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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2025
IL TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III civile
Riunito in camera di consiglio all'esito dell'udienza tenutasi in data 19 marzo 2025 in persona dei signori magistrati
Dott. Simona Caterbi Presidente
Dott. Donatella Oneto Giudice rel.
Dott. Giacomo Rocchetti Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n.500/2025 r.g. R.G. reclami ,sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc promosso da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pizzocri del foro di Milano,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano CodiceFiscale_2
Reclamante
contro
( ), con sede in Conegliano (TV), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria,
( ), già , con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Venezia-Mestre, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A;
Reclamata
Pagina 1 avverso il provvedimento di rigetto n. cronol. 795/2025, emesso dal Tribunale di Pavia, sez. III civile, G. U. dott.ssa R. Filoni, nel procedimento R.G. n. 3876/2024 - 1, in data
25.01.2025, depositato il 25.01.2025, comunicato il 27.01.2025 e non notificato
In fatto e in diritto
Con reclamo depositato in data 10 febbraio 2025 chiedeva annullare o Parte_1 riformare il provvedimento in epigrafe indicato che ex art. 649 cpc aveva respinto la sua richiesta di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo telematico n. 2353/2015, emesso in data 15.09.2015 dal Tribunale di Pavia, dott.ssa M. Cunati, nel procedimento monitorio R.G. 5283/2015, depositato in data 22.09.2015 Resisteva
[...]
( ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
chiedendo dichiararsi inammissibile il reclamo e comunque il CP_2 rigetto dell'impugnazione . Il reclamo,ritenuto dal Collegio documentalmente istruito ,veniva discusso e trattenuto in riserva all'udienza del 19 marzo 2025. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Dagli atti emerge quanto segue: con atto notificato il giorno 04.03.2024, nell'interesse di Controparte_1 la mandataria avviava pignoramento presso terzi in danno Controparte_2 della sig.ra sino alla concorrenza di € 19.271,11, con citazione per Parte_1 il 13 maggio 2024 ore 9,00 .
Il procedimento era iscritto a ruolo R.G.E. n. 774/2024 ed assegnato alla dott.ssa Nicoletta Tornese, con udienza fissata al 16.09.2024.
Il pignoramento era azionato in esecuzione di atto di precetto per complessivi
€12.847,41, notificato in data 28.11.2023 .Il titolo esecutivo, contenuto nel precetto, era, appunto, costituito dal decreto ingiuntivo telematico n. 2353/2015, emesso in data 15.09.2015 dal Tribunale di Pavia, dott.ssa M. Cunati, nel procedimento monitorio R.G. 5283/2015, depositato in data 22.09.2015 . All'udienza del 16.09.2024, il G.E”vista la produzione documentale di parte creditrice del 26.03.2024 (contratto posto a base del decreto ingiuntivo titolo esecutivo nella presente procedura), vista la sentenza della Corte di Cassazione delle SU 6.4.2023 n. 9479/2023, considerato che alla luce della suddetta sentenza il debitore ha la facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. per far valere l'eventuale abusività delle clausole presenti nel suddetto contratto. Assegna per l'eventuale introduzione del giudizio anzidetto il termine di 40 gg decorrente da oggi (decorso infruttuosamente il predetto termine il titolo di credito sarà definitivamente esecutivo). Rinvia per i provvedimenti più opportuni all'udienza del 11.11.2024 ore 9.15 sempre via Teams”.
In virtù del provvedimento del 16 settembre 2024 reso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pavia, dott.ssa Nicoletta Tornese, nella procedura R.G.E. n.
774/2024, con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo telematico n. 2353/2015 –emesso in data 15.09.2015 dal Tribunale di
Pavia – conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 l'accertamento con conseguente declaratoria di nullità delle clausole contrattuali (sezione RID, artt. 7,8 e 9 delle condizioni generali) di cui al contratto
“MULTICONTO” n. , nonché per l'accertamento della nullità e/o PartitaIVA_3 illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 2353/2015, emesso in data
15.09.2015 dal Tribunale di Pavia, dott.ssa M. Cunati, nel procedimento monitorio
R.G. 5283/2015, depositato in data 22.09.2015, esecutivo in data 22.01.2016, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. L'atto di citazione conteneva istanza cautelare ex art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione del decreto opposto.
La causa era iscritta al ruolo generale del Tribunale di Pavia con R.G. n. 3876/2024 ed assegnata alla sezione III, dott.ssa R. Filoni. Conseguentemente era aperto sub procedimento cautelare con RG 3876/2024 - 1, con udienza fissata per il
17.12.2024, dapprima in presenza e, successivamente, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'attrice ed insistendo per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive note di trattazione scritta. All' udienza del 17 dicembre 2024, il Giudice si riservava. Con provvedimento n. cronol. 795/2025, emesso dal Tribunale di Pavia, sez. III civile, G. U. dott.ssa R. Filoni, nel procedimento R.G. n. 3876/2024 - 1, in data
25.01.2025, depositato il 25.01.2025, comunicato il 27.01.2025 e non notificato, il
Giudice
<< Visto l'art. 649 c.p.c., respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2353 emesso in data 15.09.2015 dal
Tribunale di Pavia, depositato in data 22.09.2015, in favore di Controparte_4
(C.F. ) nei confronti della Sig.ra . P.IVA_4 Parte_1
A parere della difesa di in forza di recente ordinanza ex art. 669 Parte_1 terdecies c.p.c. del Tribunale di Roma del 29 dicembre 2023 (Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, riunito in camera di consiglio del 15.12.2023, n. 50975/2023
RGAC) doveva ritenersi reclamabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. . Si leggeva nel richiamato provvedimento che << Al riguardo, il Collegio ritiene che l'orientamento della giurisprudenza di merito, contrario all'ammissibilità del reclamo, non sia condivisibile alla luce di un'interpretazione complessiva e sistematica, costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, tenuto conto anche dell'evoluzione delle più recenti pronunce della Corte Costituzionale (nr. 202/2023), secondo cui “vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per
Cassazione di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost.”.
In particolare il provvedimento doveva essere annullato e/o riformato per i seguenti motivi: il provvedimento impugnato veniva reso nella forma del decreto anziché in quella dell'ordinanza richiesta dall'art. 649 cpc;
il decreto impugnato era illegittimo e/o erroneo per non avere, il Giudice di prime cure, rilevato la sussistenza del fumus boni iuris, escludendo, attraverso un'erronea sommaria valutazione, la fondatezza dei motivi di opposizione in atti meglio specificati;
Pagina 3 Il Giudice di prime cure non aveva rilevato la manifesta sussistenza del periculum consistente nella prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata in base ad un titolo nullo. Preliminarmente il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato reso nel contraddittorio delle parti all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024 e più precisamente ,come evidenziato dal Giudice , “a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2024 letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al n. 3876-1/2024 R.G; vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà avanzata dalla difesa di parte opponente;
letta la comparsa depositata dalla difesa di parte opposta;
tento conto delle argomentazioni difensive esposte dai
Procuratori delle parti negli atti introduttivi e nelle memorie difensive dell'udienza del 17.12.2024;”. L'esistenza del contraddittorio impone di qualificare il provvedimento impugnato come “ordinanza” ,rispettosa del disposto dell'art. 649 cpc. La censura di parte reclamante è pertanto infondata
Sempre in via preliminare ,la difesa di ritiene reclamabile Parte_1 l'ordinanza che ex art. 649 cpc rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto sul fondamento dell'ordinanza del Tribunale di Roma dianzi citata . L'ordinanza del Tribunale di Roma esprime una posizione assolutamente minoritaria posto che una interpretazione sistematica della norma dell'art. 649 cpc in correlazione con la norma di cui all'art. 648 cpc comporta che debbano essere ritenuti non impugnabili i provvedimenti provvisori con cui il Giudice in corso di causa provvede sia sulla richiesta di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto che sulla richiesta di concederla tanto in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta della parte.
Il Collegio si richiama sul punto ex art. 118 disp. att. cpc alla recente Ordinanza della Corte di Cassazione Numero registro generale 18419/2024 Numero sezionale 70/2024 Numero di raccolta generale 26140/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 .
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 -bis cpc disposto dal Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua,con ordinanza depositata il 27 agosto 2024, per la risoluzione della questione di diritto «inerente all'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice rigetta l'istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che ne è privo ab origine (ma, in parallelo, ponendo analoga questione sulla reclamabilità dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art. 642 c.p.c., confermandola quindi)”. Nell'ordinanza della Corte di Cassazione si legge:
“- Il Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua, ha argomentato ampiamente sulle due contrapposte tesi che si contendono la soluzione in ordine alla reclamabilità, o meno, dei provvedimenti di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che ne è privo ab origine ovvero dell'istanza di sospensione provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art. 642 c.p.c., evidenziando puntualmente gli aspetti che ne caratterizzano la rispettiva portata. In questo quadro, che lo stesso rimettente rappresenta come dai contorni ben definiti, non trova effettiva evidenza un complesso contrasto interpretativo in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a prendere posizione. Né, del resto, l'ordinanza di rimessione dà contezza della
Pagina 4 diffusione di un tale contrasto tra i giudici di merito, contrapponendo, invero, ad una coesa giurisprudenza presente sull'intero territorio nazionale (incline per la tesi della
“non reclamabilità”) due sole e recenti pronunce emesse unicamente dallo stesso Tribunale di Roma. Sicché, come già rilevato in precedenti decreti presidenziali ex art. 363-bis c.p.c. (decreti: n. 30657 del 3 novembre 2023, n. 4071 del 14 febbraio
2024, n. 1808 dell'11 aprile 2024 e n. 13749 del 17 maggio 2024) “il dubbio ermeneutico deve assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice” e “la grave difficoltà interpretativa non può derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte e astrattamente configurabili, quando queste non dividono il campo della giurisprudenza di merito. Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l'istituto di cui all'art. 363-bis c.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l'inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice”. Il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile restando così assorbite le ulteriori doglianze della parte reclamante in punto “ fumus” e “periculum in mora”. Le spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,in composizione collegiale
DICHIARA
Inammissibile il reclamo
Le spese al definitivo
Così deciso in Pavia, Camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Simona Caterbi
Il Giudice Estensore
Dott. Donatella Oneto
Pagina 5