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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/08/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/07/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1351 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Franco
Rosa, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Carmine, n. 92, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Bove,
giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, per Notar di Fiumicino, ed Persona_1
elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura
Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 27/02/2025, la ricorrente agiva contro l dinanzi al CP_2
Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, per ottenere l'accertamento dello stato di totale e permanente inabilità del marito, sig. , deceduto il 31/10/2019, ai fini della Persona_2
ricostituzione contributiva, e, per l'effetto, il riconoscimento del suo diritto a ottenere la pensione ai superstiti.
In punto di fatto, esponeva che:
- , riconosciuto inabile al 100% dalla Commissione medica in data Persona_2 CP_2
10/09/2018, presentava domanda di pensione di inabilità che veniva rigettata dall'Ente in quanto, pur essendo riconosciuto inabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n.
222/1984, risultava iscritto negli elenchi dei lavoratori autonomi e, pertanto, era escluso dal beneficio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della suddetta Legge;
- gli veniva, tuttavia, riconosciuto e liquidato l'assegno ordinario di invalidità, come da comunicazione del 4 settembre 2018;
- a seguito del decesso del marito, avvenuto il 31/10/2019, la ricorrente inoltrava domanda per ottenere la pensione indiretta e presentava, il 07/09/2020, domanda di ricostituzione per motivi documentali, al fine di ottenere il miglior trattamento pensionistico al quale avrebbe avuto accesso se il marito avesse goduto della pensione di inabilità;
- la domanda veniva rigettata, sicché la ricorrente presentava, in data 09/02/2022, domanda di ricostituzione per motivi contributivi, attesa l'inabilità del coniuge e la presenza di contributi sufficienti per il godimento della pensione di reversibilità;
2 - avverso il diniego della domanda la ricorrente presentava ricorso, rigettato con comunicazione del 03/03/2023.
Sulla base di tali argomentazioni ribadiva il suo diritto alla ricostituzione dei contributi sul riconoscimento della inabilità del marito, con rideterminazione del trattamento pensionistico.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di:
<<1) dichiarare la sussistenza dello stato di totale e permanente inabilità in capo al signor
ai fini della ricostituzione contributiva;
Persona_2
2) per l'effetto riconoscere alla signora la conseguente pensione ai Parte_1
superstiti, condannando l , in persona del Presidente p.t., al pagamento di tutte le CP_2
somme sin dalla presentazione della domanda;
3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto
procuratore per dichiarato anticipo>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_2
depositata in data 06/06/2025, nella quale rappresentava che la domanda proposta dalla ricorrente era stata accolta in sede amministrativa e che l'importo in pagamento non aveva subito variazioni.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
3. Si perveniva all'udienza di discussione dell'11/07/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
La ricorrente, in particolare, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' insistendo per la condanna dell'Ente al pagamento delle CP_2
spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerato che l'Ente aveva provveduto alla concessione della prestazione richiesta solo dopo l'introduzione del giudizio
3 e che, con il riconoscimento degli ulteriori contributi correlati all'inabilità del marito, la quota della pensione da adeguare era divenuta più alta, consentendole in futuro di ottenere maggiori benefici.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_1
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di aver accolto la CP_2
domanda formulata dalla ricorrente in sede amministrativa e di aver provveduto alla liquidazione, in favore della stessa, della pensione ai superstiti, quindi, ha correttamente
4 chiesto la cessazione della materia del contendere (con compensazione delle spese di lite),
non essendovi più alcuna valida ragione giuridica che giustifichi la perdurante pendenza del giudizio.
A fronte di tale richiesta la ricorrente non ha dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante,
idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, aderendo alla richiesta dell'Ente ed insistendo esclusivamente per la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare il giudizio e in capo al resistente a contestare lo stesso.
3. Occorre, quindi, soltanto esaminare la teorica fondatezza della domanda ai sensi del principio della c.d. “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Orbene, in merito ad esse, ritiene il Giudicante che, stante la fondatezza originaria della domanda di parte ricorrente, resa manifesta dalla condotta susseguente dell' CP_3
resistente, che ha provveduto, solo dopo l'instaurazione del giudizio e la notifica del ricorso,
all'accoglimento della domanda in sede amministrativa a alla liquidazione della pensione ai superstiti (pur per importo che nei fatti è rimasto invariato), sussiste la condizione di addebitabilità all' della responsabilità della introduzione della lite e della c.d. CP_2
soccombenza virtuale, sicché le spese di lite, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., vanno poste a carico dell' resistente, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. CP_3
n. 147/2022, attenendosi ai minimi tariffari, attesa la condotta resipiscente dell' CP_2
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1351 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da Parte_1
[...
, nei confronti dell in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da
[...]
con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
2) condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in complessivi € 886,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi,
IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 1.8.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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