Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3004 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] l'[...], CP C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta FONTANA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP
3) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
4) Affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario: I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 Per_2
della Legge n. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, continuando a vivere con la madre presso l'abitazione in Montecchio Maggiore (VI) – Corso
Matteotti n. 69 che Ella ha reperito in forza del contratto di locazione datato
7.11.2024 (doc. all. n. 13), avendo rinunciato in questa sede all'assegnazione della casa coniugale non avendo alcuna intenzione di continuare a vivere nella predetta casa. Il sig. , coniuge non collocatario, rimarrà nella CP
disponibilità della casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
Ciascun genitore potrà prendere le decisioni di ordinaria amministrazione che riterrà più opportune per i figli durante il periodo che trascorreranno con gli stessi.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
1. Dal venerdì alle ore 18:00 alla sera della domenica successiva alle ore
21:00 di ogni altra settimana e, dunque, a week-end alternati.
2. Oltre al week-end alternato di cui al punto a), il padre terrà con sé i figli i seguenti giorni: ➢ Nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli durante il fine settimana, avrà diritto di tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00 che, tenuto conto degli attuali impegni dei minori, si indicano nelle giornate del martedì e giovedì, salva la modifica concordata tra i coniugi del giorno in modo da consentire al padre di avere con sé i figli due pomeriggi alla settimana almeno dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00.
➢ Nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli durante il fine settimana, avrà diritto di tenere con sé i figli un pomeriggio/sera alla settimana dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00 in un giorno che, tenuto conto degli attuali impegni dei minori, si indica nella giornata del mercoledì, salva la modifica concordata tra i coniugi del giorno in modo da consentire al padre di avere con sé i figli un pomeriggio alla settimana almeno dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00.
3.cinque giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 29
dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori.
4.tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis.
5.una settimana di vacanza estiva con il padre e una settimana con la madre.
I periodi di vacanza saranno da concordare di anno in anno con congruo anticipo tra i genitori.
Le modalità di visita dei figli sono comunque indicative e potranno essere modificate in ragione delle esigenze degli stessi e dei coniugi. Pertanto,
considerati gli impegni lavorativi dei genitori, essi potranno concordemente modificare di volta in volta in maniera differente i giorni e gli orari di visita del padre, tenuto conto anche dell'interesse dei minori.
5)Assegno di mantenimento a favore dei figli minori e spese straordinarie: da quando la sig.ra lascerà la casa coniugale, il padre CP
corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento dei figli minori un assegno mensile di € 400,00= (dicasi euro quattrocento/00), € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note.
Il sig. contribuirà altresì nella misura del 100% (cento per CP
cento) al pagamento delle seguenti spese straordinarie: le spese scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni, libri di testo e materiale di corredo scolastico di cancelleria di inizio anno, doposcuola, gite, mensa scolastica, pulmino,
corsi di sostegno ed integrativi es. lingua anche all'estero, personal computer, strumenti informatici, se richiesti dalla scuola, assicurazioni, tasse universitarie, centri estivi e centri vacanza etc.), spese non di modesto importo sostenute per l'acquisto di abbigliamento/vestiario, spese medico-
specialistiche non coperte dal SSN, purché prescritte dal medico di base o da diverso professionista al quale i genitori concordassero di rivolgersi
(spese dentistiche, farmaci debitamente prescritti dal medico o specialista,
escluse le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana - a titolo esemplificativo antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco -, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista, lenti a contatto) e dei relativi tickets nonché sportivo-ricreative (iscrizione, vestiario ed attrezzatura per le attività sportive praticate) dei figli minori nonché le future spese di patentino e patente.
I genitori stabiliscono, in ogni caso, che qualsiasi spesa straordinaria dovrà
essere documentata e, salve le urgenze, che sarà previamente concordata tra di loro nell'an, nel quantum e circa i professionisti/medici/educatori/insegnanti a cui i coniugi si rivolgeranno ai fini dell'effettuazione della prestazione straordinaria.
Per quanto non previsto si richiama quanto stabilito dal Protocollo di intesa dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza in data 26 ottobre 2017, che le parti dichiarano di conoscere.
L'assegno unico verrà percepito al 100% dal sig. . CP
6)Mantenimento altro coniuge: I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente, così che viene concordemente stabilito che, persistenti le attuali condizioni economiche, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
7)Disposizioni patrimoniali. Darsi atto che, nell'esclusivo intento di regolamentare i loro rapporti patrimoniali nascenti e derivanti dal rapporto di coniugio, i coniugi intendono approdare, mediante atti dispositivi sulle rispettive proprietà immobiliari, ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta loro di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita connesse al nuovo stato e in occasione e a causa della procedura di separazione e cassazione degli effetti civili del matrimonio, intendono provvedere allo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra loro,
impegnandosi ad operare un trasferimento nei termini che seguono:
Impegno di trasferimento dalla Sig.ra al Sig. CP CP
.
[...] La signora i impegna a trasferire al signor , che CP CP
accetta la quota di ½ dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Montecchio Maggiore (VI) – Via Padova n. 31, trattasi più precisamente di un'abitazione ai piani terra e secondo, dell'estensione di catastali mq. 138
(centotrentotto), con annessa area cortilizia esclusiva al piano terra m.n. 463
di mq. 170 (centosettanta), ed un'autorimessa pertinenziale al piano terra,
dell'estensione di catastali mq. 17 (diciassette), facenti parte del fabbricato bifamiliare edificato sull'ente urbano m.n. 300 di mq. 170, così individuato catastalmente presso il Catasto Fabbricati:
- Comune di Montecchio Maggiore, Foglio 7, Particella M.N. 300 sub 4 – m.n.
463, via Padova 31, piano T-2, cat. A/3, classe 2, vani 6, s.c. mq 138, R.C. €
495,80 (abitazione con corte esclusiva);
- Comune di Montecchio Maggiore, Foglio 7, Particella M.N. 300 sub 1, via
Padova 31, piano T, cat. C/6, classe 1, cons. mq. 14, s.c. mq. 17, R.C. €
41,94 (autorimessa).
Confini: la porzione di bifamiliare confina con m.n. 299, 462, 292 sub 2, sub
3, via Padova, m.n. 1211, 1186, 1149.
Salva una più esatta identificazione in sede di stipula del rogito notarile di trasferimento.
Provenienza. La parte trasferente dichiara che gli immobili di cui sopra sono a lei pervenuti in forza della scrittura privata autenticata di compravendita in data 22.11.2018 n.
8.357 di Repertorio e n.
6.903 di Racc. notaio avv.
di Vicenza e Bassano del Grappa, ivi registrato il Persona_3
7.12.2018 al numero 13075 serie 1T e trascritto a Vicenza il 10.12.2018 al n.
27558 RG e n. 18221 RP. I beni verranno trasferiti a corpo con ogni accessorio, pertinenza e dipendenza, diritti e servitù attive e passive legalmente esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e con la proporzionale comproprietà, ai sensi dell'art. 1117 c.c., sulle parti comuni coperte e scoperte del fabbricato che appartengono le unità in contratto e in particolare sulla corte comune m.n. 300 sub. 5.
La parte trasferente garantisce il pieno rilievo da ogni danno, lite, molestia ed evizione, nonché legittima provenienza, la piena proprietà e la libera disponibilità del bene in oggetto, nonché la libertà dello stesso da trascrizioni pregiudizievoli, da oneri reali, da privilegi anche fiscali, di vincoli e da diritti parziali a terzi spettanti.
La parte trasferente dichiara e garantisce che il fabbricato urbano de quo non
è locato e che quindi non esistono aventi diritto a prelazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Poiché il trasferimento della quota dei beni suddetti rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione, le parti chiedono sin d'ora di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale) previste dall'art. 19 della L. n. 74 del 6.03.1987, così
come interpretato e modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10.05.1999.
Al medesimo titolo, in occasione e a causa della separazione, la signora rinuncia a chiedere qualsivoglia restituzione o rimborso al sig. CP
, non avendo versato nulla, in occasione dell'atto notarile con CP
cui verrà effettuato il trasferimento davanti al notaio che verrà scelto e incaricato dalla parte acquirente entro 30 giorni da quando sarà disponibile la copia autenticata del verbale di separazione con relativo decreto di omologa e con spese notarili e di imposta interamente a carico del sig. CP . Il suddetto trasferimento rientra nella regolamentazione dei rapporti
[...]
patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione personale e le parti chiedono pertanto fin da ora di beneficiare delle agevolazioni fiscali
(esenzione da imposte) previste dall'art. 19 della L. n. 74 del 6.03.1987, così
come interpretato e modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10.05.1999.
Accollo del mutuo. Poiché l'immobile è gravato da mutuo ipotecario contratto dai coniugi per l'acquisto dello stesso in data 22.11.2018 con atto del notaio avv. i Vicenza e Bassano del Grappa Rep. n. Persona_3
8.358 – Racc. n. 6.904, con , con sede legale in Controparte_3
Milano – Viale Fulvio Testi n. 250, 20126, Albo delle Banche n. 5229, cod.
fisc./ P.IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_1
Milano R.E.A. Milano 1446792, capitale versato Euro 525.489.559,04, le parti concordano che il marito si accolli interamente la parte residua del mutuo, a far data dal mese di settembre 2024, liberando del tutto la moglie da ogni onere e responsabilità, mentre i coniugi rinunciano reciprocamente a chiedere qualsivoglia restituzione o rimborso l'uno verso l'altro per quanto finora versato all'istituto di credito.
In relazione a detto accollo, il sig. con il pieno consenso della CP
sig.ra dichiara di obbligarsi, come si obbliga, a pagare CP
puntualmente ed integralmente, senza opporre eccezioni di sorta, tutte le residue rate di ammortamento del mutuo in oggetto, tanto per la linea capitale quanto per la linea interessi, nonché a rispettare tutti i patti e le condizioni afferenti al predetto contratto di mutuo che dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.
Le parti precisano che, in assenza dichiarazione espressa da parte della Banca creditrice, il presente accollo è cumulativo e non liberatorio:
conseguentemente il debitore originario rimane obbligato solidalmente con il debitore accollante ai sensi del comma 3 dell'art. 1273 c.c. Poiché tuttavia l'accollante è obbligato verso il creditore nei limiti in cui ha assunto il debito ai sensi dell'art. 1273 – comma 4 - c.c., le parti convengono il vincolo di sussidiarietà a favore della sig.ra che risponderà solo in caso di CP
inadempimento del debitore accollante sig. , il quale si CP
riconosce sin d'ora debitore nei confronti della sig.ra di tutte le CP
somme che quest'ultima dovesse pagare alla Banca creditrice causa inadempimento dello stesso accollante.
Altre disposizioni patrimoniali. I coniugi si danno atto che, con il trasferimento immobiliare di cui sopra, devono intendersi completamente e definitivamente composti e regolati i rispettivi rapporti patrimoniali, nessuno escluso, derivanti dal rapporto di coniugio intercorso. Le parti si danno altresì atto che allo stesso modo deve intendersi interamente regolata e definita ogni altra questione inerente alla divisione dei beni mobili comuni e anche a titolo di eventuale rimborso per le addizioni e le migliorie apportate alla casa di abitazione.
9)Le autovetture tg. DT261LN e FG135BF già di proprietà del sig. CP
, rimangono di proprietà esclusiva dello stesso;
l'autovettura tg.
[...]
ET328RL è intestata al sig. il quale ha concesso in uso CP_4
gratuito tale auto alla figlia sig.ra CP
10)I coniugi si danno altresì atto di avere così definito ogni questione economico/patrimoniale connessa ai rapporti di coniugio intercorsi e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro se non il rispetto delle presenti condizioni. 11)Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in IZ (VI) in data
18/06/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori e;
Per_1 Per_2
- le spese straordinarie relative ai figli minori, e , come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste integralmente a carico di CP
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473
bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP CP
, uniti in matrimonio in IZ (VI) in data 18/6/2016 con atto
[...]
trascritto al n. 9, parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IZ (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo