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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1784/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ GA, EL
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3813/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15447/2024, depositata il 7 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso un avviso di accertamento IMU n. 11027 del 13 dicembre 2023 relativo all'anno d'imposta 2018, emesso dal Comune di Giugliano in Campania e notificato in data 5 febbraio 2024, per un importo complessivo di euro 3.515,00 comprensivo di sanzioni e interessi, riguardante un terreno qualificato come area fabbricabile, individuato catastalmente al foglio Dat_Cat_1, di superficie complessiva di 2.746 mq in zona C1 e 566 mq in zona F1, con un valore complessivo ai fini IMU pari a euro 374.800,00.
Nel ricorso, in primis, il contribuente, proprietario di una quota pari ai due terzi del terreno, eccepiva la decadenza e/o prescrizione del potere impositivo, sostenendo che l'accertamento era stato emesso oltre i termini di legge.
In secondo luogo, deduceva la violazione del divieto di retroattività in materia tributaria, rilevando come il valore del bene fosse stato determinato sulla base di una deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 24 marzo 2022, recante la determinazione dei valori medi orientativi delle aree fabbricabili ai fini IMU e, dunque, successiva all'annualità d'imposta oggetto di accertamento.
Ulteriormente, il ricorrente contestava la stessa qualificazione edificatoria del terreno, evidenziando che lo stesso era in parte ricadente in zona F1 e in parte in zona C1, era da sempre condotto in locazione agraria e, soprattutto, non presentava una concreta utilità edificatoria, anche in ragione del mancato raggiungimento del lotto minimo di intervento previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente.
Veniva inoltre dedotta l'omessa considerazione, da parte dell'ente impositore, dei criteri legali di determinazione del valore delle aree fabbricabili, con particolare riferimento ai fattori indicati dalla normativa statale, nonché della destinazione all'esproprio di parte del fondo. A sostegno delle proprie argomentazioni, il contribuente richiamava una relazione tecnica di parte che stimava il valore del terreno in euro 23 al metro quadrato per la zona F1 ed euro 32 al metro quadrato per la zona C1.
Da ultimo, il ricorrente contestava l'applicazione delle sanzioni, invocando l'incertezza oggettiva dell'obbligazione tributaria.
Si costituiva in giudizio Municipia S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione del tributo per conto del
Comune di Giugliano in Campania, chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte, all'esito della discussione in pubblica udienza, ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato.
In via preliminare, il giudice ha respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione, osservando che, per l'annualità 2018, il termine ordinario di accertamento, in scadenza al 31 dicembre 2023, risultava prorogato al 26 marzo 2024 in virtù della normativa emergenziale, con conseguente tempestività dell'atto impugnato.
Parimenti infondata è stata ritenuta l'eccezione di retroattività, poiché la determinazione del valore del bene non integra l'applicazione retroattiva di una norma giuridica, ma costituisce un'attività di accertamento del valore venale del terreno a una determinata data.
Nel merito, la Corte ha richiamato il criterio legale di determinazione della base imponibile IMU per le aree fabbricabili, secondo cui il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli eventuali oneri di adattamento del terreno e dei prezzi medi di mercato di aree aventi analoghe caratteristiche. Muovendo da tale premessa, il giudice ha chiarito che i provvedimenti comunali di determinazione dei valori medi delle aree non hanno natura vincolante ai fini della determinazione della base imponibile e non attribuiscono al Comune un potere normativo in materia, potendo tali valutazioni essere contestate dal contribuente mediante l'offerta di criteri alternativi.
