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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 18/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 118/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Montemarano e Fiorindo)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(avv.to Del Monte)
PARTI APPELLATE - APPELANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10680 del 27/12/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava in toto la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e , volta alla condanna, in solido, dei resistenti al pagamento, CP_1 CP_1 in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 85.856,93, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive per l'intercorso rapporto di lavoro domestico svoltosi nel periodo 2/5/2005-29/9/2018.
La lavoratrice interponeva gravame, cui resistevano il e la spiegando appello CP_1 Pt_2 incidentale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appellante, preso atto che il rapporto di lavoro è incontestato quanto alla durata di cui sopra, rileva che il Tribunale “avrebbe dovuto accogliere almeno la domanda avente ad oggetto la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, non avendo controparte neppure contestato la debenza di tali emolumenti e, comunque, non avendo fornito la prova dell'avvenuto pagamento, com'era suo onere ex art. 2697 c.c.”.
Il rilievo risulta fondato: invero, il primo giudice nulla ha statuito con riferimento alle voci de quibus, a fronte delle specifiche richieste del lavoratore in tal senso, considerando che l'onere della prova della regolarità dei pagamenti grava sulla parte datoriale, sia con riferimento alle retribuzioni base, sia con riferimento alle mensilità supplementari, sia con riferimento al t.f.r.
Risulta, invece, infondata la doglianza con cui si richiede l'indennità a titolo di ferie non godute, stante il difetto di idonea allegazione e dimostrazione al riguardo.
Per il resto, sono rimaste del tutto sfornite di riscontro probatorio le rivendicazioni relative al maggior orario svolto e al superiore inquadramento;
da un lato, le deposizioni dei due testi escussi ( Tes_1
e ) sono state, rispettivamente, insufficienti e de relato, e, dall'altro, la
[...] Testimone_2 documentazione allegata non milita in tal senso (i prodotti “contratto di soggiorno” e “comunicazione di assunzione” risultano completamente illeggibili).
Pertanto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata solo nella parte in cui non riconosce i ratei di 13^ mensilità relativi al 2018 (9/12) nonché il t.f.r. per l'intero periodo, oltre gli accessori di legge.
A tali somme vanno condannati entrambi gli appellati, atteso che, per la , non vi sono CP_1 contestazioni, mentre il risulta come “datore di lavoro” nella denuncia di rapporto di lavoro CP_1 domestico del 30/8/2025, per cui va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Va, infine, considerato ultroneo l'appello incidentale spiegato dagli appellati, al fine di dichiarare la
“nullità del ricorso” introduttivo;
tale eccezione era stata sollevata dai resistenti nel giudizio di primo grado, era stata rigettata dal Tribunale e doveva essere soltanto riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; ad ogni buon conto, il suddetto appello si rivela infondato, avendo la lavoratrice descritto dettagliatamente la natura dell'attività svolta, le mansioni concretamente espletate e le circostanze in cui ha reso la prestazione, il tutto in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c.
Il parziale accoglimento dell'originaria domanda, che conteneva la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 85.856,93, legittima una parziale compensazione delle spese di lite nella misura di
2/3, ponendo la restante parte - liquidata in dispositivo e da distrarre - a carico dei soccombenti.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo agli appellanti incidentali, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto rimane ferma, condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore di Parte_1
, dei ratei di 13^ mensilità dell'anno 2018 nonché del t.f.r., oltre rivalutazione ed interessi;
[...]
b - rigetta l'appello incidentale;
c - compensa per 2/3 spese di entrambi i gradi di giudizio, e pone la restante parte a carico degli appellati, che si liquida, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al secondo grado, in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
d - dà atto che sussistono per la parte appellante incidentale le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL ES)