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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16822 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 54587 del 2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Morganti, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] Controparte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Stronati, giusta C.F._2 procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2025 le parti rassegnavano le loro conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo la modifica della Parte_1 sentenza di separazione n. 15375/2020 pubbl. il 04/11/2020 RG n. 3086/2017 emessa dal Tribunale di Roma, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di
Roma sentenza n. 2031/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n. 2613/2021, chiedendo, stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio Persona_1
(26.11.2002), la revoca del contributo per il suo mantenimento statuito nella somma di € 500 mensili nonché la quota di sua spettanza del 50% delle spese straordinarie a decorrere dalla data di iscrizione del ricorso;
rappresentava che il figlio, a partire dal giugno del 2023, si era trasferito stabilmente presso la sua abitazione avendo peraltro reperito una propria occupazione.
Si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva alla richiesta CP_1
1 di revoca del contributo per il mantenimento del figlio , chiedendo che lo Per_1 stesso fosse revocato a far data dalla pronuncia del Tribunale.
All'udienza del 18.11.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e la documentazione depositata, dato atto della convergenza delle domande e della circostanza che il figlio avesse raggiunto la propria autosufficienza economica;
rilevato che Per_1 le parti non concordavano con il dies a quo della decorrenza della revoca del mantenimento, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Entrambe le parti -come confermato anche all'udienza del 18.11.2025- hanno riferito che il figlio , a far data dal giugno 2023 ha lasciato la casa Per_1 familiare ove viveva assieme alla madre, trasferendosi dal padre. Il ragazzo, dopo aver terminato il percorso di studi e aver svolto inizialmente post diploma lavori saltuari, dal mese di aprile 2024 aveva reperito una stabile occupazione come addetto alla vigilanza, ad oggi assunto con stipendio di € 2.097 per la società
[...]
. Controparte_2
Nel caso specifico è indubbio che le scelte di vita del figlio comportino la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo per il suo mantenimento, tanto più perché la madre è ormai priva di legittimazione attiva in quanto non più coabitante con il figlio.
Pertanto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla signora un contributo per il mantenimento del figlio CP_1
, maggiorenne ed economicamente autonomo, con decorrenza dal mese di Per_1 gennaio 2025 (mese successivo al deposito del ricorso).
Sussistono giusti motivi attesa la materia e posizione concorde assunta dalla resistente, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 54587/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica della sentenza di separazione n. 15375/2020 pubbl. il 04/11/2020
RG n. 3086/2017 emessa dal Tribunale di Roma, parzialmente riformata dalla
Corte d'Appello di Roma sentenza n. 2031/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n.
2613/2021, che si conferma per il resto, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo del sig. di versare alla signora il Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed Per_1 economicamente autonomo, nonché la quota di spese straordinarie, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 54587 del 2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Morganti, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] Controparte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Stronati, giusta C.F._2 procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2025 le parti rassegnavano le loro conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo la modifica della Parte_1 sentenza di separazione n. 15375/2020 pubbl. il 04/11/2020 RG n. 3086/2017 emessa dal Tribunale di Roma, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di
Roma sentenza n. 2031/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n. 2613/2021, chiedendo, stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio Persona_1
(26.11.2002), la revoca del contributo per il suo mantenimento statuito nella somma di € 500 mensili nonché la quota di sua spettanza del 50% delle spese straordinarie a decorrere dalla data di iscrizione del ricorso;
rappresentava che il figlio, a partire dal giugno del 2023, si era trasferito stabilmente presso la sua abitazione avendo peraltro reperito una propria occupazione.
Si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva alla richiesta CP_1
1 di revoca del contributo per il mantenimento del figlio , chiedendo che lo Per_1 stesso fosse revocato a far data dalla pronuncia del Tribunale.
All'udienza del 18.11.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e la documentazione depositata, dato atto della convergenza delle domande e della circostanza che il figlio avesse raggiunto la propria autosufficienza economica;
rilevato che Per_1 le parti non concordavano con il dies a quo della decorrenza della revoca del mantenimento, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Entrambe le parti -come confermato anche all'udienza del 18.11.2025- hanno riferito che il figlio , a far data dal giugno 2023 ha lasciato la casa Per_1 familiare ove viveva assieme alla madre, trasferendosi dal padre. Il ragazzo, dopo aver terminato il percorso di studi e aver svolto inizialmente post diploma lavori saltuari, dal mese di aprile 2024 aveva reperito una stabile occupazione come addetto alla vigilanza, ad oggi assunto con stipendio di € 2.097 per la società
[...]
. Controparte_2
Nel caso specifico è indubbio che le scelte di vita del figlio comportino la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo per il suo mantenimento, tanto più perché la madre è ormai priva di legittimazione attiva in quanto non più coabitante con il figlio.
Pertanto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla signora un contributo per il mantenimento del figlio CP_1
, maggiorenne ed economicamente autonomo, con decorrenza dal mese di Per_1 gennaio 2025 (mese successivo al deposito del ricorso).
Sussistono giusti motivi attesa la materia e posizione concorde assunta dalla resistente, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 54587/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica della sentenza di separazione n. 15375/2020 pubbl. il 04/11/2020
RG n. 3086/2017 emessa dal Tribunale di Roma, parzialmente riformata dalla
Corte d'Appello di Roma sentenza n. 2031/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n.
2613/2021, che si conferma per il resto, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo del sig. di versare alla signora il Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed Per_1 economicamente autonomo, nonché la quota di spese straordinarie, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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