La Corte, inoltre, ha rilevato l'esistenza, per il medesimo terreno, di precedenti decisioni della stessa giurisdizione tributaria di segno opposto, non passate in giudicato, sottolineando tuttavia l'esigenza di assicurare un minimo di uniformità decisionale. In particolare, il giudice ha ritenuto di condividere l'impostazione seguita in una precedente pronuncia relativa all'anno d'imposta 2017, resa in un contesto probatorio analogo e in un arco temporale omogeneo, atteso che variazioni significative dei valori di mercato risultavano intervenute solo a partire dal 2020.Richiamando ampi stralci di tale precedente, la Corte ha evidenziato come, in quella sede, il valore attribuito dal Comune al terreno – pari a euro 80 al metro quadrato per la zona F1 e a euro 120 al metro quadrato per la zona C1 – fosse stato ritenuto eccessivo e non adeguatamente giustificato, anche alla luce delle concrete caratteristiche del fondo, della destinazione urbanistica, delle dimensioni effettive e dei vincoli derivanti dalla disciplina del piano regolatore, che prevedeva un lotto minimo di intervento ben superiore alla superficie disponibile in zona C1. In quella decisione, sulla base della perizia di parte e delle risultanze documentali, erano stati ritenuti congrui valori sensibilmente inferiori, tenendo conto anche dell'andamento del mercato immobiliare e della riduzione dei valori successiva all'emergenza sanitaria.
Facendo proprie tali considerazioni, la Corte ha concluso che, anche per l'annualità 2018 oggetto del presente giudizio, l'ente impositore si era limitato a ribadire la validità della propria valutazione senza fornire una solida base fattuale idonea a giustificare i valori adottati. Di conseguenza, il giudice ha proceduto a una rideterminazione diretta del valore del terreno, fissandolo in euro 40 al metro quadrato per la porzione ricadente in zona C1 ed euro 60 al metro quadrato per la porzione ricadente in zona F1, demandando poi all'ente la conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta.
Pertanto, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla rideterminazione del valore del terreno ai fini IMU, e ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la sentenza ha proposto appello Municipia S.p.A., in qualità di concessionaria del Comune di
Giugliano in Campania, deducendo l'illegittimità della statuizione con cui il giudice di primo grado ha condannato l'ente impositore al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in favore del procuratore antistatario del contribuente. Nella parte introduttiva dell'atto, Municipia ricostruisce lo svolgimento del giudizio di primo grado, ricordando come il contribuente Resistente_1 avesse impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 11027, notificato il 5 febbraio 2024, relativo all'anno d'imposta 2018, contestando sia la debenza dell'imposta sia, in subordine, la correttezza della valutazione del terreno qualificato come area fabbricabile. Il ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, la prescrizione del credito, l'illegittima applicazione retroattiva della deliberazione comunale del
2022, l'assenza di concreta edificabilità del fondo e l'eccessività dei valori accertati, chiedendo l'annullamento dell'atto o, in subordine, la rideterminazione del valore imponibile sulla base della perizia tecnica allegata.
La Corte di primo grado aveva respinto le eccezioni preliminari e ritenuto infondate le censure relative alla prescrizione, alla retroattività della delibera comunale e alla conduzione del fondo in locazione agraria.
Aveva invece accolto parzialmente il ricorso con riferimento esclusivo alla determinazione del valore del terreno, giudicando non congrui né i valori accertati dall'ente impositore né quelli proposti dal contribuente,
e procedendo a una autonoma rideterminazione del valore venale in euro 40 al metro quadrato per la zona
C1 ed euro 60 al metro quadrato per la zona F1.
Secondo l'appellante, la Corte di primo grado, pur avendo rigettato tre delle quattro principali eccezioni sollevate dal contribuente e pur avendo riconosciuto la legittimità dell'accertamento IMU quanto alla qualificazione edificatoria dell'area, ha nondimeno disposto la condanna dell'ente al pagamento integrale delle spese di lite.
Tale statuizione viene ritenuta manifestamente erronea e illogica, in quanto non coerente con l'esito complessivo del giudizio.
Municipia S.P.A. ha poi evidenziato come il contribuente, per l'anno d'imposta 2018, avesse versato un importo irrisorio, pari a euro 90, trattando il terreno come suolo agricolo, nonostante fosse pienamente consapevole – come dimostrato dalla perizia tecnica prodotta in giudizio – della diversa natura edificabile del fondo, seppur con rilevanti limitazioni. Viene sottolineato come il contribuente non abbia mai presentato la dichiarazione IMU obbligatoria, nella quale avrebbe dovuto indicare il valore del terreno e calcolare l'imposta dovuta sulla base di tale valore, e come tale comportamento sia stato tenuto per più annualità.
La valutazione di tale condotta, ad avviso dell'appellante, avrebbe dovuto incidere in modo decisivo sulla regolazione delle spese di lite, sicché La Corte di prime cure avrebbe dovuto condannare il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio, o quantomeno disporne la compensazione, tenuto conto che il ricorso
è stato accolto solo in parte e che la pretesa impositiva è stata riconosciuta come legittima nella sua impostazione di fondo.
Conclude, chiedendo di accogliere l'atto di appello limitatamente alla statuizione sulle spese, con conseguente condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il contribuente Resistente_1, che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del gravame per assoluta carenza di legittimazione attiva della società appellante.
Sul punto evidenzia che la condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado grava unicamente sul
Comune di Giugliano in Campania, quale ente impositore, e non sulla Municipia S.p.A., la quale, pertanto, non subisce alcun pregiudizio diretto dalla statuizione impugnata. Ne consegue che la società non sarebbe titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante a proporre appello sul capo delle spese, difettando il presupposto della legittimazione a impugnare.
Nel merito, la difesa richiama il principio generale di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui le spese di giudizio seguono la soccombenza, principio pienamente applicabile anche nel processo tributario. Nel caso di specie, la Corte di primo grado avrebbe correttamente applicato tale regola, avendo accolto il ricorso del contribuente nel suo nucleo essenziale, ossia nella determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili posti a base del calcolo dell'IMU.
La memoria sottolinea come la sentenza impugnata abbia ritenuto non vincolanti i valori determinati dal
Comune con deliberazione di Giunta, affermando il potere del giudice di accertare in via autonoma il valore venale del bene sulla base dei criteri legali. In tale prospettiva, la Corte di primo grado ha condiviso l'orientamento già espresso in una decisione relativa all'annualità 2017, resa in presenza di un quadro probatorio omogeneo, procedendo a una significativa riduzione dei valori accertati dall'ente impositore. In particolare, il valore del terreno è stato rideterminato in euro 40 al metro quadrato per la zona C1 ed euro
60 al metro quadrato per la zona F1, con un abbattimento sensibile rispetto ai valori inizialmente pretesi dal
Comune, giudicati sproporzionati e privi di adeguata base fattuale.
Secondo la difesa del contribuente, proprio tale esito sostanziale del giudizio giustifica pienamente la condanna alle spese del Comune, atteso che la pretesa impositiva è stata ridimensionata in modo rilevante e il ricorso è stato accolto sul punto decisivo del contenzioso. Viene quindi escluso che possa assumere rilievo, ai fini del regolamento delle spese, il rigetto di alcune censure preliminari o accessorie, quali quella relativa alla prescrizione o alla retroattività della deliberazione comunale, trattandosi di doglianze meno incisive rispetto alla rideterminazione della base imponibile.
La memoria conclude pertanto chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Municipia
S.p.A. o, in subordine, di respingerlo integralmente per infondatezza, confermando il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite e regolando conseguentemente le spese del giudizio di appello in favore del procuratore antistatario del contribuente Resistente_1.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che sia fondata l'eccezione articolata dal contribuente nell'atto di controdeduzioni, in ordine all'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva della Concessionaria Municipia S.p.a., giacché la condanna alle spese, oggetto di impugnazione, risulta pronunciata esclusivamente nei confronti del Comune di Giugliano e non anche della concessionaria, la quale, pertanto, non ha subito alcun pregiudizio diretto dalla statuizione impugnata.
Sulla questione posta al vaglio di questa Corte conferente è il richiamo ai recenti arresti giurisprudenziali secondo cui la condanna alle spese di lite può essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto titolare del rapporto tributario sostanziale, ossia l'ente impositore, salvo che risulti provato l'affidamento anche dell'attività di accertamento.
In linea di principio, in tema di imposta comunale/municipale sugli immobili), qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, la cui sopravvenienza nel corso del giudizio gli attribuisce i poteri di intervento e di autonoma impugnazione previsti dall'art. 111 cod. proc. civ.
Secondo i giudici di legittimità, nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di atti impositivi locali, la legittimazione processuale del concessionario sussiste solo se risulti provato l'affidamento anche dell'attività di accertamento, non essendo sufficiente la mera qualità di concessionario della riscossione. In caso contrario, gli atti restano imputabili al Comune e ogni statuizione sulle spese di lite non può che gravare sull'ente impositore, non potendo il concessionario essere considerato parte obbligata al pagamento
Altrove la Cassazione ha affermato (Cass. civ., sez. V, ordinanza 4 luglio 2024, n. 18328) che, nel processo tributario, tra ente impositore e agente della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario, ma una legittimazione concorrente e alternativa, dipendente dall'oggetto della contestazione. Quando la controversia riguarda il merito della pretesa tributaria, la legittimazione (e la soccombenza, anche ai fini delle spese) resta in capo all'ente impositore, mentre il concessionario non può essere considerato parte sostanzialmente soccombente se non è titolare del rapporto sostanziale.
Nel caso in esame la Corte ha accolto il ricorso, limitatamente alla rideterminazione del valore del terreno ai fini IMU e ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Alla luce degli enunciati principi, la società concessionaria non ha autonoma legittimazione processuale ad impugnare la condanna alle spese emessa nei confronti dell'ente impositore.
L'appello va, pertanto, disatteso. Le spese seguono la soccmbenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 340,00 oltre accessori.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ GA, EL
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3813/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15447/2024, depositata il 7 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso un avviso di accertamento IMU n. 11027 del 13 dicembre 2023 relativo all'anno d'imposta 2018, emesso dal Comune di Giugliano in Campania e notificato in data 5 febbraio 2024, per un importo complessivo di euro 3.515,00 comprensivo di sanzioni e interessi, riguardante un terreno qualificato come area fabbricabile, individuato catastalmente al foglio Dat_Cat_1, di superficie complessiva di 2.746 mq in zona C1 e 566 mq in zona F1, con un valore complessivo ai fini IMU pari a euro 374.800,00.
Nel ricorso, in primis, il contribuente, proprietario di una quota pari ai due terzi del terreno, eccepiva la decadenza e/o prescrizione del potere impositivo, sostenendo che l'accertamento era stato emesso oltre i termini di legge.
In secondo luogo, deduceva la violazione del divieto di retroattività in materia tributaria, rilevando come il valore del bene fosse stato determinato sulla base di una deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 24 marzo 2022, recante la determinazione dei valori medi orientativi delle aree fabbricabili ai fini IMU e, dunque, successiva all'annualità d'imposta oggetto di accertamento.
Ulteriormente, il ricorrente contestava la stessa qualificazione edificatoria del terreno, evidenziando che lo stesso era in parte ricadente in zona F1 e in parte in zona C1, era da sempre condotto in locazione agraria e, soprattutto, non presentava una concreta utilità edificatoria, anche in ragione del mancato raggiungimento del lotto minimo di intervento previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente.
Veniva inoltre dedotta l'omessa considerazione, da parte dell'ente impositore, dei criteri legali di determinazione del valore delle aree fabbricabili, con particolare riferimento ai fattori indicati dalla normativa statale, nonché della destinazione all'esproprio di parte del fondo. A sostegno delle proprie argomentazioni, il contribuente richiamava una relazione tecnica di parte che stimava il valore del terreno in euro 23 al metro quadrato per la zona F1 ed euro 32 al metro quadrato per la zona C1.
