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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 19391 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CISINI DARIO MICHELE PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. Controparte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. PETRI LORENZO
(cod. fisc. CP_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._3 entrambi col procuratore domiciliatario avv. LAURIA MASSIMILIANO LUCA,
Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“Nel merito: - accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno de quo, per l'effetto - condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno a favore della sig.a in misura di € 29.927,87 per le ragioni di cui supra, oltre interessi Parte_1 ed eventuale rivalutazione … ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia”
La convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE Respingere tutte le domande e/o pretese … siccome infondate ...”
I convenuti AR confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE - Rigettare tutte le domande e/ o pretese formulate da parte attorea nei
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 1 confronti dei convenuti Signori e … IN VIA Controparte_5 Controparte_3
SUBORDINATA … considerare il concorso di colpa del danneggiato … e per l'effetto ridurre la responsabilità e dunque il risarcimento del danno al 20% o nella diversa misura ritenuta di Giustizia o secondo equità SEMPRE IN SUBORDINE … condannare
[...]
...” Parte_2
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 24.5.2024, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 19 del 14/2/2022, in Milano, essa stava percorrendo a piedi via Santa Monica in direzione centro città quando, giunta all'intersezione con viale Fulvio Testi e dovendo attraversare quest'ultimo, aveva atteso che il semaforo diventasse verde;
• “con il verde, impegnava a attraversava sulle strisce pedonali dapprima la minore carreggiata del controviale e, successivamente, oltrepassato anche l'ampio spartitraffico che la separa dalla carreggiata principale di viale Fulvio Testi, impegnava anche quest'ultima”;
• “allorquando era ormai giunta in prossimità dello spartitraffico centrale, quindi praticamente al centro, o insomma a metà dell'attraversamento di viale Fulvio Testi, veniva violentemente travolta dall'autovettura marca Citroen, modello Picasso, targa FL208RH” di proprietà del convenuto assicurata presso la Controparte_5
e condotta da;
Controparte_1 Controparte_3
• tale automobilista “stava percorrendo viale Fulvio Testi in direzione centro città ed evidentemente, non avvedendosi colposamente della presenza della ricorrente, che stava ormai concludendo l'attraversamento pedonale della carreggiata, la travolgeva – a quanto pare, senza nemmeno frenare o rallentare … urtandola violentemente con la parte anteriore sinistra della vettura, per sbalzarla sullo spartitraffico centrale del predetto viale” sicché l'attrice aveva urtato un palo della luce e aveva perduto conoscenza;
• “stando a quanto lo stesso conducente riferiva, in ragione del traffico intenso, egli riusciva ad arrestare la propria marcia solo molto più avanti”;
• era poi intervenuta la polizia locale che effettuati i rilievi aveva composto verbale del sinistro, raccogliendo le dichiarazioni di un ciclista -Corbascio Testimone_1
• l'attrice era stata ricoverata in ospedale per più di due mesi, sostenendo spese per cure mediche e riabilitazione;
• sussisteva la responsabilità dei convenuti in solido ex a. 2054 cc, alla luce della presunzione di colpa di cui all'a. 2054/1 cc, dovendosi escludere che la presunzione possa essere superata in ragione di una semplice anomalia nella condotta del pedone, occorrendo invece che essa non fosse ragionevolmente prevedibile, sicché il pedone dovrebbe aver attuato un comportamento del tutto imprevedibile, imprudente e pericoloso;
• nella specie, doveva negarsi che l'attrice avesse posto in essere comportamenti Pt_1 imprudenti, imprevedibili o pericolosi, “essendosi limitata ad impegnare l'attraversamento pedonale lungo le apposite strisce, con luce semaforica verde a suo favore” di modo che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 2 unico responsabile del sinistro era il conducente dell'autovettura che non aveva adottato una condotta di guida adeguata e prudente, o comunque idonea a scongiurare il sinistro;
• la mancanza di comportamenti imprudenti e imprevedibili della pedona era confermata anzitutto dal fatto che l'attrice “al momento dell'urto (che, difatti, è anche avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura) aveva ormai praticamente concluso l'attraversamento. Delle tre esistenti sulla carreggiata, difatti, l'investitore stava percorrendo la corsia più centrale, quella a ridosso dello spartitraffico centrale, appunto: quindi, stanti le condizioni di traffico intenso (ore 19.00 di un giorno lavorativo) di cui peraltro lo stesso investitore dà atto con la propria versione dei fatti … è semplicemente impossibile che la sig.ra fosse arrivata quasi fino al centro della carreggiata Pt_1 attraversando con il rosso, tanto più che stiamo parlando di un'anziana donna di 72 anni, che certo non ha né un passo celere né una particolare agilità. Se fosse passata con il rosso, avrebbe dovuto attraversare ben tre corsie di marcia con automobili in movimento prima di arrivare al punto dell'impatto: non vi è chi non veda come sia una possibilità del tutto inverosimile”;
• occorreva anche considerare il punto d'impatto sull'autovettura dimostra detta circostanza, giacché l'attrice era stata urtata colla parte anteriore sinistra e dunque “era anche passata dinnanzi al suo investitore per quasi tutta la larghezza dell'auto e stava per concludere l'attraversamento, quando è stata travolta. Pertanto, era anche impossibile non vederla”;
• a differenza di quanto sostenuto dall'assicuratrice, l'unico testimone non contraddiceva affatto tale ricostruzione, ma anzi la confermava poiché:
◦ il , a bordo di una bici, arrivava da via Santa Marcellina con direzione via Per_1
Santa Monica, cioè lungo la stessa traiettoria ma in direzione opposta all'attrice;
◦ egli aveva dichiarato: “… giunto al centro dell'intersezione, in prossimità dello spartitraffico centrale, in direzione periferia, mi fermavo in quanto avevo rosso semaforico per la mia direzione, difatti vedevo i veicoli provenienti dalla periferia, impegnare l'intersezione in direzione del centro città” di modo che egli, a bordo della bicicletta e dunque con velocità “almeno 4 o 5 volte un'anziana signora”, affermando quindi d'essere anch'egli riuscito a giungere allo spartitraffico centrale (ma dalla direzione opposta dell'attrice) prima che il semaforo divenisse rosso, ciò che significava “aritmeticamente che anche l'odierna ricorrente aveva attraversato con il verde sino allo spartitraffico centrale, o quasi: se un ciclista è riuscito ad arrivare sin lì con il verde, di certo un pedone - molto più lento - non può avere attraversato con il rosso ben tre corsie”;
◦ “resta quindi dimostrato oggettivamente che la ricorrente ha attraversato con il verde a proprio favore sull'attraversamento pedonale, e dunque ha adottato un comportamento non solo prudente ma anche più che prevedibile”, né aveva importanza in senso contrario il fatto che i vigili non avessero contestato nessuna violazione all'automobilista;
◦ quanto al danno biologico, tenuto conto della consulenza di parte che lo stimava in 9 o per 10, e applicata la massima personalizzazione, all'attrice spettavano € 23.341,00 per
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 3 invalidità permanente e € 6.311,25 per quella temporanea, oltre alle spese mediche di
€ 275,62, per un totale generale di € 29.927,87. L'attrice pertanto concludeva chiedendo di condannare i convenuti in solido a risarcire il danno, quantificato in € 29.927,87.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 23.9.2024 osservando che:
• l'attrice, come dichiarato dall'automobilista, “attraversava le strisce pedonali nonostante il semaforo pedonale fosse per lei rosso” sicché “improvvisamente - in corrispondenza dell'attraversamento pedonale della suddetta intersezione – il Sig. AN notava una sagoma”;
• “sebbene il Conducente tentasse di deviare la propria traiettoria verso destra, finiva per urtare con la parte anteriore sinistra dell'auto” l'attrice e “dopo aver arrestato il veicolo alcuni metri più avanti (non appena le condizioni di traffico intenso permettevano di farlo
“in sicurezza”) – prestava soccorso all'attrice” insieme al testimone oculare
[...]
; Testimone_2
• la polizia locale intervenuta non riscontrava infrazioni o violazioni da parte dell'automobilista;
• ricevuta la richiesta di risarcimento, la aveva disposto indagini, dalle quali era CP_1 emersa “la simultaneità della luce tra il semaforo veicolare e pedonale dalla CP_6 direzione di marcia del e la luce del semaforo pedonale posto Parte_3 CP_6 sull'attraversamento che stava percorrendo la Controparte” sicché “essendo il semaforo rosso per il testimone, lo stesso doveva essere necessariamente rosso anche per la Sig.ra
che stava attraversando dalla direzione opposta” e l'attrice aveva dunque violato l'a. Pt_1
41 CDS;
• “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza … Nella vicenda de quo la Sig.ra è stata urtata dall'automobile del Sig. Pt_1
AN mentre stava attraversando la strada con semaforo rosso. Tale circostanza è risultata confermata, non solo dal racconto del conducente, ma anche dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare, Sig. , nonché dai riscontri tecnici eseguiti dalla Per_1
Compagnia”;
• ciò provava che la presenza di un pedone sulla carreggiata in quel momento era inaspettata e imprevedibile “tanto da far pensare al testimone che non potesse trattarsi di una persona”;
• d'altro canto, “documentalmente risulta provato come il conducente abbia tenuto una condotta perfettamente conforme alle regole del codice della strada. Infatti, che il Sig.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 4 AN abbia scrupolosamente rispettato obblighi di prudenza e attenzione imposti dall'art. 2054 c.c. risulta pienamente confermato dalla circostanza che la Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente abbia ritenuto di non sollevare contestazioni e/o comminare sanzioni”;
• la convenuta contestava inoltre la pretesa risarcitoria anche nel quantum. La convenuta concludeva chiedendo di rigettare la domanda. CP_1
I due convenuti AR si costituivano con comparsa depositata il 23.12.2024 svolgendo difese analoghe a quelle dell'assicuratore e osservando in particolare che:
• l'automobilista non era in nessun modo responsabile del sinistro poiché si era attenuto scrupolosamente alla normativa vigente e non poteva prevedere che l'attrice potesse attraversare le strisce pedonali col rosso, “in una zona peraltro altamente trafficata (cirscostanza confermata dallo stesso teste), quale quella di Viale Fulvio Testi-via Santa Monica”;
• inoltre, come confermato dal testimone, l'automobilista “trovatosi imprevedibilmente la Signora che attraversava con il rosso, con manovra di emergenza cercava di Pt_1 evitarla sterzando verso destra (ed infatti i danni all'autoveicolo sono alla parte anteriore sinistra) … nonostante vi fosse il fondo bagnato”;
• inoltre “l'imprevedibilità è data dal fatto che alle ore 19,10 del 14 Febbraio a Milano c'è il buio totale (… il sole tramonta alle ore 17,48) e la Signora nella Pt_1 dichiarazione presente nel verbale d'incidente prodotto dall'attrice, a pag. 2, afferma che era vestita di scuro. Nessun addebito pertanto può essere mosso al conducente che ha rispettato le norme del codice della strada e che ha cercato in ogni modo di scongiurare l'evento sinistroso”;
• la tesi dell'attrice secondo cui l'automobilista era responsabile ex a. 2054/1 cc era infondata, poiché tale presunzione non si applica quando il comportamento del pedone sia stato anomalo ed imprevedibile e comunque la pedona aveva violato l'a. 190 CDS che prescrive al pedone di prestare l'attenzione necessaria per evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri;
• in subordine, v'era concorso di colpa della danneggiata non inferiore all'80%;
• contestavano comunque anche il quantum della pretesa attorea, osservando che “il danno biologico sia permanente che da invalidità temporanea, è stato fortemente influenzato dall'artrite di cui soffre l'attrice, come risultante dalla documentazione medica ed i convenuti non possono essere chiamati a risarcire la componente di danno relativamente alla concausa dovuta all'artrite dovendo pertanto in sede di quantificazione” e che mancavano i presupposti per la personalizzazione;
• infine, eccepivano il loro difetto di solidarietà passiva, posto che Polizza assicurativa n. 00575 50 46922084 era pienamente operativa, sicché i convenuti AN (dei quali l'attrice aveva chiesto la condanna in solido coll'assicuratore) non potevano essere condannati al risarcimento. Tali convenuti quindi concludevano chiedendo in principalità il rigetto delle domande.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 5 All'udienza di prima comparizione tenuta il 19.2.2025 le parti si richiamavano alle rispettive richieste istruttorie, che venivano parzialmente accolte con ordinanza 20.2.2025.
All'udienza del 7.5.2025 veniva interrogato il testimone , indicato da tutte le parti. Per_1
Con ordinanza 13.6.2025, ravvisata l'opportunità di decidere sull'an prima di provvedere sulla richiesta attorea di CTU, veniva fissata udienza ex a. 281 sexies cpc. All'udienza del giorno 16/7/2025 le parti rassegnavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Si deve intanto escludere che la mancanza, da parte dei vigili intervenuti dopo il fatto, di contestazioni a carico dell'automobilista convenuto possa valere come prova della piena correttezza della sua condotta di guida, in particolare per quanto riguarda l'opportuna regolazione della velocità nel contesto connotato dall'oscurità (sia pure temperata dalla luce artificiale) e dalla pioggia, oltre che in ragione della complessità dell'intersezione che egli si apprestava ad attraversare a seguito dell'accensione della lanterna semaforica verde. Manca dunque adeguata prova dell'ineccepibilità della condotta dell'automobilista.
Per quanto concerne la descrizione del sinistro, l'unico testimone oculare, Testimone_2
(indicato sia dall'attrice sia dai convenuti, e del quale va comunque ritenuta la normale
[...] attendibilità), ha dichiarato:
<< … era sera e pioveva da un po'. Ero all'incrocio fra viale Fulvio Testi e la via dove c'è il
Carrefour market. Ero in bicicletta … Il fatto avvenne mentre io ero fermo sulla bici in quanto il semaforo proiettava per me il rosso. Io avevo appena oltrepassato il Carrefour che stava alla mia destra e sempre su quella via avevo oltrepassato il controviale di viale Testi nonché le rotaie del tram che intersecano il medesimo viale Fulvio Testi. Preciso che il viale Fulvio Testi in quel punto è costituito da due semi carreggiate separate da uno spartitraffico sul quale insiste un semaforo. Se ben ricordo io ero fermo a quel semaforo. Rimasi fermo per qualche secondo, dopodiché su viale Fulvio Testi, dalla mia destra con direzione verso la mia sinistra, cioè con direzione centro città, arrivò il traffico veicolare proveniente dal precedente semaforo. La prima delle autovetture sopraggiunte dalla mia destra mi passò davanti e io la seguii con la sguardo e d'un tratto udii un rumore forte e, nell'oscurità e con la pioggia, vidi solo qualcosa di nero che veniva proiettato verso la sinistra della macchina, cioè in direzione del supermercato da cui provenivo io. Confermo che il semaforo per la mia direzione di marcia era rosso. La sagoma che era stata urtata dall'auto, finì contro un palo della luce e a quel punto mi resi conto che si trattava di una persona. Mi avvicinai subito alla persona ferita e vidi che si trattava di una donna …. dal momento in cui mi ero fermato in corrispondenza dello spartitraffico al centro di viale Fulvio Testi per qualche secondo sul
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 6 medesimo viale non transitò nessuna autovettura che fosse diretta verso il centro di Milano, mentre non so dire se fosse passata qualche auto con direzione periferia poiché la semi carreggiata corrispondente era alle mie spalle. … prima dell'urto udii una frenata >>
Il fatto che, indubbiamente, la bicicletta del testimone procedesse con una velocità superiore rispetto a quella del pedone, consente intanto di stabilire che -così come il ciclista- anche l'attrice avesse iniziato ad attraversare l'intersezione (nella stessa direzione del ciclista, ma in senso contrario, siccome proveniente dall'altro lato di viale Fulvio Testi) mentre il semaforo proiettava luce verde, tanto per la pedona quanto per il ciclista. Nondimeno, il fatto che l'attrice si fosse trovata ancora in una delle porzioni da attraversare allorquando iniziava l'arrivo di veicoli nel senso perpendicolare, dimostra che l'attrice stessa non aveva correttamente calcolato il tempo occorrente per completare l'attraversamento. D'altro canto, come riferito dal ciclista, il primo autoveicolo sopraggiunse solo dopo qualche secondo, e solo allora avvenne l'investimento, ciò che porta plausibilmente a concludere che la pedona avesse probabilmente erroneamente congetturato che, non essendo ancora partiti i veicoli pei quali era scattato il verde, essa avrebbe avuto comunque tempo sufficiente per giungere all'altro lato della strada, da lei però ormai attraversata per la gran parte (ossia, almeno il controviale e la semicarreggiata opposti a quelli simmetricamente già superati dal ciclista prima che si arrestasse per essere scattato il rosso).
In conclusione, tale condotta dell'attrice dev'essere qualificata come imprudente (sia pure non del tutto imprevedibile), tanto più in ragione delle circostanze concrete del sinistro (avvenuto, come si è già detto, mentre era buio e con pioggia in atto, oltre che con abbigliamento scuro dell'attrice, il che impedì al ciclista di percepirla immediatamente come essere umano).
Deve quindi negarsi che l'automobilista abbia superato la presunzione della sua responsabilità, posta dall'a. 2054/1 cc, ma deve al tempo stesso ravvisarsi il concorso di responsabilità dell'attrice ex a. 1227 cc, da stimare in misura almeno doppia a quella dell'automobilista (atteso che costui risulta aver tentato sia pure invano una manovra di emergenza, frenando).
Da ciò discende che all'attrice spetta il risarcimento in misura pari a un terzo del Pt_1 danno totale come di seguito liquidato.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, considerata anche la sostanziale modestia delle lesioni, può farsi riferimento alle stime della consulenza di parte a firma del dott. Per_2 prodotta dall'attrice sub doc. 11, da cui risultano postumi permanenti fra 9 e 10 punti percentuali, e inabilità temporanea parziale di 45 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%. Il danno di lieve entità (secondo il DM dal D.M. 16/07/2024) andrebbe liquidato in € 13.530 (postumi permanenti) + € 1.864 + € 1.243 + € 414 = € 17.051. Dalle tabelle comunemente in uso in questo tribunale per postumi superiori al 9%, si otterrebbero invece i seguenti importi: € 16.850 + € 3.881 + € 2.588 + € 863 = € 24.182.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 7 Operando la media tra tali cifre (entrambe da ritenere attualizzate, in ragione del periodico aggiornamento dell'una e dell'altra tabella) si ottiene l'importo di EUR 20.616,00, cui si deve sommare il danno patrimoniale per spese mediche, documentato colla produzione attorea sub 5, cioè: € 80 + 40 + € 16 + € 99,48 + € 40 = EUR 275,48. Va invece escluso qualunque aumento per personalizzazione, non ravvisandosi circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concretamente patito dall'attrice più grave di quello sofferto da persone della stessa età con postumi analoghi.
Sommando tali cifre si ottiene il totale di € 20.891,00 di cui all'attrice spetta, per le ragioni indicate, un terzo, cioè € 6.963,67, arrotondabile a € 7.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
La domanda dell'attrice dev'essere quindi accolta nei limiti sopra indicati, cioè per meno di un quarto della pretesa svolta in citazione, sicché le spese di lite devono essere compensate per un mezzo e per l'altra metà (liquidata in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate) vanno poste a carico solidale dei convenuti.
In proposito, deve infine sottolinearsi che la responsabilità risarcitoria nella specie è solidale ex a. 2055 cc, sicché l'eccezione dei convenuti (proprietario e conducente), i quali si ritengono privi di legittimazione passiva, dev'essere senz'altro respinta.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente la domanda dell'attrice ; Parte_1
(2) per l'effetto, accertato che il sinistro va ascritto per un terzo alla responsabilità dei convenuti e per i due terzi alla responsabilità dell'attrice, condanna i convenuti
, Controparte_1 Controparte_5
e , in solido fra loro, a pagare all'attrice
[...] Controparte_3
l'importo di EUR 7.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere la metà delle spese di lite dell'attrice, liquidata in € 275,00 per spese e € 1.850,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA, compensando il residuo mezzo.
Così deciso il giorno 21 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 8
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 19391 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CISINI DARIO MICHELE PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. Controparte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. PETRI LORENZO
(cod. fisc. CP_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._3 entrambi col procuratore domiciliatario avv. LAURIA MASSIMILIANO LUCA,
Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“Nel merito: - accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno de quo, per l'effetto - condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno a favore della sig.a in misura di € 29.927,87 per le ragioni di cui supra, oltre interessi Parte_1 ed eventuale rivalutazione … ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia”
La convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE Respingere tutte le domande e/o pretese … siccome infondate ...”
I convenuti AR confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE - Rigettare tutte le domande e/ o pretese formulate da parte attorea nei
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 1 confronti dei convenuti Signori e … IN VIA Controparte_5 Controparte_3
SUBORDINATA … considerare il concorso di colpa del danneggiato … e per l'effetto ridurre la responsabilità e dunque il risarcimento del danno al 20% o nella diversa misura ritenuta di Giustizia o secondo equità SEMPRE IN SUBORDINE … condannare
[...]
...” Parte_2
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 24.5.2024, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 19 del 14/2/2022, in Milano, essa stava percorrendo a piedi via Santa Monica in direzione centro città quando, giunta all'intersezione con viale Fulvio Testi e dovendo attraversare quest'ultimo, aveva atteso che il semaforo diventasse verde;
• “con il verde, impegnava a attraversava sulle strisce pedonali dapprima la minore carreggiata del controviale e, successivamente, oltrepassato anche l'ampio spartitraffico che la separa dalla carreggiata principale di viale Fulvio Testi, impegnava anche quest'ultima”;
• “allorquando era ormai giunta in prossimità dello spartitraffico centrale, quindi praticamente al centro, o insomma a metà dell'attraversamento di viale Fulvio Testi, veniva violentemente travolta dall'autovettura marca Citroen, modello Picasso, targa FL208RH” di proprietà del convenuto assicurata presso la Controparte_5
e condotta da;
Controparte_1 Controparte_3
• tale automobilista “stava percorrendo viale Fulvio Testi in direzione centro città ed evidentemente, non avvedendosi colposamente della presenza della ricorrente, che stava ormai concludendo l'attraversamento pedonale della carreggiata, la travolgeva – a quanto pare, senza nemmeno frenare o rallentare … urtandola violentemente con la parte anteriore sinistra della vettura, per sbalzarla sullo spartitraffico centrale del predetto viale” sicché l'attrice aveva urtato un palo della luce e aveva perduto conoscenza;
• “stando a quanto lo stesso conducente riferiva, in ragione del traffico intenso, egli riusciva ad arrestare la propria marcia solo molto più avanti”;
• era poi intervenuta la polizia locale che effettuati i rilievi aveva composto verbale del sinistro, raccogliendo le dichiarazioni di un ciclista -Corbascio Testimone_1
• l'attrice era stata ricoverata in ospedale per più di due mesi, sostenendo spese per cure mediche e riabilitazione;
• sussisteva la responsabilità dei convenuti in solido ex a. 2054 cc, alla luce della presunzione di colpa di cui all'a. 2054/1 cc, dovendosi escludere che la presunzione possa essere superata in ragione di una semplice anomalia nella condotta del pedone, occorrendo invece che essa non fosse ragionevolmente prevedibile, sicché il pedone dovrebbe aver attuato un comportamento del tutto imprevedibile, imprudente e pericoloso;
• nella specie, doveva negarsi che l'attrice avesse posto in essere comportamenti Pt_1 imprudenti, imprevedibili o pericolosi, “essendosi limitata ad impegnare l'attraversamento pedonale lungo le apposite strisce, con luce semaforica verde a suo favore” di modo che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 2 unico responsabile del sinistro era il conducente dell'autovettura che non aveva adottato una condotta di guida adeguata e prudente, o comunque idonea a scongiurare il sinistro;
• la mancanza di comportamenti imprudenti e imprevedibili della pedona era confermata anzitutto dal fatto che l'attrice “al momento dell'urto (che, difatti, è anche avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura) aveva ormai praticamente concluso l'attraversamento. Delle tre esistenti sulla carreggiata, difatti, l'investitore stava percorrendo la corsia più centrale, quella a ridosso dello spartitraffico centrale, appunto: quindi, stanti le condizioni di traffico intenso (ore 19.00 di un giorno lavorativo) di cui peraltro lo stesso investitore dà atto con la propria versione dei fatti … è semplicemente impossibile che la sig.ra fosse arrivata quasi fino al centro della carreggiata Pt_1 attraversando con il rosso, tanto più che stiamo parlando di un'anziana donna di 72 anni, che certo non ha né un passo celere né una particolare agilità. Se fosse passata con il rosso, avrebbe dovuto attraversare ben tre corsie di marcia con automobili in movimento prima di arrivare al punto dell'impatto: non vi è chi non veda come sia una possibilità del tutto inverosimile”;
• occorreva anche considerare il punto d'impatto sull'autovettura dimostra detta circostanza, giacché l'attrice era stata urtata colla parte anteriore sinistra e dunque “era anche passata dinnanzi al suo investitore per quasi tutta la larghezza dell'auto e stava per concludere l'attraversamento, quando è stata travolta. Pertanto, era anche impossibile non vederla”;
• a differenza di quanto sostenuto dall'assicuratrice, l'unico testimone non contraddiceva affatto tale ricostruzione, ma anzi la confermava poiché:
◦ il , a bordo di una bici, arrivava da via Santa Marcellina con direzione via Per_1
Santa Monica, cioè lungo la stessa traiettoria ma in direzione opposta all'attrice;
◦ egli aveva dichiarato: “… giunto al centro dell'intersezione, in prossimità dello spartitraffico centrale, in direzione periferia, mi fermavo in quanto avevo rosso semaforico per la mia direzione, difatti vedevo i veicoli provenienti dalla periferia, impegnare l'intersezione in direzione del centro città” di modo che egli, a bordo della bicicletta e dunque con velocità “almeno 4 o 5 volte un'anziana signora”, affermando quindi d'essere anch'egli riuscito a giungere allo spartitraffico centrale (ma dalla direzione opposta dell'attrice) prima che il semaforo divenisse rosso, ciò che significava “aritmeticamente che anche l'odierna ricorrente aveva attraversato con il verde sino allo spartitraffico centrale, o quasi: se un ciclista è riuscito ad arrivare sin lì con il verde, di certo un pedone - molto più lento - non può avere attraversato con il rosso ben tre corsie”;
◦ “resta quindi dimostrato oggettivamente che la ricorrente ha attraversato con il verde a proprio favore sull'attraversamento pedonale, e dunque ha adottato un comportamento non solo prudente ma anche più che prevedibile”, né aveva importanza in senso contrario il fatto che i vigili non avessero contestato nessuna violazione all'automobilista;
◦ quanto al danno biologico, tenuto conto della consulenza di parte che lo stimava in 9 o per 10, e applicata la massima personalizzazione, all'attrice spettavano € 23.341,00 per
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 3 invalidità permanente e € 6.311,25 per quella temporanea, oltre alle spese mediche di
€ 275,62, per un totale generale di € 29.927,87. L'attrice pertanto concludeva chiedendo di condannare i convenuti in solido a risarcire il danno, quantificato in € 29.927,87.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 23.9.2024 osservando che:
• l'attrice, come dichiarato dall'automobilista, “attraversava le strisce pedonali nonostante il semaforo pedonale fosse per lei rosso” sicché “improvvisamente - in corrispondenza dell'attraversamento pedonale della suddetta intersezione – il Sig. AN notava una sagoma”;
• “sebbene il Conducente tentasse di deviare la propria traiettoria verso destra, finiva per urtare con la parte anteriore sinistra dell'auto” l'attrice e “dopo aver arrestato il veicolo alcuni metri più avanti (non appena le condizioni di traffico intenso permettevano di farlo
“in sicurezza”) – prestava soccorso all'attrice” insieme al testimone oculare
[...]
; Testimone_2
• la polizia locale intervenuta non riscontrava infrazioni o violazioni da parte dell'automobilista;
• ricevuta la richiesta di risarcimento, la aveva disposto indagini, dalle quali era CP_1 emersa “la simultaneità della luce tra il semaforo veicolare e pedonale dalla CP_6 direzione di marcia del e la luce del semaforo pedonale posto Parte_3 CP_6 sull'attraversamento che stava percorrendo la Controparte” sicché “essendo il semaforo rosso per il testimone, lo stesso doveva essere necessariamente rosso anche per la Sig.ra
che stava attraversando dalla direzione opposta” e l'attrice aveva dunque violato l'a. Pt_1
41 CDS;
• “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza … Nella vicenda de quo la Sig.ra è stata urtata dall'automobile del Sig. Pt_1
AN mentre stava attraversando la strada con semaforo rosso. Tale circostanza è risultata confermata, non solo dal racconto del conducente, ma anche dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare, Sig. , nonché dai riscontri tecnici eseguiti dalla Per_1
Compagnia”;
• ciò provava che la presenza di un pedone sulla carreggiata in quel momento era inaspettata e imprevedibile “tanto da far pensare al testimone che non potesse trattarsi di una persona”;
• d'altro canto, “documentalmente risulta provato come il conducente abbia tenuto una condotta perfettamente conforme alle regole del codice della strada. Infatti, che il Sig.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 4 AN abbia scrupolosamente rispettato obblighi di prudenza e attenzione imposti dall'art. 2054 c.c. risulta pienamente confermato dalla circostanza che la Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente abbia ritenuto di non sollevare contestazioni e/o comminare sanzioni”;
• la convenuta contestava inoltre la pretesa risarcitoria anche nel quantum. La convenuta concludeva chiedendo di rigettare la domanda. CP_1
I due convenuti AR si costituivano con comparsa depositata il 23.12.2024 svolgendo difese analoghe a quelle dell'assicuratore e osservando in particolare che:
• l'automobilista non era in nessun modo responsabile del sinistro poiché si era attenuto scrupolosamente alla normativa vigente e non poteva prevedere che l'attrice potesse attraversare le strisce pedonali col rosso, “in una zona peraltro altamente trafficata (cirscostanza confermata dallo stesso teste), quale quella di Viale Fulvio Testi-via Santa Monica”;
• inoltre, come confermato dal testimone, l'automobilista “trovatosi imprevedibilmente la Signora che attraversava con il rosso, con manovra di emergenza cercava di Pt_1 evitarla sterzando verso destra (ed infatti i danni all'autoveicolo sono alla parte anteriore sinistra) … nonostante vi fosse il fondo bagnato”;
• inoltre “l'imprevedibilità è data dal fatto che alle ore 19,10 del 14 Febbraio a Milano c'è il buio totale (… il sole tramonta alle ore 17,48) e la Signora nella Pt_1 dichiarazione presente nel verbale d'incidente prodotto dall'attrice, a pag. 2, afferma che era vestita di scuro. Nessun addebito pertanto può essere mosso al conducente che ha rispettato le norme del codice della strada e che ha cercato in ogni modo di scongiurare l'evento sinistroso”;
• la tesi dell'attrice secondo cui l'automobilista era responsabile ex a. 2054/1 cc era infondata, poiché tale presunzione non si applica quando il comportamento del pedone sia stato anomalo ed imprevedibile e comunque la pedona aveva violato l'a. 190 CDS che prescrive al pedone di prestare l'attenzione necessaria per evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri;
• in subordine, v'era concorso di colpa della danneggiata non inferiore all'80%;
• contestavano comunque anche il quantum della pretesa attorea, osservando che “il danno biologico sia permanente che da invalidità temporanea, è stato fortemente influenzato dall'artrite di cui soffre l'attrice, come risultante dalla documentazione medica ed i convenuti non possono essere chiamati a risarcire la componente di danno relativamente alla concausa dovuta all'artrite dovendo pertanto in sede di quantificazione” e che mancavano i presupposti per la personalizzazione;
• infine, eccepivano il loro difetto di solidarietà passiva, posto che Polizza assicurativa n. 00575 50 46922084 era pienamente operativa, sicché i convenuti AN (dei quali l'attrice aveva chiesto la condanna in solido coll'assicuratore) non potevano essere condannati al risarcimento. Tali convenuti quindi concludevano chiedendo in principalità il rigetto delle domande.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 5 All'udienza di prima comparizione tenuta il 19.2.2025 le parti si richiamavano alle rispettive richieste istruttorie, che venivano parzialmente accolte con ordinanza 20.2.2025.
All'udienza del 7.5.2025 veniva interrogato il testimone , indicato da tutte le parti. Per_1
Con ordinanza 13.6.2025, ravvisata l'opportunità di decidere sull'an prima di provvedere sulla richiesta attorea di CTU, veniva fissata udienza ex a. 281 sexies cpc. All'udienza del giorno 16/7/2025 le parti rassegnavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Si deve intanto escludere che la mancanza, da parte dei vigili intervenuti dopo il fatto, di contestazioni a carico dell'automobilista convenuto possa valere come prova della piena correttezza della sua condotta di guida, in particolare per quanto riguarda l'opportuna regolazione della velocità nel contesto connotato dall'oscurità (sia pure temperata dalla luce artificiale) e dalla pioggia, oltre che in ragione della complessità dell'intersezione che egli si apprestava ad attraversare a seguito dell'accensione della lanterna semaforica verde. Manca dunque adeguata prova dell'ineccepibilità della condotta dell'automobilista.
Per quanto concerne la descrizione del sinistro, l'unico testimone oculare, Testimone_2
(indicato sia dall'attrice sia dai convenuti, e del quale va comunque ritenuta la normale
[...] attendibilità), ha dichiarato:
<< … era sera e pioveva da un po'. Ero all'incrocio fra viale Fulvio Testi e la via dove c'è il
Carrefour market. Ero in bicicletta … Il fatto avvenne mentre io ero fermo sulla bici in quanto il semaforo proiettava per me il rosso. Io avevo appena oltrepassato il Carrefour che stava alla mia destra e sempre su quella via avevo oltrepassato il controviale di viale Testi nonché le rotaie del tram che intersecano il medesimo viale Fulvio Testi. Preciso che il viale Fulvio Testi in quel punto è costituito da due semi carreggiate separate da uno spartitraffico sul quale insiste un semaforo. Se ben ricordo io ero fermo a quel semaforo. Rimasi fermo per qualche secondo, dopodiché su viale Fulvio Testi, dalla mia destra con direzione verso la mia sinistra, cioè con direzione centro città, arrivò il traffico veicolare proveniente dal precedente semaforo. La prima delle autovetture sopraggiunte dalla mia destra mi passò davanti e io la seguii con la sguardo e d'un tratto udii un rumore forte e, nell'oscurità e con la pioggia, vidi solo qualcosa di nero che veniva proiettato verso la sinistra della macchina, cioè in direzione del supermercato da cui provenivo io. Confermo che il semaforo per la mia direzione di marcia era rosso. La sagoma che era stata urtata dall'auto, finì contro un palo della luce e a quel punto mi resi conto che si trattava di una persona. Mi avvicinai subito alla persona ferita e vidi che si trattava di una donna …. dal momento in cui mi ero fermato in corrispondenza dello spartitraffico al centro di viale Fulvio Testi per qualche secondo sul
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 6 medesimo viale non transitò nessuna autovettura che fosse diretta verso il centro di Milano, mentre non so dire se fosse passata qualche auto con direzione periferia poiché la semi carreggiata corrispondente era alle mie spalle. … prima dell'urto udii una frenata >>
Il fatto che, indubbiamente, la bicicletta del testimone procedesse con una velocità superiore rispetto a quella del pedone, consente intanto di stabilire che -così come il ciclista- anche l'attrice avesse iniziato ad attraversare l'intersezione (nella stessa direzione del ciclista, ma in senso contrario, siccome proveniente dall'altro lato di viale Fulvio Testi) mentre il semaforo proiettava luce verde, tanto per la pedona quanto per il ciclista. Nondimeno, il fatto che l'attrice si fosse trovata ancora in una delle porzioni da attraversare allorquando iniziava l'arrivo di veicoli nel senso perpendicolare, dimostra che l'attrice stessa non aveva correttamente calcolato il tempo occorrente per completare l'attraversamento. D'altro canto, come riferito dal ciclista, il primo autoveicolo sopraggiunse solo dopo qualche secondo, e solo allora avvenne l'investimento, ciò che porta plausibilmente a concludere che la pedona avesse probabilmente erroneamente congetturato che, non essendo ancora partiti i veicoli pei quali era scattato il verde, essa avrebbe avuto comunque tempo sufficiente per giungere all'altro lato della strada, da lei però ormai attraversata per la gran parte (ossia, almeno il controviale e la semicarreggiata opposti a quelli simmetricamente già superati dal ciclista prima che si arrestasse per essere scattato il rosso).
In conclusione, tale condotta dell'attrice dev'essere qualificata come imprudente (sia pure non del tutto imprevedibile), tanto più in ragione delle circostanze concrete del sinistro (avvenuto, come si è già detto, mentre era buio e con pioggia in atto, oltre che con abbigliamento scuro dell'attrice, il che impedì al ciclista di percepirla immediatamente come essere umano).
Deve quindi negarsi che l'automobilista abbia superato la presunzione della sua responsabilità, posta dall'a. 2054/1 cc, ma deve al tempo stesso ravvisarsi il concorso di responsabilità dell'attrice ex a. 1227 cc, da stimare in misura almeno doppia a quella dell'automobilista (atteso che costui risulta aver tentato sia pure invano una manovra di emergenza, frenando).
Da ciò discende che all'attrice spetta il risarcimento in misura pari a un terzo del Pt_1 danno totale come di seguito liquidato.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, considerata anche la sostanziale modestia delle lesioni, può farsi riferimento alle stime della consulenza di parte a firma del dott. Per_2 prodotta dall'attrice sub doc. 11, da cui risultano postumi permanenti fra 9 e 10 punti percentuali, e inabilità temporanea parziale di 45 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%. Il danno di lieve entità (secondo il DM dal D.M. 16/07/2024) andrebbe liquidato in € 13.530 (postumi permanenti) + € 1.864 + € 1.243 + € 414 = € 17.051. Dalle tabelle comunemente in uso in questo tribunale per postumi superiori al 9%, si otterrebbero invece i seguenti importi: € 16.850 + € 3.881 + € 2.588 + € 863 = € 24.182.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 7 Operando la media tra tali cifre (entrambe da ritenere attualizzate, in ragione del periodico aggiornamento dell'una e dell'altra tabella) si ottiene l'importo di EUR 20.616,00, cui si deve sommare il danno patrimoniale per spese mediche, documentato colla produzione attorea sub 5, cioè: € 80 + 40 + € 16 + € 99,48 + € 40 = EUR 275,48. Va invece escluso qualunque aumento per personalizzazione, non ravvisandosi circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concretamente patito dall'attrice più grave di quello sofferto da persone della stessa età con postumi analoghi.
Sommando tali cifre si ottiene il totale di € 20.891,00 di cui all'attrice spetta, per le ragioni indicate, un terzo, cioè € 6.963,67, arrotondabile a € 7.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
La domanda dell'attrice dev'essere quindi accolta nei limiti sopra indicati, cioè per meno di un quarto della pretesa svolta in citazione, sicché le spese di lite devono essere compensate per un mezzo e per l'altra metà (liquidata in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate) vanno poste a carico solidale dei convenuti.
In proposito, deve infine sottolinearsi che la responsabilità risarcitoria nella specie è solidale ex a. 2055 cc, sicché l'eccezione dei convenuti (proprietario e conducente), i quali si ritengono privi di legittimazione passiva, dev'essere senz'altro respinta.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente la domanda dell'attrice ; Parte_1
(2) per l'effetto, accertato che il sinistro va ascritto per un terzo alla responsabilità dei convenuti e per i due terzi alla responsabilità dell'attrice, condanna i convenuti
, Controparte_1 Controparte_5
e , in solido fra loro, a pagare all'attrice
[...] Controparte_3
l'importo di EUR 7.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere la metà delle spese di lite dell'attrice, liquidata in € 275,00 per spese e € 1.850,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA, compensando il residuo mezzo.
Così deciso il giorno 21 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 19391 / 2024 - pag. 8