Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr.Antonio Giovanni Provazza Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2149/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , nella sua qualità di curatore Parte_1 C.F._1 speciale del minore , nato a [...] il [...], RS
residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso;
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla Controparte_1
Via Francesco Corsonello n.2, , elettivamente domiciliato per il CodiceFiscale_2
in OS, via Mauro Leporace n.19, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Socievole per mandato in atti;
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Cardona n. 5, c.f. , elettivamente domiciliata in OS alla via C.F._3
convenuta
NONCHE'
, nato a [...], il [...] e residente a [...]
Don Carlo De Cardona, n. 5, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._4
OS, Via Nicola Serra, 85, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Raffaele Loccisano, per mandato in atti;
convenuto
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: disconoscimento di paternità ex art. 243 – bis e dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23.12.2024 le parti hanno tutte concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 445/2024, pronunciata in data 23.2.2024, è stata accolta l'azione di disconoscimento di paternità proposta dal curatore speciale di RS
e, conseguentemente, dichiarato che il non è il padre
[...] Controparte_1
biologico del minore.
L'avv. nella qualità di curatore speciale del minore Parte_1 RS
, ha altresì proposto domanda di accertamento della paternità in capo a
[...] CP_3
, con conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di OS di
[...] eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
L'istante ha chiesto, altresì, provvedersi alla rettifica del cognome del minore, da
[...]
a . RS Controparte_4
Tutti i convenuti hanno aderito alla domanda, associandosi pure all'istanza di rettifica del cognome.
Deve premettersi che l'art. 269, comma 1, c.c. pone la regola (comune al riconoscimento, ex art. 253 c.c. e all'azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, ex art. 239, comma 4, c.c.) in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso" e l'art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga "in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova".
Ne deriva che sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente (art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status.
La Suprema Corte ha più volte precisato che "la condizione di "figlio legittimo" è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di
"figlio legittimo", con accertamento efficace erga omnes" (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013).
Nella specie, parte attrice ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento.
Venendo al merito dell'azione, ad avviso del Collegio la fondatezza dell'allegazione di parte attrice secondo la quale il minore è figlio biologico di può ritenersi CP_3 acclarata dall'esito dell'esame biologico comparativi prodotto in atti, effettuato con prelievo presso l'Azienda Ospedaliera di OS ed analisi presso l'Unità operativa complessa di Genetica Medica dell'azienda Ospedaliera di Reggio Calabria (cfr. allegato 4 alla produzione attorea).
Deve, in ogni caso, ritenersi acclarata la sussistenza di una consolidata e seria relazione affettiva tra il minore ed il padre biologico, conviventi da tempo, oltre che la conoscenza in capo a tutte le parti dell'odierno giudizio della discrasia tra paternità biologica e paternità legale.
Ciò posto, l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre ed acquisisca quello del genitore nei cui confronti è stata accertata la paternità. Tenuto conto della richiesta del curatore ed in assenza di istanza di conservazione dell'attuale cognome da parte del minore, deve, conseguentemente, rettificarsi il cognome da a . RS Controparte_4
Spese irripetibili, tenuto conto della natura di giurisdizione costitutiva del giudizio e della adesione dei convenuti alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ dichiara che è figlio di;
RS CP_3
➢ dispone la rettifica del cognome del minore da “ a RS Per_1
“ ”; RS CP_3
➢ onera la Cancelleria di inviare una copia conforme all'originale della presente sentenza, se passata in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per le necessarie annotazioni all'atto di nascita del minore attore.
➢ spese irripetibili.
Così deciso in OS, all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025
Il Presidente
Andrea Palma il Giudice rel.
Germana Maffei