Da ultimo, il ricorrente contestava l'applicazione delle sanzioni, invocando l'incertezza oggettiva dell'obbligazione tributaria.
Si costituiva in giudizio Municipia S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione del tributo per conto del
Comune di Giugliano in Campania, chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte, all'esito della discussione in pubblica udienza, ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato.
In via preliminare, il giudice ha respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione, osservando che, per l'annualità 2018, il termine ordinario di accertamento, in scadenza al 31 dicembre 2023, risultava prorogato al 26 marzo 2024 in virtù della normativa emergenziale, con conseguente tempestività dell'atto impugnato.
Parimenti infondata è stata ritenuta l'eccezione di retroattività, poiché la determinazione del valore del bene non integra l'applicazione retroattiva di una norma giuridica, ma costituisce un'attività di accertamento del valore venale del terreno a una determinata data.
Nel merito, la Corte ha richiamato il criterio legale di determinazione della base imponibile IMU per le aree fabbricabili, secondo cui il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli eventuali oneri di adattamento del terreno e dei prezzi medi di mercato di aree aventi analoghe caratteristiche. Muovendo da tale premessa, il giudice ha chiarito che i provvedimenti comunali di determinazione dei valori medi delle aree non hanno natura vincolante ai fini della determinazione della base imponibile e non attribuiscono al Comune un potere normativo in materia, potendo tali valutazioni essere contestate dal contribuente mediante l'offerta di criteri alternativi.
La Corte, inoltre, ha rilevato l'esistenza, per il medesimo terreno, di precedenti decisioni della stessa giurisdizione tributaria di segno opposto, non passate in giudicato, sottolineando tuttavia l'esigenza di assicurare un minimo di uniformità decisionale. In particolare, il giudice ha ritenuto di condividere l'impostazione seguita in una precedente pronuncia relativa all'anno d'imposta 2017, resa in un contesto probatorio analogo e in un arco temporale omogeneo, atteso che variazioni significative dei valori di mercato risultavano intervenute solo a partire dal 2020.Richiamando ampi stralci di tale precedente, la Corte ha evidenziato come, in quella sede, il valore attribuito dal Comune al terreno – pari a euro 80 al metro quadrato per la zona F1 e a euro 120 al metro quadrato per la zona C1 – fosse stato ritenuto eccessivo e non adeguatamente giustificato, anche alla luce delle concrete caratteristiche del fondo, della destinazione urbanistica, delle dimensioni effettive e dei vincoli derivanti dalla disciplina del piano regolatore, che prevedeva un lotto minimo di intervento ben superiore alla superficie disponibile in zona C1. In quella decisione, sulla base della perizia di parte e delle risultanze documentali, erano stati ritenuti congrui valori sensibilmente inferiori, tenendo conto anche dell'andamento del mercato immobiliare e della riduzione dei valori successiva all'emergenza sanitaria.
Facendo proprie tali considerazioni, la Corte ha concluso che, anche per l'annualità 2018 oggetto del presente giudizio, l'ente impositore si era limitato a ribadire la validità della propria valutazione senza fornire una solida base fattuale idonea a giustificare i valori adottati. Di conseguenza, il giudice ha proceduto a una rideterminazione diretta del valore del terreno, fissandolo in euro 40 al metro quadrato per la porzione ricadente in zona C1 ed euro 60 al metro quadrato per la porzione ricadente in zona F1, demandando poi all'ente la conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta.
Pertanto, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla rideterminazione del valore del terreno ai fini IMU, e ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la sentenza ha proposto appello Municipia S.p.A., in qualità di concessionaria del Comune di
Giugliano in Campania, deducendo l'illegittimità della statuizione con cui il giudice di primo grado ha condannato l'ente impositore al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in favore del procuratore antistatario del contribuente. Nella parte introduttiva dell'atto, Municipia ricostruisce lo svolgimento del giudizio di primo grado, ricordando come il contribuente Resistente_1 avesse impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 11027, notificato il 5 febbraio 2024, relativo all'anno d'imposta 2018, contestando sia la debenza dell'imposta sia, in subordine, la correttezza della valutazione del terreno qualificato come area fabbricabile. Il ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, la prescrizione del credito, l'illegittima applicazione retroattiva della deliberazione comunale del
2022, l'assenza di concreta edificabilità del fondo e l'eccessività dei valori accertati, chiedendo l'annullamento dell'atto o, in subordine, la rideterminazione del valore imponibile sulla base della perizia tecnica allegata.
La Corte di primo grado aveva respinto le eccezioni preliminari e ritenuto infondate le censure relative alla prescrizione, alla retroattività della delibera comunale e alla conduzione del fondo in locazione agraria.
Aveva invece accolto parzialmente il ricorso con riferimento esclusivo alla determinazione del valore del terreno, giudicando non congrui né i valori accertati dall'ente impositore né quelli proposti dal contribuente,
e procedendo a una autonoma rideterminazione del valore venale in euro 40 al metro quadrato per la zona
C1 ed euro 60 al metro quadrato per la zona F1.
Secondo l'appellante, la Corte di primo grado, pur avendo rigettato tre delle quattro principali eccezioni sollevate dal contribuente e pur avendo riconosciuto la legittimità dell'accertamento IMU quanto alla qualificazione edificatoria dell'area, ha nondimeno disposto la condanna dell'ente al pagamento integrale delle spese di lite.
Tale statuizione viene ritenuta manifestamente erronea e illogica, in quanto non coerente con l'esito complessivo del giudizio.
Municipia S.P.A. ha poi evidenziato come il contribuente, per l'anno d'imposta 2018, avesse versato un importo irrisorio, pari a euro 90, trattando il terreno come suolo agricolo, nonostante fosse pienamente consapevole – come dimostrato dalla perizia tecnica prodotta in giudizio – della diversa natura edificabile del fondo, seppur con rilevanti limitazioni. Viene sottolineato come il contribuente non abbia mai presentato la dichiarazione IMU obbligatoria, nella quale avrebbe dovuto indicare il valore del terreno e calcolare l'imposta dovuta sulla base di tale valore, e come tale comportamento sia stato tenuto per più annualità.
La valutazione di tale condotta, ad avviso dell'appellante, avrebbe dovuto incidere in modo decisivo sulla regolazione delle spese di lite, sicché La Corte di prime cure avrebbe dovuto condannare il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio, o quantomeno disporne la compensazione, tenuto conto che il ricorso
è stato accolto solo in parte e che la pretesa impositiva è stata riconosciuta come legittima nella sua impostazione di fondo.
Conclude, chiedendo di accogliere l'atto di appello limitatamente alla statuizione sulle spese, con conseguente condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il contribuente Resistente_1, che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del gravame per assoluta carenza di legittimazione attiva della società appellante.
Sul punto evidenzia che la condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado grava unicamente sul
Comune di Giugliano in Campania, quale ente impositore, e non sulla Municipia S.p.A., la quale, pertanto, non subisce alcun pregiudizio diretto dalla statuizione impugnata. Ne consegue che la società non sarebbe titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante a proporre appello sul capo delle spese, difettando il presupposto della legittimazione a impugnare.
Nel merito, la difesa richiama il principio generale di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui le spese di giudizio seguono la soccombenza, principio pienamente applicabile anche nel processo tributario. Nel caso di specie, la Corte di primo grado avrebbe correttamente applicato tale regola, avendo accolto il ricorso del contribuente nel suo nucleo essenziale, ossia nella determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili posti a base del calcolo dell'IMU.
