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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA SA CA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 180 dell'anno 2021, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura di sede dell' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Olla e CP_1
Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLANTI
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
e contro , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, contumace
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 14 febbraio 2014, aveva Controparte_2
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2013 00026893 17 000, notificato il 7 gennaio 2014, con il quale l' aveva ingiunto alla società medesima il pagamento CP_1
della somma di €. 603.108,71, asseritamente dovuta a titolo di contributi previdenziali
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo da marzo 2010 a novembre 2011, nonché a titolo di somme aggiuntive, sanzioni morosità, spese di notifica e compensi di riscossione.
L'opponente aveva, innanzitutto, precisato che la pretesa dell' aveva tratto origine dagli CP_1
CP_ esiti dell'accertamento ispettivo di cui al verbale prot. 7300.03/12/2011.0120493 del 2
dicembre 2011 e aveva precisato che gli ispettori, come dagli stessi riportato nel verbale indicato, erano giunti al pieno convincimento che tutti i rapporti di collaborazione a progetto instaurati dalla società avessero, in realtà, le caratteristiche tipiche della subordinazione,
cosicché avevano provveduto alla trasformazione degli stessi e all'addebito dei contributi previdenziali dovuti.
Ciò premesso, la società opponente aveva preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dell' dal potere di rivendicare le somme ingiunte, non risultando queste ultime iscritte CP_1
nei ruoli esecutivi entro il termine stabilito dall'art. 25, D.Lgs. 46/1999.
Quanto al merito degli accertamenti, aveva lamentato che nel verbale sopra indicato non fossero stati indicati i nominativi dei collaboratori il cui rapporto era stato trasformato e aveva affermato che gli esiti dell'attività ispettiva si erano basati su argomentazioni in parte inveritiere, in parte prive di pregio.
Infatti, aveva osservato l'opponente, gli ispettori avevano condotto indagini sommarie e non
2 avevano accertato alcunché circa il rapporto di lavoro intercorso con la totalità dei collaboratori, tanto è vero che avevano trasformato il rapporto di un numero di collaboratori superiore rispetto a quello risultante dal libro unico.
Nella fattispecie, aveva proseguito la società ricorrente, gli accertamenti effettuati rappresentavano, quindi, il frutto di un'attività ispettiva certamente non espletata in maniera corretta, puntuale e rigorosa, soprattutto laddove valutata alla stregua delle direttive puntuali e stringenti emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il tramite delle circolari n. 4 e 25/17286 del 2008, nelle quali erano specificamente indicate le modalità con le quali le verifiche ispettive dovevano essere compiute.
D'altra parte, aveva argomentato l'opponente, l'onere di comprovare la sussistenza dei presupposti dei diritti vantati gravava sull' ed ai verbali ispettivi doveva riconoscersi la CP_1
natura di meri atti amministrativi, esulando dalle funzioni proprie degli ispettori il compito di valutare i fatti accertati o operare qualificazioni di fatti giuridici, né poteva riconoscersi efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai terzi in sede ispettiva.
Pertanto, aveva contestato l'interpretazione cui il servizio ispettivo era giunto Controparte_2
in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorso con i collaboratori a progetto,
richiamando i risultati interpretativi cui la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso Ministero del
Lavoro erano giunti in ordine alle relazioni esistenti tra il lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative ed in ordine agli elementi da verificare al fine di valutare la compatibilità delle modalità esecutive delle prestazioni di lavoro con lo schema contrattuale da ultimo indicato.
Dopo avere, in particolare, riportato i contenuti della circolare n. 17/2006 del Ministero del
Lavoro, relativa allo specifico settore dei call center, la società opponente aveva evidenziato che le modalità operative dei collaboratori a progetto oggetto dell'accertamento ispettivo erano state perfettamente rispondenti alla tipologia contrattuale utilizzata, considerato che l'attività di lavoro dei medesimi si era sempre svolta nell'ambito di specifiche campagne,
3 aventi ad oggetto l'attività di teleselling, in adempimento a due differenti contratti di servizi,
stipulati con due differenti committenti ed aventi ad oggetto la fornitura di servizi di call
center: uno stipulato il 15 dicembre 2009 con la società e l'altro stipulato con la Parte_3
società Modulor Shop s.r.l.
L'opponente aveva, quindi, riportato il testo dei progetti inseriti nei contratti stipulati con i collaboratori impiegati nelle attività inerenti le due commesse indicate e aveva precisato, per un verso, che nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che si trattasse di contratti standardizzati, visto che le differenze concernevano il periodo e la campagna di riferimento,
e che, per altro verso, la prestazione oggetto dei contratti non si esauriva con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripeteva nel tempo, poiché essa, che era funzionale ad un'attività aziendale accessoria, nonché ad una esigenza aziendale temporalmente definita,
risultava inserita nel contesto dell'esecuzione delle commessa indicate.
D'altra parte, aveva aggiunto le predette commesse e le specifiche campagne Controparte_2
erano sempre state puntualmente indicate nei progetti e nei programmi allegati ai contratti,
così come la durata delle campagne medesime e dello stesso contratto, che coincidevano esattamente, il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito della campagna
(promozione e vendita di servizi), la concreta tipologia dei prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore e la tipologia della clientela da contattare, individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi.
Inoltre, aveva aggiunto la società ricorrente, essa aveva sempre avuto alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, i quali operavano nelle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo, le quali richiedevano una presenza costante nel call center.
Dopo avere, altresì, riferito che, negli anni oggetto di ispezione essa svolgeva, quale attività
accessoria, promozione e vendita di prodotti e servizi in nome e per conto di terzi, offrendo,
quindi, prodotti e servizi in out sourcing commissionati da terzi a mezzo di specifiche campagne, nell'ambito delle quali il compito assegnato a ciascun collaboratore era quello di
4 rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza di quei determinati prodotti e servizi, riconducibili alla specifica campagna di riferimento, la società opponente,
quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte dei collaboratori,
aveva riferito che questi ultimi erano del tutto autonomi nella gestione del progetto o del programma al quale erano addetti, essendo ad essi rimessa la definizione dei tempi di lavoro e delle modalità esecutive e potendo essi determinare unilateralmente e discrezionalmente,
senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Non corrispondeva al vero, aveva proseguito che i collaboratori fossero Controparte_2
assoggettati alle direttive dei team leader, i quali si limitavano a supportare gli operatori in caso di difficoltà durante le conversazioni telefoniche e a verificare, per motivazioni legate alla sicurezza, la presenza dei medesimi in sede, mentre corrispondeva al vero che i collaboratori contattassero gli utenti reperibili sulla base di anagrafiche fornite dall'azienda,
scegliendo, però, autonomamente, nell'ambito delle medesime, il nominativo da contattare.
Inoltre, il criterio assunto per la determinazione del compenso era sempre rapportato alla quantità di contratti di vendita conclusi e, in aggiunta al compenso base, erano pattuite forme premiali, da elargire ad insindacabile giudizio della committente, parametrate, non alla quantità del lavoro svolto, ma al numero dei contratti conclusi.
Nella fattispecie, quindi, aveva osservato la società opponente, gli organi ispettivi avevano mal valutato il coordinamento cui i collaboratori erano tenuti con l'organizzazione del committente, scambiando per indici della subordinazione gli ordinari risvolti del necessario coordinamento funzionale sotteso ai rapporti contrattuali instaurati, cosicché, in realtà, in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, la condotta aziendale doveva essere ritenuta legittima e, invece, infondata la pretesa contributiva dell' convenuto. Pt_1
In via di mero subordine, aveva, infine, sostenuto la società opponente, in caso di dichiarata conversione di tutti o di parte dei contratti oggetto di causa, sussisteva in ogni caso il suo
5 diritto di ripetere i contributi previdenziali corrisposti alla Gestione Separata in virtù dei medesimi contratti.
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando, in via principale, che Controparte_2
fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse revocato, nonché, in via subordinata, che fosse accertato l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti, per i contratti a progetto oggetto di causa, alla Gestione Separata e che, previa revoca dell'avviso di addebito opposto, fosse disposta la compensazione delle relative somme con quanto accertato come dovuto per le pretese avanzate dall' . CP_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, contestando la fondatezza della avversa CP_1
opposizione, sia con riguardo all'eccezione di decadenza, sia con riguardo al merito dell'accertamento ispettivo.
Sotto tale ultimo profilo, l'istituto previdenziale aveva, innanzitutto, confermato che l'avviso di addebito impugnato era fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
000226813/DDL del 2 dicembre 2011, inadempienza n. 516, il quale doveva intendersi integralmente trascritto e doveva, altresì, ritenersi conforme sia alla normativa vigente in materia, sia alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sul comportamento che gli organi di vigilanza devono tenere in relazione alle attività svolte dai
call center.
Gli ispettori, infatti, aveva evidenziato l' , in conformità a quanto previsto dalle circolari CP_1
ministeriali in materia, avevano tratto gli elementi utili per la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro confrontando il contenuto dei contratti e le dichiarazioni rese dai lavoratori, così accertando, quanto al periodo dal 1 marzo 2010 al 30 novembre 2011, sia che, fin dall'inizio dell'attività, si era dedicata alla vendita di prodotti in Controparte_2
costanza di telemarketing, sia che i contratti a progetto, tutti identici tra loro, erano
6 caratterizzati dalla totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti e l'attività
svolta dalla società, sia, infine, che i collaboratori, nello svolgimento dell'attività di lavoro,
erano totalmente privi di autonomia, come emergeva dal fatto che i turni di lavoro erano stabiliti dalla società opponente e che essi lavoravano alternandosi alle postazioni telefoniche su due turni che coprivano l'intero orario di lavoro, erano tenuti al rispetto dell'orario di inizio e di fine del turno, dovevano comunicare preventivamente le assenze ai team leader, in caso di assenza o mancato raggiungimento del numero minimo di contratti da stipulare subivano una decurtazione della retribuzione e fruivano di una pausa prestabilita, che doveva essere preventivamente autorizzata dal team leader.
Erano i vertici aziendali, aveva, inoltre, evidenziato l' , che stabilivano il numero dei CP_1
contratti da concludere e l'attività di vendita, che coincideva con l'oggetto sociale della era svolta esclusivamente dal personale assunto con contratto a progetto, Controparte_2
mentre il personale dipendente svolgeva compiti meramente amministrativi, di supervisione e di controllo dell'attività dei collaboratori, senza contare che per molti collaboratori i contratti a progetto erano stati rinnovati più volte, senza che venissero modificate le prestazioni richieste o le caratteristiche e le modalità di lavoro.
Dopo avere, altresì, precisato che gli ispettori si erano limitati a trasformare i rapporti di collaborazione inseriti dalla stessa opponente nel libro unico del lavoro, l' aveva, CP_1
quindi, osservato come, in definitiva gli operatori telefonici interessati dall'accertamento avessero svolto le mansioni tipiche dei dipendenti, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, indipendentemente da qualsiasi risultato e senza alcun obiettivo da raggiungere, senza poter determinare autonomamente, né la prestazione da eseguire, né la collocazione temporale della medesima, sottoposti al potere disciplinare e di controllo della società opponente.
Tutti i rapporti di lavoro oggetto di accertamento, aveva, quindi, concluso sul punto l' , Pt_1
dovevano considerarsi, sin dall'origine, quali rapporti di lavoro subordinato a tempo
7 indeterminato
L' , infine, dopo avere evidenziato il valore probatorio da riconoscersi al verbale di CP_1
accertamento ispettivo, aveva eccepito l'improcedibilità della richiesta di compensazione avanzata dalla controparte, per mancata preventiva presentazione della domanda amministrativa, nonché, per altro verso, l'inammissibilità della medesima, in ragione del suo contenuto generico ed indeterminato, considerato che, nel proporla, la società opponente non aveva precisato, né i nominativi dei lavoratori interessati, né il periodo di riferimento.
Quanto al merito della richiesta, l' aveva, infine, eccepito l'intervenuto decorso della CP_1
prescrizione estintiva e aveva, inoltre, osservato come l'opponente non avesse, in ogni caso,
dimostrato di avere versato alcunché a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata,
sottolineando, in ogni caso, come la compensazione si sarebbe potuta fare solo con le somme effettivamente versate e solo laddove la società ricorrente avesse dimostrato che i contributi versati erano relativi ai lavoratori interessati dall'accertamento.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso, domandando, in via principale, il rigetto CP_1
dell'avversa opposizione, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in proprio favore, della diversa somma che fosse risultata dovuta, oltre somme aggiuntive, come per legge, dalla scadenza sino al saldo.
Quanto alla domanda di compensazione, l' aveva chiesto che la stessa fosse dichiarata Pt_1
inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata ovvero che, in subordine, fosse posta in compensazione esclusivamente la minor somma effettivamente versata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 166/2021 del 12 febbraio 2021, in accoglimento dell'opposizione proposta, aveva annullato l'avviso di addebito opposto e aveva disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, dopo avere rigettato l'eccezione preliminare di decadenza,
quanto al merito delle doglianze avanzate dall'opponente aveva, innanzitutto, escluso che
8 fosse in contestazione nel procedimento la previsione, nel testo dei contratti di collaborazione, di un effettivo progetto e/o programma e/o fase di questo, trattandosi di
causa petendi non emergente dalle difese delle parti opposte, le quali avevano concentrato il loro sforzo difensivo nella ricostruzione delle concrete modalità con le quali si era atteggiato il rapporto di lavoro instaurato tra la società opponente e i vari collaboratori.
Il Tribunale aveva, quindi, proceduto alla verifica in punto di fatto, ai sensi dell'art. 69,
comma 2, c.p.c., delle modalità con le quali i collaboratori avevano svolto l'attività di lavoro agli stessi affidata, onde verificare se il reale rapporto instaurato tra le parti fosse o meno di tipo subordinato.
Sulla base di tutti gli elementi presenti in atti, acquisiti anche all'esito dell'istruttoria testimoniale compiuta, il primo giudice aveva, infine, concluso nel senso che il non univoco materiale probatorio complessivamente acquisito non consentisse “di sostenere con
sufficiente sicurezza che i rapporti di collaborazione a progetto descritti in atti si” fossero
“concretamente atteggiati come altrettanti rapporti di lavoro subordinato” e aveva, pertanto,
come già sopra riportato, accolto l'opposizione proposta e annullato l'avviso di addebito opposto.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello l' e la CP_1 [...]
[...]
nel frattempo posta in liquidazione, ha resistito. Controparte_4
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli enti appellanti:
“la Corte d'Appello adita voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma
della sentenza impugnata:
1) In accoglimento dell'odierno appello, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto
9 infondato e, per l'effetto, accertare l'obbligo del ricorrente a pagare i contributi e gli
accessori di legge intimati nell'avviso di addebito opposto;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse della società appellata:
“l'Ecc.ma Corte Voglia:
dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, l'infondatezza nel merito dell'appello proposto
CP_ dall' e, per l'effetto, rigettarlo e confermare integralmente la sentenza impugnata, con
vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi integralmente in favore
del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Violazione e/o errata interpretazione degli artt. 61 e 69 del D. Lgs 276/2003. Omessa
valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Con un primo motivo di appello, l' , dopo avere precisato di condividere la sentenza CP_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato le eccezioni di nullità per asseriti vizi procedimentali, aveva, di contro, censurato la sentenza medesima nella parte in cui il
Tribunale non aveva applicato il principio secondo il quale l'accertamento della mancanza di un programma di lavoro specifico, circostanza che nel caso di specie emergeva dal mero esame dei contratti di lavoro versati in atti e dell'asserito progetto allegato ai medesimi,
imponeva la trasformazione ope legis del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, e ciò a prescindere, come affermato anche dalla Suprema Corte, dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Era evidente, ha sostenuto l' , che, nei casi esaminati, i progetti dedotti in contratto CP_1
erano del tutto privi della caratteristica della specificità e, dunque, privi dei requisiti stabiliti dal legislatore, considerato che l'attività descritta non era in altri termini riconducibile ad un progetto specifico, ma si risolveva nella mera declinazione concreta dell'attività aziendale ovvero in una semplice elencazione di mansioni afferenti il ciclo produttivo dell'azienda,
10 svolte sempre con le stesse modalità, a prescindere dalla campagna oggetto dei diversi contratti.
I contratti in questione, ha proseguito l'ente previdenziale, anche in quanto relativi ad attività
integralmente coincidenti con l'oggetto sociale della società datrice di lavoro e in quanto risultati privi dell'imprescindibile collegamento ad un determinato risultato finale,
obiettivamente misurabile e verificabile, oltre che idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente, dovevano, pertanto considerarsi sostanzialmente privi di un progetto connotato dalle sue caratteristiche essenziali di specificità e autonomia, con la conseguenza che la fattispecie doveva ricadere nella disciplina sanzionatoria di cui al comma primo (e non secondo) dell'art. 69 D.Lgs. 276/203.
D'altra parte, ha osservato l' , anche gli ispettori avevano evidenziato che “i contratti a CP_1
progetto sono stati…rinnovati più volte restando sempre immutate le prestazioni richieste,
ovvero le caratteristiche e le modalità lavorative stabilite…tutti i lavoratori svolgono
mansioni pienamente corrispondenti allo scopo istituzionale della ” CP_2
Pertanto, ha concluso sul punto l' , il Tribunale, nel caso di specie, a prescindere dalle CP_1
risultanze dell'istruttoria, esaminati i contratti prodotti in causa e la genericità del progetto allegato, avrebbe dovuto riconoscere il carattere fraudolento degli stessi.
***
Il motivo di appello è ammissibile e fondato.
A) Deve, infatti, innanzitutto, escludersi che il motivo di appello in esame difetti, come,
invece, sostenuto dalla società appellata, dei requisiti previsti dall'art. 434 c.p.c.
Risultano, infatti, chiari, sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l' ha inteso CP_1
appellare, che l'appellante ha individuato nel mancato accertamento, da parte del primo giudice, della difformità alla legge dei progetti allegati ai contratti di collaborazione oggetto dell'accertamento ispettivo, sia l'indicazione delle modifiche che l' ha inteso Pt_1
richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, avendo l' CP_1
11 lamentato che il Tribunale non avesse correttamente valutato e interpretato i progetti allegati ai contratti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo onde coglierne, in virtù della loro sovrapponibilità all'attività principale aziendale, della loro conseguente non riconducibilità
ad un determinato risultato finale e della loro riferibilità ad esigenze non temporanee della committente, il difetto di specificità, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge, individuate dall' nella mancata valutazione dei progetti sopra Pt_1
indicati e nella conseguente mancata applicazione degli artt. 61, comma 1, 62, comma 1, lett.
B) e 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, sia, infine, l'indicazione della rilevanza delle medesime ai fini della decisione impugnata, individuata dall'appellante nella conseguente conversione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato, dovuta all'applicazione,
nella fattispecie, del citato art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003.
B) Quanto al merito della controversia, il Collegio ritiene di non condividere quanto affermato dal primo giudice in ordine alla mancata contestazione, nel presente procedimento,
da parte dell' , della conformità alla legge dei progetti allegati ai contratti di CP_1
collaborazione oggetto dell'accertamento ispettivo.
Come risulta dagli atti, infatti, già nella memoria difensiva e di costituzione depositata nel primo grado di giudizio, l' - dopo avere, in linea teorica, evidenziato la necessità che Pt_1
in sede ispettiva, in conformità a quanto previsto dalle circolari ministeriali in materia, si proceda alla verifica della specificità dei progetti, tenendo presente che gli stessi non possono totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa, né possono alla stessa sovrapporsi, con la conseguenza che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva, né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore - aveva, in punto di fatto,
sostenuto che dagli accertamenti ispettivi era emerso che la fin dall'inizio Controparte_2
della sua attività, si era dedicata alla vendita di prodotti in costanza di telemarketing e che i contratti a progetto contestati erano caratterizzati dalla totale coincidenza tra le attività
12 indicate nei singoli progetti e l'attività svolta dalla società ed erano tutti identici,
concludendo, sia per le suddette ragioni, sia in virtù delle allegate modalità effettive di svolgimento del rapporto, nel senso che “i rapporti di collaborazione a progetto devono
considerarsi quali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla loro
costituzione” e domandando, per le medesime ragioni, il rigetto dell'opposizione.
A parere di questa Corte, pertanto, la questione della conformità alla normativa di riferimento dei progetti allegati ai contratti contestati e, in particolare, la questione della effettiva specificità dei medesimi era stata ritualmente introdotta nel procedimento, fin dal primo grado di giudizio.
C) Non può, d'altronde, sotto altro profilo, neanche condividersi quanto sostenuto dalla società appellata, nella memoria difensiva depositata in questo grado di appello, in ordine al rilievo attribuibile, sul punto, ai contenuti del verbale ispettivo.
La società in particolare, ha sostenuto che gli organi ispettivi mai avevano Controparte_2
rilevato ovvero, comunque, contestato il difetto di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione, né il fatto che la loro formulazione fosse, di per sé, elemento tale da comportare la necessità di una conversione dei relativi rapporti di collaborazione, essendo tutte le contestazioni e le conseguenti sanzioni unicamente scaturite, in fase amministrativa,
dall'accertamento delle modalità effettive di svolgimento delle mansioni da parte dei collaboratori.
Tale modo di agire dell' , ha osservato la società appellata, contrastava con quanto CP_1
statuito dall'art. 3, comma 20, legge 335/1995, come modificato dall'art. 3, d.l. 318/1996,
convertito nella legge 402/1996, il quale aveva stabilito due fondamentali principi:
i) le contestazioni in materia previdenziale e assicurativa devono risultare da appositi verbali;
ii) nei casi di attestata regolarità, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi a periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive.
13 La società appellata ha, quindi, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza, sia delle nuove contestazioni in ordine al difetto di specificità del progetto asseritamente formulate dall' CP_1
solo nel ricorso in appello, questione sulla quale vale quanto già argomentato nel precedente punto B), sia delle eventuali contestazioni che l' avesse per ipotesi formulato nella CP_1
memoria difensiva e di costituzione depositata in primo grado, visto che la questione della violazione del principio di specificità si sarebbe dovuta proporre mediante la redazione e la notificazione di un nuovo e differente verbale ispettivo.
, ha anche aggiunto che la sopra descritta condotta omissiva Controparte_2
dell' le aveva, d'altronde, reso impossibile lo svolgimento, prima in sede Pt_1
amministrativa e poi in sede giudiziale, di ogni compiuta difesa in ordine alla questione sopra richiamata della specificità del progetto, con la conseguenza che si era, così, verificata una illegittima compressione del suo diritto alla difesa, nonché una grave violazione della citata legge 335/1995 che prevede la rigida procedimentalizzazione del procedimento ispettivo in materia contributivo/previdenziale.
In realtà, a parte il fatto che nel verbale ispettivo era stato evidenziato che “i contratti a
progetto rinnovati o meno dalla anche qualora non fossero nella sostanza Controparte_2
quello che sono, cioè il frutto di mera simulazione di prestazioni autonome, sono comunque
irregolari in quanto, dopo i rinnovi assumono un carattere di prestazione a tempo
indeterminato del tutto corrispondente con lo scopo tipico dell'impresa e configurano, per la
sostanziale mancanza di un risultato da conseguire, gli estremi della conversione del
contratto in rapporto di lavoro dipendente fin dal suo primo sorgere ex D.Lgs. n. 276/2003,
art. 69 1° comma”, deve, in ogni caso, osservarsi quanto segue.
A parere del Collegio, con il deposito del ricorso contenente l'opposizione ad avviso di addebito, si instaura tra le parti un ordinario giudizio di cognizione, in cui l' riveste la CP_1
posizione di attore in senso sostanziale e l'opponente la posizione di convenuto in senso sostanziale.
14 Nel giudizio così instaurato, il quale ha ad oggetto, non accadimenti e vizi dell'eventuale attività ispettiva che abbia preceduto la notificazione dell'avviso di addebito e costituito il fondamento della formazione del medesimo, ma l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi portati nell'avviso di addebito impugnato, il thema decidendum si forma, non sulla base dei contenuti del verbale ispettivo, ma sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel procedimento giudiziale instaurato con l'opposizione, secondo la nota circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.
Circolarità che, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, quali il presente,
considerata la posizione di convenuto in senso sostanziale rivestita dall'opponente, consente e impone a quest'ultimo, stabilendo, contestualmente, a carico del medesimo, il correlativo onere, di prendere posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nella prima udienza di trattazione della causa ex art. 420 c.p.c. (si vedano, sul punto, Cass. 31704/2019 e Cass.
17604/2020).
Con la conseguenza che, per un verso, alcuna rilevanza avrebbe avuto nel presente giudizio l'eventuale mancato rilievo, da parte degli ispettori verbalizzanti, del difetto di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione contestati e, per altro verso, non si era verificata nella fattispecie alcuna compressione del diritto di difesa dell'attuale appellata.
D'altra parte, quanto all'art. 3, comma 20, legge 335/1995 e successive modificazioni, è
sufficiente osservare come, nella fattispecie, oltre a non esservi stato alcun accertamento, in sede ispettiva, della regolarità dei contratti a progetto oggetto di causa, i quali, infatti, erano stati convertiti, benché anche per altra concorrente e sufficiente ragione, in rapporti di lavoro subordinato, in ogni caso non vi era stata una successiva contestazione (in sede ispettiva) di adempimenti dei quali era già stata, in una precedente verifica ispettiva, attestata la regolarità, quanto, piuttosto, si era aperta, ad iniziativa dell'opponente, in ordine agli obblighi
15 contributivi che erano già stati oggetto della fase ispettiva, la fase di accertamento giudiziale,
mediante, come già sopra precisato, l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di quegli obblighi.
D) Venendo alla questione della specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione contestati dall' , deve osservarsi quanto segue. CP_1
Come è noto l'art. 69, comma 1, D.Lgs. 276/03 aveva previsto che “I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto”.
La Suprema Corte, esprimendo un orientamento oramai consolidato, ha affermato che la norma sopra riportata si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma si verifica, sin dalla data di costituzione del medesimo, l'automatica conversione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (si vedano, tra le tante, Cass.
27543/2020 e Cass. 21 giugno 2016, n. 12820).
Nelle citate sentenze, i giudici di legittimità hanno chiarito che la funzione della disposizione contenuta nel citato comma 1 dell'art. 69 è quella di sanzionare, mediante la cd. conversione
“ope legis” del rapporto di lavoro, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che
“pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo non siano però riconducibili
ad un progetto” (così Corte Cost. 5 dicembre 2008, n. 399).
La necessaria specificità del progetto rappresenta, d'altronde, l'elemento fondamentale introdotto dal legislatore per perseguire le finalità antielusive proprie della disciplina dei contratti in esame, di talché la presenza della stessa deve essere valutata con peculiare rigore.
16 Sul punto, ritiene, in particolare, questa Corte che, pur in data anteriore alle modifiche apportate all'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003 dalla legge 92/2012, la predetta caratteristica potesse ritenersi sussistente allorché la descrizione del progetto consentisse di individuare la caratterizzazione e la autonoma identità del progetto medesimo rispetto all'ordinaria attività
aziendale, rispetto alla quale il progetto, per essere specifico, doveva presentarsi funzionalmente connesso, ma non sovrapponibile.
In particolare, a parere di questa Corte, il concetto di specificità del progetto o del programma comportava la necessità che l'attività affidata ai collaboratori, sebbene non inerente ad un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività
di impresa, non fosse semplicemente coincidente con quest'ultima, né fosse semplicemente finalizzata ad un risultato coincidente con la normale attività di impresa ovvero con la mera disponibilità, da parte del committente, della prestazione del collaboratore (si vedano, sul punto, in particolare, Cass. 5418/2019 e Cass. 24379/17).
Il progetto doveva, quindi, già prima delle modifiche indicate, avere una caratterizzazione autonoma rispetto all'ordinaria attività aziendale e doveva essere finalizzato ad un risultato anch'esso autonomamente caratterizzato rispetto alla medesima: doveva, cioè, già essere distinguibile da quest'ultima, pur potendo presentarsi come connesso e non del tutto diverso dalla stessa.
Nella fattispecie in esame, invece, nella quale, nell'ambito di campagne relative a prodotti di telefonia o di svariate categorie merceologiche, riconducibili a commesse di lavoro affidate alla società opponente da soggetti terzi, ai collaboratori era affidato il compito di contattare telefonicamente “utenze residenziali e aziendali” con lo scopo di promuovere e vendere servizi di telefonia fissa e mobile (campagna eVoice) ovvero non meglio precisati “clienti
dell'azienda “punto shop” con lo scopo di promuovere e vendere prodotti a catalogo di varie tipologie merceologiche non meglio individuate (campagna Modulor Shop), il progetto veniva nella sostanza a consistere nell'esercizio, distribuito tra i collaboratori, della normale
17 attività aziendale, la quale, come risulta dagli esiti dell'attività ispettiva (si veda il capo 1
delle deduzioni probatorie contenute nella memoria difensiva depositata dall' in primo CP_1
grado e le risposte fornite sul punto dall'ispettore , escusso come teste, il quale aveva Tes_1
dichiarato che, insieme ai colleghi e si erano recati nelle varie sedi aziendali Pt_4 Tes_2
dislocate nel territorio regionale e avevano anche verificato che la società si era dedicata fin dall'inizio della sua attività alla vendita di prodotti in costanza di telemarketing), consisteva nello svolgimento di attività di telecontacting in outbound per conto di terzi.
Addirittura, sulla base delle allegazioni formulate dalla società attuale appellata nel ricorso in opposizione, secondo le quali nel periodo di esecuzione dei contratti a progetto i lavoratori assunti come lavoratori subordinati si occupavano per la società medesima della cura delle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo (si veda pag. 23, fine capo 2),
risulta che l'intera parte principale dell'attività aziendale ordinaria fosse affidata ai collaboratori a progetto e fosse, benché organizzata per campagne, tra gli stessi semplicemente frazionata, mentre all'organico stabile risultavano affidate le attività dotate di carattere evidentemente accessorio e strumentale.
A conferma di quanto sopra osservato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società attuale appellata aveva chiesto di provare che, “nei periodi oggetto dell'accesso
ispettivo di cui si controverte la società opponente svolgeva la sua attività nell'ambito di
campagne di vendita in adempimento ai contratti stipulati con le società e Parte_3
Modulor Shop s.r.l.”.
D'altra parte, a fronte della specifica deduzione formulata dall' nella memoria difensiva CP_1
in ordine alla “totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti e l'attività svolta
dalla società”, la società appellata, in primo grado, si era limitata ad affermare, tra l'altro in parziale contrasto con quanto dedotto nel capo di prova appena riportato, che l'attività svolta dagli operatori a progetto (“promozione e vendita di prodotti e servizi in nome e per conto di
terzi”) consisteva in un'attività accessoria aziendale (pag. 24 ricorso in opposizione) o
18 funzionale alla medesima (sempre pag. 24 già indicata), senza mai specificamente allegare in che cosa in concreto consistesse e attraverso quali ruoli e strutture aziendali fosse svolta negli anni interessati dall'accertamento ispettivo l'eventuale ulteriore attività ordinaria aziendale,
mentre nel presente grado del procedimento si è limitata a fare riferimento, quali ulteriori attività svolte, per un verso, all'attività svolta dai lavoratori subordinati, che era, peraltro,
meramente accessoria rispetto a quella di promozione e vendita svolta dai collaboratori a progetto, e, per altro verso, alla pluralità di campagne promozionali svolte nel tempo, così
confermando che la propria ordinaria attività d'impresa consisteva nella promozione e vendita di prodotti e servizi per conto di terzi.
Premesso, inoltre, che, come anche precisato dalla Suprema Corte (Cass. 5418/19), la verifica del requisito della specificità deve essere operata, non con mero riferimento all'attività affidata al collaboratore, ma con riferimento alla finalizzazione di quell'attività ad un risultato diverso da quello coincidente con la normale attività d'impresa, cosicché può
affermarsi che la stretta correlazione tra progetto e risultato è insita nel concetto di specificità
del progetto, quanto all'elemento in questione esso, per come dedotto in contratto (“l'attività
prevede obiettivi mensili da raggiungere (minimo 12 contratti) … L'obiettivo di campagna
per ogni singolo operatore è pari a 240 contratti con la possibilità di frazionarlo
mensilmente”, così per la commessa “l'attività prevede obiettivi mensili da Parte_3
raggiungere (minimo 12.000,00 Euro complessivo di prodotti venduti) … L'obiettivo di
campagna per ogni singolo operatore è pari a euro 4.000,00 di vendite complessive con la
possibilità di frazionarlo mensilmente,” così per la commessa Modulor Shop s.r.l.), malgrado la sua apparente consistenza di obiettivo da raggiungere, costituiva, di fatto, la misura approssimativa, meramente quantitativa, della frazione di ordinaria attività aziendale affidata al collaboratore, come risulta, d'altronde, dimostrato dalla mancanza, nei contratti in esame,
di qualunque correlazione stabilita tra il “risultato” in questione e il compenso previsto per l'operatore, determinato, in realtà (nei progetti prodotti a campione punto 10 del contratto),
19 in cifra fissa, con l'aggiunta di un obbligo inesistente del committente, in quanto in alcun modo disciplinato dal contratto, di erogare asseriti e imprecisati “Bonus” al superamento di un numero minimo di contratti (35 punti per la commessa e Euro 4000,00 per la Pt_3
commessa Modulor Shop).
Né le predette conclusioni risultano in contrasto con quanto indicato dal CP_5
nella circolare n. 17 del 2006, invocata dalla società appellata: a prescindere, infatti,
[...]
dal valore delle istruzioni nella medesima contenute, occorre evidenziare come nella stessa fosse ben evidenziato come i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, pur potendo presentarsi come connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa, non potessero totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Cosicché, risultando nella fattispecie l'intera attività aziendale finalizzata allo svolgimento e all'esecuzione delle c.d. campagne affidate alla società appellata da soggetti terzi, l'avvenuta indicazione delle stesse nei contratti di collaborazione non risulta sufficiente a soddisfare il requisito della specificità del progetto, rimanendo il medesimo nient'altro che, come già
osservato, la mera frazione dell'attività aziendale assegnata al singolo collaboratore,
finalizzata, quindi, al raggiungimento di un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività aziendale e rivolta, dunque, a soddisfare esigenze ordinarie e anche continuative (vista la sistematicità del ricorso ai contratti a progetto e gli incontestati plurimi rinnovi di parte degli stessi) della committente.
Occorre aggiungere, in ogni caso, che, in conformità al rilievo già svolto da questa Corte in un altro procedimento relativo a contratti di collaborazione analoghi a quelli in esame
(sentenza n. 280/2018 del 12 – 24 settembre 2018), nella fattispecie risultano, comunque, del tutto generici i rapporti tra i co.co.pro. e le campagne di vendita cui i medesimi, e, quindi, il progetto negli stessi contenuto, erano funzionali: le campagne e i prodotti offerti risultano,
infatti, indicati del tutto genericamente, così come non risulta specificamente individuata la tipologia di clientela da contattare, definita unicamente, invece che con riferimento a
20 specifici requisiti oggettivi e/o soggettivi, con mero generico riferimento alla categoria delle
“utenze residenziali e aziendali” o alla imprecisata categoria dei “clienti dell'azienda “punto
shop”.
E) Non può, d'altronde, condividersi quanto affermato dalla società appellata nella memoria difensiva depositata nel presente grado di giudizio in ordine al fatto che l' , a suo dire, CP_1
non avrebbe apportato in giudizio qualsivoglia sostegno probatorio alla tesi afferente alla mancata specificità dei contratti.
Invero, ha sostenuto la parte appellata, le uniche copie dei progetti allegati ai contratti erano state prodotte a campione da essa stessa appellata unitamente al ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio ed erano in numero limitatissimo rispetto ai contratti oggetto delle contestazioni mosse dall' , successivamente cristallizzate nell'avviso di CP_1
addebito opposto.
L' , ha evidenziato la società appellata, non si era, d'altra parte, mai curato, seppur CP_1
onerato della prova nel detto senso, di supportare le proprie eccezioni mediante la produzione di tutti i contratti di collaborazione e relativi progetti contestati, mentre, da parte propria, la scelta di produrre solamente un campione dei contratti in oggetto era stata determinata dal fatto che, in assenza di contestazioni nell'ambito del verbale ispettivo, non vi era stata la necessità di procedere a compiute difese inerenti all'aspetto contenutistico del testo contrattuale e/o dei progetti medesimi.
Quindi, ha osservato , stante l'assenza di prove costituite, Controparte_2
risultava impossibile valutare la specificità di tutti i progetti allegati ai contratti di collaborazione oggetto delle contestazioni del personale ispettivo e conseguentemente confermare la legittimità dell'avviso di addebito opposto con riferimento alla totalità delle posizioni contrattuali contestate.
Una decisione riguardante la totalità dei contratti a progetto oggetto delle contestazioni
CP_ dell' sarebbe risulttata, infatti, ha proseguito la parte appellata, pronunciata in violazione
21 dell'art. 115 c.p.c. in quanto fondata unicamente sulla valutazione, sfornita di sostegno probatorio, che tutti i progetti allegati alla totalità dei contratti a progetto erano caratterizzati dall'assenza di specificità.
Ritiene, peraltro, sul punto, questa Corte che l'appellata abbia preso le mosse dall'erroneo presupposto che l'onere di produrre i contratti a progetto che avevano costituito l'oggetto dell'accertamento ispettivo gravasse sull' . CP_1
A parere del Collegio, infatti, l'onere in questione - da adempiere, al più, entro la prima udienza di discussione, considerata, come già sopra osservato, l'avvenuta contestazione da parte dell' , nella memoria difensiva, della regolarità del progetto - gravava CP_1
sull'opponente, comportando l'assenza del progetto ovvero l'assenza della prova della esistenza del medesimo, così come l'assenza della prova della regolarità dello stesso, la conversione automatica dei rapporti di lavoro instaurati in rapporti di lavoro subordinato e configurandosi, pertanto, la presenza del progetto e della sua regolarità, come fatti impeditivi dei diritti contributivi vantati dall' , come tali oggetto di onere probatorio del debitore (si CP_1
veda anche la sentenza resa dalla Suprema Corte nel giudizio contraddistinto da R.G. N.
18164/209, prodotta dall' in allegato alle note di trattazione depositate il 10 novembre CP_1
2025).
F) Poiché, quindi, per tutte le ragioni esposte, nei contratti a progetto prodotti difetta una sufficiente autonomia del progetto rispetto all'ordinaria attività aziendale e, quanto ai contratti a progetto non prodotti, difetta la prova della esistenza e, comunque, della conformità del progetto ai requisiti normativamente previsti e sopra esaminati, il motivo di appello deve trovare accoglimento.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, poiché la carenza di specificità dei progetti allegati ai contratti contestati o la carenza di prova della detta specificità, comporta la conversione
ope legis dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo
22 indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, con conseguente sussistenza del diritti contributivi vantati dall' attraverso la notificazione dell'avviso di addebito CP_1
impugnato, risulta assorbito l'ulteriore motivo di appello proposto dall' in ordine alle, CP_1
asseritamente erronee, conclusioni cui il Tribunale era giunto nella ricostruzione e mancata riconduzione alle caratteristiche della subordinazione delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo.
***
L'appello proposto dall' deve, dunque, essere accolto e, per l'effetto, in totale riforma CP_1
della sentenza impugnata, il ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio deve essere rigettato e l'avviso di addebito impugnato integralmente confermato.
***
Nulla deve disporsi in ordine all'eccezione di compensazione proposta dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo la medesima stata riproposta nella presente fase del giudizio e non avendo, comunque, la società indicata soddisfatto in alcun modo l'onere sulla stessa gravante di comprovare l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata, né, tanto meno, l'eventuale misura dello stesso.
***
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e -
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i valori minimi (in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore di scaglione) previsti per ciascuna fase (con esclusione, per questa fase di appello, di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 520.000,01 a €. 1.000.000,00 (art. 6,
DM 55/2014, incremento applicato del 10%) della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per questa fase di appello, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello -
devono essere poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
23 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto da e e in riforma integrale della CP_1 Parte_2
sentenza impugnata, rigetta il ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio e conferma integralmente l'avviso di addebito impugnato;
condanna la società appellata al rimborso, in favore dell' e della delle CP_1 Parte_2
spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.
10.403,80 e, per questa fase di appello, in complessivi €. 7.831,45, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 11 dicembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. EL Coinu…………………………………………dott. MA SA CA
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA SA CA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 180 dell'anno 2021, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura di sede dell' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Olla e CP_1
Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLANTI
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
e contro , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, contumace
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 14 febbraio 2014, aveva Controparte_2
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2013 00026893 17 000, notificato il 7 gennaio 2014, con il quale l' aveva ingiunto alla società medesima il pagamento CP_1
della somma di €. 603.108,71, asseritamente dovuta a titolo di contributi previdenziali
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo da marzo 2010 a novembre 2011, nonché a titolo di somme aggiuntive, sanzioni morosità, spese di notifica e compensi di riscossione.
L'opponente aveva, innanzitutto, precisato che la pretesa dell' aveva tratto origine dagli CP_1
CP_ esiti dell'accertamento ispettivo di cui al verbale prot. 7300.03/12/2011.0120493 del 2
dicembre 2011 e aveva precisato che gli ispettori, come dagli stessi riportato nel verbale indicato, erano giunti al pieno convincimento che tutti i rapporti di collaborazione a progetto instaurati dalla società avessero, in realtà, le caratteristiche tipiche della subordinazione,
cosicché avevano provveduto alla trasformazione degli stessi e all'addebito dei contributi previdenziali dovuti.
Ciò premesso, la società opponente aveva preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dell' dal potere di rivendicare le somme ingiunte, non risultando queste ultime iscritte CP_1
nei ruoli esecutivi entro il termine stabilito dall'art. 25, D.Lgs. 46/1999.
Quanto al merito degli accertamenti, aveva lamentato che nel verbale sopra indicato non fossero stati indicati i nominativi dei collaboratori il cui rapporto era stato trasformato e aveva affermato che gli esiti dell'attività ispettiva si erano basati su argomentazioni in parte inveritiere, in parte prive di pregio.
Infatti, aveva osservato l'opponente, gli ispettori avevano condotto indagini sommarie e non
2 avevano accertato alcunché circa il rapporto di lavoro intercorso con la totalità dei collaboratori, tanto è vero che avevano trasformato il rapporto di un numero di collaboratori superiore rispetto a quello risultante dal libro unico.
Nella fattispecie, aveva proseguito la società ricorrente, gli accertamenti effettuati rappresentavano, quindi, il frutto di un'attività ispettiva certamente non espletata in maniera corretta, puntuale e rigorosa, soprattutto laddove valutata alla stregua delle direttive puntuali e stringenti emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il tramite delle circolari n. 4 e 25/17286 del 2008, nelle quali erano specificamente indicate le modalità con le quali le verifiche ispettive dovevano essere compiute.
D'altra parte, aveva argomentato l'opponente, l'onere di comprovare la sussistenza dei presupposti dei diritti vantati gravava sull' ed ai verbali ispettivi doveva riconoscersi la CP_1
natura di meri atti amministrativi, esulando dalle funzioni proprie degli ispettori il compito di valutare i fatti accertati o operare qualificazioni di fatti giuridici, né poteva riconoscersi efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai terzi in sede ispettiva.
Pertanto, aveva contestato l'interpretazione cui il servizio ispettivo era giunto Controparte_2
in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorso con i collaboratori a progetto,
richiamando i risultati interpretativi cui la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso Ministero del
Lavoro erano giunti in ordine alle relazioni esistenti tra il lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative ed in ordine agli elementi da verificare al fine di valutare la compatibilità delle modalità esecutive delle prestazioni di lavoro con lo schema contrattuale da ultimo indicato.
Dopo avere, in particolare, riportato i contenuti della circolare n. 17/2006 del Ministero del
Lavoro, relativa allo specifico settore dei call center, la società opponente aveva evidenziato che le modalità operative dei collaboratori a progetto oggetto dell'accertamento ispettivo erano state perfettamente rispondenti alla tipologia contrattuale utilizzata, considerato che l'attività di lavoro dei medesimi si era sempre svolta nell'ambito di specifiche campagne,
3 aventi ad oggetto l'attività di teleselling, in adempimento a due differenti contratti di servizi,
stipulati con due differenti committenti ed aventi ad oggetto la fornitura di servizi di call
center: uno stipulato il 15 dicembre 2009 con la società e l'altro stipulato con la Parte_3
società Modulor Shop s.r.l.
L'opponente aveva, quindi, riportato il testo dei progetti inseriti nei contratti stipulati con i collaboratori impiegati nelle attività inerenti le due commesse indicate e aveva precisato, per un verso, che nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che si trattasse di contratti standardizzati, visto che le differenze concernevano il periodo e la campagna di riferimento,
e che, per altro verso, la prestazione oggetto dei contratti non si esauriva con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripeteva nel tempo, poiché essa, che era funzionale ad un'attività aziendale accessoria, nonché ad una esigenza aziendale temporalmente definita,
risultava inserita nel contesto dell'esecuzione delle commessa indicate.
D'altra parte, aveva aggiunto le predette commesse e le specifiche campagne Controparte_2
erano sempre state puntualmente indicate nei progetti e nei programmi allegati ai contratti,
così come la durata delle campagne medesime e dello stesso contratto, che coincidevano esattamente, il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito della campagna
(promozione e vendita di servizi), la concreta tipologia dei prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore e la tipologia della clientela da contattare, individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi.
Inoltre, aveva aggiunto la società ricorrente, essa aveva sempre avuto alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, i quali operavano nelle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo, le quali richiedevano una presenza costante nel call center.
Dopo avere, altresì, riferito che, negli anni oggetto di ispezione essa svolgeva, quale attività
accessoria, promozione e vendita di prodotti e servizi in nome e per conto di terzi, offrendo,
quindi, prodotti e servizi in out sourcing commissionati da terzi a mezzo di specifiche campagne, nell'ambito delle quali il compito assegnato a ciascun collaboratore era quello di
4 rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza di quei determinati prodotti e servizi, riconducibili alla specifica campagna di riferimento, la società opponente,
quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte dei collaboratori,
aveva riferito che questi ultimi erano del tutto autonomi nella gestione del progetto o del programma al quale erano addetti, essendo ad essi rimessa la definizione dei tempi di lavoro e delle modalità esecutive e potendo essi determinare unilateralmente e discrezionalmente,
senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Non corrispondeva al vero, aveva proseguito che i collaboratori fossero Controparte_2
assoggettati alle direttive dei team leader, i quali si limitavano a supportare gli operatori in caso di difficoltà durante le conversazioni telefoniche e a verificare, per motivazioni legate alla sicurezza, la presenza dei medesimi in sede, mentre corrispondeva al vero che i collaboratori contattassero gli utenti reperibili sulla base di anagrafiche fornite dall'azienda,
scegliendo, però, autonomamente, nell'ambito delle medesime, il nominativo da contattare.
Inoltre, il criterio assunto per la determinazione del compenso era sempre rapportato alla quantità di contratti di vendita conclusi e, in aggiunta al compenso base, erano pattuite forme premiali, da elargire ad insindacabile giudizio della committente, parametrate, non alla quantità del lavoro svolto, ma al numero dei contratti conclusi.
Nella fattispecie, quindi, aveva osservato la società opponente, gli organi ispettivi avevano mal valutato il coordinamento cui i collaboratori erano tenuti con l'organizzazione del committente, scambiando per indici della subordinazione gli ordinari risvolti del necessario coordinamento funzionale sotteso ai rapporti contrattuali instaurati, cosicché, in realtà, in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, la condotta aziendale doveva essere ritenuta legittima e, invece, infondata la pretesa contributiva dell' convenuto. Pt_1
In via di mero subordine, aveva, infine, sostenuto la società opponente, in caso di dichiarata conversione di tutti o di parte dei contratti oggetto di causa, sussisteva in ogni caso il suo
5 diritto di ripetere i contributi previdenziali corrisposti alla Gestione Separata in virtù dei medesimi contratti.
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando, in via principale, che Controparte_2
fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse revocato, nonché, in via subordinata, che fosse accertato l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti, per i contratti a progetto oggetto di causa, alla Gestione Separata e che, previa revoca dell'avviso di addebito opposto, fosse disposta la compensazione delle relative somme con quanto accertato come dovuto per le pretese avanzate dall' . CP_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, contestando la fondatezza della avversa CP_1
opposizione, sia con riguardo all'eccezione di decadenza, sia con riguardo al merito dell'accertamento ispettivo.
Sotto tale ultimo profilo, l'istituto previdenziale aveva, innanzitutto, confermato che l'avviso di addebito impugnato era fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
000226813/DDL del 2 dicembre 2011, inadempienza n. 516, il quale doveva intendersi integralmente trascritto e doveva, altresì, ritenersi conforme sia alla normativa vigente in materia, sia alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sul comportamento che gli organi di vigilanza devono tenere in relazione alle attività svolte dai
call center.
Gli ispettori, infatti, aveva evidenziato l' , in conformità a quanto previsto dalle circolari CP_1
ministeriali in materia, avevano tratto gli elementi utili per la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro confrontando il contenuto dei contratti e le dichiarazioni rese dai lavoratori, così accertando, quanto al periodo dal 1 marzo 2010 al 30 novembre 2011, sia che, fin dall'inizio dell'attività, si era dedicata alla vendita di prodotti in Controparte_2
costanza di telemarketing, sia che i contratti a progetto, tutti identici tra loro, erano
6 caratterizzati dalla totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti e l'attività
svolta dalla società, sia, infine, che i collaboratori, nello svolgimento dell'attività di lavoro,
erano totalmente privi di autonomia, come emergeva dal fatto che i turni di lavoro erano stabiliti dalla società opponente e che essi lavoravano alternandosi alle postazioni telefoniche su due turni che coprivano l'intero orario di lavoro, erano tenuti al rispetto dell'orario di inizio e di fine del turno, dovevano comunicare preventivamente le assenze ai team leader, in caso di assenza o mancato raggiungimento del numero minimo di contratti da stipulare subivano una decurtazione della retribuzione e fruivano di una pausa prestabilita, che doveva essere preventivamente autorizzata dal team leader.
Erano i vertici aziendali, aveva, inoltre, evidenziato l' , che stabilivano il numero dei CP_1
contratti da concludere e l'attività di vendita, che coincideva con l'oggetto sociale della era svolta esclusivamente dal personale assunto con contratto a progetto, Controparte_2
mentre il personale dipendente svolgeva compiti meramente amministrativi, di supervisione e di controllo dell'attività dei collaboratori, senza contare che per molti collaboratori i contratti a progetto erano stati rinnovati più volte, senza che venissero modificate le prestazioni richieste o le caratteristiche e le modalità di lavoro.
Dopo avere, altresì, precisato che gli ispettori si erano limitati a trasformare i rapporti di collaborazione inseriti dalla stessa opponente nel libro unico del lavoro, l' aveva, CP_1
quindi, osservato come, in definitiva gli operatori telefonici interessati dall'accertamento avessero svolto le mansioni tipiche dei dipendenti, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, indipendentemente da qualsiasi risultato e senza alcun obiettivo da raggiungere, senza poter determinare autonomamente, né la prestazione da eseguire, né la collocazione temporale della medesima, sottoposti al potere disciplinare e di controllo della società opponente.
Tutti i rapporti di lavoro oggetto di accertamento, aveva, quindi, concluso sul punto l' , Pt_1
dovevano considerarsi, sin dall'origine, quali rapporti di lavoro subordinato a tempo
7 indeterminato
L' , infine, dopo avere evidenziato il valore probatorio da riconoscersi al verbale di CP_1
accertamento ispettivo, aveva eccepito l'improcedibilità della richiesta di compensazione avanzata dalla controparte, per mancata preventiva presentazione della domanda amministrativa, nonché, per altro verso, l'inammissibilità della medesima, in ragione del suo contenuto generico ed indeterminato, considerato che, nel proporla, la società opponente non aveva precisato, né i nominativi dei lavoratori interessati, né il periodo di riferimento.
Quanto al merito della richiesta, l' aveva, infine, eccepito l'intervenuto decorso della CP_1
prescrizione estintiva e aveva, inoltre, osservato come l'opponente non avesse, in ogni caso,
dimostrato di avere versato alcunché a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata,
sottolineando, in ogni caso, come la compensazione si sarebbe potuta fare solo con le somme effettivamente versate e solo laddove la società ricorrente avesse dimostrato che i contributi versati erano relativi ai lavoratori interessati dall'accertamento.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso, domandando, in via principale, il rigetto CP_1
dell'avversa opposizione, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in proprio favore, della diversa somma che fosse risultata dovuta, oltre somme aggiuntive, come per legge, dalla scadenza sino al saldo.
Quanto alla domanda di compensazione, l' aveva chiesto che la stessa fosse dichiarata Pt_1
inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata ovvero che, in subordine, fosse posta in compensazione esclusivamente la minor somma effettivamente versata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 166/2021 del 12 febbraio 2021, in accoglimento dell'opposizione proposta, aveva annullato l'avviso di addebito opposto e aveva disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, dopo avere rigettato l'eccezione preliminare di decadenza,
quanto al merito delle doglianze avanzate dall'opponente aveva, innanzitutto, escluso che
8 fosse in contestazione nel procedimento la previsione, nel testo dei contratti di collaborazione, di un effettivo progetto e/o programma e/o fase di questo, trattandosi di
causa petendi non emergente dalle difese delle parti opposte, le quali avevano concentrato il loro sforzo difensivo nella ricostruzione delle concrete modalità con le quali si era atteggiato il rapporto di lavoro instaurato tra la società opponente e i vari collaboratori.
Il Tribunale aveva, quindi, proceduto alla verifica in punto di fatto, ai sensi dell'art. 69,
comma 2, c.p.c., delle modalità con le quali i collaboratori avevano svolto l'attività di lavoro agli stessi affidata, onde verificare se il reale rapporto instaurato tra le parti fosse o meno di tipo subordinato.
Sulla base di tutti gli elementi presenti in atti, acquisiti anche all'esito dell'istruttoria testimoniale compiuta, il primo giudice aveva, infine, concluso nel senso che il non univoco materiale probatorio complessivamente acquisito non consentisse “di sostenere con
sufficiente sicurezza che i rapporti di collaborazione a progetto descritti in atti si” fossero
“concretamente atteggiati come altrettanti rapporti di lavoro subordinato” e aveva, pertanto,
come già sopra riportato, accolto l'opposizione proposta e annullato l'avviso di addebito opposto.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello l' e la CP_1 [...]
[...]
nel frattempo posta in liquidazione, ha resistito. Controparte_4
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli enti appellanti:
“la Corte d'Appello adita voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma
della sentenza impugnata:
1) In accoglimento dell'odierno appello, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto
9 infondato e, per l'effetto, accertare l'obbligo del ricorrente a pagare i contributi e gli
accessori di legge intimati nell'avviso di addebito opposto;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse della società appellata:
“l'Ecc.ma Corte Voglia:
dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, l'infondatezza nel merito dell'appello proposto
CP_ dall' e, per l'effetto, rigettarlo e confermare integralmente la sentenza impugnata, con
vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi integralmente in favore
del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Violazione e/o errata interpretazione degli artt. 61 e 69 del D. Lgs 276/2003. Omessa
valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Con un primo motivo di appello, l' , dopo avere precisato di condividere la sentenza CP_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato le eccezioni di nullità per asseriti vizi procedimentali, aveva, di contro, censurato la sentenza medesima nella parte in cui il
Tribunale non aveva applicato il principio secondo il quale l'accertamento della mancanza di un programma di lavoro specifico, circostanza che nel caso di specie emergeva dal mero esame dei contratti di lavoro versati in atti e dell'asserito progetto allegato ai medesimi,
imponeva la trasformazione ope legis del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, e ciò a prescindere, come affermato anche dalla Suprema Corte, dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Era evidente, ha sostenuto l' , che, nei casi esaminati, i progetti dedotti in contratto CP_1
erano del tutto privi della caratteristica della specificità e, dunque, privi dei requisiti stabiliti dal legislatore, considerato che l'attività descritta non era in altri termini riconducibile ad un progetto specifico, ma si risolveva nella mera declinazione concreta dell'attività aziendale ovvero in una semplice elencazione di mansioni afferenti il ciclo produttivo dell'azienda,
10 svolte sempre con le stesse modalità, a prescindere dalla campagna oggetto dei diversi contratti.
I contratti in questione, ha proseguito l'ente previdenziale, anche in quanto relativi ad attività
integralmente coincidenti con l'oggetto sociale della società datrice di lavoro e in quanto risultati privi dell'imprescindibile collegamento ad un determinato risultato finale,
obiettivamente misurabile e verificabile, oltre che idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente, dovevano, pertanto considerarsi sostanzialmente privi di un progetto connotato dalle sue caratteristiche essenziali di specificità e autonomia, con la conseguenza che la fattispecie doveva ricadere nella disciplina sanzionatoria di cui al comma primo (e non secondo) dell'art. 69 D.Lgs. 276/203.
D'altra parte, ha osservato l' , anche gli ispettori avevano evidenziato che “i contratti a CP_1
progetto sono stati…rinnovati più volte restando sempre immutate le prestazioni richieste,
ovvero le caratteristiche e le modalità lavorative stabilite…tutti i lavoratori svolgono
mansioni pienamente corrispondenti allo scopo istituzionale della ” CP_2
Pertanto, ha concluso sul punto l' , il Tribunale, nel caso di specie, a prescindere dalle CP_1
risultanze dell'istruttoria, esaminati i contratti prodotti in causa e la genericità del progetto allegato, avrebbe dovuto riconoscere il carattere fraudolento degli stessi.
***
Il motivo di appello è ammissibile e fondato.
A) Deve, infatti, innanzitutto, escludersi che il motivo di appello in esame difetti, come,
invece, sostenuto dalla società appellata, dei requisiti previsti dall'art. 434 c.p.c.
Risultano, infatti, chiari, sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l' ha inteso CP_1
appellare, che l'appellante ha individuato nel mancato accertamento, da parte del primo giudice, della difformità alla legge dei progetti allegati ai contratti di collaborazione oggetto dell'accertamento ispettivo, sia l'indicazione delle modifiche che l' ha inteso Pt_1
richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, avendo l' CP_1
11 lamentato che il Tribunale non avesse correttamente valutato e interpretato i progetti allegati ai contratti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo onde coglierne, in virtù della loro sovrapponibilità all'attività principale aziendale, della loro conseguente non riconducibilità
ad un determinato risultato finale e della loro riferibilità ad esigenze non temporanee della committente, il difetto di specificità, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge, individuate dall' nella mancata valutazione dei progetti sopra Pt_1
indicati e nella conseguente mancata applicazione degli artt. 61, comma 1, 62, comma 1, lett.
B) e 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, sia, infine, l'indicazione della rilevanza delle medesime ai fini della decisione impugnata, individuata dall'appellante nella conseguente conversione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato, dovuta all'applicazione,
nella fattispecie, del citato art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003.
B) Quanto al merito della controversia, il Collegio ritiene di non condividere quanto affermato dal primo giudice in ordine alla mancata contestazione, nel presente procedimento,
da parte dell' , della conformità alla legge dei progetti allegati ai contratti di CP_1
collaborazione oggetto dell'accertamento ispettivo.
Come risulta dagli atti, infatti, già nella memoria difensiva e di costituzione depositata nel primo grado di giudizio, l' - dopo avere, in linea teorica, evidenziato la necessità che Pt_1
in sede ispettiva, in conformità a quanto previsto dalle circolari ministeriali in materia, si proceda alla verifica della specificità dei progetti, tenendo presente che gli stessi non possono totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa, né possono alla stessa sovrapporsi, con la conseguenza che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva, né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore - aveva, in punto di fatto,
sostenuto che dagli accertamenti ispettivi era emerso che la fin dall'inizio Controparte_2
della sua attività, si era dedicata alla vendita di prodotti in costanza di telemarketing e che i contratti a progetto contestati erano caratterizzati dalla totale coincidenza tra le attività
12 indicate nei singoli progetti e l'attività svolta dalla società ed erano tutti identici,
concludendo, sia per le suddette ragioni, sia in virtù delle allegate modalità effettive di svolgimento del rapporto, nel senso che “i rapporti di collaborazione a progetto devono
considerarsi quali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla loro
costituzione” e domandando, per le medesime ragioni, il rigetto dell'opposizione.
A parere di questa Corte, pertanto, la questione della conformità alla normativa di riferimento dei progetti allegati ai contratti contestati e, in particolare, la questione della effettiva specificità dei medesimi era stata ritualmente introdotta nel procedimento, fin dal primo grado di giudizio.
C) Non può, d'altronde, sotto altro profilo, neanche condividersi quanto sostenuto dalla società appellata, nella memoria difensiva depositata in questo grado di appello, in ordine al rilievo attribuibile, sul punto, ai contenuti del verbale ispettivo.
La società in particolare, ha sostenuto che gli organi ispettivi mai avevano Controparte_2
rilevato ovvero, comunque, contestato il difetto di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione, né il fatto che la loro formulazione fosse, di per sé, elemento tale da comportare la necessità di una conversione dei relativi rapporti di collaborazione, essendo tutte le contestazioni e le conseguenti sanzioni unicamente scaturite, in fase amministrativa,
dall'accertamento delle modalità effettive di svolgimento delle mansioni da parte dei collaboratori.
Tale modo di agire dell' , ha osservato la società appellata, contrastava con quanto CP_1
statuito dall'art. 3, comma 20, legge 335/1995, come modificato dall'art. 3, d.l. 318/1996,
convertito nella legge 402/1996, il quale aveva stabilito due fondamentali principi:
i) le contestazioni in materia previdenziale e assicurativa devono risultare da appositi verbali;
ii) nei casi di attestata regolarità, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi a periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive.
13 La società appellata ha, quindi, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza, sia delle nuove contestazioni in ordine al difetto di specificità del progetto asseritamente formulate dall' CP_1
solo nel ricorso in appello, questione sulla quale vale quanto già argomentato nel precedente punto B), sia delle eventuali contestazioni che l' avesse per ipotesi formulato nella CP_1
memoria difensiva e di costituzione depositata in primo grado, visto che la questione della violazione del principio di specificità si sarebbe dovuta proporre mediante la redazione e la notificazione di un nuovo e differente verbale ispettivo.
, ha anche aggiunto che la sopra descritta condotta omissiva Controparte_2
dell' le aveva, d'altronde, reso impossibile lo svolgimento, prima in sede Pt_1
amministrativa e poi in sede giudiziale, di ogni compiuta difesa in ordine alla questione sopra richiamata della specificità del progetto, con la conseguenza che si era, così, verificata una illegittima compressione del suo diritto alla difesa, nonché una grave violazione della citata legge 335/1995 che prevede la rigida procedimentalizzazione del procedimento ispettivo in materia contributivo/previdenziale.
In realtà, a parte il fatto che nel verbale ispettivo era stato evidenziato che “i contratti a
progetto rinnovati o meno dalla anche qualora non fossero nella sostanza Controparte_2
quello che sono, cioè il frutto di mera simulazione di prestazioni autonome, sono comunque
irregolari in quanto, dopo i rinnovi assumono un carattere di prestazione a tempo
indeterminato del tutto corrispondente con lo scopo tipico dell'impresa e configurano, per la
sostanziale mancanza di un risultato da conseguire, gli estremi della conversione del
contratto in rapporto di lavoro dipendente fin dal suo primo sorgere ex D.Lgs. n. 276/2003,
art. 69 1° comma”, deve, in ogni caso, osservarsi quanto segue.
A parere del Collegio, con il deposito del ricorso contenente l'opposizione ad avviso di addebito, si instaura tra le parti un ordinario giudizio di cognizione, in cui l' riveste la CP_1
posizione di attore in senso sostanziale e l'opponente la posizione di convenuto in senso sostanziale.
14 Nel giudizio così instaurato, il quale ha ad oggetto, non accadimenti e vizi dell'eventuale attività ispettiva che abbia preceduto la notificazione dell'avviso di addebito e costituito il fondamento della formazione del medesimo, ma l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi portati nell'avviso di addebito impugnato, il thema decidendum si forma, non sulla base dei contenuti del verbale ispettivo, ma sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel procedimento giudiziale instaurato con l'opposizione, secondo la nota circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.
Circolarità che, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, quali il presente,
considerata la posizione di convenuto in senso sostanziale rivestita dall'opponente, consente e impone a quest'ultimo, stabilendo, contestualmente, a carico del medesimo, il correlativo onere, di prendere posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nella prima udienza di trattazione della causa ex art. 420 c.p.c. (si vedano, sul punto, Cass. 31704/2019 e Cass.
17604/2020).
Con la conseguenza che, per un verso, alcuna rilevanza avrebbe avuto nel presente giudizio l'eventuale mancato rilievo, da parte degli ispettori verbalizzanti, del difetto di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione contestati e, per altro verso, non si era verificata nella fattispecie alcuna compressione del diritto di difesa dell'attuale appellata.
D'altra parte, quanto all'art. 3, comma 20, legge 335/1995 e successive modificazioni, è
sufficiente osservare come, nella fattispecie, oltre a non esservi stato alcun accertamento, in sede ispettiva, della regolarità dei contratti a progetto oggetto di causa, i quali, infatti, erano stati convertiti, benché anche per altra concorrente e sufficiente ragione, in rapporti di lavoro subordinato, in ogni caso non vi era stata una successiva contestazione (in sede ispettiva) di adempimenti dei quali era già stata, in una precedente verifica ispettiva, attestata la regolarità, quanto, piuttosto, si era aperta, ad iniziativa dell'opponente, in ordine agli obblighi
15 contributivi che erano già stati oggetto della fase ispettiva, la fase di accertamento giudiziale,
mediante, come già sopra precisato, l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di quegli obblighi.
D) Venendo alla questione della specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione contestati dall' , deve osservarsi quanto segue. CP_1
Come è noto l'art. 69, comma 1, D.Lgs. 276/03 aveva previsto che “I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto”.
La Suprema Corte, esprimendo un orientamento oramai consolidato, ha affermato che la norma sopra riportata si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma si verifica, sin dalla data di costituzione del medesimo, l'automatica conversione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (si vedano, tra le tante, Cass.
27543/2020 e Cass. 21 giugno 2016, n. 12820).
Nelle citate sentenze, i giudici di legittimità hanno chiarito che la funzione della disposizione contenuta nel citato comma 1 dell'art. 69 è quella di sanzionare, mediante la cd. conversione
“ope legis” del rapporto di lavoro, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che
“pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo non siano però riconducibili
ad un progetto” (così Corte Cost. 5 dicembre 2008, n. 399).
La necessaria specificità del progetto rappresenta, d'altronde, l'elemento fondamentale introdotto dal legislatore per perseguire le finalità antielusive proprie della disciplina dei contratti in esame, di talché la presenza della stessa deve essere valutata con peculiare rigore.
16 Sul punto, ritiene, in particolare, questa Corte che, pur in data anteriore alle modifiche apportate all'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003 dalla legge 92/2012, la predetta caratteristica potesse ritenersi sussistente allorché la descrizione del progetto consentisse di individuare la caratterizzazione e la autonoma identità del progetto medesimo rispetto all'ordinaria attività
aziendale, rispetto alla quale il progetto, per essere specifico, doveva presentarsi funzionalmente connesso, ma non sovrapponibile.
In particolare, a parere di questa Corte, il concetto di specificità del progetto o del programma comportava la necessità che l'attività affidata ai collaboratori, sebbene non inerente ad un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività
di impresa, non fosse semplicemente coincidente con quest'ultima, né fosse semplicemente finalizzata ad un risultato coincidente con la normale attività di impresa ovvero con la mera disponibilità, da parte del committente, della prestazione del collaboratore (si vedano, sul punto, in particolare, Cass. 5418/2019 e Cass. 24379/17).
Il progetto doveva, quindi, già prima delle modifiche indicate, avere una caratterizzazione autonoma rispetto all'ordinaria attività aziendale e doveva essere finalizzato ad un risultato anch'esso autonomamente caratterizzato rispetto alla medesima: doveva, cioè, già essere distinguibile da quest'ultima, pur potendo presentarsi come connesso e non del tutto diverso dalla stessa.
Nella fattispecie in esame, invece, nella quale, nell'ambito di campagne relative a prodotti di telefonia o di svariate categorie merceologiche, riconducibili a commesse di lavoro affidate alla società opponente da soggetti terzi, ai collaboratori era affidato il compito di contattare telefonicamente “utenze residenziali e aziendali” con lo scopo di promuovere e vendere servizi di telefonia fissa e mobile (campagna eVoice) ovvero non meglio precisati “clienti
dell'azienda “punto shop” con lo scopo di promuovere e vendere prodotti a catalogo di varie tipologie merceologiche non meglio individuate (campagna Modulor Shop), il progetto veniva nella sostanza a consistere nell'esercizio, distribuito tra i collaboratori, della normale
17 attività aziendale, la quale, come risulta dagli esiti dell'attività ispettiva (si veda il capo 1
delle deduzioni probatorie contenute nella memoria difensiva depositata dall' in primo CP_1
grado e le risposte fornite sul punto dall'ispettore , escusso come teste, il quale aveva Tes_1
dichiarato che, insieme ai colleghi e si erano recati nelle varie sedi aziendali Pt_4 Tes_2
dislocate nel territorio regionale e avevano anche verificato che la società si era dedicata fin dall'inizio della sua attività alla vendita di prodotti in costanza di telemarketing), consisteva nello svolgimento di attività di telecontacting in outbound per conto di terzi.
Addirittura, sulla base delle allegazioni formulate dalla società attuale appellata nel ricorso in opposizione, secondo le quali nel periodo di esecuzione dei contratti a progetto i lavoratori assunti come lavoratori subordinati si occupavano per la società medesima della cura delle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo (si veda pag. 23, fine capo 2),
risulta che l'intera parte principale dell'attività aziendale ordinaria fosse affidata ai collaboratori a progetto e fosse, benché organizzata per campagne, tra gli stessi semplicemente frazionata, mentre all'organico stabile risultavano affidate le attività dotate di carattere evidentemente accessorio e strumentale.
A conferma di quanto sopra osservato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società attuale appellata aveva chiesto di provare che, “nei periodi oggetto dell'accesso
ispettivo di cui si controverte la società opponente svolgeva la sua attività nell'ambito di
campagne di vendita in adempimento ai contratti stipulati con le società e Parte_3
Modulor Shop s.r.l.”.
D'altra parte, a fronte della specifica deduzione formulata dall' nella memoria difensiva CP_1
in ordine alla “totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti e l'attività svolta
dalla società”, la società appellata, in primo grado, si era limitata ad affermare, tra l'altro in parziale contrasto con quanto dedotto nel capo di prova appena riportato, che l'attività svolta dagli operatori a progetto (“promozione e vendita di prodotti e servizi in nome e per conto di
terzi”) consisteva in un'attività accessoria aziendale (pag. 24 ricorso in opposizione) o
18 funzionale alla medesima (sempre pag. 24 già indicata), senza mai specificamente allegare in che cosa in concreto consistesse e attraverso quali ruoli e strutture aziendali fosse svolta negli anni interessati dall'accertamento ispettivo l'eventuale ulteriore attività ordinaria aziendale,
mentre nel presente grado del procedimento si è limitata a fare riferimento, quali ulteriori attività svolte, per un verso, all'attività svolta dai lavoratori subordinati, che era, peraltro,
meramente accessoria rispetto a quella di promozione e vendita svolta dai collaboratori a progetto, e, per altro verso, alla pluralità di campagne promozionali svolte nel tempo, così
confermando che la propria ordinaria attività d'impresa consisteva nella promozione e vendita di prodotti e servizi per conto di terzi.
Premesso, inoltre, che, come anche precisato dalla Suprema Corte (Cass. 5418/19), la verifica del requisito della specificità deve essere operata, non con mero riferimento all'attività affidata al collaboratore, ma con riferimento alla finalizzazione di quell'attività ad un risultato diverso da quello coincidente con la normale attività d'impresa, cosicché può
affermarsi che la stretta correlazione tra progetto e risultato è insita nel concetto di specificità
del progetto, quanto all'elemento in questione esso, per come dedotto in contratto (“l'attività
prevede obiettivi mensili da raggiungere (minimo 12 contratti) … L'obiettivo di campagna
per ogni singolo operatore è pari a 240 contratti con la possibilità di frazionarlo
mensilmente”, così per la commessa “l'attività prevede obiettivi mensili da Parte_3
raggiungere (minimo 12.000,00 Euro complessivo di prodotti venduti) … L'obiettivo di
campagna per ogni singolo operatore è pari a euro 4.000,00 di vendite complessive con la
possibilità di frazionarlo mensilmente,” così per la commessa Modulor Shop s.r.l.), malgrado la sua apparente consistenza di obiettivo da raggiungere, costituiva, di fatto, la misura approssimativa, meramente quantitativa, della frazione di ordinaria attività aziendale affidata al collaboratore, come risulta, d'altronde, dimostrato dalla mancanza, nei contratti in esame,
di qualunque correlazione stabilita tra il “risultato” in questione e il compenso previsto per l'operatore, determinato, in realtà (nei progetti prodotti a campione punto 10 del contratto),
19 in cifra fissa, con l'aggiunta di un obbligo inesistente del committente, in quanto in alcun modo disciplinato dal contratto, di erogare asseriti e imprecisati “Bonus” al superamento di un numero minimo di contratti (35 punti per la commessa e Euro 4000,00 per la Pt_3
commessa Modulor Shop).
Né le predette conclusioni risultano in contrasto con quanto indicato dal CP_5
nella circolare n. 17 del 2006, invocata dalla società appellata: a prescindere, infatti,
[...]
dal valore delle istruzioni nella medesima contenute, occorre evidenziare come nella stessa fosse ben evidenziato come i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, pur potendo presentarsi come connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa, non potessero totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Cosicché, risultando nella fattispecie l'intera attività aziendale finalizzata allo svolgimento e all'esecuzione delle c.d. campagne affidate alla società appellata da soggetti terzi, l'avvenuta indicazione delle stesse nei contratti di collaborazione non risulta sufficiente a soddisfare il requisito della specificità del progetto, rimanendo il medesimo nient'altro che, come già
osservato, la mera frazione dell'attività aziendale assegnata al singolo collaboratore,
finalizzata, quindi, al raggiungimento di un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività aziendale e rivolta, dunque, a soddisfare esigenze ordinarie e anche continuative (vista la sistematicità del ricorso ai contratti a progetto e gli incontestati plurimi rinnovi di parte degli stessi) della committente.
Occorre aggiungere, in ogni caso, che, in conformità al rilievo già svolto da questa Corte in un altro procedimento relativo a contratti di collaborazione analoghi a quelli in esame
(sentenza n. 280/2018 del 12 – 24 settembre 2018), nella fattispecie risultano, comunque, del tutto generici i rapporti tra i co.co.pro. e le campagne di vendita cui i medesimi, e, quindi, il progetto negli stessi contenuto, erano funzionali: le campagne e i prodotti offerti risultano,
infatti, indicati del tutto genericamente, così come non risulta specificamente individuata la tipologia di clientela da contattare, definita unicamente, invece che con riferimento a
20 specifici requisiti oggettivi e/o soggettivi, con mero generico riferimento alla categoria delle
“utenze residenziali e aziendali” o alla imprecisata categoria dei “clienti dell'azienda “punto
shop”.
E) Non può, d'altronde, condividersi quanto affermato dalla società appellata nella memoria difensiva depositata nel presente grado di giudizio in ordine al fatto che l' , a suo dire, CP_1
non avrebbe apportato in giudizio qualsivoglia sostegno probatorio alla tesi afferente alla mancata specificità dei contratti.
Invero, ha sostenuto la parte appellata, le uniche copie dei progetti allegati ai contratti erano state prodotte a campione da essa stessa appellata unitamente al ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio ed erano in numero limitatissimo rispetto ai contratti oggetto delle contestazioni mosse dall' , successivamente cristallizzate nell'avviso di CP_1
addebito opposto.
L' , ha evidenziato la società appellata, non si era, d'altra parte, mai curato, seppur CP_1
onerato della prova nel detto senso, di supportare le proprie eccezioni mediante la produzione di tutti i contratti di collaborazione e relativi progetti contestati, mentre, da parte propria, la scelta di produrre solamente un campione dei contratti in oggetto era stata determinata dal fatto che, in assenza di contestazioni nell'ambito del verbale ispettivo, non vi era stata la necessità di procedere a compiute difese inerenti all'aspetto contenutistico del testo contrattuale e/o dei progetti medesimi.
Quindi, ha osservato , stante l'assenza di prove costituite, Controparte_2
risultava impossibile valutare la specificità di tutti i progetti allegati ai contratti di collaborazione oggetto delle contestazioni del personale ispettivo e conseguentemente confermare la legittimità dell'avviso di addebito opposto con riferimento alla totalità delle posizioni contrattuali contestate.
Una decisione riguardante la totalità dei contratti a progetto oggetto delle contestazioni
CP_ dell' sarebbe risulttata, infatti, ha proseguito la parte appellata, pronunciata in violazione
21 dell'art. 115 c.p.c. in quanto fondata unicamente sulla valutazione, sfornita di sostegno probatorio, che tutti i progetti allegati alla totalità dei contratti a progetto erano caratterizzati dall'assenza di specificità.
Ritiene, peraltro, sul punto, questa Corte che l'appellata abbia preso le mosse dall'erroneo presupposto che l'onere di produrre i contratti a progetto che avevano costituito l'oggetto dell'accertamento ispettivo gravasse sull' . CP_1
A parere del Collegio, infatti, l'onere in questione - da adempiere, al più, entro la prima udienza di discussione, considerata, come già sopra osservato, l'avvenuta contestazione da parte dell' , nella memoria difensiva, della regolarità del progetto - gravava CP_1
sull'opponente, comportando l'assenza del progetto ovvero l'assenza della prova della esistenza del medesimo, così come l'assenza della prova della regolarità dello stesso, la conversione automatica dei rapporti di lavoro instaurati in rapporti di lavoro subordinato e configurandosi, pertanto, la presenza del progetto e della sua regolarità, come fatti impeditivi dei diritti contributivi vantati dall' , come tali oggetto di onere probatorio del debitore (si CP_1
veda anche la sentenza resa dalla Suprema Corte nel giudizio contraddistinto da R.G. N.
18164/209, prodotta dall' in allegato alle note di trattazione depositate il 10 novembre CP_1
2025).
F) Poiché, quindi, per tutte le ragioni esposte, nei contratti a progetto prodotti difetta una sufficiente autonomia del progetto rispetto all'ordinaria attività aziendale e, quanto ai contratti a progetto non prodotti, difetta la prova della esistenza e, comunque, della conformità del progetto ai requisiti normativamente previsti e sopra esaminati, il motivo di appello deve trovare accoglimento.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, poiché la carenza di specificità dei progetti allegati ai contratti contestati o la carenza di prova della detta specificità, comporta la conversione
ope legis dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo
22 indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, con conseguente sussistenza del diritti contributivi vantati dall' attraverso la notificazione dell'avviso di addebito CP_1
impugnato, risulta assorbito l'ulteriore motivo di appello proposto dall' in ordine alle, CP_1
asseritamente erronee, conclusioni cui il Tribunale era giunto nella ricostruzione e mancata riconduzione alle caratteristiche della subordinazione delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo.
***
L'appello proposto dall' deve, dunque, essere accolto e, per l'effetto, in totale riforma CP_1
della sentenza impugnata, il ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio deve essere rigettato e l'avviso di addebito impugnato integralmente confermato.
***
Nulla deve disporsi in ordine all'eccezione di compensazione proposta dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo la medesima stata riproposta nella presente fase del giudizio e non avendo, comunque, la società indicata soddisfatto in alcun modo l'onere sulla stessa gravante di comprovare l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata, né, tanto meno, l'eventuale misura dello stesso.
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Le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e -
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i valori minimi (in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore di scaglione) previsti per ciascuna fase (con esclusione, per questa fase di appello, di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 520.000,01 a €. 1.000.000,00 (art. 6,
DM 55/2014, incremento applicato del 10%) della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per questa fase di appello, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello -
devono essere poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
23 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto da e e in riforma integrale della CP_1 Parte_2
sentenza impugnata, rigetta il ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio e conferma integralmente l'avviso di addebito impugnato;
condanna la società appellata al rimborso, in favore dell' e della delle CP_1 Parte_2
spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.
10.403,80 e, per questa fase di appello, in complessivi €. 7.831,45, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 11 dicembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. EL Coinu…………………………………………dott. MA SA CA
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