinare il venire meno delle condizioni stabilite per la percezione dell'indennità di disoccupazione NASPI, erogata anticipatamente per l'avvio e lo svolgimento di attività imprenditoriale. Ne discende la nullità dell'avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, e dell'obbligo ivi contemplato di restituzione della somma ricevuta per la causale che precede.
La situazione, suscettibile di dubbia interpretazione, venutasi a creare per effetto degli adempimento formali posti in essere da NI IA nell'ambito della gestione del rapporto intercorso con la ricorrente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Il termine per il deposito della motivazione è fissato in giorni trenta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara non sussistenza il diritto dell' Parte_5 [...]
nei confronti di di ripete la somma di euro Controparte_9 Parte_1 13.228,29 di cui all'avviso di accertamento in data 23.11.2023 nr. 2021/980432;
compensa le spese di lite;
fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Monza 21.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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