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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 974/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 974 RG per l'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
, in personale del sindaco p.t., con sede in , Piazza Parte_1 Parte_1
Martiri d'Ungheria, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Maristella Paolì ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale sopra indicata;
-Appellante-
nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in Parte_2 C.F._1
via Nilde Iotti- Complesso Nabucco, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mario
Ferraro e Mazzeo Dario Emanuele, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rombiolo
(VV), Via Gramsci, n. 94;
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c. .
Con atto di citazione in appello del 16 giugno 2017, ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 512/2017 emessa nel procedimento n. 915/2013 r.g. dal
Giudice di Pace di il 22.04.2017, depositata il 02.05.2017 e notificata il 23.05.2017, Parte_1
con la quale il Giudice, in accoglimento della domanda proposta dall'attore-oggi appellato- revocava il decreto ingiuntivo n. 238/2013 e compensava le spese del giudizio di opposizione.
Allo scopo, parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vibo
Valentia, in funzione di Giudice di Appello riformare totalmente la SENTENZA n. 512/2017 resa inter
partes, dal Giudice di Pace di , nella persona della Dr.ssa Palma Borrello nel Parte_1
procedimento RG n. 915/2013 emessa in data 22.4.2017 e depositata in Cancelleria in data 2.5.2017
e notificata in data 23.5.2017, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure qui da intendersi trascritte ed in particolare rigettare la proposta
opposizione al decreto ingiuntivo , perché inammissibile e/o infondata, con ogni provvedimento
consequenziale, disattendendo tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice
di Pace di per tutti i motivi meglio esposti nei presente atto. Parte_1
Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali dei due gradi di
giudizio.”
A sostegno deduceva che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha statuito che il debito già gravante sulla non si sarebbe trasferito sul socio Parte_3
assegnatario, in quanto, a dire dell'appellante, in virtù del contratto notarile di assegnazione, il sig.
si sarebbe accollato ex art. 1273 c.c. l'obbligo che la Cooperativa aveva contratto con Pt_2
l'Amministrazione comunale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 novembre 2017, si costituiva in giudizio Parte_2
, chiedendo preliminarmente che l'appello sia dichiarato inammissibile per violazione
[...]
2 dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto, sostenendo che la clausola di cui all'atto notarile non sarebbe configurabile come accollo, che il piano di riparto sia illegittimo e non approvato dal signor rilevava, inoltre, la nullità della prova testimoniale per interesse nella causa di uno Pt_2
dei testimoni. Proponeva, infine, appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, chiedendo la condanna alle spese del Parte_1
, nonché la condanna del medesimo ente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. .
[...]
All'udienza del 21 dicembre 2017, le parti si riportavano ai propri atti e il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano con il deposito di note ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è fondato e merita di essere accolto.
Giova prendere le mosse dal primo motivo dell'appello proposto.
In particolare, l'odierno appellante contesta la valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto il regime di responsabilità delle cooperative prevalente ed ostativo rispetto a qualsiasi richiesta da parte dell'ente comunale e ha ritenuto la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. “cogente e
prevalente su qualsiasi clausola contrattuale o patto contenuto in un atto notarile”.
Quanto a quest'ultimo aspetto, l'art. 2495 c.c. disciplina la cancellazione delle società che, in virtù
del recente arresto giurisprudenziale, non ha più un mero carattere dichiarativo, bensì costitutivo.
Nondimeno, l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non fa venir meno ogni rapporto giuridico, in quanto si determina un fenomeno successorio in ragione del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. (Cass. civ. sez. II, n. 14575 del 24.05.2024; Cass. civ.,
Sez. Un., n. 6070 del 12.03.2013). La Corte di Cassazione in esame ha ampliato la responsabilità dei soci di una società estinta, rilevando che, al di là di quanto possa risultare dal bilancio finale di
3 liquidazione di una società estinta, i soci rispondono, ex art. 2495 c.c., dei debiti della società estinta dando, altresì, rilevanza alle attribuzioni che abbiano comportato un'assegnazione ai soci di componenti attive del patrimonio sociale che avrebbero potuto soddisfare i creditori sociali,
assumendo rilievo determinante il titolo in forza del quale è stata disposta l'attribuzione.
Ma vieppiù, la Cassazione, proprio di recente, con il provvedimento n. 17734, depositato il 1° luglio
2025, ha stabilito un nuovo principio in base al quale: “il socio di una srl estinta può essere chiamato
a rispondere dei debiti sociali anche se non ha percepito alcunché dalla liquidazione”.
Il principio dettato in tema di società a responsabilità limitata è applicabile anche al caso delle cooperative, essendo sottoposte entrambe le società al medesimo regime di responsabilità.
Del resto, la norma di cui all'art. 2518 c.c., sebbene limiti la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio della cooperativa stessa, tuttavia non impedisce che il socio, volontariamente,
assuma un obbligo nei confronti della società o in favore della stessa, come, ad esempio, un accollo.
Accollo che, nel caso in esame, è stato validamente ed espressamente assunto dal signor con Pt_2
la clausola compendiata nell'art. 2 dell'atto notarile di assegnazione per Notar Persona_1
rep. n. 51533, datato 17.12.2004 e nell'art. 5 del medesimo documento che richiama espressamente il contenuto della convenzione rep. n. 40082 del 14.06.2001.
In tale ultimo documento, all'art. 6, è dato leggere: “Resta fermo l'obbligo del SAC di farsi carico di
ogni maggiorazione derivante dall'acquisizione delle aree per come risultante dalla determinazione
dell'indennizzo definitivo.”.
Sicché, l'obbligo già gravante sul SAC – Soggetto Attuatore del Convenzionamento- e cioè sulla
, all'esito dell'estinzione della medesima e dell'avvenuta assegnazione Parte_3
degli alloggi, grava sugli assegnatari e legittima il Comune a rivolgersi direttamente ad essi.
Infatti, se pur vero che, in generale, gli assegnatari degli alloggi, ancorché debitori finali, sono estranei al rapporto fra il Comune espropriante e il soggetto espropriato, è altresì vero che quanto dovuto al grava in primis sulla Cooperativa, ma si trasferisce ai singoli assegnatari nel momento in cui Pt_1
la cooperativa edilizia o l'impresa costruttrice abbiano già provveduto all'assegnazione dei lotti.
4 Proprio come avvenuto nel caso di specie.
Del resto, ove tale obbligo non fosse stato previsto nella convenzione, si sarebbe dovuti ricorrere comunque all'art. 1339 c.c., dovendosi applicare la norma cogente e inderogabile di cui all'art. 35 L.
865/1971 che disciplina la regola del pareggio di bilancio e obbliga i Comuni a recuperare, a titolo di conguaglio, tutte le ulteriori somme corrisposte in relazione a transazioni, acquisizioni bonarie o spese connesse a controversie giudiziarie inerenti all'acquisizione originaria delle aree.
Tali somme sono complementari rispetto al canone stabilito per il godimento e gravano sui singoli assegnatari.
"In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma
12, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve
assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche
prima dell'entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per
l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle
indennità di esproprio. Il può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi Pt_1
realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei
maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la
negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese").
4. Ne discende che l'assegnatario è tenuto per legge al pagamento del conguaglio, in quanto, anche
nell'ipotesi in cui nulla fosse previsto nella convenzione, l'inderogabilità del principio di pareggio di
bilancio condurrebbe a dover ritenere integrata la convenzione della clausola mancante, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1339 e 1418 c.c..” (Cass. civ., sez. III, n. 36569 del 30.12.2023).
Ciò detto, si ribadisce che nel caso in esame il signor ha comunque assunto un accollo ex Pt_2
art. 1273 c.c., per cui è tenuto al versamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo nei confronti del di . Pt_1 Parte_1
Sulla qualificazione della clausola non vi sono dubbi. Sul punto la giurisprudenza è chiara: “La
convenzione con la quale un ente creditizio, in corrispettivo della cessione di tutte le attività mobiliari
5 ed immobiliari di altra banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si accolli, tra gli altri,
i debiti che dovessero per questa venire ad esistenza a seguito dell'accoglimento delle domande di
revoca di pagamenti, proposte a norma dell'art. 67 legge fallimentare della curatela fallimentare di
terzi debitori della banca ceduta, configura, alla stregua dei criteri interpretativi dettati dagli artt.
1362 e 1363 cod. civ., non già una promessa o negozio preliminare di accollo, bensì
un accollo esterno di un debito futuro, ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della
stipula della convenzione, gli eventuali debiti ed i rispettivi creditori (dovendo risultare dalla
contabilità della banca ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti), con conseguente
legittimazione passiva dell'azienda di credito cessionaria anche nelle indicate azioni revocatorie
fallimentari.” (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 7831 del 23.09.1994).
E ancora: “La convenzione con la quale un soggetto si impegna ad assumere
i futuri eventuali debiti altrui costituisce un negozio preliminare di accollo in cui la prestazione
dedotta è rappresentata dall'Obbligo di accollarsi il debito, mentre l'accollo effettivo costituisce
esecuzione della prestazione stessa. Tale convenzione, sempre che sussista il rapporto sottostante al
momento della scadenza (ancorché non al momento della stipulazione) non si pone in contrasto con
l'art. 1273 cod. civ. da cui non può desumersi un divieto di accollo di un debito futuro. ( V 1180/82,
mass n 419063; ( V 2042/74, mass n 370320). (Sez. L, Sentenza n. 5102 dell'08.09.1988).
Alla luce di quanto esposto, la pronuncia del Giudice di primo grado merita di essere riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 512/2017 emessa dal Giudice di Pace di il 22.04.2017 e depositata il 02.05.2017, Parte_1
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
6 1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2013 emesso dal Giudice di Pace di
[...]
il 05.07.2013, depositato il 12.07.2013 e lo dichiara esecutivo. Pt_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, Parte_2
quantificate in € 633,00 per il primo grado ed € 1.278,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Tiziana Macrì
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 974 RG per l'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
, in personale del sindaco p.t., con sede in , Piazza Parte_1 Parte_1
Martiri d'Ungheria, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Maristella Paolì ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale sopra indicata;
-Appellante-
nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in Parte_2 C.F._1
via Nilde Iotti- Complesso Nabucco, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mario
Ferraro e Mazzeo Dario Emanuele, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rombiolo
(VV), Via Gramsci, n. 94;
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c. .
Con atto di citazione in appello del 16 giugno 2017, ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 512/2017 emessa nel procedimento n. 915/2013 r.g. dal
Giudice di Pace di il 22.04.2017, depositata il 02.05.2017 e notificata il 23.05.2017, Parte_1
con la quale il Giudice, in accoglimento della domanda proposta dall'attore-oggi appellato- revocava il decreto ingiuntivo n. 238/2013 e compensava le spese del giudizio di opposizione.
Allo scopo, parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vibo
Valentia, in funzione di Giudice di Appello riformare totalmente la SENTENZA n. 512/2017 resa inter
partes, dal Giudice di Pace di , nella persona della Dr.ssa Palma Borrello nel Parte_1
procedimento RG n. 915/2013 emessa in data 22.4.2017 e depositata in Cancelleria in data 2.5.2017
e notificata in data 23.5.2017, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure qui da intendersi trascritte ed in particolare rigettare la proposta
opposizione al decreto ingiuntivo , perché inammissibile e/o infondata, con ogni provvedimento
consequenziale, disattendendo tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice
di Pace di per tutti i motivi meglio esposti nei presente atto. Parte_1
Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali dei due gradi di
giudizio.”
A sostegno deduceva che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha statuito che il debito già gravante sulla non si sarebbe trasferito sul socio Parte_3
assegnatario, in quanto, a dire dell'appellante, in virtù del contratto notarile di assegnazione, il sig.
si sarebbe accollato ex art. 1273 c.c. l'obbligo che la Cooperativa aveva contratto con Pt_2
l'Amministrazione comunale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 novembre 2017, si costituiva in giudizio Parte_2
, chiedendo preliminarmente che l'appello sia dichiarato inammissibile per violazione
[...]
2 dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto, sostenendo che la clausola di cui all'atto notarile non sarebbe configurabile come accollo, che il piano di riparto sia illegittimo e non approvato dal signor rilevava, inoltre, la nullità della prova testimoniale per interesse nella causa di uno Pt_2
dei testimoni. Proponeva, infine, appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, chiedendo la condanna alle spese del Parte_1
, nonché la condanna del medesimo ente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. .
[...]
All'udienza del 21 dicembre 2017, le parti si riportavano ai propri atti e il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano con il deposito di note ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è fondato e merita di essere accolto.
Giova prendere le mosse dal primo motivo dell'appello proposto.
In particolare, l'odierno appellante contesta la valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto il regime di responsabilità delle cooperative prevalente ed ostativo rispetto a qualsiasi richiesta da parte dell'ente comunale e ha ritenuto la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. “cogente e
prevalente su qualsiasi clausola contrattuale o patto contenuto in un atto notarile”.
Quanto a quest'ultimo aspetto, l'art. 2495 c.c. disciplina la cancellazione delle società che, in virtù
del recente arresto giurisprudenziale, non ha più un mero carattere dichiarativo, bensì costitutivo.
Nondimeno, l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non fa venir meno ogni rapporto giuridico, in quanto si determina un fenomeno successorio in ragione del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. (Cass. civ. sez. II, n. 14575 del 24.05.2024; Cass. civ.,
Sez. Un., n. 6070 del 12.03.2013). La Corte di Cassazione in esame ha ampliato la responsabilità dei soci di una società estinta, rilevando che, al di là di quanto possa risultare dal bilancio finale di
3 liquidazione di una società estinta, i soci rispondono, ex art. 2495 c.c., dei debiti della società estinta dando, altresì, rilevanza alle attribuzioni che abbiano comportato un'assegnazione ai soci di componenti attive del patrimonio sociale che avrebbero potuto soddisfare i creditori sociali,
assumendo rilievo determinante il titolo in forza del quale è stata disposta l'attribuzione.
Ma vieppiù, la Cassazione, proprio di recente, con il provvedimento n. 17734, depositato il 1° luglio
2025, ha stabilito un nuovo principio in base al quale: “il socio di una srl estinta può essere chiamato
a rispondere dei debiti sociali anche se non ha percepito alcunché dalla liquidazione”.
Il principio dettato in tema di società a responsabilità limitata è applicabile anche al caso delle cooperative, essendo sottoposte entrambe le società al medesimo regime di responsabilità.
Del resto, la norma di cui all'art. 2518 c.c., sebbene limiti la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio della cooperativa stessa, tuttavia non impedisce che il socio, volontariamente,
assuma un obbligo nei confronti della società o in favore della stessa, come, ad esempio, un accollo.
Accollo che, nel caso in esame, è stato validamente ed espressamente assunto dal signor con Pt_2
la clausola compendiata nell'art. 2 dell'atto notarile di assegnazione per Notar Persona_1
rep. n. 51533, datato 17.12.2004 e nell'art. 5 del medesimo documento che richiama espressamente il contenuto della convenzione rep. n. 40082 del 14.06.2001.
In tale ultimo documento, all'art. 6, è dato leggere: “Resta fermo l'obbligo del SAC di farsi carico di
ogni maggiorazione derivante dall'acquisizione delle aree per come risultante dalla determinazione
dell'indennizzo definitivo.”.
Sicché, l'obbligo già gravante sul SAC – Soggetto Attuatore del Convenzionamento- e cioè sulla
, all'esito dell'estinzione della medesima e dell'avvenuta assegnazione Parte_3
degli alloggi, grava sugli assegnatari e legittima il Comune a rivolgersi direttamente ad essi.
Infatti, se pur vero che, in generale, gli assegnatari degli alloggi, ancorché debitori finali, sono estranei al rapporto fra il Comune espropriante e il soggetto espropriato, è altresì vero che quanto dovuto al grava in primis sulla Cooperativa, ma si trasferisce ai singoli assegnatari nel momento in cui Pt_1
la cooperativa edilizia o l'impresa costruttrice abbiano già provveduto all'assegnazione dei lotti.
4 Proprio come avvenuto nel caso di specie.
Del resto, ove tale obbligo non fosse stato previsto nella convenzione, si sarebbe dovuti ricorrere comunque all'art. 1339 c.c., dovendosi applicare la norma cogente e inderogabile di cui all'art. 35 L.
865/1971 che disciplina la regola del pareggio di bilancio e obbliga i Comuni a recuperare, a titolo di conguaglio, tutte le ulteriori somme corrisposte in relazione a transazioni, acquisizioni bonarie o spese connesse a controversie giudiziarie inerenti all'acquisizione originaria delle aree.
Tali somme sono complementari rispetto al canone stabilito per il godimento e gravano sui singoli assegnatari.
"In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma
12, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve
assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche
prima dell'entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per
l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle
indennità di esproprio. Il può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi Pt_1
realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei
maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la
negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese").
4. Ne discende che l'assegnatario è tenuto per legge al pagamento del conguaglio, in quanto, anche
nell'ipotesi in cui nulla fosse previsto nella convenzione, l'inderogabilità del principio di pareggio di
bilancio condurrebbe a dover ritenere integrata la convenzione della clausola mancante, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1339 e 1418 c.c..” (Cass. civ., sez. III, n. 36569 del 30.12.2023).
Ciò detto, si ribadisce che nel caso in esame il signor ha comunque assunto un accollo ex Pt_2
art. 1273 c.c., per cui è tenuto al versamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo nei confronti del di . Pt_1 Parte_1
Sulla qualificazione della clausola non vi sono dubbi. Sul punto la giurisprudenza è chiara: “La
convenzione con la quale un ente creditizio, in corrispettivo della cessione di tutte le attività mobiliari
5 ed immobiliari di altra banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si accolli, tra gli altri,
i debiti che dovessero per questa venire ad esistenza a seguito dell'accoglimento delle domande di
revoca di pagamenti, proposte a norma dell'art. 67 legge fallimentare della curatela fallimentare di
terzi debitori della banca ceduta, configura, alla stregua dei criteri interpretativi dettati dagli artt.
1362 e 1363 cod. civ., non già una promessa o negozio preliminare di accollo, bensì
un accollo esterno di un debito futuro, ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della
stipula della convenzione, gli eventuali debiti ed i rispettivi creditori (dovendo risultare dalla
contabilità della banca ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti), con conseguente
legittimazione passiva dell'azienda di credito cessionaria anche nelle indicate azioni revocatorie
fallimentari.” (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 7831 del 23.09.1994).
E ancora: “La convenzione con la quale un soggetto si impegna ad assumere
i futuri eventuali debiti altrui costituisce un negozio preliminare di accollo in cui la prestazione
dedotta è rappresentata dall'Obbligo di accollarsi il debito, mentre l'accollo effettivo costituisce
esecuzione della prestazione stessa. Tale convenzione, sempre che sussista il rapporto sottostante al
momento della scadenza (ancorché non al momento della stipulazione) non si pone in contrasto con
l'art. 1273 cod. civ. da cui non può desumersi un divieto di accollo di un debito futuro. ( V 1180/82,
mass n 419063; ( V 2042/74, mass n 370320). (Sez. L, Sentenza n. 5102 dell'08.09.1988).
Alla luce di quanto esposto, la pronuncia del Giudice di primo grado merita di essere riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Tiziana Macrì, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 512/2017 emessa dal Giudice di Pace di il 22.04.2017 e depositata il 02.05.2017, Parte_1
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
6 1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2013 emesso dal Giudice di Pace di
[...]
il 05.07.2013, depositato il 12.07.2013 e lo dichiara esecutivo. Pt_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, Parte_2
quantificate in € 633,00 per il primo grado ed € 1.278,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Tiziana Macrì
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