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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 626/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 626/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DE AMICIS DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 09/08/2009 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa coniugale di proprietà del sig. , sita in Penne (Pe) alla c. da Costacomacchio n. 7, unitamente ai beni Parte_1
mobili, costituenti l'arredo della stessa, sarà allo stesso assegnata.
Contestualmente, è data facoltà alla moglie di continuare a viverci almeno sino al
30.06.2025, in attesa di stabilirsi definitivamente presso altra abitazione. Tale comune volontà nasce dalla necessità di concedere alla sig.ra un CP_1
congruo termine, per trovare una nuova sistemazione e, avendo piena capacità lavorativa, anche un lavoro stabile atteso che attualmente, la signora presta solo lavoro autonomo occasionale.
3) La sig.ra , pertanto, dichiara espressamente di voler lasciare Controparte_1
l'abitazione coniugale, e sin da ora, si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il
30.06.2025 senza ulteriori proroghe;
nel caso in cui non abbia voluto/potuto trovare una nuova abitazione, andrà a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori sita in
Picciano (Pe) alla Via Borgo della Libertà n. 8, o in extremis altra abitazione che il sig. si premurerà di provare a trovarle per lasciare definitivamente Parte_1
l'utilizzo esclusivo dell'immobile al sig. . Parte_1
4) I coniugi concordano che sino al 30.06.2025 la sig.ra provvederà al CP_1 pagamento di tutte le utenze di casa e al consumo dell'acqua; sarà sua cura attestare all'altro coniuge, intestatario delle utenze, l'avvenuto pagamento sino a quel momento.
La sig.ra per il periodo in cui avrà facoltà di rimanere nella casa di CP_1
proprietà del coniuge assegnatario, non potrà in nessun modo ospitare il compagno o tenerlo con sé dentro casa.
Sulle figlie minorenni:
pagina 3 di 6 5) Le figlie minori, e , saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente e relativa residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Penne alla C. da Costacomacchio n. 7.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico per le figlie, pari ad € 400,00 circa, sarà utilizzato dalla madre per intero ed esclusivamente per le necessità ed i bisogni delle figlie sino al 30.06.2025; tale cifra verrà corrisposta dal padre, attuale unico beneficiario, alla madre da marzo a giugno 2025; dal primo luglio 2025 invece l'assegno unico sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura pari al 50% ciascuno, secondo Legge.
7) I coniugi concordano, altresì, che dal primo luglio 2025 il sig. , Parte_1 assegnatario dell'immobile adibito a casa coniugale, vivrà con le figlie già collocate presso la stessa abitazione, con diritti di visita per la madre così disciplinati:
-la sig.ra potrà stare con le sue figlie per due we alternati al mese dal CP_1
sabato mattina ore 12 alla domenica sera ore 21 nel periodo scolastico e dalle ore 12 del sabato mattina sino alle ore 23 della domenica sera nel periodo estivo.
Durante la settimana potrà stare con loro il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21, già cenate. D'estate il martedì ed il giovedì dalle 16 alle 23. I genitori potranno comunque stabilire congiuntamente giornate ed orari differenti purché sempre nel rispetto delle esigenze delle figlie;
-le festività natalizie e pasquali saranno gestite dai genitori secondo il criterio dell'alternanza ossia la settimana di Natale con la mamma e la settimana di
Capodanno col papà e viceversa per l'anno successivo, stessa prassi per la Pasqua e la Pasquetta ossia un anno col papà ed un anno con la mamma;
-la madre, durante le ferie estive, potrà stare con le figlie per 15 gg. consecutivi premurandosi di avvisare il padre almeno un mese prima;
pagina 4 di 6 -i genitori festeggeranno insieme i compleanni delle rispettive figlie, laddove possibile, altrimenti stabiliranno modalità diverse sempre nel rispetto delle esigenze delle minori;
-le figlie festeggeranno la Festa del Papà e la festa della Mamma, come anche i loro rispettivi compleanni, con il genitore festeggiante a prescindere dalla turnazione regolamentata;
-le spese relative alle cerimonie religiose quali comunione e cresima saranno festeggiate insieme coi rispettivi genitori che si divideranno le spese al 50% ciascuno, salvo diversi accordi tra loro coniugi;
-le figlie potranno continuare a frequentare i rispettivi nonni e parenti;
-su richiesta delle figlie, i genitori potranno far conoscere e far frequentare i rispettivi compagni solo se trattasi di relazioni stabili.
8) Le spese straordinarie indicate nel Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, che qui si abbia per riportato e trascritto, già a conoscenza dei rispettivi coniugi per averne preso visione, saranno ripartite al 50% tra essi coniugi a partire dal primo luglio 2025; fino ad allora la ripartizione sarà così distribuita: il 70% a carico del padre, il 30% a carico della madre.
9) I coniugi di comune accordo stabiliscono, che l'obbligazione al mantenimento per le figlie, a partire dal I luglio 2025 sarà in capo alla madre che verserà al padre l'importo mensile di € 200,00 omnia;
assegno rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
10) I coniugi stabiliscono che subito dopo la sottoscrizione dell'accordo, al massimo entro 10 giorni, il c/c cointestato acceso presso la BCC, filiale di Penne, sarà chiuso con divisione al 50% del saldo al momento della chiusura.
11) La sig.ra nel frattempo, dovrà attivare una CP_1 Controparte_2
sulla quale confluirà, l'assegno unico per intero per le figlie almeno fino al pagina 5 di 6 30.06.2025 ed un ulteriore contributo economico per la spesa alimentare per le figlie pari ad € 150,00 da versare ogni due mesi sempre sino al 30.06.2025.
12) Essi coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio per se stessi e per le figlie.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
dichiarano altresì di aver regolato tra loro tutti i rapporti e di non avere null'altro a che pretendere.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 626/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DE AMICIS DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 09/08/2009 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa coniugale di proprietà del sig. , sita in Penne (Pe) alla c. da Costacomacchio n. 7, unitamente ai beni Parte_1
mobili, costituenti l'arredo della stessa, sarà allo stesso assegnata.
Contestualmente, è data facoltà alla moglie di continuare a viverci almeno sino al
30.06.2025, in attesa di stabilirsi definitivamente presso altra abitazione. Tale comune volontà nasce dalla necessità di concedere alla sig.ra un CP_1
congruo termine, per trovare una nuova sistemazione e, avendo piena capacità lavorativa, anche un lavoro stabile atteso che attualmente, la signora presta solo lavoro autonomo occasionale.
3) La sig.ra , pertanto, dichiara espressamente di voler lasciare Controparte_1
l'abitazione coniugale, e sin da ora, si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il
30.06.2025 senza ulteriori proroghe;
nel caso in cui non abbia voluto/potuto trovare una nuova abitazione, andrà a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori sita in
Picciano (Pe) alla Via Borgo della Libertà n. 8, o in extremis altra abitazione che il sig. si premurerà di provare a trovarle per lasciare definitivamente Parte_1
l'utilizzo esclusivo dell'immobile al sig. . Parte_1
4) I coniugi concordano che sino al 30.06.2025 la sig.ra provvederà al CP_1 pagamento di tutte le utenze di casa e al consumo dell'acqua; sarà sua cura attestare all'altro coniuge, intestatario delle utenze, l'avvenuto pagamento sino a quel momento.
La sig.ra per il periodo in cui avrà facoltà di rimanere nella casa di CP_1
proprietà del coniuge assegnatario, non potrà in nessun modo ospitare il compagno o tenerlo con sé dentro casa.
Sulle figlie minorenni:
pagina 3 di 6 5) Le figlie minori, e , saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente e relativa residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Penne alla C. da Costacomacchio n. 7.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico per le figlie, pari ad € 400,00 circa, sarà utilizzato dalla madre per intero ed esclusivamente per le necessità ed i bisogni delle figlie sino al 30.06.2025; tale cifra verrà corrisposta dal padre, attuale unico beneficiario, alla madre da marzo a giugno 2025; dal primo luglio 2025 invece l'assegno unico sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura pari al 50% ciascuno, secondo Legge.
7) I coniugi concordano, altresì, che dal primo luglio 2025 il sig. , Parte_1 assegnatario dell'immobile adibito a casa coniugale, vivrà con le figlie già collocate presso la stessa abitazione, con diritti di visita per la madre così disciplinati:
-la sig.ra potrà stare con le sue figlie per due we alternati al mese dal CP_1
sabato mattina ore 12 alla domenica sera ore 21 nel periodo scolastico e dalle ore 12 del sabato mattina sino alle ore 23 della domenica sera nel periodo estivo.
Durante la settimana potrà stare con loro il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21, già cenate. D'estate il martedì ed il giovedì dalle 16 alle 23. I genitori potranno comunque stabilire congiuntamente giornate ed orari differenti purché sempre nel rispetto delle esigenze delle figlie;
-le festività natalizie e pasquali saranno gestite dai genitori secondo il criterio dell'alternanza ossia la settimana di Natale con la mamma e la settimana di
Capodanno col papà e viceversa per l'anno successivo, stessa prassi per la Pasqua e la Pasquetta ossia un anno col papà ed un anno con la mamma;
-la madre, durante le ferie estive, potrà stare con le figlie per 15 gg. consecutivi premurandosi di avvisare il padre almeno un mese prima;
pagina 4 di 6 -i genitori festeggeranno insieme i compleanni delle rispettive figlie, laddove possibile, altrimenti stabiliranno modalità diverse sempre nel rispetto delle esigenze delle minori;
-le figlie festeggeranno la Festa del Papà e la festa della Mamma, come anche i loro rispettivi compleanni, con il genitore festeggiante a prescindere dalla turnazione regolamentata;
-le spese relative alle cerimonie religiose quali comunione e cresima saranno festeggiate insieme coi rispettivi genitori che si divideranno le spese al 50% ciascuno, salvo diversi accordi tra loro coniugi;
-le figlie potranno continuare a frequentare i rispettivi nonni e parenti;
-su richiesta delle figlie, i genitori potranno far conoscere e far frequentare i rispettivi compagni solo se trattasi di relazioni stabili.
8) Le spese straordinarie indicate nel Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, che qui si abbia per riportato e trascritto, già a conoscenza dei rispettivi coniugi per averne preso visione, saranno ripartite al 50% tra essi coniugi a partire dal primo luglio 2025; fino ad allora la ripartizione sarà così distribuita: il 70% a carico del padre, il 30% a carico della madre.
9) I coniugi di comune accordo stabiliscono, che l'obbligazione al mantenimento per le figlie, a partire dal I luglio 2025 sarà in capo alla madre che verserà al padre l'importo mensile di € 200,00 omnia;
assegno rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
10) I coniugi stabiliscono che subito dopo la sottoscrizione dell'accordo, al massimo entro 10 giorni, il c/c cointestato acceso presso la BCC, filiale di Penne, sarà chiuso con divisione al 50% del saldo al momento della chiusura.
11) La sig.ra nel frattempo, dovrà attivare una CP_1 Controparte_2
sulla quale confluirà, l'assegno unico per intero per le figlie almeno fino al pagina 5 di 6 30.06.2025 ed un ulteriore contributo economico per la spesa alimentare per le figlie pari ad € 150,00 da versare ogni due mesi sempre sino al 30.06.2025.
12) Essi coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio per se stessi e per le figlie.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
dichiarano altresì di aver regolato tra loro tutti i rapporti e di non avere null'altro a che pretendere.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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