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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1363/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Napolitano Parte_1 RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ti e difesi dal dott. Vincenzo
[...] RO RESISTENTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.23 la parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere dipendente del con mansioni di insegnante di scuola secondaria presso la Scuola Media CP_1
Statale “Don Gino Ceschelli” di San Giuseppe Vesuviano;
che a partire dall'a.s. 1981/82 e sino al
1991 aveva prestato servizio quale docente di Scuola dell'Infanzia con immissione in ruolo dall'a.s.
1988/89 ; che dall'a.s. 1991/92 effettuava il passaggio al ruolo di Docente di Scuola primaria, incarico svolto sino all'a.s. ; che dall'a.s. 2000/2001 e sino all'attualità veniva immessa CP_2 in ruolo presso la scuola secondaria di primo grado;
che, nell'ultimo decreto di ricostruzione di carriera, il non aveva calcolato per intero il servizio prestato presso la scuola materna e CP_1 primaria a decorrere dall'a.s. 1982/83, applicando il criterio della temporizzazione.
Tanto premesso, la parte ricorrente, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere, ai fini economici e giuridici, la ricostruzione della carriera computando l'intera anzianità di servizio, comprensiva anche del periodo lavorativo svolto presso la scuola d'infanzia e primaria;
chiedeva di condannare per l'effetto la parte convenuta all'inquadramento nella fascia economica di appartenenza, oltre al pagamento della somma di €
9.301,79 a titolo di differenze stipendiali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.
Si costituiva tempestivamente il convenuto contestando la fondatezza dell'avverso CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva del convenuto, titolare del CP_1 rapporto di lavoro, esulando la questione in esame dalle materie di competenza delle istituzioni scolastiche. Si richiama sul punto l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo istituto” (v. Cass. n. 6372/2011).
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Appare opportuno, per una comprensione della vicenda, ricostruire preliminarmente la normativa di settore, oggetto di difforme interpretazione in giurisprudenza.
L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994 rubricato “Personale docente” dispone: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici…….
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli “del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”), possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417."
L'art. 83 del suddetto DPR 31 maggio 1974, n. 417 rubricato “Passaggio ad altro ruolo” ha previsto che: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Pertanto, l'art. 57 della più volte richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del DPR n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso – va riconosciuta pure a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.
E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente;
tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso DPR n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione della carriera, tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata – e non restrittiva – della disposizione di cui all'art. 83 DPR cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi purchè si tratti di servizi “di ruolo”, come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli
“non di ruolo”). Né, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del
2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o meno di dare alla norma una interpretazione estensiva, si è limitata - in riferimento, si noti, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella che ci occupa - ad affermare, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370/70 (“Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”) conv. in L. n. 576/70, “quali riprodotti” nell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94
(“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi, ancora esistente pur se meno marcata che in passato.
Anche la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera affermando (cfr. Cass. N° 2037\2013) che:” In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e
2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna”.
Ancor più di recente tale orientamento è stato confermato dalle S.U. della Cass. con la sentenza
N° 9144\2016 ove si legge:” In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
La Corte ha autorevolmente sostenuto che: “l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”.
Nella presente fattispecie, va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera tenuto conto dell'anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente presso la scuola d'infanzia e primaria;
anzianità che, peraltro, veniva riconosciuta integralmente al momento del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria (v. decreto di ricostruzione n. 11936/1993 nel quale si dà espressamente atto di una anzianità di servizio di anni
11 alla data del 1.9.92 con applicazione della corrispondente posizione stipendiale) e calcolato, invece, con criterio della temporizzazione nel decreto di ricostruzione qui impugnato del 6.12.21 n.
7484 nel quale si riconosce, alla data del 1.9.2000, un'anzianità totale di anni 14 mesi 2 gg 25 a dispetto dei 19 reclamati da parte istante.
In ordine alla quantificazione del credito maturato per differenze di trattamento economico, ritiene il giudicante di poter recepire il prospetto contabile così come elaborato dall'istante, dacchè conforme alle tabelle retributive allegate ai contratti collettivi di comparto e comunque non specificamente contestato dal , il quale si è limitato ad eccepire la prescrizione CP_1 quinquennale.
Sul punto, la detta eccezione va parzialmente accolta, atteso che i conteggi afferiscono al periodo dal 1.7.14 al 28.2.23, laddove il primo valido atto interruttivo di cui vi sia evidenza in atti è la diffida e messa in mora inoltrata via pec al datata 6.10.22 (unico atto avente CP_1 espressamente ad oggetto le pretese qui azionate), sicchè devono ritenersi prescritte le somme maturate a titolo di differenza sino al quinquennio anteriore (6.10.2017).
Ne consegue che competerà a parte istante, a titolo di differenze, la somma complessiva di €.
6.594,45, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite e previa compensazione per un terzo in ragione del parziale accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera tenuto conto dell'anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente presso la scuola d'infanzia e primaria come specificato in parte motiva. Condanna il convenuto al pagamento della somma di € CP_1 6594,45, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, a titolo di differenze stipendiali maturate. Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'istante delle spese del giudizio CP_1 che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in € 1.915,16, di cui €. 118,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Così deciso in Nola il 6.11.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1363/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Napolitano Parte_1 RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ti e difesi dal dott. Vincenzo
[...] RO RESISTENTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.23 la parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere dipendente del con mansioni di insegnante di scuola secondaria presso la Scuola Media CP_1
Statale “Don Gino Ceschelli” di San Giuseppe Vesuviano;
che a partire dall'a.s. 1981/82 e sino al
1991 aveva prestato servizio quale docente di Scuola dell'Infanzia con immissione in ruolo dall'a.s.
1988/89 ; che dall'a.s. 1991/92 effettuava il passaggio al ruolo di Docente di Scuola primaria, incarico svolto sino all'a.s. ; che dall'a.s. 2000/2001 e sino all'attualità veniva immessa CP_2 in ruolo presso la scuola secondaria di primo grado;
che, nell'ultimo decreto di ricostruzione di carriera, il non aveva calcolato per intero il servizio prestato presso la scuola materna e CP_1 primaria a decorrere dall'a.s. 1982/83, applicando il criterio della temporizzazione.
Tanto premesso, la parte ricorrente, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere, ai fini economici e giuridici, la ricostruzione della carriera computando l'intera anzianità di servizio, comprensiva anche del periodo lavorativo svolto presso la scuola d'infanzia e primaria;
chiedeva di condannare per l'effetto la parte convenuta all'inquadramento nella fascia economica di appartenenza, oltre al pagamento della somma di €
9.301,79 a titolo di differenze stipendiali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.
Si costituiva tempestivamente il convenuto contestando la fondatezza dell'avverso CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva del convenuto, titolare del CP_1 rapporto di lavoro, esulando la questione in esame dalle materie di competenza delle istituzioni scolastiche. Si richiama sul punto l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo istituto” (v. Cass. n. 6372/2011).
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Appare opportuno, per una comprensione della vicenda, ricostruire preliminarmente la normativa di settore, oggetto di difforme interpretazione in giurisprudenza.
L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994 rubricato “Personale docente” dispone: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici…….
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli “del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”), possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417."
L'art. 83 del suddetto DPR 31 maggio 1974, n. 417 rubricato “Passaggio ad altro ruolo” ha previsto che: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Pertanto, l'art. 57 della più volte richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del DPR n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso – va riconosciuta pure a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.
E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente;
tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso DPR n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione della carriera, tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata – e non restrittiva – della disposizione di cui all'art. 83 DPR cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi purchè si tratti di servizi “di ruolo”, come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli
“non di ruolo”). Né, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del
2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o meno di dare alla norma una interpretazione estensiva, si è limitata - in riferimento, si noti, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella che ci occupa - ad affermare, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370/70 (“Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”) conv. in L. n. 576/70, “quali riprodotti” nell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94
(“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi, ancora esistente pur se meno marcata che in passato.
Anche la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera affermando (cfr. Cass. N° 2037\2013) che:” In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e
2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna”.
Ancor più di recente tale orientamento è stato confermato dalle S.U. della Cass. con la sentenza
N° 9144\2016 ove si legge:” In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
La Corte ha autorevolmente sostenuto che: “l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”.
Nella presente fattispecie, va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera tenuto conto dell'anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente presso la scuola d'infanzia e primaria;
anzianità che, peraltro, veniva riconosciuta integralmente al momento del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria (v. decreto di ricostruzione n. 11936/1993 nel quale si dà espressamente atto di una anzianità di servizio di anni
11 alla data del 1.9.92 con applicazione della corrispondente posizione stipendiale) e calcolato, invece, con criterio della temporizzazione nel decreto di ricostruzione qui impugnato del 6.12.21 n.
7484 nel quale si riconosce, alla data del 1.9.2000, un'anzianità totale di anni 14 mesi 2 gg 25 a dispetto dei 19 reclamati da parte istante.
In ordine alla quantificazione del credito maturato per differenze di trattamento economico, ritiene il giudicante di poter recepire il prospetto contabile così come elaborato dall'istante, dacchè conforme alle tabelle retributive allegate ai contratti collettivi di comparto e comunque non specificamente contestato dal , il quale si è limitato ad eccepire la prescrizione CP_1 quinquennale.
Sul punto, la detta eccezione va parzialmente accolta, atteso che i conteggi afferiscono al periodo dal 1.7.14 al 28.2.23, laddove il primo valido atto interruttivo di cui vi sia evidenza in atti è la diffida e messa in mora inoltrata via pec al datata 6.10.22 (unico atto avente CP_1 espressamente ad oggetto le pretese qui azionate), sicchè devono ritenersi prescritte le somme maturate a titolo di differenza sino al quinquennio anteriore (6.10.2017).
Ne consegue che competerà a parte istante, a titolo di differenze, la somma complessiva di €.
6.594,45, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite e previa compensazione per un terzo in ragione del parziale accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera tenuto conto dell'anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente presso la scuola d'infanzia e primaria come specificato in parte motiva. Condanna il convenuto al pagamento della somma di € CP_1 6594,45, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, a titolo di differenze stipendiali maturate. Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'istante delle spese del giudizio CP_1 che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in € 1.915,16, di cui €. 118,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Così deciso in Nola il 6.11.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma