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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Foggia - Foggia 71122 Foggia FG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200015920545000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Foggia ed all'AdER di Foggia, la parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata l'1.2.22 a mezzo pec, relativa al mancato pagamento della TARES, oltre sanzioni ed accessori di legge, per la somma complessiva di € 494,04.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: 1) mancata notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto;
-2) estinzione per intervenuta prescrizione del credito attesa l'applicabilità del termine breve di 5 anni.
L'ADER resistente, si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività della notifica, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Il Comune di Foggia eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assolutamente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, è necessario rilevare l'inammissibilità del ricorso, notificato oltre il termine di cui all'art. 21 del Dlgs 546/1992.
Invero, il ricorrente, pur avendo ricevuto notifica dell'atto impugnato in data 1.2.22, ha notificato il ricorso solo in data 21.6.22, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, previsto a pena di inammissibilità dalla norma suindicata.
Inoltre, in senso rafforzativo, rispetto alla decisione assunta, giova evidenziare che la parte resistente ha fornito la prova della data esatta di notifica dell'atto impugnato.
La cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui all'art. 139 c.p.c.; dopo il tentativo di notifica presso il luogo di resisdenza, vista l'assenza temporanea del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l'atto con deposito dell'atto presso la Casa Comunale.
iTale notifica è valida.
Del resto nulla il ricorrente ha eccepito al riguardo.
Il termine processuale in esame è qualificato come perentorio dalla legge ed è stabilito a tutela di un interesse pubblico alla certezza degli atti fiscali ed alla celerità del processo. Per tale motivo, il giudice tributario può rilevarne d'ufficio la scadenza.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vengono compensate attesa la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Foggia - Foggia 71122 Foggia FG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200015920545000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Foggia ed all'AdER di Foggia, la parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata l'1.2.22 a mezzo pec, relativa al mancato pagamento della TARES, oltre sanzioni ed accessori di legge, per la somma complessiva di € 494,04.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: 1) mancata notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto;
-2) estinzione per intervenuta prescrizione del credito attesa l'applicabilità del termine breve di 5 anni.
L'ADER resistente, si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività della notifica, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Il Comune di Foggia eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assolutamente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, è necessario rilevare l'inammissibilità del ricorso, notificato oltre il termine di cui all'art. 21 del Dlgs 546/1992.
Invero, il ricorrente, pur avendo ricevuto notifica dell'atto impugnato in data 1.2.22, ha notificato il ricorso solo in data 21.6.22, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, previsto a pena di inammissibilità dalla norma suindicata.
Inoltre, in senso rafforzativo, rispetto alla decisione assunta, giova evidenziare che la parte resistente ha fornito la prova della data esatta di notifica dell'atto impugnato.
La cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui all'art. 139 c.p.c.; dopo il tentativo di notifica presso il luogo di resisdenza, vista l'assenza temporanea del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l'atto con deposito dell'atto presso la Casa Comunale.
iTale notifica è valida.
Del resto nulla il ricorrente ha eccepito al riguardo.
Il termine processuale in esame è qualificato come perentorio dalla legge ed è stabilito a tutela di un interesse pubblico alla certezza degli atti fiscali ed alla celerità del processo. Per tale motivo, il giudice tributario può rilevarne d'ufficio la scadenza.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vengono compensate attesa la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese di lite.