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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1572/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2633/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13306/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02062-2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02062-2022 IVA-ALIQUOTE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02062-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2403/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_1 e Difensore_2 impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli
a seguito di determinazione di maggiori imposte dovute per l'anno 2016 sostenendo: la violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 21 septies L. 241/90 avendo rilevato un presunto difetto di sottoscrizione dell'atto per mancata allegazione della delega in esso richiamata;
la violazione dell'art. 31 DPR 600/73 perché l'atto sarebbe stato emesso da un Ufficio territorialmente incompetente;
la violazione dell'art. 39, comma 1, DPR 600/73 per omessa e/o insufficiente motivazione priva di elementi gravi, precisi e concordanti;
la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 - decadenza del potere impositivo per presunta tardività della notifica dell'accertamento. Si costituiva in giudizio l'ufficio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
Con sentenza n.13306/2023, depositata il 09/10/2023,la sezione n.14 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, dopo aver rilevato l'infondatezza delle eccezioni sollevate, rigettava il ricorso.
Avverso questa sentenza ricorre in appello la Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_1 e Difensore_2 sostenendo che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, è nulla per violazione e falsa applicazione delle legge, in quanto l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli, anziché dalla Direzione
Provinciale di Bologna in quanto territorialmente competente, è nulla per violazione e falsa applicazione delle legge nella parte in cui ha omesso di rilevare il vizio da cui risulta essere affetto l'avviso di accertamento n.° TF3031M02062/2022 per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 39,
1° comma del D.P.R. 600/1973.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate invocando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo di motivi specifici dell'impugnazione. Segue poi una puntuale contestazione delle eccezioni che sono state già oggetto di valutazione dei giudici nella sentenza di primo grado di cui si chiede la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento riguarda l'anno d'imposta 2016 e dalla visura camerale depositata risulta che la Ricorrente_1 S.r.l. aveva trasferito la propria sede legale il 10/10/2017. La normativa di riferimento (articoli 31 e 58 del D.P.R. n. 600/1973), stabilisce una regola semplice e inequivocabile: la competenza ad emettere un avviso di accertamento spetta all'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente che va individuato con riferimento alla data in cui la dichiarazione dei redditi è stata, o avrebbe dovuto essere, presentata. L'art 58 del dpr 600/73 si occupa dell'esatta individuazione del domicilio fiscale e prevede che “agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti……I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa;
se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività…….Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.” Ne consegue che la variazione del 10 ottobre 2017 avendo efficacia fiscale dopo 60 giorni determina la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli come correttamente è avvenuto.
In riferimento al secondo motivo di appello si rileva l'assoluta genericità rispetto alla articolata motivazione della sentenza del giudice di primo grado e a cui questa Corte intende aderire. Appare inverosimile che rispetto al rifiuto assoluto di confronto con l'ufficio accertatore in un contraddittorio endoprocedimentale si possa sollevare un'eccezione di eccesso di potere difatti inesistente. Forse in quel confronto mancato la società avrebbe potuto argomentare circa i gravi elementi precisi e concordanti emersi nell'accertamento e riferiti in particolare alle aziende prive di qualsiasi struttura, di organizzazione intesa come impiego coordinato di fattori produttivi in funzione dello svolgimento dell'attività economica dichiarata. Si aggiunga poi l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'assenza dello scopo di profitto in quanto l'unico scopo perseguito è stato quello di far conseguire ad altri soggetti benefici in termini di illecito risparmio di imposta. Non è arbitrario ritenere pertanto che le fatture erano state emesse al mero scopo di procurare al cliente un vantaggio fiscale indebito. E questo vantaggio conseguito dalla società è certo giacché scaturente da transazioni fittizie da ricondursi ad operazioni oggettivamente inesistenti così come contestate in relazione a costi indeducibili di importo imponibile pari a € 174.800,00 con l'indebita detrazione di IVA pari ad € 38.456,00.
Va pertanto rigettato l'appello con conseguente condanna alle spese del soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 5.000,00 oltre cut e oneri di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2633/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13306/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02062-2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02062-2022 IVA-ALIQUOTE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02062-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2403/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_1 e Difensore_2 impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli
a seguito di determinazione di maggiori imposte dovute per l'anno 2016 sostenendo: la violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 21 septies L. 241/90 avendo rilevato un presunto difetto di sottoscrizione dell'atto per mancata allegazione della delega in esso richiamata;
la violazione dell'art. 31 DPR 600/73 perché l'atto sarebbe stato emesso da un Ufficio territorialmente incompetente;
la violazione dell'art. 39, comma 1, DPR 600/73 per omessa e/o insufficiente motivazione priva di elementi gravi, precisi e concordanti;
la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 - decadenza del potere impositivo per presunta tardività della notifica dell'accertamento. Si costituiva in giudizio l'ufficio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
Con sentenza n.13306/2023, depositata il 09/10/2023,la sezione n.14 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, dopo aver rilevato l'infondatezza delle eccezioni sollevate, rigettava il ricorso.
Avverso questa sentenza ricorre in appello la Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_1 e Difensore_2 sostenendo che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, è nulla per violazione e falsa applicazione delle legge, in quanto l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli, anziché dalla Direzione
Provinciale di Bologna in quanto territorialmente competente, è nulla per violazione e falsa applicazione delle legge nella parte in cui ha omesso di rilevare il vizio da cui risulta essere affetto l'avviso di accertamento n.° TF3031M02062/2022 per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 39,
1° comma del D.P.R. 600/1973.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate invocando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo di motivi specifici dell'impugnazione. Segue poi una puntuale contestazione delle eccezioni che sono state già oggetto di valutazione dei giudici nella sentenza di primo grado di cui si chiede la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento riguarda l'anno d'imposta 2016 e dalla visura camerale depositata risulta che la Ricorrente_1 S.r.l. aveva trasferito la propria sede legale il 10/10/2017. La normativa di riferimento (articoli 31 e 58 del D.P.R. n. 600/1973), stabilisce una regola semplice e inequivocabile: la competenza ad emettere un avviso di accertamento spetta all'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente che va individuato con riferimento alla data in cui la dichiarazione dei redditi è stata, o avrebbe dovuto essere, presentata. L'art 58 del dpr 600/73 si occupa dell'esatta individuazione del domicilio fiscale e prevede che “agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti……I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa;
se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività…….Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.” Ne consegue che la variazione del 10 ottobre 2017 avendo efficacia fiscale dopo 60 giorni determina la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli come correttamente è avvenuto.
In riferimento al secondo motivo di appello si rileva l'assoluta genericità rispetto alla articolata motivazione della sentenza del giudice di primo grado e a cui questa Corte intende aderire. Appare inverosimile che rispetto al rifiuto assoluto di confronto con l'ufficio accertatore in un contraddittorio endoprocedimentale si possa sollevare un'eccezione di eccesso di potere difatti inesistente. Forse in quel confronto mancato la società avrebbe potuto argomentare circa i gravi elementi precisi e concordanti emersi nell'accertamento e riferiti in particolare alle aziende prive di qualsiasi struttura, di organizzazione intesa come impiego coordinato di fattori produttivi in funzione dello svolgimento dell'attività economica dichiarata. Si aggiunga poi l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'assenza dello scopo di profitto in quanto l'unico scopo perseguito è stato quello di far conseguire ad altri soggetti benefici in termini di illecito risparmio di imposta. Non è arbitrario ritenere pertanto che le fatture erano state emesse al mero scopo di procurare al cliente un vantaggio fiscale indebito. E questo vantaggio conseguito dalla società è certo giacché scaturente da transazioni fittizie da ricondursi ad operazioni oggettivamente inesistenti così come contestate in relazione a costi indeducibili di importo imponibile pari a € 174.800,00 con l'indebita detrazione di IVA pari ad € 38.456,00.
Va pertanto rigettato l'appello con conseguente condanna alle spese del soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 5.000,00 oltre cut e oneri di legge.