La memoria sottolinea come la sentenza impugnata abbia ritenuto non vincolanti i valori determinati dal
Comune con deliberazione di Giunta, affermando il potere del giudice di accertare in via autonoma il valore venale del bene sulla base dei criteri legali. In tale prospettiva, la Corte di primo grado ha condiviso l'orientamento già espresso in una decisione relativa all'annualità 2017, resa in presenza di un quadro probatorio omogeneo, procedendo a una significativa riduzione dei valori accertati dall'ente impositore. In particolare, il valore del terreno è stato rideterminato in euro 40 al metro quadrato per la zona C1 ed euro
60 al metro quadrato per la zona F1, con un abbattimento sensibile rispetto ai valori inizialmente pretesi dal
Comune, giudicati sproporzionati e privi di adeguata base fattuale.
Secondo la difesa del contribuente, proprio tale esito sostanziale del giudizio giustifica pienamente la condanna alle spese del Comune, atteso che la pretesa impositiva è stata ridimensionata in modo rilevante e il ricorso è stato accolto sul punto decisivo del contenzioso. Viene quindi escluso che possa assumere rilievo, ai fini del regolamento delle spese, il rigetto di alcune censure preliminari o accessorie, quali quella relativa alla prescrizione o alla retroattività della deliberazione comunale, trattandosi di doglianze meno incisive rispetto alla rideterminazione della base imponibile.
La memoria conclude pertanto chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Municipia
S.p.A. o, in subordine, di respingerlo integralmente per infondatezza, confermando il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite e regolando conseguentemente le spese del giudizio di appello in favore del procuratore antistatario del contribuente Resistente_1.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che sia fondata l'eccezione articolata dal contribuente nell'atto di controdeduzioni, in ordine all'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva della Concessionaria Municipia S.p.a., giacché la condanna alle spese, oggetto di impugnazione, risulta pronunciata esclusivamente nei confronti del Comune di Giugliano e non anche della concessionaria, la quale, pertanto, non ha subito alcun pregiudizio diretto dalla statuizione impugnata.
Sulla questione posta al vaglio di questa Corte conferente è il richiamo ai recenti arresti giurisprudenziali secondo cui la condanna alle spese di lite può essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto titolare del rapporto tributario sostanziale, ossia l'ente impositore, salvo che risulti provato l'affidamento anche dell'attività di accertamento.
In linea di principio, in tema di imposta comunale/municipale sugli immobili), qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, la cui sopravvenienza nel corso del giudizio gli attribuisce i poteri di intervento e di autonoma impugnazione previsti dall'art. 111 cod. proc. civ.
Secondo i giudici di legittimità, nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di atti impositivi locali, la legittimazione processuale del concessionario sussiste solo se risulti provato l'affidamento anche dell'attività di accertamento, non essendo sufficiente la mera qualità di concessionario della riscossione. In caso contrario, gli atti restano imputabili al Comune e ogni statuizione sulle spese di lite non può che gravare sull'ente impositore, non potendo il concessionario essere considerato parte obbligata al pagamento
Altrove la Cassazione ha affermato (Cass. civ., sez. V, ordinanza 4 luglio 2024, n. 18328) che, nel processo tributario, tra ente impositore e agente della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario, ma una legittimazione concorrente e alternativa, dipendente dall'oggetto della contestazione. Quando la controversia riguarda il merito della pretesa tributaria, la legittimazione (e la soccombenza, anche ai fini delle spese) resta in capo all'ente impositore, mentre il concessionario non può essere considerato parte sostanzialmente soccombente se non è titolare del rapporto sostanziale.
Nel caso in esame la Corte ha accolto il ricorso, limitatamente alla rideterminazione del valore del terreno ai fini IMU e ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Alla luce degli enunciati principi, la società concessionaria non ha autonoma legittimazione processuale ad impugnare la condanna alle spese emessa nei confronti dell'ente impositore.
L'appello va, pertanto, disatteso. Le spese seguono la soccmbenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 340,00 oltre accessori.