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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/11/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1135/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI PAOLA LUCA;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. BARTALUCCI ANDREA;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione della crisi familiare.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 06.11.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE
La parte ricorrente, dando atto che dalla relazione sentimentale con CP_2
è nata la figlia in data 24.10.2013, ha adito questo
[...] Persona_1
Tribunale, al fine di regolare l'affidamento e il mantenimento della figlia, rassegnando le seguenti conclusioni: “- disporre l'affidamento condiviso con il sig. della figlia minore nata a [...] il [...], con CP_1 Persona_1
collocazione di quest'ultima presso la madre;
- regolamentare le modalità di visita del padre in favore dlela figlia , con le modalità indicate nella narrativa del CP_1 Per_1
ricorso introduttivo;
- stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1
figlia in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, in misura comunque non inferiore ad euro 340,00 mensili, o comunque nella misura che verrà ritenuta ed accertata dal Tribunale, con applicazione della rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Con vittoria di spese legali del giudizio, oltre accessori come legge”.
Si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “la figlia CP_2
ancora minorenne, verra affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
il padre terra con se la figlia secondo il calendario indicato in narrativa del presente atto;
visto il calendario formulato, e dunque considerando la sostanziale equivalenza tra i genitori sia nei tempi di permanenza con la figlia che sotto l'aspetto economico, si formula in via Per_1
principale - pur conoscendone i necessari requisiti - richiesta di mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore;
in subordine si richiede disporsi, sempre confermando il sopra riportato calendario, che il sig. versi un contributo di mantenimento per la Per_1
figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e con suddivisione al Per_1
50% tra i genitori dell'assegno unico previsto per la minore;
quanto alle spese straordinarie per la figlia, quali le spese mediche e sanitarie in genere, comprese le spese odontoiatriche e ortodontiche e per i libri scolastici, gli oggetti per la scuola, i giochi, l'educazione, le attivita ludiche e sportive e formative in genere, i genitori contribuiranno nella misura del 50%, in conformita al protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto;
con vittoria di spese legali del giudizio, oltre accessori come di Legge”.
All'udienza del 06.11.2025, dopo ampia discussione, le parti si sono conciliate, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore:
“1) la minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori;
Persona_1
2) la minore è collocata in via prevalente presso il domicilio della madre;
Persona_1
2) il padre potrà tenere con sé la bambina secondo il regime attualmente vigente e concordato tra le parti, indicato alle pagine 1 e 2 del ricorso introduttivo, che le parti concordano quindi di mantenere;
3) il padre verserà alla sig. un assegno di mantenimento mensile entro il giorno 10 Pt_1
di ogni mese di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e spese straordinarie al 50% come da protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto;
le parti altresì concordano che l'assegno unico erogato dall continuerà ad essere trattenuto interamente dalla CP_3
sig.ra e in caso di revoca o di sostanziale riduzione di tale assegno, l'importo mensile Pt_1
del mantenimento verrà rivalutato in misura corrispondente”.
Le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza, con accoglimento delle condizioni concordate, con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali, previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono ragionevoli, idonee a garantire un equilibrato rapporto della minore con entrambi i genitori e Persona_1
un adeguato sostentamento economico dei genitori, tenuto conto delle condizioni patrimoniali degli stessi, sicché le stesse possono accogliersi, non essendo emerse criticità nei rapporti tra le parti.
Tenuto conto della natura del procedimento e della conciliazione raggiunta dalle parti, devono compensarsi le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1135/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 06.11.2025 e sopra richiamato;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 06/11/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1135/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI PAOLA LUCA;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. BARTALUCCI ANDREA;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione della crisi familiare.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 06.11.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE
La parte ricorrente, dando atto che dalla relazione sentimentale con CP_2
è nata la figlia in data 24.10.2013, ha adito questo
[...] Persona_1
Tribunale, al fine di regolare l'affidamento e il mantenimento della figlia, rassegnando le seguenti conclusioni: “- disporre l'affidamento condiviso con il sig. della figlia minore nata a [...] il [...], con CP_1 Persona_1
collocazione di quest'ultima presso la madre;
- regolamentare le modalità di visita del padre in favore dlela figlia , con le modalità indicate nella narrativa del CP_1 Per_1
ricorso introduttivo;
- stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1
figlia in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, in misura comunque non inferiore ad euro 340,00 mensili, o comunque nella misura che verrà ritenuta ed accertata dal Tribunale, con applicazione della rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Con vittoria di spese legali del giudizio, oltre accessori come legge”.
Si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “la figlia CP_2
ancora minorenne, verra affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
il padre terra con se la figlia secondo il calendario indicato in narrativa del presente atto;
visto il calendario formulato, e dunque considerando la sostanziale equivalenza tra i genitori sia nei tempi di permanenza con la figlia che sotto l'aspetto economico, si formula in via Per_1
principale - pur conoscendone i necessari requisiti - richiesta di mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore;
in subordine si richiede disporsi, sempre confermando il sopra riportato calendario, che il sig. versi un contributo di mantenimento per la Per_1
figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e con suddivisione al Per_1
50% tra i genitori dell'assegno unico previsto per la minore;
quanto alle spese straordinarie per la figlia, quali le spese mediche e sanitarie in genere, comprese le spese odontoiatriche e ortodontiche e per i libri scolastici, gli oggetti per la scuola, i giochi, l'educazione, le attivita ludiche e sportive e formative in genere, i genitori contribuiranno nella misura del 50%, in conformita al protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto;
con vittoria di spese legali del giudizio, oltre accessori come di Legge”.
All'udienza del 06.11.2025, dopo ampia discussione, le parti si sono conciliate, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore:
“1) la minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori;
Persona_1
2) la minore è collocata in via prevalente presso il domicilio della madre;
Persona_1
2) il padre potrà tenere con sé la bambina secondo il regime attualmente vigente e concordato tra le parti, indicato alle pagine 1 e 2 del ricorso introduttivo, che le parti concordano quindi di mantenere;
3) il padre verserà alla sig. un assegno di mantenimento mensile entro il giorno 10 Pt_1
di ogni mese di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e spese straordinarie al 50% come da protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto;
le parti altresì concordano che l'assegno unico erogato dall continuerà ad essere trattenuto interamente dalla CP_3
sig.ra e in caso di revoca o di sostanziale riduzione di tale assegno, l'importo mensile Pt_1
del mantenimento verrà rivalutato in misura corrispondente”.
Le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza, con accoglimento delle condizioni concordate, con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali, previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono ragionevoli, idonee a garantire un equilibrato rapporto della minore con entrambi i genitori e Persona_1
un adeguato sostentamento economico dei genitori, tenuto conto delle condizioni patrimoniali degli stessi, sicché le stesse possono accogliersi, non essendo emerse criticità nei rapporti tra le parti.
Tenuto conto della natura del procedimento e della conciliazione raggiunta dalle parti, devono compensarsi le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1135/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 06.11.2025 e sopra richiamato;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 06/11/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia