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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2626/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/10/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato ad [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa nella Via
Alessandro Rizza n. 8, presso lo studio dell'avv. Micciulla Stefania, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Villasmundo-Melilli, in via Lentini n. 6, elettivamente domiciliata in GU, in via XIV Ottobre
n. 24, presso lo studio dell'avv. Valmori Dario, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/6/2000 (Anno 2000,
Parte 2, Serie A, n. 174);
-di avere scelto il regime della separazione dei beni;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati i figli: (a Siracusa il 13/10/2008), Persona_1 Persona_2
(a Siracusa il 18/12/2006) ormai maggiorenni e (a Siracusa il 03/7/2003) ad oggi Persona_3
minorenne.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/09/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparsi all'udienza del 27/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 17/11/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore e ai figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/6/2000 (Anno
2000, Parte 2, Serie A, n. 174), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/11/2025
pagina2 di 3
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2626/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/10/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato ad [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa nella Via
Alessandro Rizza n. 8, presso lo studio dell'avv. Micciulla Stefania, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Villasmundo-Melilli, in via Lentini n. 6, elettivamente domiciliata in GU, in via XIV Ottobre
n. 24, presso lo studio dell'avv. Valmori Dario, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/6/2000 (Anno 2000,
Parte 2, Serie A, n. 174);
-di avere scelto il regime della separazione dei beni;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati i figli: (a Siracusa il 13/10/2008), Persona_1 Persona_2
(a Siracusa il 18/12/2006) ormai maggiorenni e (a Siracusa il 03/7/2003) ad oggi Persona_3
minorenne.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/09/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparsi all'udienza del 27/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 17/11/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore e ai figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/6/2000 (Anno
2000, Parte 2, Serie A, n. 174), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/11/2025
pagina2 di 3
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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